Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32262 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 32262 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
R.G.N. 21313/2018 U.P. 09/11/2023
Usucapione
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 21313NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
–
ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, INDIRIZZO;
–
contro
ricorrente -ricorrente incidentale –
e
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con indicazione dell’indirizzo PEC
;
-controricorrente –
nonché
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE); -intimata – avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2243/2018, pubblicata il 7 maggio 2018;
lette le memorie depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c. dai difensori del ricorrente COGNOME NOME e della controricorrente COGNOME NOME;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il P.G., in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per la declaratoria di parziale inammissibilità e, nel resto, per il rigetto del ricorso principale ed in subordine, comunque, per l’integrale rigetto del ricorso principale, nonché per il rigetto del ricorso incidentale;
udito l’AVV_NOTAIO, per la controricorrente COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 5 luglio 2013, la sig.ra NOME COGNOME conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pavia, i sigg.ri NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME affinché venisse accertato il suo possesso ultraventennale dell’immobile sito in INDIRIZZO, in Pavia, di proprietà di NOME COGNOME (dante causa dei citati convenuti) e, per l’effetto, che fosse dichiarato il suo intervenuto acquisto per usucapione della proprietà di detto immobile.
Nella costituzione dei medesimi convenuti (ad eccezione di COGNOME NOME), che si opponevano (con formulazione, da parte del COGNOME NOME, di domanda riconvenzionale per sentirsi dichiarare unico erede del COGNOME NOME), l’adito Tribunale di Pavia, con sentenza n. 717/2016, accoglieva la riportata domanda della COGNOME NOME.
Decidendo sui distinti appelli formulati da COGNOME NOME e COGNOME NOME, con la costituzione dell’appellata COGNOME NOME e nella contumacia di COGNOME NOME, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2243/2018 (pubblicata il 7 maggio 2018), confermava integralmente pronuncia di primo grado, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.
A sostegno dell’adottata decisione, la Corte di appello milanese riteneva che -a fronte della domanda proposta dalla COGNOME NOME – sussisteva anche la legittimazione passiva del COGNOME NOME, risultando, al momento della proposizione di detta domanda, sussistente la sua qualità intrinseca di erede necessario del ‘COGNOME‘ NOME
COGNOME (ben potendo esperire -in presenza della designazione in sede testamentaria di COGNOME NOME come erede universale -l’azione di riduzione volta ad ottenere la reintegrazione della quota di legittima) .
Il giudice di secondo grado ravvisava, altresì, l’infondatezza del gravame del COGNOME NOME, escludendo che la COGNOME NOME si fosse venuta a trovare nella disponibilità dell’immobile oggetto di controversia solo a titolo di comodataria precaria, non risultando la stipula di un apposito contratto in proposito che comprovasse la sola qualità di detentrice della COGNOME, la quale, invece, aveva fornito la prova, alla stregua degli esiti istruttori acquisiti, di aver esercitato sull’immobile a decorrere dal luglio 1989 -un possesso idoneo ‘ad usucapionem’, ovvero caratterizzato dai requisiti previsti dall’art. 1158 c.c., il cui ventennio era già maturato all’atto della proposizione dell’azione.
Contro la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, affidato a otto motivi.
Si è costituito con controricorso, contenente ricorso incidentale riferito a due motivi, il NOME NOME.
Anche la COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
L’altra intimata COGNOME NOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
I difensori del ricorrente COGNOME NOME e della controricorrente COGNOME NOME hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
RICORSO PRINCIPALE di COGNOME NOME
Con il primo motivo, il ricorrente principale COGNOME NOME ha denunciato -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -la violazione o falsa applicazione dell’art. 457 c.c., nonché degli artt. 553 e 564 c.c., sostenendo che, con la sentenza impugnata, non era stata correttamente considerata la sua qualità -avente rilievo esclusivo di unico erede del ‘de COGNOME‘ COGNOME NOME, che tale lo aveva istituito con apposito testamento, risultando irrilevante la circostanza -ai fini della individuazione di chi fosse legittimato passivo a resistere alla domanda della COGNOME NOME – che gli altri successibili avrebbero potuto eventualmente esercitare l’azione di riduzione per la lesione della quota di legittima.
Con la seconda censura, il COGNOME NOME ha dedotto -con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1803, 1808 e 1322 c.c. per aver la Corte di appello escluso che, nel caso di specie, ci si trovasse in presenza di un contratto di comodato gratuito a favore della COGNOME NOME, come tale inidoneo a conferire a quest’ultima la qualità di possessore del controverso immobile.
Con la terza doglianza, il ricorrente principale ha prospettato -avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. -la nullità della sentenza impugnata o del procedimento, in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e agli artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost., nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 246, 115 e 116 c.p.c., oltre che dell’art. 2697
c.c., contestando la sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto inattendibili le deposizioni di alcuni testi (la compagna del COGNOME NOME e la moglie di COGNOME NOME) perché aventi interesse alla causa e, in ogni caso, perché le circostanze dedotte (trascritte nello svolgimento del motivo) erano da considerarsi generiche.
4. Con il quarto mezzo, il COGNOME NOME ha lamentato -in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 2700, 2704, 1324, 1362 e 2697 c.c., unitamente a quella degli artt. 115 e 116 c.p.c., confutando la motivazione della sentenza impugnata, con la quale si erano ritenute sussistenti le condizioni, in capo alla COGNOME NOME, per la configurazione di un suo possesso (tale da legittimare la proposizione dell’azione ex art. 1158 c.c.), da ritenersi invece non emergente né dagli esiti della prova orale né dal tenore di tre documenti (querela di falso, dichiarazione resa a pubblico ufficiale di trasferimento di residenza, scrittura privata rilasciata da terzi) prodotti in giudizio.
Con il quinto motivo, il ricorrente principale ha denunciato -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1140 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., rappresentando l’erroneità della sentenza di appello nella parte in cui, sulla base degli elementi acquisiti, aveva ritenuto che la COGNOME NOME avesse esercitato sull’immobile un possesso utile ‘uti dominus’ e non avesse, invece, avuto la sola disponibilità materiale dello stesso a titolo di comodataria precaria e, quindi, quale mera detentrice.
Con la sesta censura, il COGNOME NOME ha dedotto -in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la nullità della sentenza impugnata o del procedimento, in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e agli artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost., nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che dell’art. 2697 c.c., criticando il ragionamento della Corte di appello circa la sufficiente univocità ed attendibilità delle deposizioni testimoniali indicate dalla COGNOME e con riguardo alla rilevanza probatoria conferita al successivo accatastamento dell’immobile, effettuato nel 2013 a cura della stessa COGNOME.
Con il settimo motivo, il ricorrente principale ha lamentato -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo all’illegittimità della ritenuta assorbenza – da parte della Corte di appello – di ogni altra questione, così mancando di valutare ulteriori documenti prodotti da esso ricorrente circa il rapporto intercorrente tra lui e il Condominio di cui faceva parte l’immobile oggetto della domanda e la rilevanza di prove testimoniali dallo stesso addotte.
Con l’ottavo ed ultimo motivo, il COGNOME NOME ha prospettato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte di appello, avuto riguardo a quanto lamentato con il precedente motivo, ritenuto illegittimamente assorbite le ulteriori domande, di merito ed istruttorie, che egli aveva proposto in sede di appello.
RICORSO INCIDENTALE di COGNOME NOME
Con il primo motivo, il COGNOME NOME ha denunciato -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 457, 553 e 564 c.p.c., prospettando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto sussistente la sua carenza di legittimazione passiva, malgrado il suo genitore, COGNOME NOME, avesse istituito, con testamento (non impugnato) come unico suo erede il germano COGNOME NOME, restando irrilevante la circostanza che egli avrebbe avuto diritto ad esercitare l’azione di riduzione, oltretutto non esperita.
Con la seconda censura, il ricorrente incidentale ha dedotto -con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. -la nullità della sentenza e del procedimento, nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 101 c.p.c. per aver la Corte di appello rilevato l’ammissibilità della domanda di usucapione anche nei suoi confronti, nonostante il suo difetto di interesse a resistere.
ESAME DEI RICORSI
Rileva il collegio che il primo motivo del ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale possono essere esaminanti congiuntamente perché -in senso reciprocamente contrario -convergono sulla stessa questione.
Essi sono fondati, essendo indiscutibile che il solo ricorrente COGNOME NOME, istituito come erede in via esclusiva con il testamento paterno, avrebbe dovuto essere qualificato come unico convenuto legittimato avverso l’azione di usucapione esperita dalla COGNOME, poiché i legittimari
pretermessi (indipendentemente dal loro diritto ad esercitare l’azione di riduzione), tra i quali il COGNOME NOME, al momento dell’instaurazione di tale causa, non potevano essere considerati eredi.
Costituisce, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell’apertura della successione, ovvero per la sola circostanza della morte del “de COGNOME“, la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l’utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario (v., per tutte, Cass. n. 2914/2020).
Pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, deve affermarsi che il COGNOME NOME era l’unico soggetto ad essere dotato della legittimazione passiva a resistere alla domanda della COGNOME, in quanto istituito erede universale con il testamento del genitore (quindi disponendo in suo favore anche della proprietà dell’immobile oggetto di causa). Di contro, tale legittimazione passiva -per quanto appena messo in risalto -non poteva essere riconosciuta anche in capo al COGNOME NOME, da cui deriva l’accoglimento del suo ricorso incidentale.
A questo punto si può proseguire con l’esame degli altri motivi formulati dal ricorrente principale COGNOME NOME, unico legittimato passivo -come detto rispetto all’azione per usucapione intentata dalla COGNOME NOME.
Il secondo e terzo motivo sono esaminabili congiuntamente perché miranti a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la COGNOME fosse una comodataria e, quindi, una mera detentrice dell’immobile con riferimento al quale ella aveva instaurato la causa di usucapione, vantando di aver esercitato, invece, sullo stesso propriamente un possesso utile, per l’appunto, ‘ad usucapionem’.
I motivi non sono fondati.
Infatti, la Corte di appello ha, sul punto, adottato una motivazione sufficiente sulla ravvisata esclusione della qualità di comodataria in capo alla COGNOME.
Essa ha, con riferimento alla prospettata sussistenza – da parte del COGNOME NOME -delle condizioni per la configurabilità di un contratto atipico di comodato precario immobiliare, rilevato che, in effetti, esse non erano, nel caso di specie, emerse, sia perché non era risultata prodotta alcuna prova scritta al riguardo sia perché anche i testi assunti ad istanza degli appellanti (convenuti in primo grado) non avevano dedotto alcuna circostanza o riferito fatti specifici circa l’avvenuta stipulazione di un tale tipo di contratto, precisando anche le ragioni per la valutazione di inattendibilità della teste COGNOME e della teste COGNOME, la prima in quanto convivente del dante causa COGNOME NOME e la seconda madre dello stesso COGNOME NOME, quindi di soggetti aventi un interesse – anche se di mero fatto -in ordine alla risoluzione della controversia favorevole al citato COGNOME NOME, tale da non comportare propriamente una loro incapacità a testimoniare secondo la
previsione dell’art. 246 c.p.c. (di cui il ricorrente pure lamenta la violazione).
A tal proposito bisogna evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 167/2018 e Cass. n. 21239/2019) ha puntualizzato che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite, come evidentemente valutato dalla Corte di merito nella controversia in esame), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Anche il quarto, quinto e sesto motivo possono essere esaminati unitariamente perché con essi si tende a confutare la motivazione della sentenza impugnata sulla valutazione delle prove in base alle quali la Corte di appello – confermando, oltretutto, integralmente la pronuncia di primo grado -ha ritenuto sussistente il possesso ultraventennale e con i caratteri necessari dello stesso ai
fini dell’acquisto per usucapione della controversa unità immobiliare in favore della COGNOME NOME.
Essi sono inammissibili perché, in effetti, tendono a sollecitare questa Corte a procedere ad una rivalutazione degli esiti di merito risultanti dalle prove documentali ed orali acquisite, in base alle quali la Corte di appello ha desunto che prima il dante causa (il padre) della COGNOME NOME (a decorrere dal 1989 e fino alla sua morte avvenuta il 2 ottobre 2004) e, poi, quest’ultima, con la prosecuzione del possesso del di lei genitore dal suo decesso (così configurandosi un’ ‘accessio possessionis’, rilevante ai sensi dell’art. 1146, comma 2, c.c.) e fino al momento dell’introduzione del giudizio (ed anche nel corso del medesimo) aveva posseduto ‘uti domini’ e conservato una relazione materiale continuativa, pubblica e pacifica, prevista dall’art. 1140 c.c., con l’immobile oggetto della controversia.
La Corte territoriale ha valorizzato, nell’ambito di un quadro AVV_NOTAIO di valutazione probatoria, la rilevanza dei documenti contestati dal ricorrente COGNOME NOME, ovvero il certificato di residenza del COGNOME NOME (dante causa della COGNOME NOME), l’autocertificazione di essere proprietario dell’immobile, la scrittura privata intercorsa tra lo stesso COGNOME NOME e COGNOME, quali elementi univocamente indizianti (a prescindere dalla loro validità formale, come con riferimento ai citati ultimi due documenti), nonché delle circostanze di aver la COGNOME NOME provveduto all’accatastamento dell’immobile e di avere la stessa (unitamente al padre, fino a quando è stato in vita) sempre
sopportato gli oneri condominiali, oltre ad aver avuto l’intestazione dell’utenza per l’erogazione dell’energia elettrica (facendo fronte al pagamento dei relativi consumi fatturati), elementi tutti che, unitamente alle risultanze desunte dalla prove orali (ritenute maggiormente attendibili, appartenendo il potere selettivo degli esiti istruttori più convincenti al giudice di merito), hanno condotto a ritenere che i COGNOME si erano sempre occupati della concreta gestione dell’immobile, avendo la disponibilità effettiva ed esclusiva dello stesso: sulla base della valutazione globale degli elementi probatori acquisiti la Corte territoriale – in consonanza al giudice di primo grado – è pervenuto, quindi, alla motivata conclusione che i COGNOME avessero – continuativamente per tutto il periodo decorrente dal 1989 e fino a superare un ventennio (con applicazione del citato art. 1146, comma 2, c.c.) -esercitato un possesso provvisto dell”animus rem sibi habendi’, estrinsecatosi mediante il compimento di un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà sull’immobile in questione.
Oltretutto, come evidenziato, i COGNOME non sono riusciti a comprovare un titolo diverso, quale quello di concessione in comodato precario (peraltro incompatibile con un periodo così lungo in cui i COGNOME avevano goduto dell’immobile, perciò inconciliabile con un atteggiamento di tolleranza) né che, durante il possesso da questi ultimi vantato, fosse stata posta in essere dai medesimi COGNOME un’attività idoneamente contestativa.
Del resto, su un piano AVV_NOTAIO, la valutazione sulla sussistenza dei requisiti per l’acquisto immobiliare a titolo di usucapione attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata, come verificatosi nella fattispecie in esame (v., tra le tante, Cass. n. 11410/2010 e Cass. n. 356/2017).
Inoltre, costituisce principio altrettanto consolidato quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
Allo stesso modo, è indiscutibile che, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio -in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali di questa Corte.
Pure il settimo motivo si profila inammissibile.
Invero, con esso – mediante la surrettizia deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. – è stata contestata la mancata valutazione di ulteriori elementi probatori (che sarebbero stati comunque liberamente apprezzabili, non essendo conducente alcuna ulteriore richiesta istruttoria a comportare l’effetto propriamente ricollegabile ad una prova legale), che il giudice di appello – nell’esercizio del suo potere improntato al prudente apprezzamento delle prove considerate maggiormente convincenti (in applicazione dell’art. 116, comma 1, c.p.c.) – ha, tuttavia, ritenuto non necessario esaminare ai fini della decisione della causa, affermando, infatti, che ogni altra questione e ogni altro motivo si sarebbero dovuti intendere assorbiti (perché, evidentemente, inidonei a comportare un diverso esito della causa, come peraltro escluso da entrambi i giudici di primo e secondo grado).
6. L’ottavo ed ultimo motivo è manifestamente infondato, poiché, nel confermare la pronuncia – adottata dal giudice di prime cure -di acquisto per usucapione dell’immobile oggetto di giudizio in capo alla COGNOME NOME, la Corte di appello ha risposto a tutte le domande del ricorrente (come riportate alle pagg. 47 -49), rilevando, per un verso, la sussistenza della prova delle condizioni previste dall’art. 1158 c.c. in favore della stessa COGNOME e la qualità del medesimo COGNOME NOME di essere (comunque) legittimato passivo avverso la relativa azione (anzi l’unico legittimato, siccome istituito erede universale testamentario, per quanto già precisato in ordine alla ravvisata fondatezza del primo motivo) e, per altro verso, il mancato
raggiungimento della prova contraria che la citata COGNOME NOME potesse qualificarsi come una mera detentrice dell’immobile in oggetto, in quanto solo comodataria precaria (donde l’insussistenza dei presupposti per ordinare nei suoi confronti il rilascio e la restituzione del bene).
In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, vanno accolti il primo motivo del ricorso principale del COGNOME e i due motivi del ricorso incidentale del COGNOME NOME, mentre devono essere respinti tutti i restanti motivi del ricorso proposto dal COGNOME NOME.
Pertanto, per effetto della ravvisata fondatezza dei predetti motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione agli stessi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va dichiarato – decidendo nel merito -che sussisteva la legittimazione passiva in via esclusiva del COGNOME NOME avverso l’azione di usucapione intentata dalla COGNOME NOME.
Avuto riguardo all’esito finale della causa (di parziale soccombenza reciproca), alla controvertibilità di alcune questioni trattate e alla parziale complessità delle valutazioni circa lo svolgimento della vicenda fattuale e alla correlata individuazione delle inerenti conseguenze giuridiche, si ritengono sussistenti gravi ed idonei motivi atti a giustificare l’integrazione compensazione delle spese dell’intero giudizio (svoltosi nei tre gradi) con riferimento ad entrambi i rapporti processuali instauratisi (ovvero quello intercorso tra il COGNOME NOME e la COGNOME NOME,
da una parte, e quello instauratosi tra il COGNOME NOME e la stessa COGNOME NOME, dall’altra).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale di COGNOME NOME e il ricorso incidentale di COGNOME NOME, rigettando tutti i restanti motivi del ricorso principale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva di COGNOME NOME avverso l’azione di usucapione intentata da COGNOME NOME.
Compensa le spese dell’intero giudizio con riferimento ad entrambi i rapporti processuali instauratisi tra COGNOME NOME e COGNOME NOME e tra COGNOME NOME e la stessa COGNOME NOME.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II