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Trasporto internazionale CMR: la prescrizione sospesa

In un caso di furto di merci durante un trasporto internazionale CMR, una compagnia di assicurazioni ha contestato il proprio obbligo di manleva sostenendo la prescrizione del diritto al risarcimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il reclamo scritto inviato al vettore sospende il termine di prescrizione annuale previsto dalla Convenzione CMR, fino al rigetto esplicito da parte del vettore stesso. La decisione chiarisce la distinzione tra sospensione e interruzione della prescrizione in questo specifico contesto.

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Trasporto internazionale CMR: quando il reclamo sospende la prescrizione?

Nel mondo della logistica, il trasporto internazionale CMR (Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route) rappresenta la spina dorsale del commercio su strada in Europa. Tuttavia, i rischi come furti o danneggiamenti sono sempre presenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale per tutelare i propri diritti in questi casi: la prescrizione annuale e gli effetti di un reclamo scritto. Comprendere questi meccanismi è fondamentale per non perdere il diritto al risarcimento.

I Fatti del Caso

La vicenda ha origine dal furto di una partita di tessuto di valore durante un trasporto internazionale. La società mittente aveva incaricato una società di trasporti, la quale a sua volta aveva affidato il carico a un subvettore. Purtroppo, la merce non è mai giunta a destinazione.
L’assicurazione della società mittente, dopo aver indennizzato il proprio cliente, ha agito in giudizio contro la società di trasporti per recuperare la somma versata. Quest’ultima, a sua volta, ha chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice per essere tenuta indenne (in manleva) da eventuali condanne.
La controversia è arrivata fino alla Corte di Cassazione su iniziativa dell’assicurazione del vettore, la quale sosteneva che il diritto al risarcimento fosse ormai prescritto.

Il Cuore della Controversia: Prescrizione nel trasporto internazionale CMR

Il motivo principale del ricorso si basava sull’articolo 32 della Convenzione CMR, che stabilisce un termine di prescrizione di un anno per le azioni legali derivanti dal contratto di trasporto. La compagnia assicuratrice ricorrente affermava che non vi fosse prova della ricezione, da parte del vettore, delle comunicazioni scritte volte a interrompere tale termine. Di conseguenza, secondo la sua tesi, il diritto al risarcimento si era estinto e, pertanto, nessuna copertura assicurativa era dovuta.
I giudici di merito, sia in primo grado che in appello, avevano invece dato ragione alla mittente, ritenendo che le comunicazioni inviate fossero idonee a sospendere prima, e a interrompere poi, il decorso della prescrizione.

Le Motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici precedenti e offrendo chiarimenti fondamentali sull’interpretazione dell’art. 32 della Convenzione CMR. I giudici hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza:

1. Sospensione con il primo reclamo: Il reclamo scritto inviato al vettore per la perdita o l’avaria della merce ha un effetto di sospensione del termine di prescrizione. Ciò significa che il “cronometro” della prescrizione si ferma dal momento dell’invio del reclamo fino al giorno in cui il vettore lo respinge per iscritto.

2. Interruzione con atti successivi: I reclami successivi al primo non hanno lo stesso effetto sospensivo. Tuttavia, possono avere un effetto di interruzione della prescrizione se possiedono i requisiti di un atto di costituzione in mora secondo la legge nazionale del giudice adito. L’interruzione, a differenza della sospensione, azzera il termine, che ricomincia a decorrere da capo per un altro anno.

La Corte ha specificato che la tesi della ricorrente, incentrata sulla mancata dimostrazione della ricezione, rappresentava un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito, attività non consentita in sede di legittimità. I giudici di appello avevano correttamente ritenuto che le comunicazioni inviate fossero sufficienti a sospendere e interrompere la prescrizione, conformandosi alla giurisprudenza esistente.
Sono stati respinti anche gli altri motivi di ricorso, relativi a vizi procedurali, in quanto ritenuti inammissibili o infondati.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

Questa pronuncia rafforza un punto essenziale per tutti gli operatori del settore logistico e per le aziende che spediscono merci a livello internazionale. In caso di perdita, furto o danneggiamento di un carico soggetto alla Convenzione CMR, è imperativo agire tempestivamente inviando un reclamo formale e scritto al vettore. Questo semplice atto è sufficiente a “congelare” il breve termine di prescrizione di un anno, garantendo il tempo necessario per gestire la controversia. La sentenza sottolinea l’importanza della forma scritta e della corretta gestione delle comunicazioni per preservare efficacemente i propri diritti al risarcimento nel trasporto internazionale CMR.

Nel trasporto internazionale CMR, cosa succede al termine di prescrizione se invio un reclamo scritto per la merce rubata?
L’invio di un reclamo scritto ha l’effetto di sospendere il termine di prescrizione annuale. Il termine non corre fino a quando il vettore non respinge il reclamo per iscritto, restituendo eventuali documenti allegati.

È sempre necessario dimostrare che il vettore abbia ricevuto il reclamo per sospendere la prescrizione?
La sentenza chiarisce che spetta al giudice di merito valutare l’idoneità delle comunicazioni a sospendere la prescrizione. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che le lettere inviate fossero sufficienti, e la Cassazione ha confermato che tale valutazione sui fatti non può essere riesaminata in sede di legittimità.

Se un reclamo sospende la prescrizione, i reclami successivi hanno lo stesso effetto?
No, la Convenzione CMR prevede che solo il primo reclamo scritto sospenda la prescrizione. Tuttavia, una comunicazione successiva può valere come atto di costituzione in mora secondo la legge nazionale, avendo l’effetto non di sospendere, ma di interrompere la prescrizione, facendola decorrere da capo per un nuovo periodo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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