Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8475 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8475 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 34906-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE TRENTO, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 200/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 05/08/2019;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 16.10.2015 l’RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, invocando l’accertamento dell’occupazione senza titolo, da parte dei convenuti, di alcuni terreni, e la loro condanna al rilascio dei detti beni, alla remissione in pristino ed al risarcimento del danno. A fondamento della domanda l’attrice poneva la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 20/2013, passata in giudicato, con la quale era stata rigettata la domanda del RAGIONE_SOCIALE di accertamento dell’intervenuta estinzione del diritto di uso civico sui terreni di cui è causa, a fronte della loro irreversibile trasformazione derivata dall’edificazione sugli stessi di un centro sportivo.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE, resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 738.157,85 spesa per la costruzione del centro sportivo. Si costituiva anche il RAGIONE_SOCIALE, resistendo a sua volta alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale subordinata la condanna dell’attrice alla refusione dei contributi spesi
dal RAGIONE_SOCIALE per la valorizzazione del diritto di uso civico, pari ad € 716.135,03.
Con sentenza n. 611/2017 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando il RAGIONE_SOCIALE alla restituzione dei terreni oggetto della domanda, dichiarando il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di remissione in pristino degli stessi, e rigettando ogni altra domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 200/2019, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava tanto il gravame principale interposto dall’originaria parte attrice, che quelli incidentali proposti dai convenuti, confermando la decisione di prime cure, salva la correzione di un errore materiale nell’identificazione catastale dei beni oggetto della controversia.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad otto motivi.
Resistono con separati controricorsi il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE
In prossimità dell’adunanza camerale, tutte le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 29 della Legge n. 1766/1927, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe violato il giudicato esterno derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione usi civici, n. 20/2013, pronunciando in condizioni di difetto di giurisdizione.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della falsa applicazione dell’art. 78 del D.P.R. n. 616 del 1977 e del D.P.R. n. 627 del 1978, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di
Appello non avrebbe rilevato che dette disposizioni non legittimano l’uso dei beni gravati da uso civico da parte delle amministrazioni locali.
Con il terzo motivo, la parte ricorrente contesta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe considerato che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non aveva soltanto amministrato il bene appartenente al demanio civico della frazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma ne aveva goduto e disposto uti dominus .
Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di invalidità e inefficacia della convenzione del 21.3.2003, intercorsa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto i beni in contestazione.
Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il giudice di seconda istanza non avrebbe esaminato l’eccezione di invalidità e inefficacia della convenzione sopra indicata.
Con il sesto motivo, il ricorrente ripropone il medesimo vizio di cui ai precedenti due motivi, sotto il profilo della violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 1 e 4, c.p.c.
Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 della Legge Provinciale n. 6 del 2005 della Provincia RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice del gravame avrebbe erroneamente configurato il subentro della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel rapporto convenzionale intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Infine, con l’ottavo ed ultimo motivo, la parte ricorrente contesta la violazione degli artt. 2909 c.c., 1, 13, 14, 15 e 19 della Legge Provinciale n. 6 del 2005 della Provincia di RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato il difetto assoluto di giurisdizione in relazione alla domanda di reintegrazione nel possesso delle terre gravate da uso civico.
Il Collegio rileva che il primo, il sesto e l’ottavo motivo pongono questioni di giurisdizione, in relazione alle quali è opportuno rimettere il ricorso alla Prima Presidente della Corte, per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, giusta il disposto degli artt. 360, primo comma, n. 1 e 374 c.p.c.
PQM
la Corte rimette gli atti alla Prima Presidente, per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda