Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5407 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5667 – 2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio de ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME e dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE -in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME di San Lio.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 131/2017 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, udita la relazione nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 del AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con citazione notificata in data 15.12.2008 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE conveniva la ‘RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE) dinanzi alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE , così proponendo – con riferimento alle procedure RAGIONE_SOCIALEative da esso attore disposte nei confronti della medesima convenuta – opposizione alle stime definitive cui la RAGIONE_SOCIALE provinciale di RAGIONE_SOCIALE aveva fatto luogo con deliberazioni n. 260/1129 e n. 260/1130 del 28.10.2008 (cfr. ricorso, pag. 2) .
Esponeva che con decreto n. 307/2000 aveva disposto l’RAGIONE_SOCIALEazione dei terreni di spettanza della convenuta in catasto al foglio 11, particelle n. 221, n. 1956 e n. 1963, con determinazione, giusta ordinanza sindacale n. 175 del 17.9.1998, dell’indennità provvisoria di RAGIONE_SOCIALEazione in lire 116.010.660 e dell’indennità di occupazione in lire 29.381.520 (cfr. ricorso, pag. 3) .
Esponeva che con decreto n. 308/2000 aveva disposto l’RAGIONE_SOCIALEazione dei terreni di spettanza della convenuta in catasto al foglio 11, particelle n. 1957, n. 1962, n. 223 e n. 168, con determinazione, giusta ordinanza sindacale n. 179 del 17.9.1998, dell’indennità provvisoria di RAGIONE_SOCIALEazione in lire 451.235.146 e dell’indennità di occupazione in lire 73.332.891 (cfr. ricorso, pag. 3) .
Esponeva che ‘l’indennità definitiva di RAGIONE_SOCIALEazione così come determinata dalla RAGIONE_SOCIALE provinciale RAGIONE_SOCIALE con le citate deliberazioni, risulta palesemente esorbitante e del tutto ingiustificata’ (così opposizione notificata il 15.12.2008, pag. 4) .
Chiedeva, peraltro, dichiarare congrue le indennità di RAGIONE_SOCIALEazione come da esso ente RAGIONE_SOCIALEante determinate ed offerte con le ordinanze n. 175 e n. 179 del 17.9.1998 e prive di valenza giuridica le determinazioni della RAGIONE_SOCIALE provinciale di RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pagg. 2 – 3) .
S
Instava
i costituiva la ‘RAGIONE_SOCIALE per il rigetto dell’avversa opposizione.
Esperiva opposizione riconvenzionale ed all’uopo chiedeva la rettifica in aumento delle stime definitive della RAGIONE_SOCIALE provinciale di RAGIONE_SOCIALE.
Espletata la c.t.u. all’uopo disposta, con sentenza non definitiva n. 1023/2012 -poi passata in giudicato la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE qualificava come non edificabili i terreni oggetto di RAGIONE_SOCIALEazione in quanto in parte agricoli ed in parte soggetti a vincolo assoluto ferroviario.
Nel prosieguo la corte invitava il consulente già nominato alla quantificazione dei valori di stima; indi, disposta la rinnovazione della c.t.u., acquisiti i chiarimenti resi dall’ausiliario , con sentenza definitiva n. 131/2017 la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE così statuiva:
accoglieva l’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , rigettava l’opposizione riconvenzionale esperita dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e, per l’effetto, determinava in euro 212.850,00, oltre interessi, l’indennità di RAGIONE_SOCIALEazione dovuta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, determinava l’indennità di occupazione come da motivazione, condannava l’RAGIONE_SOCIALE alle spese d i lite e a farsi carico delle spese di c.t.u.
4.1. Premetteva la corte che, ai fini della determinazione del reale valore di mercato dei terreni ablati alla data dei decreti di RAGIONE_SOCIALEazione, si imponeva, in considerazione della estensione ed ubicazione dei medesimi fondi,
l’accertamento , alla luce della disciplina urbanistica di riferimento, della possibilità della loro destinazione , eventualmente all’esito del rilascio delle debite autorizzazioni amministrative, ad ‘utilizzazioni intermedie’ tra quelle agricole e quelle edificatorie (cfr. sentenza impugnata, pag. 4) .
