Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12748 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 12748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso 13495-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata de l difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in legge n. 221 del 2012;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1922/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello di Napoli, depositata il 09/05/2023 R.G.N. 1971/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/04/2024
PU
NOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi l ‘ AVV_NOTAIO e l ‘ AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito di ordinanza di questa Corte n. 20780 del 28 giugno 2022, ha ritenuto che la condotta addebitata a NOME COGNOME, quadro e direttore per la Regione Lazio di RAGIONE_SOCIALE, non potesse essere inquadrata nell’ambito del le condotte punibili dalla contrattazione collettiva con sanzione conservativa ed ha quindi dichiarato risolto il contratto di lavoro intercorso con l’RAGIONE_SOCIALE e condannato la stessa al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva liquidata nella misura di dodici mensilità RAGIONE_SOCIALE‘ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori.
– Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha individuato il decisum RAGIONE_SOCIALEa pronuncia rescindente nel senso di adottare un’interpretazione del comma 4 del novellato art. 18 stat.lav. non limitata alla verifica RAGIONE_SOCIALEa tipizzazione RAGIONE_SOCIALEa condotta in contestazione da parte RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva quanto piuttosto intesa a valutare la stessa in base alla scala valoriale sancita dalle parti collettive, al fine di individuare la tutela applicabile (reintegratoria attuenuata ovvero indennitaria) nell’ipotesi come nella specie -di riconosciuta illegittimità del licenziamento per sproporzione. Pacifici i fatti, siccome ricostruiti nella precedente sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, la sentenza oggi impugnata ha escluso che la condotta ascritta all’odierno ricorrente potesse rientrare fra quelle punite con sanzioni conservative in base alle previsioni del C.C.N.L., così escludendo l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa tutela reintegratoria ai sensi del richiamato quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 18.
– Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per due motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
– Le parti hanno depositato memoria.
La causa giunge in decisione all’esito RAGIONE_SOCIALEa trattazione in pubblica
udienza, nella quale è intervenuto il rappresentante del Pubblico Ministero, che, nel richiamare le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente, considerata la composizione RAGIONE_SOCIALE‘odierno collegio, occorre richiamare il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui, nel caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice (così già Cass. Sez. U, 25/10/2013, n. 24148; in senso conforme, di recente, Cass. Sez. L, 31/01/2024, n. 2872).
– Con il primo motivo si denuncia , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c od. civ. perché la Corte d’appello a vrebbe proceduto ad una nuova e autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALEa condotta, violando il giudicato interno sul giudizio di illegittimità del licenziamento per sproporzione, formatosi a seguito del rigetto del ricorso incidentale già proposto dal datore di lavoro.
– Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, sempre ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 c od. proc. civ., perché la Corte d’appello avrebbe violato il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, compiendo nuovi accertamenti di merito in ordine alla gravità del fatto.
– Entrambi i motivi, che possono essere valutati congiuntamente in quanto complessivamente intesi a censurare la lettura e l’applicazione data dalla Corte territoriale alla pronuncia rescindente, sono infondati.
– Infatti, basta ripercorrere l’ ordinanza di questa Corte (n. 20780 del 2022) per individuare chiaramente il deliberato e l’ambito del giudi zio di rinvio: esaminato e disatteso il ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e confermata l’illegittimità del licenziamento irrogato per sproporzione, la valutazione si è incentrata sul primo motivo del ricorso principale, nel quale
si denunciava la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 300 del 1970, siccome modificato dalla legge n. 92 del 2012, per non essere stata riconosciuta la tutela reintegratoria bensì quella indennitaria sul rilievo che il RAGIONE_SOCIALE non prevedesse espressamente una sanzione conservativa per il tipo di condotta addebitata al lavoratore; rispetto a tale questione, in esito ad ampia motivazione e richiamando il recente nuovo orientamento assunto in proposito (Cass. Sez. L, n. 11665 del 2022 e n. 13065 del 2022), è stato affermato il seguente principio di diritto «in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione RAGIONE_SOCIALEa condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo»; in attuazione di tale principio di diritto, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello è stata censurata «nel ritenere che il fatto, non tanto grave da impedire la prosecuzione del rapporto, non potesse, in assenza di una tipizzazione da parte del c.c.n.l. degli illeciti disciplinari per i quali può essere comminata una sanzione conservativa, rientrare nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa tutela di cui all’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970»; sulla base di tale rilievo, è stata tratta la conclusione che la Corte territoriale «si è sottratta al doveroso compito di verificare se le condotte contestate al lavoratore potessero o meno configurare, in relazione alle clausole di cui al medesimo c.c.n.l. (gravità o recidività RAGIONE_SOCIALEa mancanza o grado RAGIONE_SOCIALEa colpa) un comportamento punibile con una sanzione conservativa (dal rimprovero scritto fino alla sospensione) e, se del caso, di applicare la tutela prevista dal citato comma 4.» (così
ordinanza n. 20780 del 2022, par. 12).
Ne consegue che la pronuncia rescindente, dopo aver enunciato il principio di diritto in tema di interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘ambito di applicazione del novellato art. 18, comma 4, st.lav., ha rimesso al giudice del rinvio la verifica in ordine alla tutela riconoscibile nel caso di specie, avuto riguardo alla scala valoriale adottata dalla contrattazione collettiva.
6. -Dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa in sede di rinvio emerge che la Corte territoriale, lungi dal rinnovare il giudizio di proporzionalità ai fini RAGIONE_SOCIALEa legittimità del licenziamento, ha valutato la condotta in base alle previsioni del contratto collettivo per pervenire alla conclusione che la stessa non potesse rientrare fra quelle sanzionate con misura conservativa, in tal modo giungendo a riconoscere unicamente la tutela indennitaria. Non è, dunque, configurabile né la dedotta violazione del giudicato interno, in ordine alla illegittimità del licenziamento, né la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 cod. proc. civ., essendosi la Corte di merito mantenuta nel perimetro decisionale rimessole con la pronuncia rescindente.
-Il ricorso va, dunque, respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre accessori di legge.
– Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.