Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25502 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25502 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
Oggetto: TRASPORTO
INTERNAZIONALE DI MERCE
VIA TERRA
– Furto di merce –
Subingresso – COGNOME.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29149/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. dall’ AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l ‘AVV_NOTAIO e come da domicilio digitale indicato;
– ricorrente – contro
CC 17.06.2025
Ric. n. 29149/2022
Pres NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO e come da domicilio digitale indicato;
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO , presso lo AVV_NOTAIO e come da domicilio digitale indicato;
avverso la sentenza 2960/2022 AVV_NOTAIOa Corte d’appello di MILANO, pubblicata in data 22 settembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Ritenuto che
1. RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE ex art 1916 c.c. dinanzi al Tribunale di Como deducendo di essere subentrata, entro i limiti AVV_NOTAIO‘importo di euro 62.486,22 (da essa versati a titolo di indennizzo), nel credito vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale relativo ad un contratto di trasporto; in fatto, esponeva che nel maggio 2013 RAGIONE_SOCIALE aveva conferito a RAGIONE_SOCIALE (successivamente fusa mediante incorporazione in RAGIONE_SOCIALE) l’ incarico di trasporto internazionale avente ad oggetto una serie di rotoli di tessuto del valore complessivo di euro 78.108,77; tale carico però, affidato da RAGIONE_SOCIALE al subvettore RAGIONE_SOCIALE
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Ric. n. 29149/2022
Pres NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, non era mai giunto a destinazione; conseguentemente, la mittente aveva presentato denuncia per furto; tanto premesso in fatto, chiedeva la condanna AVV_NOTAIOa convenuta, in ragione AVV_NOTAIOa sua condotta gravemente colposa, al risarcimento del danno, oltre ad interessi nella misura del 5% annuo, ai sensi AVV_NOTAIO‘art 27 Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada del 1956 ( Convention des Marchandises par Route – CMR) dal giorno del reclamo in data 28.05.2013 al saldo;
RAGIONE_SOCIALE si costituiva negando la propria responsabilità, avendo ella affidato a RAGIONE_SOCIALE la gestione AVV_NOTAIOe operazioni di trasporto e chiedendo, in subordine, la limitazione del risarcimento entro il limite di cui all’art. 23 AVV_NOTAIOa CMR, non sussistendo colpa grave ; veniva inoltre autorizzata alla chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE, per essere da questa garantita e manlevata;
si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava in via preliminare l’operatività AVV_NOTAIOa garanzia assicurativa, avendo RAGIONE_SOCIALE omesso di compiere gli atti necessari a salvaguardare l’azione di rivalsa AVV_NOTAIO‘assicuratore e eccepiva inoltre la prescrizione del diritto all’indennizzo d ato che il fatto risaliva al 2013; nel merito, contestava la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE, essendosi essa limitata a svolgere attività di spedizioniere; deduceva la responsabilità esclusiva del mittente per aver omesso di effettuare le necessarie verifiche ed annotazioni sull’identità AVV_NOTAIO‘autista cui era stato affidato l’incarico ; chiedeva dunque il rigetto AVV_NOTAIOa domanda attorea e di quella di garanzia, invocando, in ogni caso, l’applicazione dei limiti del risarcimento del danno ex artt. 23 c. 3 CMR e art. 1696 c.c.; chiedeva, infine, di applicarsi o lo scoperto di polizza del 20% per ‘perdite e danni
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RAGIONE_SOCIALE derivanti da dolo o appropriazione indebita di dipendenti AVV_NOTAIOa contraente, di terzi corrispondenti o vettori e rispettivi dipendenti’ e per ‘perdite e danni derivanti da colpa grave AVV_NOTAIOa Contraente, di terzi corrispondenti o vettori e rispettivi dipenden ti’ o, in subordine, lo scoperto del 10% previsto per le ipotesi di ‘furto, ammanchi, mancata consegna, smarrimento’ ;
il Tribunale di Como con sentenza n. 1148/2021 accoglieva la domanda di RAGIONE_SOCIALE riconoscendo la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE ex recepto in quanto vettore, responsabilità che si estendeva sia a norma del codice civile sia AVV_NOTAIOa CMR ai danni derivanti da azioni od omissioni dei dipendenti e finanche del sub vettore come riconosciuto anche nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, 29 maggio 2018, n.13374; Cass. Sez. 3, 12 dicembre 2003, n.19050; Cass. Sez. 3, 17 aprile 1992, n.4728), essendo pacifica la circostanza che il carico non fosse mai giunto a destinazione (come provato dalla denuncia-querela di furto presentata da RAGIONE_SOCIALE in data 24.05.2013 e dalla lettera di contestazione inviata a NOME) e ritenendo alla luce AVV_NOTAIOa richiamata giurisprudenza di legittimità, che tale furto non costituisse integrazione di caso fortuito, ai sensi AVV_NOTAIO‘art.1693 c.c.; non riteneva, poi, provata la negligenza del mittente nella fase di consegna al subvettore e pertanto, condannava RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno a favore di RAGIONE_SOCIALE, quantificato, in applicazione AVV_NOTAIO‘art. 23 CMR, in euro 50.019,27 (sulla base del peso AVV_NOTAIOa merce di kg. 5.361,40), oltre agli interessi di mora da calcolarsi nella misura del 5% annuo, come previsto dall’art. 27 CMR, con decorrenza dalla data di presentazione del reclamo scritto al vettore effettuato in data 29.05.2013; r espingeva poi l’eccezione preliminare di RAGIONE_SOCIALE relativa alla prescrizione del diritto all’indennizzo a favore AVV_NOTAIO‘assicurato, dato che il termine di applicazione breve
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RAGIONE_SOCIALE
previsto dall’art. 2952 , c.2, c.c. decorreva non dalla data del sinistro, ma dal giorno in cui il terzo aveva promosso azione risarcitoria nei confronti AVV_NOTAIO‘assicurato (Cass. sez. 3, 15 giugno 2020, n. 11581); inoltre, riteneva che RAGIONE_SOCIALE avesse compiuto gli atti necessari a tutelare l’azione di rivalsa di RAGIONE_SOCIALE nei confronti del sub-vettore NOME; di conseguenza, condannava RAGIONE_SOCIALE a garantire UBV rispetto alle somme da essa dovute, a titolo di risarcimento, a RAGIONE_SOCIALE, dovendosi applicare lo scoperto del 10% indicato dal contratto di polizza per le ipotesi di ‘furto, ammanchi, mancata consegna, smarrimento’ ; le spese processuali, seguendo la soccombenza, venivano poste a carico di parte convenuta di UBV in favore di RAGIONE_SOCIALE, con riferimento alla domanda principale e a carico AVV_NOTAIOa terza chiamata RAGIONE_SOCIALE, con riferimento alla domanda di manleva proposta da UBV come da dispositivo.
la Corte d’appello di Milano con la sentenza qui impugnata ha accolto l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE e condannato RAGIONE_SOCIALE, in qualità di società incorporante RAGIONE_SOCIALE, al pagamento a favore di RAGIONE_SOCIALE di € 62.486,22, oltre a interessi nella misura del 5% annuo dal giorno del reclamo (29.05.2013) al saldo; ha accolto parzialmente l’appello principale di RAGIONE_SOCIALE, determinando la manleva in euro 49.988,98, oltre a interessi nella misura del 5% annuo dal giorno del reclamo (28.05.2013) al saldo; ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento AVV_NOTAIOe spese di lite a favore di RAGIONE_SOCIALE quantificate come da dispositivo e ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento AVV_NOTAIOe spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE liquidate come da dispositivo.
avverso la sentenza d ella Corte d’ appello, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi
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AVV_NOTAIO d’impugnazione; hanno resistito con distinti e rispettivi atti di controricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 380 -bis 1 c.p.c.;
la ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria; la controricorrente RAGIONE_SOCIALE ‘note scritte’.
Considerato che
1. con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE, società ricorrente, denuncia l ‘ ‘ Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: mancata dimostrazione AVV_NOTAIOa ricezione da parte del destinatario dei reclami scritti inviati da UBV nei confronti del vettore ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 32 CMR. ‘ ; in particolare, osserva che la Corte d’a ppello non avrebbe motivato circa la mancata dimostrazione AVV_NOTAIOa ricezione AVV_NOTAIOe raccomandate asseritamente inviate dalla propria assicurata UBV al vettore responsabile del trasporto, rivolgendo la propria attenzione, invece, all’efficacia del testo AVV_NOTAIOe medesime a interrompere il termine di prescrizione previsto dalla CMR (Convenzione di Ginevra concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada 19/05/1956 resa esecutiva in RAGIONE_SOCIALE con l. 6/12/1960 n. 1621) travisando in proposito le difese formulate; difatti, tali difese non riguardavano il contenuto AVV_NOTAIOe comunicazioni inviato dall’assicurata (unico punto preso in considerazione dalla sentenza impugnata), avevano bensì ad oggetto la circostanza che le medesime, non essendo mai state ricevute dalla destinataria, non avessero alcun valore utile all’interruzione del termine di prescrizione previsto dalla CMR con riferimento ai diritti nascenti dal relativo contratto di trasporto; inoltre, la società odierna ricorrente contesta la motivazione data sul punto dal Giudice d’a ppello, che sostiene che RAGIONE_SOCIALE, una volta convenuta da RAGIONE_SOCIALE, aveva il diritto di chiamare a sua volta in causa il vettore: infatti, ogni diritto nei
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EstAVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE confronti di quest’ultimo spettava unicamente a NOME, che non aveva mai denunciato il sinistro fino alla chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, men che meno, aveva ceduto i propri diritti nei confronti del vettore a favore del proprio assicuratore, legittimando quest’ultimo alla chiamata in causa del medesimo; quindi, stante il mancato ricevimento da parte del vettore AVV_NOTAIOe comunicazioni di interruzione AVV_NOTAIOa prescrizione, in realtà NOME non vantava già all’epoca alcun diritto nei confronti AVV_NOTAIOo stesso, con ogni conseguenza circa la copertura del sinistro ai sensi di polizza nonché AVV_NOTAIO‘art. 1916, comma 3, c.c.;
2. con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la ‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 32 CMR. ‘ ; in aggiunta a quanto dedotto con il precedente motivo, a parere AVV_NOTAIOa ricorrente, a voler seguire quanto motivato dalla decisione impugnata, un vettore che non ha mai ricevuto la comunicazione di responsabilizzazione inviatagli dal danneggiato non avrebbe la possibilità di rispondere al fine di consentire il decorso del termine previsto dall’art. 32 CMR, risultando soggetto, vita natural durante, agli addebiti AVV_NOTAIOa propria controparte contrattuale; da qui emergerebbe il travisamento del dettato del richiamato art. 32 AVV_NOTAIOa Convenzione citata;
3. con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta l ‘ ‘ Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: mancata pronuncia in merito alla domanda di RAGIONE_SOCIALE di rimessione in termini con riferimento alla prova delegata richiesta in primo grado. ‘; in particolare, evidenzia che la decisione di appello ha potuto addossare ogni responsabilità in capo a UBV proprio in ragione del fatto che nessun elemento probatorio di senso contrario sia stato acquisito agli atti, anche a causa AVV_NOTAIOa declaratoria di decadenza dalla prova e dal
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mancato pronunciamento in ordine all’istanza di rimessione in termini avanzata da RAGIONE_SOCIALE;
con il quarto motivo, la società ricorrente lamenta la ” violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 112 c.p.c. ‘; nello specifico, denuncia che la Corte d ‘a ppello di Milano è incorsa nel vizio di extra petitum , riformando la sentenza di primo grado anche con riferimento alle spese liquidate a favore di UBV, pur in assenza di alcuna domanda in tal senso avanzata dalla medesima;
i motivi primo e secondo del ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati perché all’evidenza connessi, non sono fondati in quanto non sussistono né il paventato omesso esame né la lamentata violazione di legge;
contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, va evidenziato che la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che la prima lettera di contestazione del vettore RAGIONE_SOCIALE rivolta al subvettore MEG fosse idonea a sospendere la prescrizione annuale prevista dalla CMR (Convenzione di Ginevra del 19.5.1956 relativa al trasporto internazionale di merci su strada, resa esecutiva in RAGIONE_SOCIALE con l. n. 1621 del 1960) e che la successiva missiva fosse invece idonea a costituire in mora il debitore (pag. 6 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata);
la Corte d’appello ha dato altresì conto sul punto di uniformarsi alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il dettato del richiamato art. 32 AVV_NOTAIOa Convenzione CMR (applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio) va interpretato nel senso che il termine annuale in essa previsto per la proposizione AVV_NOTAIOa domanda risarcitoria ha natura prescrizionale e non decadenziale, atteso che la prima parte del comma terzo del detto articolo si riferisce, testualmente, alla sospensione AVV_NOTAIOa ” prescription ” AVV_NOTAIO‘azione – richiamando, inoltre, la legge del giudice adito nei limiti in cui non contrasti
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AVV_NOTAIO con la regola generale in base alla quale “i reclami successivi al primo non possono comunque sospendere il corso AVV_NOTAIOa prescrizione”; viceversa, la seconda parte del terzo comma AVV_NOTAIOo stesso articolo si riferisce alla disciplina AVV_NOTAIO‘interruzione, e richiama anch’essa la legge interna del giudice (” il en est de méme “) con espresso riferimento alla disciplina AVV_NOTAIOa ” interruption “; ne consegue che, dal coordinamento tra il secondo ed il terzo comma del ricordato art. 32, si desume che il reclamo scritto per la perdita o avaria AVV_NOTAIOa merce (ovvero per il ritardo nella consegna) ha l’effetto di sospendere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, onde il vettore che non intenda accettare il reclamo ha l’onere di respingerlo per iscritto affinché il termine residuo di prescrizione ricominci a decorrere, mentre i reclami successivi non comportano un analogo onere, potendo il vettore medesimo anche non rispondere, senza che a ciò consegua l’effetto di una nuova sospensione del termine prescrizionale (pur non restando escluso che un reclamo successivo, o comunque una richiesta risarcitoria indirizzata al vettore dopo il primo reclamo, possano presentare i requisiti di un atto di messa in mora in base alla legge interna del giudice adito, producendo, conseguentemente, l’effetto di interrompere la prescrizione) (in tal senso, Cass. 07/04/2005, n. 7258; in senso conforme, di recente, Cass. Sez. 3, 06/07/2020 n. 13891);
parte ricorrente con la censura prospettata di omesso esame mostra, per un verso, di non confrontarsi con la ratio decidendi AVV_NOTAIOa Corte d’appello e, per l’altro, prospetta un profilo di violazione AVV_NOTAIO‘art. 32 AVV_NOTAIOa Convenzione sol tanto formale riguardo ‘alla mancata dimostrazione AVV_NOTAIOa ricezione’ da parte del destinatario dei reclami inviati dal vettore, che disvela l’evidente intento di ottenere un’ alternativa ricostruzione AVV_NOTAIOa vicenda sottesa al presente giudizio inammissibile in questa
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sede di legittimità e, come veduto, adeguatamente ricostruita dai Giudici di merito;
6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile;
ritiene il Collegio sufficiente sul punto richiamare il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione AVV_NOTAIOa pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logicogiuridica AVV_NOTAIOa pronuncia (tra tante, Cass. Sez. 2, 04/10/2011 n. 20311; Cass. Sez. 1, 13/10/2017 n. 24155);
il vizio di omessa pronuncia, d’altronde, non è prospettabile in relazione a domande diverse da quelle di merito; il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale -infatti -non può dare luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità AVV_NOTAIOa sentenza (Cass. Sez. 1, 28/03/2014 n. 7406);
nondimeno, anche avuto riguardo al principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorché manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Cass. n. 452/2015; Cass. n. 16254/2012; Cass. n.
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RAGIONE_SOCIALE
11756/2006), non v’è dubbio che nella specie in esame il vizio non ricorra, dal momento che la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto «venendo agli altri motivi di doglianza proposti da RAGIONE_SOCIALE‘ (pag. 8 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata) che non sussistesse la responsabilità per colpa del sub vettore MEG, ritenendo il comportamento adottato da RAGIONE_SOCIALE gravemente colposo ‘in quanto non è stato funzionale a prevenire l’apprensione AVV_NOTAIOa merce da parte di un soggetto non identifi cato’ » (pag. 9 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata), adottando dunque un’argomentazione a ssorbente con riguardo alla responsabilità contrattuale di RAGIONE_SOCIALE incorporata da RAGIONE_SOCIALE, che in qualità di vettore era responsabile AVV_NOTAIOe verifiche sui mezzi ed il personale dei sub vettori incaricati (pagg. 8 e 9 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata);
7. il quarto motivo di ricorso non è fondato;
soccorre in proposito il principio già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, a mente del quale, in materia di procedimento civile, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio a un nuovo regolamento AVV_NOTAIOe spese processuali, quale conseguenza AVV_NOTAIOa pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo AVV_NOTAIOa lite; mentre in caso di conferma AVV_NOTAIOa decisione impugnata la decisione sulle spese, la relativa decisione può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo AVV_NOTAIOa decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione. Ne consegue, a tale stregua – ed altresì in considerazione AVV_NOTAIO‘operare del cosiddetto effetto espansivo interno AVV_NOTAIO‘art. 336, co. 1, c.p.c., in ordine ai capi AVV_NOTAIOa sentenza non espressamente impugnati solo in quanto dipendenti da quelli riformati o cassati -, che l’accoglimento parziale del gravame AVV_NOTAIOa parte vittoriosa in cui
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RAGIONE_SOCIALE favore il giudice di primo grado ha emesso condanna alla rifusione AVV_NOTAIOe spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione AVV_NOTAIOa suddetta condanna; con l’ulteriore conseguenza che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice AVV_NOTAIO‘impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese AVV_NOTAIOa precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Sez. 3, Sentenza n. 58 del 07/01/2004);
nel caso in esame, il giudice d’appello, dopo aver confermato la statuizione del primo giudice, in relazione al punto concernente il riconoscimento AVV_NOTAIOa responsabilità di RAGIONE_SOCIALE (assicurata da RAGIONE_SOCIALE), ha accolto parzialmente la domanda di RAGIONE_SOCIALE applicando lo scoperto previsto dalla polizza assicurativa nella percentuale del 20%, rideterminando l’importo AVV_NOTAIOa manleva , oltre interessi, cui è tenuta RAGIONE_SOCIALE; nel contempo, la Corte d’appello ha accolto il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE che contestava integralmen te l’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE chiedendo riconoscersi la colpa grave del vettore nonché il ricalcolo AVV_NOTAIO‘indennizzo perché erroneamente liquidato dal primo giudice;
ciò posto, correttamente il giudice d’appello ha modificato il regolamento AVV_NOTAIOe spese di primo grado in termini meno favorevoli per l’appellante principale, tenuto conto AVV_NOTAIOa proposizione AVV_NOTAIO‘ appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIOa conseguente concreta dipendenza del capo sulle spese dalla riforma operata in sede di appello sulla questione principale (v., su tale ultimo punto, Sez. L, 06/10/2004 n. 19937; Cass. Sez. 3, 29/10/2019 n. 27606);
8. il ricorso va rigettato;
non sussistono invece, a giudizio del Collegio, i presupposti per la condanna AVV_NOTAIOa società ricorrente, nella
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RAGIONE_SOCIALE presente sede, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 96, comma 3, c.p.c., come invece chiesto dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE (in controricorso pag. 13).
le spese del presente giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e vengono poste a carico AVV_NOTAIOa società ricorrente in favore AVV_NOTAIOe parti controricorrenti così come liquidate in dispositivo;
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento AVV_NOTAIOe spese processuali del presente giudizio di legittimità in favore AVV_NOTAIOa parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15 per cento ed accessori di legge ed in favore AVV_NOTAIOa parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15 per cento ed accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte AVV_NOTAIOa società ricorrente AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , AVV_NOTAIO‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio AVV_NOTAIOa Sezione Terza Civile, il 17 giugno 2025
Il Presidente NOME COGNOME