Indi la corte evidenziava che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, all’uopo onerata, si era limitata a fornire un elenco di ‘ destinazioni intermedie ‘ senza allegare elementi concreti al contempo idonei a dar ragione della sussistenza , all’epoca dell’RAGIONE_SOCIALEo, di tutte le condizioni di legge per la loro attuazione e idonei a consentir il riscontro di un valore superiore a quello agricolo (cfr. sentenza impugnata, pag. 5) .
Evidenziava poi che il c.t.u. aveva escluso che utilizzazioni a parcheggio ed a mercato rionale fossero legittime in assenza della necessaria variante urbanistica (cfr. sentenza impugnata, pag. 8) .
Evidenziava altresì, in ordine all a destinazione dell’immobile ad ‘area a deposito o area di supporto di interventi edilizi’, che l’ RAGIONE_SOCIALE nulla aveva allegato e comprovato a tal specifico riguardo, cioè che il terreno fosse risultato appetibile per siffatte destinazioni (cfr. sentenza impugnata, pag. 8) .
Evidenziava inoltre che non aveva alcun rilievo il prezzo -euro 1.005.708,00 -pagato dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ai fini dell’acquisto de i terreni RAGIONE_SOCIALEati, siccome nell’atto di compravendita le parti avevano erroneamente considerato i fondi come edificabili (cfr. sentenza impugnata, pagg. 8 – 9) .
Evidenziava ancora in ordine alle ulteriori forme di utilizzazione dei terreni menzionate dall’RAGIONE_SOCIALE in conclusionale che risultavano , per un verso, in contrasto con la destinazione agricola dei fondi, per altro verso, naturaliter
ricomprese nelle possibilità di utilizzo di un terreno agricolo, sicché non comportavano aumenti di valore (cfr. sentenza impugnata, pag. 9) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese.
Il RAGIONE_SOCIALE controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sen si dell’art. 360, 1° co., n. 1, cod. proc. civ. il difetto di giurisdizione.
Deduce che la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha ridotto nella misura di euro 133.155,58 le indennità provvisorie determinate dal RAGIONE_SOCIALE e nondimeno, in tal guisa, la corte si è sovrapposta alle scelte della Pubblica Amministrazione ed ha fatto luogo alla indebita disapplicazione, all’indebita modifica di legittimi provvedimenti amministrativi (cfr. ricorso, pag. 5) .
Co n il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.; denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. ‘ errores in procedendo ‘ in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.
Deduce che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giammai ha domandato la riduzione delle indennità di RAGIONE_SOCIALEazione in precedenza determinate in complessivi euro 346.005,58 (cfr. ricorso, pag. 6) .
Deduce invero che le richieste formulate dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con l’atto di opposizione alla stima erano finalizzate a conseguire la conferma delle indennità in precedenza computate ed offerte (cfr. ricorso, pag. 6) .
Deduce quindi che la Corte di RAGIONE_SOCIALE, allorché ha quantificato le indennità in minor misura, ha violato i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, così statuendo ‘ ultra petita ‘ (cfr. ricorso, pagg. 6 – 7) .
Il secondo motivo di ricorso veicola un ‘ error in procedendo ‘ , sicché riveste valenza tale per cui la sua disamina precede, e logicamente e giuridicamente, la disamina del primo motivo, solo formalmente proposto come motivo sulla giurisdizione e che in realtà denuncia un difetto di potere. Ebbene, il secondo mezzo di impugnazione è senz’altro fondato e meritevole di accoglimento, sicché il suo buon esito assorbe l ‘esame del primo motivo.
Sussiste il denunciato ‘ error in procedendo ‘.
Invero questa Corte ha, sì, puntualizzato che, in materia di RAGIONE_SOCIALEazione per pubblica utilità, l’ opposizione alla stima dell ‘ indennità non dà corso ad un giudizio di impugnazione dell ‘ atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa ed è diretto a stabilire il ‘ quantum ‘ dell ‘ indennità effettivamente dovuto, sicché nel l’ambito di tale giudizio il giudice attende alle sue valutazioni in piena autonomia.
Tuttavia, questa Corte ha, al contempo, specificato che i surriferiti principi vanno coordinati con quello della domanda, per cui, in presenza di stima definitiva, il giudizio di opposizione può concludersi con una statuizione più favorevole all ‘ opponente, ma non può determinare un importo minore, a meno che non vi sia domanda in tal senso da parte dell ‘ RAGIONE_SOCIALEante, il quale, ove
convenuto nel giudizio, deve osservare le forme e i termini della domanda riconvenzionale, in quanto aziona una contro-pretesa che va oltre il rigetto della domanda principale (cfr. Cass. 28.2.2006, n. 4388; Cass. 13.1.2011, n. 716; Cass. (ord.) 5.8.2022, n. 24355, secondo cui, in tema di RAGIONE_SOCIALEazione per pubblica utilità, il giudizio di opposizione alla stima non ha carattere impugnatorio, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto, volto all ‘ accertamento del ‘quantum’ effettivamente dovuto , sicché, in ossequio al principio della domanda, in presenza di una stima definitiva, non può procedersi ad una determinazione dell ‘ indennità ‘ in peius ‘ per l’e spropriato, a meno che l ‘ RAGIONE_SOCIALEante non formuli domanda riconvenzionale) .
Nei suddetti termini, dapprima, va puntualizzato che non esplicano valenza nella specie le indicazioni di cui alla pronuncia di questa Corte n. 9227 del 4.4.2023, richiamata dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente in memoria (pag. 2) .
Del resto, nell’ipotesi scrutinata da questa Corte con la pronuncia anzidetta erano stati propriamente gli RAGIONE_SOCIALEati a proporre opposizione alla stima (ai sensi dell’art. 19 della legge 865 del 1971) , lamentando l’esiguità dell a stima definitiva dell’indennità di RAGIONE_SOCIALEo in considerazione de l carattere edificabile del terreno.
Nei medesimi termini, dipoi, sono imprescindibili i rilievi che seguono.
Innanzitutto -lo si è anticipato – con riferimento alle particelle n. 221, n. 1956 e n. 1963 del foglio 11 l’inden nità provvisoria di RAGIONE_SOCIALEazione e l’indennità di occupazione erano state determinate , con l’ordinanza sindacale n. 175 del 17.9.1998, rispettivamente, in lire 116.010.660 ed in lire 29.381.520 (cfr. opposizione notificata il 15.12.2008, pag. 2) . E con riferimento alle particelle n. 1957, n. 1962, n. 223 e n. 168 l’indennità provvisoria di
RAGIONE_SOCIALEazione e l’indennità di occupazione erano state determinate, con l’ordinanza sindacale n. 17 9 del 17.9.1998, rispettivamente, in lire 451.235.146 ed in lire 73.332.891 (cfr. opposizione notificata il 15.12.2008, pag. 3) .
Altresì -lo si è del pari anticipato – la RAGIONE_SOCIALE provinciale di RAGIONE_SOCIALE aveva fatto luogo con deliberazioni n. 260/1129 e n. 260/1130 del 28.10.2008 alle stime definitive.
Inoltre , con l’opposizione notificata in data 15.12.2008 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto:
‘1) Ritenere e statuire congrua l’indennità di RAGIONE_SOCIALEazione così come determinata ed offerta dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con ordinanza n. 175 del 17.09.1998 e n. 179 del 17.9.1998, relative agli immobili RAGIONE_SOCIALEati rispettivamente con ordinanze n. 307 e 308 del 03.10.2000;
per gli effetti dichiarare prive di valenza giuridica le determinazioni della RAGIONE_SOCIALE assunte con deliberazioni nn. 260/1129 e n. 260/1130 del 28.10.2008′ (così atto di citazione in opposizione notificato il 15.12.2008, pag. 6) .
Evidentemente, in questo quadro, a fronte del complessivo ammontare dell’indennità provvisoria di RAGIONE_SOCIALEazione e di occupazione in lire 669.960.017 (lire 116.010.660 + lire 29.381.520 + lire 451.235.146 + lire 73.332.891) , pari ad euro 346.005,58, la determinazione da parte della Corte di RAGIONE_SOCIALE dell’indennità di RAGIONE_SOCIALEazione in euro 212.850,55 e dell’indennità di occupazione (al cui concreto computo, in verità, la Corte di RAGIONE_SOCIALE non ha inteso far luogo) in euro 70.720,78 , e così per un totale di euro
283.571,33, ne ha senza dubbio comportato la quantificazione in misura minore -‘ in peius ‘ per l’esprop riata qui ricorrente – rispetto alla quantificazione (euro 346.005,58) che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto e domandato affermarsi ‘congrua’.
La determinazione da parte della Corte di RAGIONE_SOCIALE dell’indennità di RAGIONE_SOCIALEazione e dell’indennità di occupazione si è perciò risolta in violazione del principio della domanda e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Ovviamente a nulla rileva quanto il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha domandato in comparsa conclusionale (cfr. controricorso, pagg. 5 -6) .
Difatti, questa Corte spiega che le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del ‘ thema decidendum ‘ , né l ‘ accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione (cfr. Cass. 14.3.2006, n. 5478; Cass, 16.7.2004, n. 13165, secondo cui la comparsa conclusionale e, a maggior ragione, la memoria di replica hanno la sola funzione di illustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non possono contenerne di nuove che costituiscano un ampliamento del ‘thema decidendum’, sicché il giudice non incorre nel vizio di omessa pronunzia ove non esamini una questione proposta per la prima volta in tale comparsa o memoria) .
15. Co n il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 legge n. 2359/1865, dell’art. 57 d.P.R. n. 327/2001, della legge Regione siciliana n. 22/1996, della legge Regione siciliana n. 25/1999, dell’art. 132 cod. proc. civ.; denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha immotivatamente reputato che gli usi intermedi da essa ricorrente prospettati fossero in contrasto con la destinazione agricola dei terreni o già ricompresi nelle possibilità di utilizzazione di un terreno agricolo (cfr. ricorso, pagg. 8 – 9) .
Deduce che la corte d ‘appello non ha né tenuto conto che gli esiti della consulenza davano ragione del maggior valore dei terreni (cfr. ricorso, pag. 9) né considerato che ‘avrebbe potuto accedere alla possibilità di interventi costruttivi in verde agricolo autofinanziati’ (così ricorso, pag. 12) .
Deduce che la sentenza non definitiva ha per i terreni de quibus prefigurato l’inedificabilità ordinaria non già quella riconducibile alla legge Regione siciliana n. 22/1996 (cfr. ricorso, pag. 13) .
16. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sen si dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 legge n. 2359/1865 e dell’art. 132 cod. proc. civ.; denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che la Corte di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto determinare l’indennizzo in aderenza al valore di mercato dei terreni ‘indipendentemente da qualsiasi
attività probatoria ipotizzata, a torto, come ad esclusivo carico dell’RAGIONE_SOCIALEato’ (così ricorso, pag. 14) .
Deduce che immotivatamente la corte d’appello ha ritenuto di prescindere dal prezzo che essa ricorrente ebbe a pagare per l’acquisto del terreno , quale indicato nell’atto di compravendita (cfr. ricorso, pag. 15) ; che invero il prezzo allora pagato ‘costituiva conferma del giusto prezzo dell’immobile in una libera contrattazione di compravendita’ (così ricorso, pag. 15) .
Deduce che la corte distrettuale ha denegato con motivazione apparente ed incongrua la possibilità di realizzazione di parcheggi (cfr. ricorso, pag. 16) .
Il terzo motivo ed il quarto motivo di ricor so sono all’evidenza connessi; il che ne giustifica l ‘esame simultaneo ; ambedue i motivi in ogni caso sono inammissibili.
Senza dubbio, i n tema di determinazione dell’indennità di RAGIONE_SOCIALEazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALEato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l’interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell’edificatorietà, e che, quindi, il cespite possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (come, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti) , sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (cfr. Cass. (ord.) 4.10.2023, n. 27960; altresì Cass. (ord.) 1.2.2019, n. 3168) .
19. Nondimeno, pur in questo quadro, la ricorrente censura essenzialmente il giudizio ‘di fatto’ di cui in precedenza si è fornita analitica illustrazione -alla cui stregua la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha disconosciuto che i fondi RAGIONE_SOCIALEati potessero essere destinati ad ‘ut i lizzazioni intermedie’.
Per giunta, le esperite censure ‘ di merito ‘ non risultano né debitamente specifiche (la corte d’appello ‘avrebbe dovuto considerare, anche d’ufficio, tutte le ipotesi di possibili usi intermedi dell’area RAGIONE_SOCIALEata compatibili con la destinazione ‘: così ricorso, pag. 8) né debitamente ‘autosufficienti’ in relazione agli esiti della consulenza d’ufficio (‘a nche lo stesso c.t.u. confermava l’appetibilità dei terreni RAGIONE_SOCIALEati in relazione alla loro collocazione e disposizione ‘: così ricorso, pag . 9. Cfr. Cass. (ord.) 13.7.2021, n. 19989) .
20. Si tenga conto poi che la corte distrettuale ha evidenziato che, pur a prescindere dalla eventuale preclusione da giudicato ‘interno’ destinata a scaturire dalla sentenza non definitiva con riferimento alla possibilità di edificazione ai sensi della legge Regione siciliana n. 22 del 1996, la RAGIONE_SOCIALE non aveva dimostrato che all’epoca dell’emanazione dei decreti di RAGIONE_SOCIALEazione sussistessero le condizioni per la fruizione delle possibilità di cui alla medesima legge regionale (cfr. sentenza impugnata, pag. 7) .
Cosicché ingiustificatamente la ricorrente adduce che immotivatamente la corte territoriale ha ritenuto non consentite le prefigurate forme di utilizzazione ‘dei terreni RAGIONE_SOCIALEati per l’insediamento sugli stessi di interventi costruttivi ai sensi della L .R. n. 22/1996 che il c.t.u. (…) aveva sempre considerato come possibili’ (così ricorso, pag. 10) e non ha considerato che la normativa regionale prevedeva ‘la realizzabil ità nel verde agricolo di abitazioni con un indice di densità fondiaria dell’0,03 mc/mq.’ (così ricorso, pag. 16) .
21. Negli enunciati termini, dunque, soccorre l’elaborazione di questa Corte secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
In ogni caso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di ‘anomalia motivazionale’ destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la Corte etnea ha ancorato il suo dictum .
Ben vero, con riferimento all’ ‘anomalia’ della motivazione ‘apparente’ (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) , la Corte siciliana ha -siccome si è premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Ben vero, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. -al di là dell’ipotesi del ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928) .
22. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del d.m. 10.3.2014, n. 55 e degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ.
Deduce che ha errato la corte d ‘appello nella liquidazione – in euro 29.000,00, di cui euro 1.000,00 per esborsi – delle spese di lite poste a suo carico.
Deduce che il valore del ‘ decisum ‘ è pari ad euro 212.850,00, sicché ‘i massimi’ sarebbero stati pari ad euro 21.479,00 (cfr. ricorso, pag. 17) .
Senza dubbio il buon esito del secondo motivo di ricorso assorbe la disamina del quinto motivo in punto di spese di lite.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 131/2017 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
25. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso principale non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa, in relazione e nei limiti dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza n. 131/2017 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
dichiara inammissibili il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbiti nell’accoglimento del secondo motivo di ricorso il primo motivo ed il quinto motivo di ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte