Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 13938 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 13938 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31329-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
nonchè
REGIONE ABRUZZO;
– intimata – avverso la sentenza n. 4754/2018 AVV_NOTAIOa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2018.
Udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Presidente di Sezione NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
USI CIVICI
R.G.31329/2018
COGNOME.
Rep.
Ad. 30/01/2024
CC
Il AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, con decreto del 7.7.1932, espropriò alcuni terreni gravati da usi civici nel territorio del Comune di Anversa RAGIONE_SOCIALE Abruzzi. Con l’espropriazione, fu autorizzata l’occupazione permanente dei suoli in favore AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALE, ente a cui è succeduta, per effetto di trasferimenti immobiliari, l’RAGIONE_SOCIALE. Successivamente, il Comune di Anversa RAGIONE_SOCIALE Abruzzi effettuò una verifica demaniale del territorio segnalando alla Regione Abruzzo la richiesta di reintegra in via amministrativa AVV_NOTAIOe terre civiche avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE.
A seguito AVV_NOTAIO‘opposizione formalizzata dall’RAGIONE_SOCIALE venne quindi disposta la convocazione AVV_NOTAIOe parti davanti al RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO nella Regione Abruzzo e in quella sede venne nominato un consulente tecnico di ufficio, il quale concluse la sua relazione ravvisando la natura demaniale AVV_NOTAIOe particelle n. 72, 733, 145, 348, 722, 724, 725 del foglio 9 e n. 813, 814, 815, 816, 817, foglio 14.
Con sentenza n. 18/2016 il RAGIONE_SOCIALE dichiarò il proprio difetto di giurisdizione osservando che il decreto di espropr d e l 1932 aveva legittimamente trasferito i fondi, attualmente occupati dall’RAGIONE_SOCIALE, all’allora RAGIONE_SOCIALE, trasformandoli in beni allodiali o comunque appartenenti al patrimonio disponibile AVV_NOTAIOo RAGIONE_SOCIALE. Argomentò quindi sulla i napplicabilità AVV_NOTAIOe pronunzie AVV_NOTAIOa Corte Costituzionale n. 391/1989 e n. 156/1995 e sulla conseguente idoneità AVV_NOTAIOo stesso decreto ad eliminare ogni diritto gravante sui fondi espropriati trasferendoli sull’indennità di esproprio (compresi i diritti di uso civico), in conformità con i principi generali enunciati dall’ art. 52 l. n. 2359/1865 (Espropriazione per Pubblica Utilità) e da alcune leggi richiamate (art. 3 L. n.1834/1938 e art. 9 L. n. 230/1950).
Contro tale pronuncia il Comune di Anversa RAGIONE_SOCIALE Abruzzi propose reclamo, accolto dalla Corte d’Appello di Roma Sezione Usi AVV_NOTAIO con sentenza n. 4754/2018.
Per giungere a tale conclusione, la Corte territoriale, sulla scorta di alcuni precedenti di questa Corte, ha ritenuto che la controversia investe l’accertamento AVV_NOTAIOa qualitas soli , precisando
che il decreto prefettizio di esproprio del 1932 non aveva comportato la cessazione del vincolo di demanialità civica, non essendo intervenuto nessun provvedimento autorizzativo alla alienazione o al mutamento di destinazione dei fondi: mancava quindi la sdemanializzazione AVV_NOTAIOe aree.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre davanti a questa Corte con due motivi di ricorso contrastati con controricorso dal Comune di Anversa RAGIONE_SOCIALE Abruzzi.
La Regione Abruzzo è rimasta invece intimata.
Con ordinanza interlocutoria n. 24988 del 2023 il Collegio AVV_NOTAIOa seconda sezione civile, su richiesta conforme del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, ha rimesso il ricorso alla Prima Presidente per l’assegnazione alle Sezioni unite, vertendosi su questioni di giurisdizione.
In prossimità AVV_NOTAIO‘adunanza camerale le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Col primo motivo la società ricorrente denunzia plurime violazioni di norme di diritto: violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 12 e 29 AVV_NOTAIOa legge n. 1766/1927 in relazione agli artt. 111 Cost. e 132 cpc; violazione AVV_NOTAIO‘art. 5 AVV_NOTAIOa legge n. 2248/1865 allegato E; violazione del principio del riparto di giurisdizione e del principio del giusto processo (artt. 102, 103 e 111 Cost.). Difetto di giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE usi civici (art. 360 n. 1 cpc).
1.2 Col secondo motivo denunzia violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 12 e 29 AVV_NOTAIOa legge n. 1766/1927 in relazione AVV_NOTAIO‘art. 12 AVV_NOTAIOe preleggi; violazione AVV_NOTAIO‘art. 52 AVV_NOTAIOa legge n. 2359/1865; AVV_NOTAIOa legge n. 431/1985, del DPR n. 327/2001 art. 4 e 21 septies AVV_NOTAIOa legge n. 241/1990 (come successivamente modificati); ancora, violazione AVV_NOTAIO‘art. 5 AVV_NOTAIOa legge n. 2248/1865 allegato E. Violazione del principio del riparto di giurisdizione e del principio del giusto processo (artt. 102, 103 e 111 Cost.). Difetto di giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE usi civici (art. 360 n. 1 cpc).
Osserva in particolare la società ricorrente:
-la giurisdizione si determina sulla base AVV_NOTAIOa ‘ causa petendi ‘ sostanziale che, nella specie, consiste nella possibilità o nella impossibilità che le terre di uso civico – quelle di cd. Demanio civico e quelle private gravate da usi civici – siano espropriabili per pubblica utilità;
-quindi l’accertamento sulla giurisdizione, pur implicando l’apprezzamento di elementi di merito, non può implicare che la statuizione sulla giurisdizione possa confondersi con la decisione sul merito né che la decisione possa essere determinata secundum eventus litis ;
-la Corte d’Appello ha deciso sulla scorta di principio di diritto oramai superato nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha successivamente chiarito che l’espropriazione per pubblica utilità, ex l. n. 2359/1865, art. 52, co. 2, si applica anche ai diritti d’uso civico (cita Cass. n. 9986/2007); invero, i terreni di uso civico sono suscettibili d’esecuzione forzata nel pubblico interesse, essendo soggetti ad un regime di alienabilità controllata (cita Corte Cost. n. 391/1989);
-la Corte d’Appello ha erroneamente dichiarato assorbita ogni altra questione e, in particolare, quella concernente l’impossibilità, per il RAGIONE_SOCIALE, di dichiarare la nullità AVV_NOTAIO‘espropriazione (peraltro, solo in epoca successiva la legge -art. 4, D. P .R. n. 327/2001 -aveva previsto la non espropriabilità dei beni gravati da uso civico, salvo compatibilità col predetto uso);
-all’epoca l’art. 12, l. n. 1766/1927 escludeva alienabilità e usucapibilità in assenza di autorizzazione al mutamento di destinazione, ma non v’era accenno all’espropriazione per pubblica utilità; per contro la Corte cost. (sent. n. 391/1989) aveva affermato sussistere un regime di alienabilità controllata e quindi di suscettibilità all’espropriazione per pubblica utilità.
In sintesi, secondo la tesi AVV_NOTAIOa società ricorrente, la sentenza AVV_NOTAIOa Corte d’Appello è nulla per avere dichiarato la giurisdizione commissariale senza tener contro AVV_NOTAIOa successiva giurisprudenza; ed è altresì nulla per avere ritenuto che le terre di uso civico non sono espropriabili in assenza di un provvedimento di mutamento
AVV_NOTAIOa destinazione, senza considerare il diritto vigente nel 1932 (quando i beni non avevano rilevanza ambientale), violando in tal modo i principi di imperatività ed effettività AVV_NOTAIO‘atto amministrativo.
La sentenza avrebbe inoltre erroneamente dichiarato assorbiti gli elementi di fatto e di diritto tesi a dimostrare l’impossibilità per il RAGIONE_SOCIALE di dichiarare la nullità AVV_NOTAIO‘esproprio come atto amministrativo.
2 Le due censure – che ben si prestano ad esame unitario per il comune riferimento alla questione di giurisdizione – sono prive di fondamento.
Le tematiche poste dal ricorso sono due, tra loro strettamente collegate: una riguardante i limiti AVV_NOTAIOa giurisdizione del AVV_NOTAIO e l’altra riguardante l’assoggettabilità ad espropriazione per pubblica utilità dei beni gravati da uso civico di dominio AVV_NOTAIOa collettività.
2.1 Sulla prima questione, si rende opportuno partire da una ricognizione del panorama normativo: come già chiarito da questa Corte (v. tra le varie Sez. U, Sentenza n. 9280 del 20/05/2020; Sez. U -, Ordinanza n. 28802 del 04/10/2022), con la locuzione «usi civici», si indicano i diritti spettanti a una collettività insediata su un territorio e ai suoi componenti (cives), il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque. La materia RAGIONE_SOCIALE usi civici è stata disciplinata dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 (con il quale è stato approvato il regolamento per la esecuzione AVV_NOTAIOa detta legge), nonché dalla legge 10 luglio 1930, n. 1078, recante norme sulla definizione AVV_NOTAIOe controversie in materia di usi civici. Più recentemente, la legge 20 novembre 2017 n. 168 è intervenuta sulla materia, sancendo il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE assetti collettivi fondiari -denominati “domini collettivi” -e dei diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento, dei quali ha affidato la gestione agli enti esponenziali AVV_NOTAIOe collettività titolari (ossia alle amministrazioni separate dei beni frazionali e alle associazioni o università agrarie, già individuate dall’art. 11 AVV_NOTAIOa I.
n. 1766 del 1927) e, in mancanza, ai Comuni sia pure col ricorso ad “amministrazione separata” (art. 2, comma 4). La legge n. 1766/1927, nell’istituire l’ufficio del RAGIONE_SOCIALE per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE usi civici, con funzioni amministrative e giurisdizionali (art. 27), ha individuato -nell’art. 1 -due diverse situazioni giuridiche: da un lato, i diritti di uso e di promiscuo godimento spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione su terre di proprietà privata (c.d. ” iura in re aliena “), destinati ad essere liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 1 -7 AVV_NOTAIOa stessa legge e RAGIONE_SOCIALE artt. 11 -15 del RD. n. 332 del 1928; dall’altro, i diritti di uso collettivo sulle terre possedute da comuni, frazioni, università ed altre associazioni agrarie (c.d. “iura in re propria” o proprietà collettive di diritto pubblico), destinati invece ad essere valorizzati e sottoposti alla normativa di tutela AVV_NOTAIO‘ambiente e del paesaggio. Inizialmente, le funzioni attribuite al RAGIONE_SOCIALE erano prevalentemente amministrative, svolte sotto la supervisione del RAGIONE_SOCIALE (poi del RAGIONE_SOCIALE, art. 37 L. n. 1766/1927 cit.) e dirette al riordinamento RAGIONE_SOCIALE usi civici; in tale quadro, l’attività giurisdizionale risultava incidentale, destinata a risolvere, in contraddittorio AVV_NOTAIOe parti e con forza di giudicato, le controversie che si potessero profilare. Trasferite le funzioni amministrative (anche di liquidazione) alle Regioni (art. 1 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e art. 66 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), il RAGIONE_SOCIALE è rimasto quasi esclusivamente titolare di funzioni giurisdizionali e, quindi, giudice AVV_NOTAIOe controversie circa l’esistenza, la natura e la estensione dei diritti di uso civico (art. 29 L. n. 1766/1927 cit.). È stato altresì chiarito che il RAGIONE_SOCIALE regionale per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE usi civici, in sede contenziosa, ha natura di organo di giurisdizione speciale, sicché le questioni che insorgano sul riparto di attribuzioni fra detto RAGIONE_SOCIALE ed il giudice ordinario attengono alla giurisdizione (v. SSUU Sentenza n. 9280 del 2020 cit. che a sua volta richiama, ex plurimis, Cass., Sez. Un. n. 6373 del 28/10/1983; Cass., Sez. Un., n. 1174 del 19/04/1968; Sez. Un., n. 2425 del 10/10/1966).
L’ambito AVV_NOTAIOa giurisdizione devoluta al RAGIONE_SOCIALE per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE usi civici si ricava dall’art. 29 AVV_NOTAIOa L. n. 1766 del 1927, il quale stabilisce al primo comma: «I commissari procederanno, su istanza RAGIONE_SOCIALE interessati od anche di ufficio, all’accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti di cui all’art. 1, allo scioglimento AVV_NOTAIOe promiscuità ed alla rivendica e ripartizione AVV_NOTAIOe terre»; e al secondo comma soggiunge: «I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l’appartenenza a titolo particolare dei beni AVV_NOTAIOe associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento AVV_NOTAIOe operazioni loro affidate». Come è dato rilevare dalla lettura AVV_NOTAIO‘art. 29, il secondo comma attribuisce alla giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE regionale per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE usi civici le controversie relative ai diritti di cui al primo comma, il quale -a sua volta -rimanda ai diritti menzionati dall’art. 1 AVV_NOTAIOa I. n. 1766 del 1927: si tratta RAGIONE_SOCIALE «usi civici» e di «qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento AVV_NOTAIOe terre». In sostanza, la giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE usi civici è limitata alla materia che riguarda gli “usi civici” e i “diritti di uso collettivo AVV_NOTAIOe terre”, esulando ogni altra controversia dalla sua giurisdizione.
Nella giurisprudenza di questa Corte, in linea col citato dettato normativo, si è dunque da tempo affermato che la giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE regionale per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE usi civici ha ad oggetto tutte le controversie relative all’accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento AVV_NOTAIOe promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione AVV_NOTAIOe terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico e RAGIONE_SOCIALE altri diritti di promiscuo godimento AVV_NOTAIOe terre spettanti agli abitanti di un Comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l’appartenenza a titolo particolare dei beni AVV_NOTAIOe associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento AVV_NOTAIOe operazioni affidate ai Commissari
stessi (Cass., Sez. Un., n. 7894 del 20/05/2003; analogamente, Cass., Sez. Un., n. 720 del 15/10/1999; Cass., Sez. Un., n. 33012 del 20/12/2018; Cass., Sez. Un., n. 605 del 15/01/2015). E ancora, l’accertamento AVV_NOTAIOa qualità di un terreno che si assume di “uso civico”, ossia l’accertamento AVV_NOTAIOa c.d. “qualitas soli’, rientra nella giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE regionale per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE usi civici soltanto quando la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico e debba essere risolta con efficacia di giudicato; invece, la controversia tra privati nella quale la demanialità civica di un bene sia stata eccepita al solo scopo di negare l’esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte sostenga di essere titolare -eccezione questa che si risolve nella contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato dalla controparte -deve essere decisa dal giudice ordinario, con statuizione sul punto efficace solo incidenter tantum (Cass., Sez. Un., n. 836 del 18/01/2005; Cass., Sez. Un., n. 7429 del 27/03/2009; Cass., Sez. Un., n. 7894 del 20/05/2003; Cass., Sez. Un., n. 3031 del 01/03/2002). Va, dunque, affermato che la giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE usi civici presuppone una controversia che abbia ad oggetto l’accertamento di usi civici o di diritti di uso collettivo AVV_NOTAIOe terre ovvero l’accertamento AVV_NOTAIO‘appartenenza di un terreno al “demanio civico” (secondo la definizione di cui all’art. 3 AVV_NOTAIOa I. 20/11/2017, n. 168). Deve quindi ribadirsi che le questioni circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico, nonché quelle relative alla qualità demaniale del suolo, postulano la giurisdizione dei Commissari agli usi civici, prevista dall’art. 29 AVV_NOTAIOa legge 16 giugno 1927 n. 1766, solo se attengano a controversie aventi ad oggetto detto accertamento fra i soggetti titolari AVV_NOTAIOe rispettive posizioni soggettive e non, invece, quando debbano essere risolte in via meramente incidentale, come nelle controversie tra privati relative al rilascio di beni (cfr . Sez. U, Sentenza n. 28654 del 03/12/2008 Rv. 605653 in tema di locazione a terzi del suolo sottoposto al regime di demanialità collettiva; v. altresì Sez. U,
Ordinanza n. 20183 del 2019 che richiama a sua volta Sez. U, Ordinanza n. 26816 del 19/12/2009).
In definitiva, restano escluse dalla giurisdizione commissariale le domande che postulano un già intervenuto definitivo accertamento AVV_NOTAIOa qualitas soli (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 20183 del 2019 cit.).
2.2 Sulla seconda questione (relativa all’assoggettabilità ad espropriazione per pubblica utilità dei beni gravati da uso civico di dominio AVV_NOTAIOa collettività), queste Sezioni Unite sono di recente intervenute ponendo fine ad incertezze giurisprudenziali ed hanno affermato, in relazione ad un caso di espropriazione di beni demaniali pronunciata nel 1960 sempre dal AVV_NOTAIO, il seguente principio: i diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla (ovvero considerati implicitamente estinti) per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità, poiché la loro natura giuridica assimilabile a quella demaniale lo impedisce, essendo, perciò, necessario, per l’attuazione di una siffatta forma di espropriazione, un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il citato decreto espropriativo che implichi l’estinzione di eventuali usi civici di questo tipo ed il correlato trasferimento dei relativi diritti sull’indennità di espropriazione (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 12570 del 10/05/2023).
E’ bene porre subito in evidenza che nella fattispecie (sovrapponibile a quella per cui è causa) decisa con la citata pronuncia AVV_NOTAIOe sezioni unite del 2023 nessuno pose in discussione la giurisdizione commissariale: difatti in quel caso la Corte di appello di Roma – Sezione Specializzata per gli usi civici, con sentenza n. 6/2017, depositata il 4 aprile 2017, si pronunciò sul merito in ordine al reclamo AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 15/2015 del RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE usi civici nella Regione Abruzzo che, a sua volta, esaminando sempre il merito AVV_NOTAIOa vicenda, aveva accolto la domanda del Comune di Alfedena, con la dichiarazione AVV_NOTAIOa natura demaniale civica dei fondi in contestazione, la nullità ed inefficacia RAGIONE_SOCIALE atti pubblici e
privati, disposti sugli stessi, ed ordinata la reintegra nel possesso dei fondi in favore AVV_NOTAIOa collettività del Comune.
3 Venendo al caso in esame, e sulla scorta AVV_NOTAIOa esposta ricostruzione normativa e giurisprudenziale, non vi è dubbio che contrariamente a quanto si assume in ricorso -il petitum sostanziale investe proprio l’accertamento AVV_NOTAIOa qualitas soli : l’indagine tesa a stabilire se sia o meno consentita l’espropriabilità per pubblica utilità dei terreni pubblici gravati da usi civici con la conseguenza AVV_NOTAIOa eventuale estinzione AVV_NOTAIOa loro natura (questione, come si è visto, ormai definitivamente chiarita da queste Sezioni Unite con la citata sentenza n. 12570 del 10/05/2023) investe proprio la verifica AVV_NOTAIOa qualitas soli . La risposta positiva al quesito comporta infatti il venir meno AVV_NOTAIOa natura demaniale e l’acquisto AVV_NOTAIOa natura giuridica di beni allodiali, mentre a conclusioni diametralmente opposte deve giungersi qualora la risposta al quesito debba essere negativa e rimanga ferma la natura demaniale.
Si rivela pertanto giuridicamente corretta la decisione AVV_NOTAIOa Corte d’Appello di Roma laddove, discostandosi dalla pronuncia commissariale, ha ravvisato -nella controversia sulla espropriabilità dei beni assoggettati ad usi civici -una lite sulla qualitas soli dichiarando conseguentemente la giurisdizione commissariale.
In conclusione, il ricorso va respinto, ma il fatto che l’intervento nomofilattico chiarificatore sul tema AVV_NOTAIOa all’assoggettabilità ad espropriazione per pubblica utilità dei beni gravati da uso civico sia intervenuto dopo la proposizione del ricorso per cassazione giustifica senz’altro, ad avviso del Collegio, la compensazione AVV_NOTAIOe spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte AVV_NOTAIOa società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; dichiara la giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa Regione Abruzzo; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte AVV_NOTAIOa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis AVV_NOTAIOo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 30.1.2024.