Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26761 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26761 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso 8252-2021 proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale erede di COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO che le rappresenta e difende
– controricorrenti –
nonchè contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 6240/2020 della CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 09/12/2020;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
udito il P.G., nella persona della dott. NOME COGNOME udito il difensore della parte controricorrente
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 1.7.2009 COGNOME NOME e COGNOME NOME evocavano in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Velletri, invocando l’accertamento dell’intervenuta usucapione, in loro favore, della piena proprietà di un appartamento in Genzano di Roma, che essi attori occupavano a fronte di contratto preliminare di compravendita del 2 gennaio 1981. In subordine, gli attori chiedevano condannarsi i convenuti alla restituzione delle somme da essi versate in esecuzione della scrittura di cui anzidetto ed al risarcimento del danno.
Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 933/2012, rigettava la domanda, ritenendo non provati i requisiti per l’usucapione.
Con la sentenza impugnata, n. 6240/2020, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame interposto dalla COGNOME, da COGNOME NOME e
COGNOME NOME, anche come eredi di COGNOME NOME, avverso la decisione di prime cure, confermandola. La Corte distrettuale ha ritenuto, in particolare, inefficace la scrittura del 2.1.1981, in quanto non sottoscritta da tutti i comproprietari del cespite che ne forma oggetto, ed ha escluso che fosse stata conseguita la prova del possesso utile ai fini dell’usucapione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, in proprio e quale erede di COGNOME NOME, affidandosi a quattro motivi.
Resistono con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
COGNOME NOME e COGNOME NOME, essi pure eredi di COGNOME NOME e parti del giudizio di secondo grado, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 18.11.2021, dinanzi la sesta sezione civile di questa Corte, in prossimità della quale ambo le parti hanno depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 9390/2022 il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo perché fosse trattato in udienza pubblica.
In prossimità dell’udienza pubblica, ambo le parti hanno nuovamente depositato memoria ed il P.G. ha depositato requisitoria scritta.
Sono comparsi all’udienza pubblica il AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, e l’AVV_NOTAIO, per la parte controricorrente, il quale ha invocato il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta l’omessa pronuncia su un punto decisivo e la violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello
avrebbe omesso di considerare il valore probatorio della scrittura privata del 2.1.1981, in quanto sottoscritta da uno soltanto dei comproprietari, trascurando il fatto che tra i coniugi COGNOME NOME, poi defunto e sottoscrittore del contratto preliminare di cui anzidetto, e COGNOME NOME, era stata omologata la separazione personale, con decreto del 28.7.1982. Inoltre, la Corte di Appello avrebbe omesso di dare rilievo alla deposizione del teste COGNOME NOME, il quale aveva dichiarato che la famiglia COGNOME aveva cominciato ad abitare l’appartamento nel 1986.
La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile.
Va premesso che la Corte di Appello non ha qualificato esattamente la scrittura del 2.1.1981, e dunque non ha chiarito se ad essa vada attribuita valenza di contratto preliminare ovvero se essa integri un trasferimento definitivo della proprietà dell’immobile oggetto di causa.
Nella prima ipotesi, l’affermazione secondo cui al predetto contratto non potrebbe attribuirsi alcuna efficacia, perché sottoscritto soltanto da uno dei comproprietari del cespite che ne forma oggetto, COGNOME NOME, e non anche dall’altro comproprietario, COGNOME NOME, è erronea in diritto, in quanto uno dei comproprietari può lecitamente compromettere in vendita l’immobile in comunione, configurandosi, in tal caso, un contratto avente ad oggetto cosa parzialmente altrui, con conseguente applicabilità alla fattispecie dell’art. 1478 c.c. L’errore evidenziato, tuttavia, non conduce all’accoglimento della censura, ma (al contrario) dimostra l’infondatezza della domanda proposta dagli odierni ricorrenti, in quanto essi, entrati pacificamente in relazione con la res in forza di un titolo valido -rappresentato, appunto, dal preliminare del 2.1.1981- non ne avrebbero acquistato il possesso, bensì la mera detenzione. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, nel contratto preliminare ad effetti anticipati -in base al
quale le parti, nell’assumere l’obbligo della prestazione del consenso a contratto definitivo, convengono l’anticipata esecuzione di alcune delle obbligazioni nascenti da questo, quale la consegna immediata della cosa al promissario acquirente, con o senza corrispettivola disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente ha luogo con la piena consapevolezza dei contraenti che l’effetto traslativo non si è ancora verificato, risultando piuttosto dal titolo l’altruità della cosa.
