Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17725 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17725 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24683-2023 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE CASERTA SANT’ANNA E SAN COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3412/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/10/2023 R.G.N. 582/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Direttore amministrativo
ASL
Trattamento retributivo Giudicato esterno
R.G.N.24683/2023
Ud. 08/05/2025 CC
Fatti di causa :
NOME COGNOME adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere convenendo in giudizio l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta chiedendo che fosse accertato per il periodo 01.12.1012 – 27.01.2014 il suo diritto a ottenere il pagament o della retribuzione contemplata dall’art. 3 -bis, comma 8, del d.lgs n.502/1992 nonché dal combinato disposto di cui al d.p.c.m. 19.07.1995 n. 502 e del successivo d.p.c.m. 31.05.2001 n.319 (art. 2, comma 5) e che, per l’effetto, fosse dichiarato, anche ai sensi dell’art. 36 Cost., il suo diritto a percepire un trattamento economico lordo annuo commisurato alla quantità e qualità del lavoro prestato in misura non inferiore al trattamento economico lordo annuo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per la posizione apicale della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale . L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 2160/2022, depositata in data 20/09/2022, accoglieva la domanda.
L’Azienda Ospedaliera Sant’INDIRIZZO e San Sebastiano di Caserta proponeva appello avverso la sentenza. NOME COGNOME si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello per tardività e chiedendo nel merito il rigetto dell’i mpugnazione. Con la sentenza n. 3412/2023 depositata il 04/10/2023 la Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, accoglieva l’appello e rigettava l’originaria domanda di NOME COGNOME.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando tre strumenti di impugnazione. L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San
NOME di Caserta si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025.
Ragioni della decisione:
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello adita ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dall’odierno ricorrente, ritenendo tempestivo l’appello proposto dall’Azienda Ospedaliera di Caserta dopo l’intervenuto decorso del termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.. Secondo la parte ricorrente, la sentenza di primo grado sarebbe stata notificata dal ricorrente alla controparte unitamente all’istanza di correzione dell’errore materiale e tanto sarebbe sufficiente per provocare il decorso del termine breve per l’impugnazione (ovvero per l’appello).
1.1. Il motivo è dedotto ai sensi del 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ma del vizio invocato non ricorrono i presupposti di ammissibilità, atteso che la sentenza impugnata non trascura alcun fatto storico, tratta espressamente della questione che riguarda una argomentazione in diritto e non un fatto storico. In tal senso si consideri che: in tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto,
sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. 23/10/2024, n. 27551).
1.2. Il motivo, inammissibile per come formulato, appare ad ogni modo infondato anche qualora lo si intenda come formulato quale vizio di violazione o falsa applicazione di legge (dizione richiamata nel corpo del motivo di ricorso). In proposito si consideri che la sentenza della Corte di Appello ha escluso l’idoneità della originaria notifica della sentenza di appello a far decorrere il termine breve di impugnazione perché effettuata specificamente ai fini della istanza di correzione dell’errore materiale e, per questa via, la sentenza impugnata deve andare esente da censure avendo fatto applicazione di principi di diritto più volte affermati da questa Corte. Secondo Cass. ss. uu. 28/02/2017, n. 5053, infatti: l a notifica dell’istanza di correzione di errore materiale della sentenza è inidonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c., stante la natura amministrativa e non impugnatoria del procedimento di correzione, sicché non può trovare applicazione il principio per il quale, ai fini della decorrenza del detto termine, la notifica dell’impugnazione equivale, sul piano della conoscenza legale da parte dell’impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata. Ed ancora: a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta
processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario Cass. ss. uu. 30/09/2020, n. 20866.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. perché la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulle domande assorbite riproposte in appello dall’odierno ricorrente con la memoria difensiva mediante le quali era chiesto il riconoscimento del diritto all’adeguamento del trattamento retributivo anche alla luce dell’accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. Lavoro, n. 2377 del 29 marzo 2011 nonché del comportamento concludente tenuto dalla Azienda resistente rispetto alle differenze retributive vantate per le funzioni direttore amministrativo svolte dal 21.04.2010 al 31.12.2010.
2.1. ll secondo motivo di ricorso deve essere respinto. Non sussiste il vizio di omessa pronuncia riguardo alla domanda principale, diretta ad ottenere il trattamento economico in misura non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per la dirigenza apicale del servizio sanitario nazionale. Sulla domanda in questione, la Corte di Appello ha, infatti, pronunciato. Il ricorrente non ha, in proposito, proposto formalmente una domanda subordinata fondata su un’autonoma causa petendi ; in tal senso il ricorso non reca concludenti e univoche indicazioni e il richiamo che si legge a
pag. 12 non riporta le conclusioni spiegate in primo grado e appare significativo piuttosto di un’argomentazione difensiva rispetto alla quale il vizio di omessa pronuncia non è ravvisabile.
2.2. Il ricorrente invoca il rilievo del precedente giudicato intervenuto tra le parti, ma senza denunciare ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2909 cod. civ.; non assolve, quanto al giudicato, all’onere della specifica indicazione imposto dall’art. 366 n. 6 c.p.c. e nemmeno riporta il giudicato nelle sue parti essenziali come richiesto da Cass. ss. uu. 21/02/2022, n. 5633.
2.3. Occorre, peraltro, osservare come, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di ricorso, non risulti utilmente applicabile il principio che consente di estendere il giudicato formatosi tra le stesse parti ad altro giudizio avente questioni comuni perché l’orientamento espresso sul punto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. ss. uu. 06/07/2023, n. 19129) presuppone che i giudizi riguardino il medesimo rapporto giuridico mentre nel caso oggetto della controversia, come emerge fin dalla prospettazione del ricorso, si è in presenza di contratti distinti e distanziati di diversi anni, seppure aventi ad oggetto il medesimo incarico di direttore amministrativo; si tratta dunque di rapporti del tutto autonomi e che non hanno dato luogo ad un unico rapporto di durata essendo sopravvenuti chiari elementi di discontinuità sotto il profilo negoziale e legislativo.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3bis del d.lgs. 502/1992 e 2 del d.p.c.m. 19 luglio 1995 n. 502 come modificato dal d.p.c.m. 31 maggio 2001 n. 319, degli artt. 1362 e ss. c.c., dell’art. 12 delle preleggi e degli artt. 3 e 36 cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Al di là della indicazione dell’art.
360, primo comma, n. 5. c.p.c. si deduce, come rilevato, violazione e falsa applicazione di legge e s i lamenta l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto fondato l’appello proposto dall’A zienda ospedaliera di Caserta, reputando che le prescrizioni di cui ai d.p.c.m. 502/95 e 319/01 relative al trattamento economico del direttore amministrativo debbano essere interpretate nel senso che le medesime non prevedano un automatismo di variazione del trattamento economico in corso di rapporto per effetto del modificarsi della contrattazione collettiva dei medici apicali. Secondo il ricorrente: «la sentenza gravata nella parte in cui esclude la natura mobile del raccordo con la contrattazione collettiva è errata e andrà riformata in quanto l’interpretazione data dalla Corte territoriale al sistema delineato dai D.P.C.M. 502/1995 e 318/2001 è del tutto disallineata rispetto alla ratio delle previsioni che disciplinano il trattamento economico del direttore amministrativo stabilendo che lo stesso non possa essere inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva per la dirigenza sotto ordinata».
3.1. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata sulla questione controversa ha dato puntuale applicazione ai principi di diritto già più volte affermati da questa Corte. Si consideri che: in tema di dirigenza pubblica, il trattamento economico del direttore amministrativo di una azienda ospedaliera universitaria va rapportato a quello del dirigente apicale amministrativo e non a quello del dirigente apicale sanitario, avuto riguardo alla disposizione di cui all’art. 2, comma 5, novellato, del d.p.c.m. n. 502 del 1995 che attribuisce al direttore sanitario e al direttore amministrativo un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione
collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa, secondo una distinzione coerente con la diversità dei ruoli, in quanto il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche e svolge funzioni di carattere prettamente amministrativo, mentre il direttore sanitario è un medico e dirige e coordina l’attività dei dirigenti medici (Cass. 16/03/2020, n. 7303). Ed ancora: in tema di dirigenza pubblica, il trattamento economico del direttore sanitario delle aziende sanitarie è determinato sulla base dei parametri retributivi previsti dalla contrattazione collettiva per le posizioni apicali della dirigenza medica, da valutarsi al momento della stipula del contratto d’opera intellettuale, senza che possano rilevare i successivi adeguamenti in melius di detti parametri nel corso del rapporto; né un siffatto sistema può considerarsi irragionevole, tenuto conto, da un lato, della mera eventualità del disallineamento dei compensi tra posizioni professionali peraltro diverse, e, dall’altro, della natura temporanea di un tale effetto, in ragione della limitata durata del vincolo contrattuale, derivante da un rapporto autonomo a tempo determinato, del direttore sanitario (Cass.10/05/2021, n. 12359). L’inquadramento generale del sistema di retribuzione dei direttori amministrativi delle aziende sanitarie locali è stato di recente ribadito da Cass. 17/01/2024, n. 1796 che vale a confermare i principi di diritto innanzi riportati e dai quali il Collegio non intende discostarsi.
Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
rigetta il ricorso,
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori come per legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, dell’8 maggio 2025.
La Presidente NOME COGNOME