Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30246 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30246 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25541/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentate e difese dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonchè contro
COGNOME CONCETTA, COGNOME NOME
-intimate- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 1018/2022 depositata il 20/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Vibo Valentia accolse la domanda di NOME COGNOME, volta ad ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione di un immobile di San Costantino Calabro, in contraddittorio con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
A seguito di rituale impugnazione delle soccombenti, la Corte d’appello di Catanzaro accolse il gravame, con sentenza n. 1018 depositata il 20 settembre 2022.
Il giudice di secondo grado affermò che ‘ NOME NOME non ha fornito la prova di aver posseduto il bene oggetto di controversia in comunione ereditaria uti dominus ma semplicemente uti condominus ‘ , aggiungendo che le circostanze ed i fatti riferiti e confermati dai testimoni non avrebbero potuto ritenersi assolutamente sufficienti ad integrare la prova necessaria ai fini dell’usucapione, da parte del coerede, della proprietà intera dei beni ereditari.
Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME, sulla scorta di due motivi.
Si sono costituite con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DI DIRITTO
Attraverso la prima censura, NOME COGNOME deduce la violazione ed errata valutazione e applicazione degli artt. 714 e 2697 c.c. nonché 112, 115, 116, 163 e 164 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Afferma che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore nel considerare l’applicabilità dell’art. 714 c.c. al caso di specie e che avrebbe fatto malgoverno delle prove assunte, le quali avrebbero indicato l’inizio del possesso in capo alla ricorrente fin dal 1967, a fronte della frequentazione dell’immobile da parte della COGNOME solo a far data dal 1996. D’altronde, non sarebbe stata neppure considerata la mancata risposta all’interrogatorio formale deferito alle due parti contumaci COGNOME NOME e COGNOME NOME, contenente circostanze che indicavano il possesso uti dominus in capo alla ricorrente.
1.1) Con il secondo mezzo, la ricorrente si duole dell’omessa pronunzia in merito alle istanze formulate in via incidentale, circa la valutazione ex art. 232 c.p.c., date per ammesse a carico delle convenute contumaci, ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Il primo motivo è inammissibile.
La Corte d’appello è pervenuta in esito all’esame del materiale probatorio -ad una conclusione plausibile e logica, alla luce dei
requisiti richiesti per la declaratoria di usucapione ed ai relativi oneri probatori in capo all’attrice.
Pertanto, la doglianza si risolve in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito.
2.1) E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
2.2) Per il resto, va ribadito che l’esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
2.3) E, d’altronde, i n tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Sez. U. n. 20867 del 30 settembre 2020).
2.4) È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).
Il secondo motivo è del pari inammissibile.
La ricorrente pretende che una serie di circostanze, negate dalle parti costituite in sede di interrogatorio formale, siano comunque considerate ai sensi dell’art. 232 c.p.c., a fronte della mancata risposta delle parti contumaci.
3.1) In punto di diritto, con riferimento all’interrogatorio formale, la disposizione dell’articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all’interrogatorio, per quanto ingiustificata, l’effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Sez. 2, n. 9436 del 18 aprile 2018). E ciò a maggior ragione, allorquando si vorrebbe trasferire su parti che avevano
risposto in modo negativo all’interrogatorio formale, l’effetto contra se della mancata risposta di litisconsorti processuali contumaci.
3.2) Sotto altro profilo, giova del resto osservare che il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico (Sez. L., n. 34189 del 21 novembre 2022).
E, come ha ben chiarito la proposta ex art. 380 bis c.p.c., gli articoli di prova per interpello non risultano decisivi in relazione all’accertata originaria detenzione, non essendo destinati a provare l’interversione nel possesso.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati (come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.) il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma -nei limiti di legge -in favore delle controricorrenti e della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.500 (quattromila/500) per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché, ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c., dell’importo di euro 4.500 (quattromila/500), in favore delle controricorrenti.
Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 comma 4° c.p.c., al pagamento della somma di euro 3.000 (tremila) in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 27 ottobre 2023