Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31105 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31105 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24648/2018 R.G. proposto da
CURIALI NOME E COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Siracusa, INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
COGNOME NOME E COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO, con domicilio in Siracusa, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTI-
e
COGNOME NOME E COGNOME NOME.
-INTIMATI-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1204/2018, pubblicata in data 25.5.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.9.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME hanno convenuto in giudizio i germani NOME e NOME dinanzi al Tribunale di
Oggetto: divisione
Siracusa per ottenere la divisione dell’asse ereditario dei genitori COGNOME NOME e COGNOME NOME, comprendente un edificio in INDIRIZZO INDIRIZZO, composto da un garage, un appartamento al pian terreno e da due appartamenti al primo piano, e la condanna dei convenuti al pagamento dei frutti.
NOME COGNOME ha aderito alla domanda di divisione, proponendo riconvenzionale per la restituzione dei costi sostenuti per l’assistenza prestata ai genitori, per il miglioramento degli immobili e il rimborso dell’imposta di successione, formulando, infine, istanza di attribuzione dell’intero piano terra della costruzione.
NOME COGNOME ha chiesto di accertare l’usucapione del primo piano dell’edificio, sostenendo di averlo realizzato con sostanze proprie e, in via subordinata, la condanna dei coeredi al pagamento di un indennizzo per l’arricchimento ottenuto dalla realizzazione dell’immobile, nonché, in via di ulteriore subordine, per l’assegnazione della proprietà superficiaria della porzione detenuta.
Il Tribunale ha ritenuto che l’edificio fosse comodamente divisibile; ha proceduto alla formazione di quattro quote e all’assegnazione ai coeredi e alla quantificazione dei conguagli secondo il progetto predisposto dal c.t.u., respingendo di ogni altra richiesta.
La sentenza è stata parzialmente riformata in appello.
Con riferimento alla domanda di usucapione della costruzione al primo piano rivendicata da NOME COGNOME, la Corte ha affermato che l’immobile era stato realizzato allorquando i comuni danti causa erano ancora in vita e lo avevano acquistato per accessione, ritenendo che NOME COGNOME avesse detenuto l’immobile con il loro consenso e per mera tolleranza, senza compiere atti di interversione. Ha rilevato che l’edificio era stato utilizzato in via esclusiva, dopo l’apertura della successione, da
NOME e NOME COGNOME ed ha riconosciuto agli altri coeredi la quota dei frutti che sarebbe stato possibile percepire in caso di uso indiretto, quantificati in misura pari al canone di locazione capitalizzato, al netto delle spese di manutenzione. Ha confermato la comoda divisibilità dell’immobile, evidenziando che la formazione delle porzioni avrebbe richiesto la creazione di una scala esterna con parziale resezione di un solaio, interventi compatibili con le condizioni statiche dell’edificio, respingendo le richieste di assegnazione dei singoli piani formulate dai convenuti.
Per la cassazione della sentenza propongono ricorso in due motivi NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME; resistono con controricorso, illustrato con memoria, NOME e NOME COGNOME; le altre parti non hanno svolto difese.
Deve respingersi l’istanza di differimento dell’adunanza camerale per aver le parti in corso di perfezionamento un accordo di definizione della lite, che non è precluso dalla pronuncia sul ricorso.
Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che la domanda riconvenzionale di pagamento delle spese di realizzazione del primo piano era stata erroneamente respinta per carenza di prova dell’urgenza dei lavori di straordinaria manutenzione , dell’inerzia degli altri comproprietari e dell’ammontare degli esborsi sostenuti, e che i ricorrenti, nell’impugnare la decisione avevano dedotto di aver sostenuto il costo delle intelaiature in ferro al solaio e i lavori di idraulica ed eseguito personalmente i lavori di scasso e di muratura, deduzioni difensive totalmente trascurate dalla Corte di merito.
Il motivo si rivela per più aspetti inammissibile.
La sentenza ha giudicato insufficienti e generiche le doglianze proposte in appello concernenti la richiesta di pagamento dei costi
di costruzione del primo piano dell’edificio, prive di un adeguato sviluppo argomentativo delle critiche mosse alla decisione impugnata (cfr., sentenza, pag. 6), con statuizione in rito non oggetto di ricorso, ostativa all’esame del merito.
Per altro verso l ‘art. 360 comma primo, n. 5 c.p.c. contempla un autonomo vizio della sentenza che deriva dall’omessa considerazione di un fatto storico, inteso come accadimento oggettivo rilevante in causa. Costituisce un ‘fatto’, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una ‘questione’ o un ‘punto’, ma un vero e proprio ‘accadimento’, in senso storico e normativo, una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 7983/2014; Cass. 17761/2016; Cass. 29883/2017; Cass. 21152/2014; Cass. s.u. 5745/2015; Cass. 5133/2014, n. 5133), con esclusione delle argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14802/2017; Cass. 21152/2014); gli elementi istruttori; le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della ‘domanda’ in sede di gravame e la cui mancata valutazione integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. 1539/2018; Cass. 21257/2014; Cass. 22799/2017; Cass. 6835/2017).
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1102 c.c. e 723 c.c., per aver la sentenza ordinato la restituzione dei frutti dell’immobile al piano terra e al primo piano sebbene, come già accertato dal tribunale, i resistenti non avessero mai chiesto di utilizzare il bene comune, non essendo stati superati i limiti imposti dall’art. 1102 c.c.
Il motivo è fondato.
L’art. 1102 c.c. consente al comproprietario l’utilizzazione ed il godimento dell ‘intera cosa comune anche in modo particolare e più
intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Qualora l’uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell’art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una ‘indennità’ per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l’intera cosa comune; l’eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto (cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; Cass. 14213/2012).
L’ occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all’esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall’art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall’uso esclusivo del bene (Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023).
La Corte di appello ha invece fatto discendere l’obbligo di versare i frutti civili dalla semplice occupazione del bene da parte del COGNOME, senza verificare se gli altri coeredi avessero richiesto di far uso del bene e se l’uso esclusivo avesse ecceduto dai limiti dell’art. 1102 c.c. , accertamento cui aveva proceduto il Tribunale,
pervenuto al rigetto della domanda, e che dovrà essere rinnovato dal giudice del rinvio sulla base degli elementi acquisiti.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 720 c.c., lamentando che la Corte di merito abbia ritenuto divisibile l’edificio nonostante il rischio per la stabilità derivante dalla creazione di quattro unità autonome, essendo oggetto di divisione un edificio vetusto la cui tenuta statica sarebbe stata posta a rischio dagli sfondamenti del solaio, essendo il frazionamento comunque antieconomico.
Secondo i ricorrenti, il giudice avrebbe dovuto accogliere la richiesta di attribuzione della proprietà esclusiva dei singoli piani, sebbene il consulente avesse formato quattro quote diversamente composte e che, infine, la loro soccombenza rispetto alla domanda di corresponsione dei frutti non impediva che le spese processuali fossero poste a carico della massa.
Il motivo è infondato.
Il progetto di divisione prevedeva la creazione di un vano scala esterno, con resezione del solaio, intervento che il consulente ha ritenuto compatibile con la tenuta statica della costruzione, rimettendo alla fase esecutiva la concreta attuazione della divisione in conformità con le prescrizioni della consulenza.
Il giudizio di comoda divisibilità ha valorizzato la materiale possibilità di creare porzioni autonome senza compromissione dell’integrità del bene da dividere, secondo una valutazione che il giudice di merito ha adeguatamente motivato e che appare coerente con l’art. 720 c.c., giacché, nel giudizio di divisibilità degli immobili, impone di considerare sia la concreta possibilità di un frazionamento materiale dei beni, sia l’eventuale deprezzamento dell’immobile rispetto all’utilizzazione del complesso indiviso (Cass. 673/1979; Cass. 2309/1981; Cass. 4233/1987).
La pronuncia va esente da censure anche riguardo al rigetto della richiesta di assegnazione per piani, non contemplati nel progetto di divisione, occorrendo garantire, in situazione di comoda divisibilità dell’asse (art. 720 c.c.), il criterio della divisione in natura e l’attribuzione a ciascun condividente di una porzione dell’immobile proporzionale al valore della quota.
La censura sulle spese processuali è invece assorbita.
E’, per tali ragioni, accolto il secondo motivo di ricorso, con rigetto delle altre censure.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, respinge le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che pronuncerà anche sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda