Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16398 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16398 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30628/2020 R.G. proposto da:
NOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO COGNOME DI INDIRIZZO COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocata COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1068/2020 depositata il 02/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Presidente NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1068/2020 del 2 ottobre 2020.
Resiste con controricorso il Condominio Palazzo Pagliara Barone, INDIRIZZO, Salerno.
Il ricorso è stato fissato per la decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380bis .1 e 375, comma 2, c.p.c.
Il controricorrente ha depositato memoria.
La Corte d’appello di Salerno, accogliendo il gravame avanzato dal Condominio Palazzo COGNOME Barone contro la sentenza n. 5865/2017 resa dal Tribunale di Salerno, ha riformato la decisione di primo grado e respinto la domanda formulata da NOME COGNOME volta ad accertare il proprio diritto ad accedere al locale terraneo di sua proprietà utilizzando la porta posta sul retro dell’edificio condominiale, all’interno di uno spazio chiuso da un cancello. La Corte d’appello ha affermato che il cortile in questione è adibito ad area di parcheggio ai sensi dell’art. 41sexies della l. n. 1150 del 1942, che la condomina COGNOME non aveva mai ‘ rivendicato un posto macchina e, in particolare, quello antistante all’apertura laterale del proprio locale ‘ e che non poteva perciò accogliersi la domanda dell’attrice di accedere a tale cortile mediante il cancello carrabile ‘ per effettuare operazioni di carico e scarico merci con un mezzo di trasporto ‘, in quanto tale utilizzo avrebbe alterato la destinazione e impedito agli altri partecipanti il pari uso dell’area, precludendo loro il transito e le manovre con veicoli per posteggiare gli stessi nei posti assegnati. L’uso preteso dalla Milito, ad avviso della Corte d’appello, avrebbe imposto una servitù sull’area comune.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.-Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., giacché la domanda da lei azionata era volta ad ‘ accertare e dichiarare il diritto dell’attrice … ad avere libero accesso al locale terraneo di sua proprietà attraverso l’uso della regolare porta posta sul retro ‘, e non invece ad accedervi ‘ per effettuare operazioni di carico e scarico merci con un mezzo di trasporto ‘, come affermato dalla Corte d’appello.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., quanto alla valutazione delle prove (CTU, titoli di proprietà).
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., per l’astratta lesione del pari uso della cosa comune ravvisata dai giudici di appello.
2. -Non è fondata l’eccezione del controricorrente sulla mancata impugnazione del profilo attinente alle ‘operazioni di carico e scarico’, con conseguente inammissibilità del ricorso. Tale modalità di uso della cosa comune, ritenuta dalla Corte di Salerno ostativa ad accogliere la domanda della Milito, non configura ex se una ‘parte della sentenza’, agli effetti dell’art. 329, comma 2, c.p.c., dettato in tema di acquiescenza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno. La ricorrente ha dedotto l’ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice del gravame soffermandosi sulla finalità dell’accesso preteso dall’attrice ‘ per effettuare operazioni di carico e scarico merci con un mezzo di trasporto ‘, sicché resta altresì aperto il riesame dell’intera questione.
3. -Il primo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei sensi di cui alla motivazione che segue, restando assorbito il secondo motivo.
4. -La causa consiste nella domanda di NOME COGNOME di poter transitare tramite una porta chiusa con cancello per fare accesso ” uti condomina ” ad un’area pacificamente comune, rientrante nel complesso edilizio del Condominio Palazzo COGNOME Barone e adiacente al locale di proprietà esclusiva dell’attrice. La Corte d’appello ha negato tale diritto vantato dalla COGNOME perché, a suo dire preordinato a effettuare nel cortile operazioni di carico e di scarico di merci che pregiudicherebbero l’uso degli altri condomini per il transito ed il parcheggio di veicoli.
5. – Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, è consentito all’assemblea, nell’ambito del potere di regolamentazione dell’uso delle cose comuni ad essa spettante e con delibera approvata con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 c.c., individuare all’interno del cortile condominiale i singoli posti auto di cui possano fruire i singoli partecipanti, al fine di rendere più ordinato e razionale il godimento paritario, ovvero, allorché sia impossibile il simultaneo godimento in favore di tutti i comproprietari, prevedere il godimento turnario del bene. Una siffatta delibera mantiene, invero, un valore meramente organizzativo delle modalità d’uso delle cose comuni, senza menomare i diritti dei condomini di godere e disporre delle stesse. La regolamentazione dell’uso della cosa comune ai fini della individuazione dei posti auto, in assenza dell’unanimità, deve comunque seguire il principio della parità di godimento tra tutti i condomini stabilito dall’art.1102 c.c., il quale impedisce che possa essere riconosciuto soltanto ad alcuni il diritto di fare un determinato uso del bene. La delibera non può invece validamente contemplare la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condomini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture, né trasformare l’originaria destinazione del bene comune rendendone inservibili
talune parti dell’edificio all’uso o al godimento anche di un singolo condomino, né addirittura procedere alla divisione del bene comune con l’attribuzione di singole porzioni individuali, occorrendo a tal fine l’espressione di una volontà contrattuale e quindi il consenso di tutti i condomini (cfr. Cass. n. 9069 del 2022).
Parimenti, l’assemblea può disporre la chiusura del cancello carraio di un’area cortilizia, impedendo ai terzi estranei l’indiscriminato accesso, previa consegna delle chiavi di apertura ad ogni condomino (fra le tante, Cass. n. 3509 del 2015).
-La risposta da fornire alla domanda di NOME COGNOME dunque, è solo se le spetti l’uso necessario (art. 1117, n. 1, c.c.) delle indicate parti comuni quale condomina, perché titolare di una unità immobiliare facente parte del complesso del Condominio INDIRIZZO COGNOME Barone. È invece estraneo al tema del decidere se la proprietà COGNOME sia avvantaggiata da servitù di passo carraio e di sosta per il carico e lo scarico sul cortile condominiale (cfr. Cass. n. 20830 del 2022).
6.1. La Corte d’appello, paventando un abuso delle parti comuni da parte della Milito, le ha, in pratica, negato l’uso delle stesse, rendendole inservibili al suo godimento individuale.
6.2. – La disciplina del condominio di edifici è costruita sulla base di un insieme di diritti e obblighi, armonicamente coordinati, contrassegnati dal carattere della reciprocità, che escludono la possibilità di fare ricorso alla disciplina in tema di servitù, presupponente, invece, fondi appartenenti a proprietari diversi, nettamente separati, uno al servizio dell’altro (cfr. Cass. n. 24189 del 2021).
6.3. -A fronte della domanda dell’attrice, volta unicamente all’accertamento del suo diritto di condominio sulla porta di accesso all’area cortilizia, la Corte d’appello ha risposto eccedendo dai limiti
ex art. 112 c.p.c., ovvero accertando un superamento dei limiti del pari uso della cosa comune, di cui all’art. 1102 c.c. ed accogliendo un’ ” actio negatoria ” mai proposta dal Condominio.
Sarà oggetto di un eventuale distinto giudizio, una volta acclarato il diritto di condominio della Milito sull’accesso all’area cortilizia, verificare se la stessa faccia uso di tale cortile in modo conforme all’art. 1102 c.c.
Al riguardo, può solo considerarsi che le due fondamentali limitazioni poste dall’art. 1102 c.c. all’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ovvero il divieto di alterarne la destinazione e l’obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo partecipante, entro i limiti ora ricordati, di servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità. Nella specie, si accerterà se la sosta di mezzi meccanici nel cortile comune, ovvero la stabile occupazione dello stesso mediante parcheggio per lunghi periodi di autovetture, ne pregiudichino la transitabilità o la contemporanea fruibilità da parte degli altri condomini (Cass. n. 3640 del 2004; Cass. n. 7618 del 2019).
7. -Devono dunque accogliersi il primo e il terzo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo.
La sentenza impugnata va cassata in ragione delle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che riesaminerà la causa uniformandosi agli enunciati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile