Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17724 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17724 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20421/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
GEIMV RAGIONE_SOCIALE, CONDOMINIO DI INDIRIZZO, SIENA NPL RAGIONE_SOCIALE SRL, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 1771/2023 depositata il 10/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ed NOME COGNOME citarono la RAGIONE_SOCIALE avanti il Tribunale di Roma, invocando la declaratoria di acquisto per usucapione della proprietà di un’unità immobiliare di Roma, INDIRIZZO.
Nella contumacia di parte convenuta, intervenne in giudizio il Condominio di INDIRIZZO, affermando di aver azionato una procedura esecutiva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere il recupero degli oneri condominiali non pagati.
Intervenne altresì in giudizio il Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE, rilevando che il COGNOME, socio e consigliere della RAGIONE_SOCIALE, si era costituito quale terzo garante nel contratto per l’erogazione di un mutuo a favore della società (che si era dichiarata unica proprietaria del cespite e che poi si era resa morosa nel pagamento delle rate).
Il Tribunale adito respinse la domanda.
Su gravame dei soccombenti, con sentenza n. 1771, depositata il 22 febbraio 2023, la Corte d’appello di Roma rigettò l’impugnazione.
Il giudice di secondo grado osservò che, come emerso dalla documentazione prodotta, il COGNOME rivestiva la carica di
consigliere della RAGIONE_SOCIALE -società di capitali costituita in ambito familiare -tanto da essere intervenuto quale garante del mutuo fondiario erogato da RAGIONE_SOCIALE Nel relativo contratto la RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato di essere unica proprietaria del bene ipotecato, sicché il COGNOME -apponendo anche la sua firma -aveva riconosciuto la proprietà degli stessi in capo alla società, così da escludere in radice la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’ animus possidendi . E la posizione della COGNOME, coniuge convivente, non avrebbe potuto essere scissa da quella del marito, in mancanza di deduzione e prova circa un utilizzo distinto.
NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi, illustrati da successiva memoria.
Si è costituita con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, quale ultima cessionaria del credito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza, i ricorrenti denunziano la nullità della sentenza impugnata per omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., che avrebbe altresì determinato la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002.
La Corte distrettuale, a loro dire, avrebbe mancato di esprimersi sull’eccezione di carenza di titolarità e di legittimazione in capo a RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, in capo alla sua rappresentante processuale RAGIONE_SOCIALE In atti non vi sarebbe stata traccia né della copia dell’avviso in G.U. né del contratto di cessione, sicché sarebbe stata inammissibile la partecipazione al giudizio d’appello. Di conseguenza, sarebbe stata illegittima anche la condanna dei ricorrenti alle spese del grado di appello in favore della suddetta cessionaria.
Il motivo è fondato.
1.1. Come riporta il ricorso a pag. 9 all’udienza del 6.12.RAGIONE_SOCIALE il difensore degli appellanti aveva eccepito a verbale ‘ la carenza di legittimazione e la carenza di interesse ad agire di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per qunto dedotto nella propria comparsa di costituzione ….’ . L’eccezione veniva poi richiamata anche nella comparsa conclusionale.
In effetti, la sentenza impugnata non ha esaminato l’eccezione, che era stata puntualmente sollevata -come risulta dall’esame degli atti -e che sarebbe stata idonea a far escludere la regolare partecipazione al giudizio della società, con evidenti conseguenze in ordine alla liquidazione delle spese del grado.
La sentenza va pertanto cassata con rinvio perchè si proceda ad esame dell’eccezione.
Con la seconda censura, la COGNOME ed il COGNOME denunciano, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 1165 e 2944 c.c.
La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere insussistente l’ animus possidendi , sul solo presupposto della qualità di socio del medesimo COGNOME e della firma dello stesso in calce al contratto di mutuo. Tali profili sarebbero stati irrilevanti, a fronte di una partecipazione del 34%, inidonea ad influire sui processi decisionali della RAGIONE_SOCIALE, nonché del pagamento -da parte dei ricorrenti -di tutte le utenze e di gravosi lavori di ristrutturazione. Rispetto a tale palese manifestazione esteriore della proprietà, la società sarebbe rimasta totalmente inerte, nonostante la funzione e l’obiettivo tipici di un’impresa di gestione immobiliare, ossia la massimizzazione dei profitti, attraverso la piena valorizzazione dei mezzi di produzione. D’altronde, la sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario da parte del COGNOME avrebbe avuto l’unico intento di garantire col proprio patrimonio il prestito erogato dalla Banca, senza riconoscere alcun diritto di proprietà in capo a terzi.
2.1. Il terzo mezzo di ricorso si appunta sulla nullità della sentenza impugnata, in merito all’affermato riconoscimento della proprietà dell’immobile, desunta dal fatto che il COGNOME aveva partecipato all’atto pubblico del 2 maggio 2000, ai sensi degli artt. 115 e 132 comma 2° n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
La Corte d’appello avrebbe mancato di spiegare in base a quale iter logico la firma del contraente avrebbe determinato un suo riconoscimento della proprietà altrui, non considerando, fra l’altro, la presunzione di possesso di cui all’art. 1141 c.c. E la sentenza impugnata avrebbe fatto riferimento ad una norma contrattuale del tutto inconferente.
2.2. I predetti motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione logica, sono infondati.
2.3. Giova ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019).
Il vizio denunziato non ricorre: la Corte d’appello ha affermato testualmente ‘ nel caso in esame, come emerge dalla documentazione prodotta, COGNOME NOME rivestiva la carica di consigliere di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, società di capitali costituita in ambito familiare i cui soci erano COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; COGNOME NOME interveniva quale garante nell’atto sottoscritto in data 2 -52000 con il quale RAGIONE_SOCIALE – cui era succeduto il
Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE -aveva concesso alla RAGIONE_SOCIALE mutuo fondiario per €.258.228,45; all’art.5 del contratto di mutuo ipotecario nella descrizione dell’immobile oggetto della garanzia reale (bene sito in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO) la RAGIONE_SOCIALE dichiarava di essere unica proprietaria del bene ipotecato e non può dubitarsi che con la sottoscrizione del succitato contratto COGNOME NOME abbia riconosciuto la proprietà dei beni ipotecati in capo alla società appellata; tale circostanza induce ad escludere in radice la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’animus possidendi, presupposto imprescindibile ai fini della declaratoria di acquisto a titolo originario; -va condiviso il rilievo del giudice di primo grado il quale evidenziava come non ravvisabile un possesso degli appallanti esercitato in maniera autonoma e distinta rispetto a quello della RAGIONE_SOCIALE‘
2.4. Come si vede, la la motivazione della Corte d’appello appare plausibile ed immune da vizi logici nella concatenazione e nella valutazione degli elementi documentali.
Inoltre, il richiamo erroneo della sentenza impugnata all’art. 5 del contratto di mutuo, per mero lapsus calami , è in realtà riferito al contenuto del successivo art. 6.
2.5. Nessuna violazione dell’art. 1141 c.c. è d’altronde ipotizzabile, posto che la Corte distrettuale ha applicato il principio per il quale la presunzione di possesso utile ad usucapionem , di cui alla predetta norma, non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore (Sez. 2, n. 25 ottobre 2019 n. 27411; Sez. 2, n. 27432 del 30 dicembre 2014).
Né la sentenza impugnata presta il fianco alla critica sulla motivazione, giacché la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla
motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022).
In definitiva, le doglianze si risolvono in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito.
2.6. E’ dunque opportuno ricordare che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
2.7. Per il resto, va ribadito che l’esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più
idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
2.8. In altri termini, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dalla ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013).
D’altronde, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre -come detto è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020).
Col quarto motivo, i ricorrenti assumono la falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1140, 1141, 1158, 1165 e 2944 c.c. Sostengono che, rispetto alla posizione della COGNOME, la
sentenza impugnata si sarebbe limitata ad affermarne la mera qualità di coniuge convivente, peraltro in regime di separazione patrimoniale dei beni, per escludere in capo alla stessa un possesso utile ai fini dell’usucapione, laddove ella sarebbe sempre rimasta totalmente estranea tanto alla compagine sociale quanto al rogito del mutuo ed alla fideiussione.
3.1. Col quinto rilievo, si sostiene la nullità della sentenza impugnata, per carente motivazione in ordine al non ritenuto compossesso della COGNOME sull’immobile, in violazione dell’art. 115 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c.
Il compossesso sarebbe stato esercitato pro indiviso liberamente sull’immobile nella sua interezza per più di vent’anni.
3.2. I predetti motivi anch’essi esaminabili congiuntamente sono destituiti di fondamento.
3.3. Il compossesso non consiste nell’esercizio, solidaristico e comunitario, di un’unica signoria, rappresentando, piuttosto, la situazione della confluenza su di una stessa cosa di poteri plurimi, corrispondenti, nella loro estrinsecazione, ad altrettanti distinti diritti, di identico o di differente tipo. Ne consegue che il convivente ” more uxorio ” del soggetto detentore dell’immobile in cui risiede la famiglia, in ragione di tale sola convivenza, pur qualificata dalla stabilità della relazione e protetta dall’ordinamento, non è compossessore con quello, ma detentore autonomo dell’immobile stesso, che, dunque, non può usucapire (Sez. 2, n. 9786 del 14 giugno 2012).
Nel caso in esame, l a Corte d’Appello, con apprezzamento in fatto qui non sindacabile ha accertato la mancanza di deduzione e prova circa l’utilizzo della res in forma distinta rispetto a quella del coniuge (v. pag. 6 sentenza) e quindi la decisione non contrasta col citato principio, posto che nel caso di specie, neppure il marito è stato riconosciuto come titolare di animus possidendi.
In altri termini, va fissato il seguente principio di diritto: ‘Se un soggetto è privo dell’ animus possidendi , ai fini della pretesa usucapione, non può ritenersi differente la posizione del convivente, comunque partito da una posizione di detenzione qualificata, esercitabile finché duri lo stato di convivenza’.
Il ricorso va in definitiva accolto limitatamente al primo motivo, con rigetto dei rimanenti, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà accertare la