Ne consegue che deve ritenersi inesistente nel promissario acquirente l’ animus possidendi , sicchè la sua relazione con la cosa va qualificata come semplice detenzione e non costituisce possesso utile ai fini dell’usucapione (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 24290 del 14/11/2006, Rv. 593355; Sez. U, Sentenza n. 7930 del 27/03/2008, Rv. 602815; Sez. 2, Sentenza n. 5211 del 16/03/2016, Rv. 639209).
Tale essendo l’origine del rapporto con la cosa, spettava agli attori, odierni ricorrenti, fornire la prova di un evento idoneo a realizzare l’interversione nel possesso, la qual cosa è stata esclusa dalla Corte distrettuale, che ha evidenziato il mancato conseguimento della prova rigorosa del possesso ultraventennale del bene oggetto di causa, anche in considerazione del fatto che l’ animus possidendi appariva contraddetto dalla circostanza che le utenze dell’appartamento erano rimaste intestate a nome di COGNOME NOME, il quale aveva anche saldato i relativi tributi fino al 1992. A fronte di questo complessivo accertamento in fatto, il giudice di merito ha escluso la sussistenza dei requisiti previsti per l’acquisto a titolo originario invocato dagli odierni ricorrenti, posto che dal 1992 al 2009 (data di inizio della controversia) non era maturato il ventennio, e considerato che non risulta fornita alcuna prova di un evento idoneo a trasformare, prima del 1992, da detenzione in possesso la relazione con la cosa instauratasi a seguito del preliminare del 1981.
Qualora invece alla scrittura del 2.1.1981 volesse attribuirsi valore di contratto definitivo, ancorché mancante della forma dell’atto pubblico (come assume la ricorrente: cfr. pag. 4 del ricorso), comunque non vi sarebbe spazio per ipotizzare la sussistenza di un possesso utile ad usucapionem , posto il principio, che mette conto ribadire, secondo cui il riferimento del momento iniziale della relazione di fatto con la cosa ad un titolo idoneo a trasferirne la proprietà esclude la configurabilità di un possesso utile ai fini dell’usucapione, posto che il proprietario non può usucapire quel che già gli appartiene. Né rileva la circostanza che il contratto con cui la proprietà sia stata trasferita non abbia i requisiti dell’atto pubblico o non venga trascritto nei registri immobiliari, trattandosi di libera scelta delle parti, le cui conseguenze non si riflettono sulla validità del titolo, ma soltanto sulla sua eventuale opponibilità ai terzi (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18242 del 03/07/2024, non massimata).
Di conseguenza, sia nel caso in cui si intenda attribuire alla scrittura del 2.1.1981 valore di contratto preliminare, sia nella diversa ipotesi in cui si voglia affermare che essa abbia trasferito definitivamente la proprietà del bene all’odierna ricorrente, resta esclusa, nel caso concreto, la configurabilità del possesso utile ad usucapionem . Da ciò discende l’infondatezza della doglianza, nella parte in cui essa si riferisce alla valutazione espressa dal giudice di merito circa la scrittura di cui anzidetto.
Per quanto invece attiene alla denuncia della mancata considerazione della deposizione del teste COGNOME NOME (veicolata sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.), il motivo è inammissibile ai sensi di quanto previsto dall’art. 348 ter c.p.c., configurandosi nella fattispecie una ipotesi di cd. doppia conforme.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 252 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe ritenuto attendibile la deposizione del teste COGNOME NOME, il quale aveva dichiarato che la famiglia COGNOME aveva cominciato ad abitare nell’immobile soltanto dal 1992, nonostante lo stesso avesse dichiarato di essere fideiussore della sorella COGNOME NOME verso Fineco Bank.
La censura è inammissibile.
Va premesso che la valutazione circa l’attendibilità delle deposizioni rese dai testimoni rientra nel perimetro del sindacato devoluto al giudice di merito, dovendosi ribadire, al riguardo, il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812).
Né appare rilevante, ai fini della predetta valutazione di attendibilità, la circostanza che il teste abbia rapporti di parentela con una delle parti, poiché ‘In tema di prova testimoniale, l’insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall’art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un’aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l’esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito -la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata- ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse’ (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019, Rv. 652214; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17630 del 28/07/2010, Rv. 614324 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023, Rv. 667002).
Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare il contrasto emergente tra le deposizioni rese dai testi indotti da ciascuna delle parti, mentre nel caso di specie avrebbe dato rilievo soltanto alla deposizione del teste COGNOME NOME, senza valutare le altre.
La censura è infondata.
Va premesso che non ricorre, nel caso di specie, alcuna violazione dell’art. 116 c.p.c., poiché la parte ricorrente non si duole dello scorretto esercizio, da parte del giudice di merito, delle regole legali che presiedono la valutazione delle risultanze istruttorie, ma piuttosto del risultato del loro apprezzamento. In termini, va data continuità al principio secondo cui ‘In tema di ricorso per cassazione, la doglianza
circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021, Rv. 661360).
La censura, dunque, si risolve in una invocazione di una lettura alternativa del complesso delle risultanze della prova orale, e non tiene conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né appare invocabile, nel caso specifico, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme, il precedente indicato dalla parte ricorrente a pag. 13 del ricorso, secondo cui, quando si configura un contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice di merito è tenuto a confrontare le varie deposizioni e a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità, la loro ‘vicinanza’ con una
delle parti, la congruenza intrinseca delle loro dichiarazioni e la convergenza di queste ultime con gli eventuali diversi elementi di prova acquisiti agli atti del giudizio, e ad esporre le ragioni per cui, all’esito di tale comparazione, abbia ritenuto più attendibile una deposizione, rispetto ad un’altra, o abbia escluso la credibilità di una o più deposizioni (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20865 del 02/08/2019, non massimata, che richiama a sua volta Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 1547 del 27/01/2015, Rv. 634239, alla quale è conforme Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15270 del 31/05/2024, Rv. 671510). Peraltro, la parte ricorrente neppure censura la violazione del cd. minimo costituzionale della motivazione, onde, anche sotto tale profilo, la doglianza va rigettata.
Con il quarto ed ultimo motivo, la parte ricorrente lamenta infine la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 167 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe rigettato anche la domanda subordinata, qualificata come di arricchimento senza causa, avente ad oggetto la restituzione delle somme che sarebbero state incassate da COGNOME NOME e COGNOME NOME a fronte della scrittura preliminare del 2.1.1981.
La censura è inammissibile, in quanto i ricorrenti affidano la loro censura al solo rilievo che i convenuti non avrebbero specificamente contestato la domanda subordinata di cui anzidetto. Tuttavia, la doglianza non supera il decisivo rilievo, operato dalla Corte di merito, secondo cui non emergeva dagli atti la prova della ricezione di somme di denaro da parte della convenuta COGNOME NOME (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Opera allora la regola secondo cui il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestato dal
convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16028 del 07/06/2023, Rv. 667816).
Né i ricorrenti indicano, ai fini della specificità della loro doglianza, alcun elemento che il giudice di appello avrebbe trascurato di considerare, o avrebbe erroneamente considerato, in relazione alla prova della dazione delle somme oggetto della domanda in esame.
Ed ancora, fatto ugualmente rilevante, essi non hanno neppure mai indicato le modalità di pagamento degli importi che assumono esser stati versati.
Peraltro per completezza va osservato che la parte controricorrente, nell’evidenziare che la domanda di arricchimento senza causa sarebbe stata proposta dagli originari attori soltanto con la prima memoria prevista dall’art. 183, sesto comma, c.p.c., poiché con l’atto introduttivo era stata formulata una diversa richiesta di restituzione e di risarcimento del danno, sottolinea anche di aver comunque eccepito la mancata esecuzione delle obbligazioni previste nella scrittura del 1981, negando in tal modo di aver mai ricevuto alcuna somma (cfr. pag. 20 del controricorso). La pretesa, dunque, era stata contestata dalla parte convenuta, onde spettava agli attori fornire prova del proprio assunto, la qual cosa, secondo la Corte distrettuale, nella fattispecie non è avven uta.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a
titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda