Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25175 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25175 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5642/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore fallimentare NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MESSINA n. 481/2015 depositata il 21/08/2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Messina, in riforma della decisione di rigetto del Tribunale di Messina, ha accolto l’ azione revocatoria ex art. 67 comma 2 l.fall. proposta dalla curatela del RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita di un appartamento di civile abitazione, stipulato fra costoro e la società poi fallita nel cd. periodo sospetto.
La corte del merito ha ritenuto provata per presunzioni la conoscenza in capo agli acquirenti dello stato di insolvenza della società venditrice rilevando che alla data della compravendita sull’immobile erano già state iscritte due ipoteche giudiziali in favore di istituti bancari, che avevano ottenuto contro RAGIONE_SOCIALE l’emissione di decreti ingiuntivi esecutivi per un valore complessivo di oltre 4 miliardi di lire.
-I soccombenti hanno impugnato la sentenza con ricorso per cassazione in quattro mezzi, illustrato da memoria, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
2.1. -Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp.att. c.p.c., nonché travisamento della prova (art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale ritenuto decisivo ai fini della prova presuntiva della scientia decoctionis -oltre che sintomatico dell’esistenza di uno stato di insolvenza e non di mera crisi – il rilevante importo dei due decreti ingiuntivi («per oltre due milioni di Euro») in forza dei quali erano state iscritte le due ipoteche giudiziali gravanti sull’immobile compravenduto, nonostante detto importo non risultasse indicato nell’att o di compravendita.
2.2. -Il secondo mezzo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp.att. c.p.c., nonché 111 Cost. (art. 360 n. 4 c.p.c.), in quanto la motivazione
sarebbe meramente apparente, poiché ridotta a ‘poche righe’ che non terrebbero ‘ in alcun conto le difese svolte dagli appellati ‘ .
2.3. -Il terzo motivo lamenta ancora la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per l’omessa pronuncia della corte d’appello sulla domanda di accertamento della somma effettivamente versat a dagli acquirenti per l’acquisto dell’immobile .
2.4. -Con il quarto mezzo si chiede sostanzialmente la riforma del capo sulle spese, con condanna del RAGIONE_SOCIALE alla loro rifusione per tutti i gradi del giudizio, quale conseguenza de ll’auspicato accoglimento dei tre motivi precedenti.
-I primi due motivi sono infondati, mentre il terzo va accolto, con assorbimento del quarto.
-Secondo la prospettazione del primo mezzo, la decisione sarebbe frutto di una «erronea valutazione della documentazione prodotta e dei dati in essa contenuti», stante la mancata indicazione, nell’atto pubblico di compravendita, degli importi per i quali erano state iscritte le ipoteche, ed il conseguente ‘travisamento della prova’ integrerebbe un ‘ ipotesi di ‘anomalia motivazionale ‘ denunciabile in cassazione (Cass. Sez. U, 8053/2014).
L’ assunto è destituito di fondamento.
4.1. -In primo luogo, non risponde a vero che il travisamento della prova rientri tra le ipotesi di anomalia motivazionale denunciabile in cassazione, come emerge inequivocabilmente dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, cui si è poi costantemente uniformata la giurisprudenza di questa Corte.
4.2. -In secondo luogo, le stesse Sezioni Unite hanno di recente affermato che «il travisamento del contenuto oggettivo della prova -che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio -trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito un punto
contro
verso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti -il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale» (Cass. Sez. U, 5792/2024).
In particolare, il massimo organo nomofilattico ha chiarito che «il fatto (probatorio) costituisce un punto controverso sul quale il giudice di merito pronuncia quando il suo giudizio riflette la prospettazione, in proposito, di una delle parti», mentre nel caso di specie è pacifico che la curatela fallimentare non abbia mai sostenuto che l’atto di compravendita recasse l’indicazione del valore delle iscrizioni ipotecarie, sicché la pronuncia in esame non riflette la prospettazione dell’odierna controricorrente, che anche in questa sede ammette la circostanza dedotta dai ricorrenti.
Ed allora si versa nell’ipotesi in cui, per dirla con le Sezioni Unite, «i l controllo dell’ attivit à̀ del giudice di merito, nel momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettivit à̀ » resta affidato -ovviamente ricorrendone i presupposti -alla revocazione per ‘ errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ‘ , ex art. 395, n. 4, c.p.c. ( in base al quale ‘v i è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verit à̀ è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verit à̀ è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costitu ì̀ un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ‘), dal momento che «la falsa supposizione non è frutto di una scelta deliberata, ragionata, è una falsa rappresentazione della realt à̀ da ascrivere ad un abbaglio dei sensi, a disattenzione, distrazione, in buona sostanza ad una svista». Svista che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, può riguardare qualsiasi fatto, sia sostanziale che processuale, ma pur sempre a condizione che, «ovviamente, tra la svista concernente il fatto e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessit à logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa (p. es. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2009, n. 1666)».
4.3. -Peraltro, nel caso in esame non sembra ricorrere nemmeno il suddetto presupposto della decisività del fatto asseritamente travisato (presupposto necessario anche laddove si ritenesse il fatto ‘controverso’ , con conseguente necessità di far valere l’omesso esame del fatto ‘reale’ ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., come precisato da Cass. Sez. U, 5792/2024).
Difatti, nella motivazione della decisione impugnata il ‘notevole importo’ delle due iscrizioni ipotecarie risulta evocato piuttosto a ‘conferma’ «che non si trattava di una temporanea e non grave situazione di difficoltà» , mentre la menzione nell’atto pubblico di vendita appare riferito alle due «ipoteche giudiziarie».
-L’infondatezza del secondo motivo deriva dal fatto che la motivazione della sentenza impugnata non risulta al di sotto del cd. ‘minimo costituzionale’ cui è circoscritto il sindacato di legittimità (Cass. Sez. U, 8053/2014; cfr. Cass. 9017/2018, 26199/2021, 33961/2022, 956/2023, 4784/2023).
5.1. -In particolare, questa Corte ha chiarito che il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l’identificazione dell’iter logico seguito, risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi , , senza che possano venire mai in rilievo la correttezza della soluzione adottata o la sufficienza delle argomentazioni offerte (Cass. 4784/2023, 33961/2022, 27501/2022, 395/2021, 26893/2020, 22598/2018, 23940/2017).
5.2. -Inoltre, la conformità della sentenza al modello dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. non richiede che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo necessario e sufficiente che il giudice abbia indicato -come nel caso di specie -le ragioni del proprio convincimento, in modo da rendere evidente che quelle logicamente incompatibili siano state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002, 13359/1999).
-Come anticipato, merita invece accoglimento la censura di omessa pronuncia veicolata con il terzo motivo, poiché in effetti la corte territoriale non si è pronunciata sulla domanda degli allora appellati, appositamente trascritta in ricorso (v. pag. 35), di accertamento della somma effettivamente versata per l’acquisto dell’immobile , senza che sia possibile rinvenire nella sentenza impugnata un suo rigetto implicito.
-Il quarto mezzo, che a ben vedere non integra un motivo di ricorso, bensì una richiesta di revisione della pronuncia sulle spese come conseguenza dell’ invocato accoglimento dei tre motivi precedenti, resta assorbito.
-La sentenza va quindi cassata in accoglimento del terzo motivo di ricorso , con rinvio alla corte d’appello, in diversa composizione, per la pronuncia sulla domanda rimasta inevasa, oltre che per la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, con assorbimento del quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13/06/2024.