Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7931 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7931 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
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ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24584/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME, dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME, domicilio digitale:
;
e
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME domicilio digitale:
NOMEEMAIL
-controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Milano n. 563/2021, pubblicata in data 19 febbraio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE al fine di chiederne la condanna al risarcimento del danno per lo smarrimento di merci affidate alla convenuta per il trasporto dalla RAGIONE_SOCIALE di Sandrigo (Vicenza) alla RAGIONE_SOCIALE di New York, deducendo che aveva consegnato n. 27 colli contenenti articoli di moda di lusso, che erano stati prelevati in data 11 dicembre 2015, e che durante il trasferimento da Sandrigo a Milano n. 7 casse, del valore di euro 21.655,00, erano andate smarrite.
La convenuta, costituendosi in giudizio, replicava i) di avere ricevuto l’incarico dall’attrice di organizzare la spedizione via aerea dei colli ii) che il ritiro era stato eseguito dal vettore RAGIONE_SOCIALE iii) e che, durante il trasporto terrestre, parte dei colli era andata smarrita, come era emerso quando la merce si trovava presso i propri magazzini a Mesero, in attesa della partenza e del trasporto da eseguirsi via aerea; invocava l’applicazione della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata in Italia con legge del 10 gennaio 2004, n. 12, con conseguente quantificazione del danno nei limiti dalla stessa previsti, eccependo, altresì, la mancanza di prova del contenuto e del valore dei colli smarriti.
Il T ribunale adito, pur accertando l’inadempimento della
convenuta, rigettava la domanda risarcitoria per difetto di prova.
La Corte d’appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado, condannando RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno.
Dopo avere ricostruito la vicenda fattuale sulla base degli atti di causa dai quali si evinceva che Net a Porter, acquirente di New York di merci di proprietà di NOME COGNOME con sede a Parigi, aveva incaricato lo spedizioniere RAGIONE_SOCIALE del trasporto delle stesse da Vicenza a New York e che quest’ultima aveva a sua volta incaricato RAGIONE_SOCIALE, che si era poi rivolta alla RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale ha espressamente qualificato l’odierna intimata quale spedizioniere -vettore, come tale responsabile dell’esecuzione del trasporto, del suo buon esito e di eventuali danni alla merce, ed ha ritenuto applicabili la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata in Italia con legge 10 gennaio 2024, n. 12 e, di conseguenza, le limitazioni di responsabilità previste dall’art. 22 della stessa Convenzione.
RAGIONE_SOCIALE propone, con cinque motivi, ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, cui resiste RAGIONE_SOCIALE mediante controricorso.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ., in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la ‹‹ violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. degli artt. 1, 18, 22 e 38 legge n. 12/2004 di ratifica della Convenzione di Montreal 28/5/1999 e dell’art. 1696, n. 4 c.c.›› , per avere la Corte d’appello assunto a norma regolatrice del rapporto contrattuale la Convenzione evocata in rubrica e limitato la responsabilità del vettore terrestre,
invocando, erroneamente, una pronuncia di questa Corte (Cass. n. 21525/2004) .
Sostiene che la controversia definita con la pronuncia da ultimo citata concerneva fattispecie in cui, sebbene la lettera di vettura prevedesse un trasporto di cose solo per via aerea, il sub-vettore, in spregio della previsione contrattuale, lo aveva fatto eseguire su strada, mentre nel caso de quo , il negozio di trasporto, giusta la clausola ‘ aerien free carrier ‘, limitava il contratto di trasporto aereo da Milano a New York, sicché non poteva estendersi l’applicazione della Convenzione di Montreal alla precedente tratta stradale tra Vicenza e Mesero, nel corso della quale si era verificato il danno. Ciò perché oggetto della richiamata Convenzione è solo il trasporto internazionale effettuato con aeromobile, anche in caso di trasporti combinati effettuati in parte per via aerea e in parte con altre modalità di trasporto , e la sua esecuzione ‘…non comprende alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo’ (art. 18, comma 4, prima parte, legge n. 12/2004), eccezion fatta per i casi in cui siano finalizzati al caricamento, alla consegna o al trasbordo del carico.
Precisa che, nel caso in esame, RAGIONE_SOCIALE aveva coperto una tratta stradale di km 250 circa -distanza tra Sandrigo e Mesero -in quattro giorni, con ritiro in data 11 dicembre 2015 da Sandrigo e arrivo a Mesero il successivo 15 dicembre, dopo avere effettuato un percorso molto più lungo e con più soste intermedie e un trasbordo del carico su almeno un altro furgone; la merce era andata smarrita prima ancora di essere presa in carico da un vettore aereo o da una società che prestava servizi di handling .
Nel richiamare Cass. n. 13253/2006, assume che la Corte d’appello si sarebbe posta in evidente contrasto con il criterio della combinazione delle discipline di riferimento che regola la materia in
presenza di più modalità di trasporto, poiché non avrebbe dovuto applicare la Convenzione di Montreal, né, di conseguenza, i limiti risarcitori da essa previsti, ma piuttosto la previsione dell’art. 1696, quarto comma, cod. civ., e così liquidare l’intero importo richiesto a titolo di risarcimento del danno (euro 21.655,00).
Con il secondo motivo, deducendo ‹‹nullità ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2735 c.c.››, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha ritenuto irrilevante che, nell’ambito del carteggio tra le parti, si faccia riferimento al l’ipotesi che la perdita delle merci sia avvenuta nella tratta tra Vicenza e Bologna, ovvero tra Bologna e Mesero.
Deduce, invece, che le comunicazioni del 17 dicembre 2015 e del 23 dicembre 2015, provenienti da RAGIONE_SOCIALE ed ad essa indirizzate, hanno valore di confessione ed evidenziano che lo smarrimento delle merci non si sarebbe verificato nella tratta stradale finalizzata al carico dell’aeromobile ; e lamenta che tale prova legale sarebbe stata disattesa dal giudice di merito, sebbene agli atti di causa fosse stata acquisita anche la comunicazione del 26 gennaio 2016, a firma del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE che confermava il contenuto di quelle comunicazioni.
Con il terzo motivo -rubricato: omessa decisione su un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. -la ricorrente addebita ai giudici di appello di non avere preso in considerazione la confessione stragiudiziale resa il 26 gennaio 2016 dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE – il quale ‹‹ aveva circoscritto nelle tratte stradali intermedie l’area dello smarrimento del carico ›› – sebbene questa dichiarazione avesse valore legale e potesse condurre a neutralizzare la presunzione iuris tantum posta a base della decisione.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ‘ nullità, ex art. 360,
primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ai sensi degli artt. 166, 329 e 343 cod. proc. civ. ‘ , e sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato a pronunziarsi sull’applicabilità della Convenzione di Montreal, considerato che RAGIONE_SOCIALE che si era tardivamente costituita nel giudizio di secondo grado, non aveva reiterato l’eccezione spiegando appello incidentale, sebbene la sentenza di primo grado l’ave sse implicitamente respinta, ritenendo il contratto di trasporto disciplinato dagli artt. 1683 e ss. cod. civ., e non l’ave sse ritenuta assorbita.
5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 22 l. n. 12/2004 e 1282 cod. civ., lamentando che la sentenza impugnata implicitamente avrebbe negato il riconoscimento degli interessi sull’importo liquidato a titolo di risarcimento. Assume che la applicazione degli interessi non viola il limite massimo risarcitorio previsto dal richiamato art. 22, che fissa esclusivamente l’importo capitale.
6. Il quarto motivo, che, per ragioni di ordine logico, deve essere trattato con priorità, è infondato.
La sentenza di primo grado non ha affrontato la questione concernente l’applicabilità , al caso in esame, della Convenzione di Montreal del 1999, in quanto l’ha ritenuta assorbita, tanto che a pag. 4 della motivazione il Tribunale si limita ad affermare che, ‹‹anche a voler ritenere applicabile la convenzione di Montreal invocata dalla convenuta, non risultano applicabili i limiti risarcitori in essa previsti›› ed a respingere la domanda avanzata da Invicta per difetto di prova.
Risultando RAGIONE_SOCIALE totalmente vittoriosa in primo grado, bene ha fatto la Corte di appello a procedere all’esame della eccezione dalla stessa sollevata in primo grado, dando espressamente atto (a pag. 4) che la questione era stata riproposta in sede di costituzione in appello, ‹‹in quanto non esaminata dal Tribunale, che
l’aveva ritenuta assorbita››.
Soccorre, al riguardo, la pronuncia a Sezioni Unite n. 13195 del 2018, che ha enunciato il principio per cui ‹‹la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo ››.
Ciò che esclude la configurabilità degli errores in procedendo denunciati.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
7.1 . Il giudice d’appello , al fine di individuare la disciplina applicabile all’azione esperita dall’odierna ricorrente, ha accertato, all’esito della valutazione delle risultanze probatorie, ed in particolare delle istruzioni date dall’odierna ricorrente e dell’ordine di ritiro, che tra le parti era intercorso un contratto di trasporto aereo internazionale, come tale soggetto alla regolamentazione della Convenzione di Montreal del 28 maggio 2009, resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, evincendosi dai documenti acquisiti agli atti di causa che la tratta stradale percorsa dal vettore e che aveva preceduto il carico sull’aeromobile ‹‹ fosse strumentale al ritiro della merce dal deposito di Sandrigo per poi proseguire via aerea per New York con imbarco previsto dall’aeroporto di Malpensa ›› .
7.2. L’apprezzamento svolto dai giudici di merito , che li ha condotti ad affermare che l’incarico affidato da RAGIONE_SOCIALE avesse ad oggetto non un contratto combinato o misto,
via terra e via aerea, ma un unico contratto di trasporto soltanto aereo, fa buon governo del combinato disposto degli artt. 18, comma 4, della Convenzione di Montreal e 38 della stessa Convenzione.
Il citato art. 18 prevede che: ‹‹ Il periodo di trasporto aereo non comprende alcun trasporto terrestre. Tuttavia, quando un tale trasporto venga effettuato in esecuzione del contratto aereo al fine del carico, della consegna o del trasbordo, si presume, salvo prova contraria, che qualsiasi danno risulti da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. Se il vettore, senza il consenso del mittente, esegue il trasporto in tutto o in parte con un mezzo diverso da quello aereo concordato dalle parti, tale trasporto si presume effettuato nel corso del trasporto aereo ›› .
Il successivo art. 38, comma 1, stabilisce che, ‹‹ nel caso di trasporti combinati, effettuati in parte per via aerea ed in parte con altre modalità di trasporto, le disposizioni della presente convenzione, salvo quanto previsto dall’articolo 18, paragrafo 4, si applicano solo al trasporto aereo sempreché esso rientri nella previsione dell’articolo 1 ››.
7.3. Come emerge evidente dalla lettura delle suddette disposizioni, la prima prevede la fattispecie del trasporto terrestre che sia effettuato per la consegna della merce oggetto del contratto di trasporto aereo e a tale fattispecie espressamente si riferisce il rinvio operato dall’art. 38, comma 1, che, nel definire i cd. ‘trasporti combinati’ come quei trasporti ‘effettuati in parte per via aerea ed in parte con altre modalità di trasporto’, mediante l’inciso ‘salvo quanto previsto dall’art. 18, paragrafo 4’, conferma che debbano essere escluse dalla disciplina del trasporto combinato le tratte terrestri precedenti o successive alla tratta aerea, qualora esse siano strumentali all’esecuzione della stessa , e che, in presenza di tali condizioni, l’azione di responsabilità del vettore debba essere regolata
dalle previsioni della Convenzione di Montreal.
L ‘ art. 18, comma 4, della Convenzione di Montreal attribuisce, invero, preminente rilievo alla volontà delle parti, cosicché qualora queste abbiano concordato una determinata tratta aerea, la cui esecuzione presuppone anche una tratta via terra, opera una presunzione iuris tantum, per effetto della quale deve reputarsi che la volontà espressa sia stata quella di affidare l’incarico di un trasporto unico, in parte eseguito con altre modalità, ma al fine dell’esecuzione del contratto di trasporto aereo. E tanto non solo quando si ha riguardo alle finalità di carico e scarico dall’aeromobile (e alle operazioni connesse), ma anche quando si fa riferimento alle operazioni di consegna al vettore o riconsegna al destinatario in luoghi situati fuori dall’aeroporto, che vanno assimilate alle prime .
Tanto comporta che, in difetto di prova contraria idonea a superare la presunzione, il segmento di trasporto eseguito con mezzo diverso dall’aeromobile ricade comunque nell’ambito di operatività della Convenzione di Montreal, anche quanto alle limitazioni di responsabilità.
7.4. Il problema della individuazione della disciplina in concreto applicabile deve, quindi, in tali casi, essere risolto sulla base del principio di qualificazione del rapporto secondo il criterio cd. della prevalenza, il quale non determina un allargamento della regolamentazione sovranazionale al di fuori di quanto da essa previsto -che deve reputarsi di stretta interpretazione, comportando una sovrapposizione al diritto interno -e non sulla base del cd. criterio della combinazione delle discipline, poiché non viene in rilievo un contratto ‘combinato’ o ‘misto’, ma piuttosto un contratto di trasporto aereo, nell’ambito del quale l’esecuzione dell’incarico prevede anche una tratta via terra necessaria per consentire l’imbarco, l’eventuale trasbordo su altro aereo e la consegna delle
merci al destinatario (Cass., sez. 3, 12/11/2004, n. 21525; Cass., sez. 3, 22/08/2013, n. 19406).
7.5. Tale approdo non si pone in contrasto con l’orientamento di questa Corte seguito dalla sentenza del 14 febbraio 1986, n. 887, richiamata dalla ricorrente nella memoria illustrativa. Difatti, come si ricava chiaramente dalla motivazione di questo precedente, la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, ratificata con legge 19 maggio 1932 n. 841 (di cui la Convenzione di Montreal ricalca la disciplina), è stata ritenuta inapplicabile nella fattispecie giudicata di ‘responsabilità del vettore per mancata riscossione del contrassegno’ , trattandosi di ipotesi ritenuta estranea alla Convenzione; l’individuazione del contratto di trasporto misto in una ipotesi in cui ‘la consegna della merce non avvenne allo scalo aereo ma al domicilio della destinataria’ è servita, invece, a Cass n. 887/1986 per addivenire ad escludere l’applicabilità della disciplina del codice della navigazione, ma non della Convenzione di Varsavia (già esclusa per l’assorbente ragione in precedenza indicata) (cfr. Cass., n. 18074/2003).
7.6. Alla stregua delle considerazioni svolte, l ‘esegesi della Corte d’appello, la quale , all’esito dell’accertamento che la tratta terrestre del trasporto internazionale era finalizzata al successivo imbarco della merce dall’aeroporto di Malpensa sull’ aeromobile diretto a New York, ha da esso fatto discendere la conseguenza che quel segmento di trasporto dovesse essere ricondotto nell’ambito della eccezione prevista dal citato art. 18, comma 4, della Convenzione di Montreal, non collide con l’impianto della stessa Convenzione, la quale, se, da un lato, esclude dal “periodo del trasporto aereo” il trasporto terrestre effettuato al di fuori dell’aerodromo, tuttavia, dall’altro, presume come ‹‹ avvenimento accaduto durante il trasporto aereo ›› ogni danno cagionato quando il trasporto terrestre viene ‹‹ effettuato per eseguire
il contratto di trasporto aereo a motivo del carico, della consegna o del trasbordo ›› .
Né, peraltro, la sentenza qui impugnata disattende i principi enunciati da Cass. n. 13253 del 2006, alla quale pure si riferisce la parte ricorrente a supporto della propria tesi difensiva, poiché tale pronunci a è intervenuta nell’ambito della diversa ipotesi del trasporto marittimo, effettuando una complessiva ricognizione delle definizioni poste nell’art. I e delle norme previste negli artt. II e III della Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924 e modificata dai Protocolli del 1968 e del 1979 (complesso normativo denominato comunemente Regole dell’Aja-Visby).
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da scrutinare congiuntamente perché strettamente connessi, meritano accoglimento nei limiti che di seguito si precisano.
8.1. La Corte d’appello, a fronte della presunzione, invocata da RAGIONE_SOCIALE, che la perdita dei colli fosse avvenuta nel corso del trasporto aereo, ha ritenuto non offerta da RAGIONE_SOCIALE, su cui gravava il relativo onere, idonea prova contraria.
A tal fine ha fatto espresso riferimento ai documenti prodotti nel giudizio di primo grado -contraddistinti dai nn. 5 e 6 -corrispondenti alle comunicazioni del 17 dicembre 2015 e del 23 dicembre 2015, ritenendoli del tutto irrilevanti ai fini della decisione, sul presupposto che nel carteggio scambiato tra le parti si dava sì atto dei tentativi di recupero della merce, ma, nella sostanza, si formulavano mere ipotesi ‹‹ in ordine al fatto che la perdita fosse avvenuta nella tratta tra Vicenza e Bologna, ovvero tra Bologna e Mesero ›› , reputando che proprio ‹‹ la loro alternatività ›› documentasse ‹‹ come il fatto specifico ›› dell’area in cui si era in concreto verificato lo smarrimento della merce non fosse stato compiutamente accertato.
8.2. Nella motivazione della sentenza non si fa, invece, alcun accenno all’altro documento, pure prodotto in primo grado dall’odierna ricorrente al fine di superare la presunzione iuris tantum prevista dal più volte richiamato art. 18, comma 4, della Convenzione di Montreal, ossia alla dichiarazione datata 26 gennaio 2016, proveniente dall’allora legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE il cui contenuto, nel rispetto dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., è stato ritrascritto in ricorso.
Nella comunicazione si afferma : ‘La spedizione in oggetto è stata ritirata presso RAGIONE_SOCIALE di Sandrigo (Vi) come 27 colli sfusi, ma al momento della ricezione presso il nostro magazzino di Mesero (MI) è stata rilevata la mancanza di n. 7 colli… andati smarriti durante il trasporto tra il luogo di ritiro e il nostro magazzino, visto che gli stessi non sono stati mai ritrovati’.
L’esame di tale documento è stato totalmente trascurato dalla Corte milanese.
Secondo l’orientamento di questa Corte c ui il Collegio intende dare continuità (tra le molte, Cass., sez. 3, 26/06/2018, n. 16812), il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (da ultimo, Cass., sez. 1, 13/06/2024, n. 16583).
Indubbia è la decisività del documento di cui si discute ai fini del superamento della presunzione che il danno di cui si pretende il risarcimento, derivante dallo smarrimento di parte dei colli, si sia verificato nel corso del trasporto aereo e, pertanto, devono ritenersi integrate le condizioni in base alle quali questa Corte ha evidenziato
che il mancato esame può essere denunciato per cassazione, contenendo la denuncia in sede di legittimità l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., sez. 6 -5, 28/09/2016, n. 19150; Cass., sez. 5, 05/12/2014, n. 25756; Cass., sez. L, 04/03/2014, n. 4980; Cass., sez. 1, 07/03/2011, n. 5377; Cass., sez. 3, 17/05/2007, n. 11457).
Il giudice ha, infatti, tralasciato di verificare se dal documento di cui si lamenta l’omesso esame possa trarsi la prova che lo smarrimento di parte del carico sia avvenuto al di fuori del periodo di trasporto aereo e se la dichiarazione resa dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE abbia valenza di confessione stragiudiziale, ai sensi dell’art. 2735 cod. civ.
Ne segue che la sentenza, in relazione alle censure accolte, deve essere cassata, con conseguente assorbimento del quinto motivo, che investe la decisione gravata solo in punto di debenza degli interessi sull’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno secondo i criteri determinati dall’art. 22 della Convenzione di Montreal.
In conclusione, vanno accolti il secondo e il terzo motivo, rigettati il primo ed il quarto motivo e dichiarato assorbito il quinto motivo, con conseguente cassazione, in relazione alle censure accolte, della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame limitatamente alle censure accolte, nonché provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo, rigetta il primo ed il quarto e dichiara assorbito il quinto motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa
composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione