Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34604 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34604 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24069/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente-
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende.
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, CO.CE.BIT. CONGLOMERATI RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 382/2023 depositata il 19/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Brindisi al fine di ottenere, per quanto rileva ancora in questa sede, la revocatoria, ex art. 67 legge fallimentare, dell’atto pubblico notarile con il quale la società RAGIONE_SOCIALE in bonis , aveva ceduto pro soluto il credito di euro 26.099,93, vantato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE
Si costituiva, resistendo, la convenuta RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la chiamata in causa del debitore ceduto RAGIONE_SOCIALE
Autorizzata la chiamata del terzo, la società RAGIONE_SOCIALE rimaneva contumace.
Con sentenza n. 101/2020, il Tribunale di Brindisi accoglieva l’azione revocatoria e dichiarava pertanto l’inefficacia della cessione.
2.1. Nel corso del giudizio di primo grado, la RAGIONE_SOCIALE cedeva il ramo d’azienda alla società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, prevedendo che il giudizio di revocatoria fosse ricompreso nella cessione; successivamente, la RAGIONE_SOCIALE veniva cancellata dal registro delle imprese, ma il giudizio non si interrompeva perché tali evenienze, cioè la cessione di ramo di azienda e soprattutto la cancellazione dal registro delle imprese, non venivano dichiarate dal procuratore della RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza di prime cure, il RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, con atto di citazione notificato ai procuratori costituiti della RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la parziale riforma.
Entrambe le due società appellate, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, restavano intimate.
Interveniva invece in giudizio, ex art. 111 cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE, in via preliminare eccependo l’inammissibilità dell’appello alla luce della cancellazione di RAGIONE_SOCIALE. dal registro delle imprese, e comunque chiedendone il rigetto nel merito.
Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Lecce dichiarava inammissibile l’appello.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resistono, con distinti controricorsi, la società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, unici due soci della cancellata RAGIONE_SOCIALE
Restano intimate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia ‘violazione e falsa applicazione>> dell’art. 2945, comma 2, c.c. e artt. 299, 300 e 330 c.p.c.
Si duole che la corte di appello abbia errato nell’omettere di considerare che, posta la mancata dichiarazione dell’evento della cancellazione della società in primo grado da parte del relativo difensore, la notifica del gravame di merito a quest’ultimo era rituale in ragione dell’ultrattività del mandato, rilasciato «per ogni stato e grado del giudizio».
Lamenta essersi dalla corte di merito erroneamente affermato che : ‘nel corso del giudizio di secondo grado interveniva, ex art. 111 c.p.c., la RAGIONE_SOCIALE, eccependo l’inammissibilità dell’appello e nel merito l’infondatezza dello stesso, concludendo per il rigetto … >>, in quanto <<La RAGIONE_SOCIALE ha precisato che la RAGIONE_SOCIALE è stata cancellata dal registro delle imprese in data 26.08.2016 (cfr. visura camerale), nel corso del giudizio di primo grado, circostanza questa non dichiarata dal procuratore costituito per la stessa RAGIONE_SOCIALE e che non aveva dato luogo perciò alla interruzione del processo. La successiva sentenza n. 101/2020 è stata quindi resa nei confronti delle parti originarie e la relativa impugnazione è stata proposta nei confronti della stessa RAGIONE_SOCIALE, nonostante la sua estinzione e cancellazione dal Registro Imprese». E che «l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità' .
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
4.1. Superando il precedente diverso orientamento, le SeRAGIONE_SOCIALE Unite di questa Corte hanno affermato che <> (così Cass., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295).
Con successive pronunce conformi è stato ribadito che la cancellazione della società dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, non dichiarata o oggetto di notificazione, non osta alla validità della notificazione dell’appello al procuratore della società costituita in giudizio, in forza dell’ultrattività del mandato alla lite (v. Cass., 17/5/2024, n. 13777; Cass., 25/1/2024, n. 2439).
Ne deriva, pertanto, l’ ammissibilità della notificazione dell’appello effettuata al procuratore costituito in primo grado.
Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo consegue, assorbiti gli altri motivi [ il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., comma 2, e degli artt. 299, 302, 330 e 110 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di ritenere comunque correttamente integrato il contraddittorio con la costituzione del socio della società estinta e successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.’ ; il terzo motivo, con il quale denunzia la <> ] , l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 30 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME