Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20513 Anno 2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al N. 25114/2023 R.G., proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi da ll’ avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti – ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’ avv. NOME COGNOME come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 498/2023 pubblicata il
4.10.2023;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 28.5.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, anche quale titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE corrente in Salandra, convenne la RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Matera, esponendo che, che per problemi connessi al malfunzionamento della rete idrica pubblica cittadina, il locale seminterrato nella sua disponibilità, adibito a magazzino e deposito merce, era stato interessato da tre copiosi allagamenti, verificatisi -rispettivamente il 20.10.2007, il 17.2.2010 ed il 3.1.2011. Chiese dunque la condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivati al locale ed alla merce ivi allocata per effetto ed in conseguenza delle dedotte infiltrazioni, per complessivi € 71.494,26. Costituitasi la società, con sentenza n. 945/2018 il Tribunale di Matera accolse la domanda limitatamente all’importo di € 665,46, oltre accessori, rigettando nel resto, con riguardo ai primi due eventi denunciati. Osservò in particolare il primo giudice che, quanto ai danni lamentati per il 2007, difettava la legittimazione attiva dell’appellante, in quanto all’epoca dei fatti l’attività di farmacia risultava gestita da una società (di cui il COGNOME, dopo la rilevazione dell’attività, era poi divenuto socio), in seguito cancellata dal Registro delle imprese; quanto ai danni lamentati per il 2010, allorché l’attività suddetta era gestita dal COGNOME quale titolare di ditta individuale, rilevò il Tribunale l’infondatezza della domanda, non supportata da sufficienti riscontri probatori e costituendo la relazione tecnica di parte una mera allegazione difensiva, non decisiva. Infine, quanto alla pretesa risarcitoria per il 2011, si rilevò che difettava un adeguato supporto probatorio della quantificazione della pretesa risarcitoria, se non nei limiti di € 665,46, riconosciut i dalla società convenuta.
N. 25114/23 R.G.
NOME COGNOME anche quale titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, propose dunque gravame dinanzi alla Corte d’appello di Potenza, che -costituitasi la RAGIONE_SOCIALE – con sentenza del 4.10.2023 lo rigettò.
Osservò il giudice d’appello che la cancellazione della società di persone dal Registro delle imprese determina l’estinzione della società stessa, sicché era da escludere che il COGNOME, quale ex socio della società cancellata, potesse subentrare nel diritto di chiedere il risarcimento dei danni patiti dalla società stessa, che nella specie assumevano i contorni della mera pretesa o comunque di crediti incerti o illiquidi, non inseriti nel bilancio di liquidazione e dunque da intendersi rinunciati. Con riguardo alla quantificazione dei danni, rilevò la Corte lucana che quelli relativi al 2007 non andavano indagati, perché assorbiti dalla accertata carenza di legittimazione del COGNOME; nel resto, osservò che il COGNOME s’era limitato a produrre u na perizia di parte e altri documenti unilateralmente formati, dunque elementi nel complesso privi di autonomo valore probatorio, neppure potendo farsi ricorso alla liquidazione equitativa del danno, stanti le carenze anche sul piano dell’allegazione.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (società unipersonale costituita il 30.5.2023, nella quale il COGNOME ha conferito l’azienda dell’impresa individuale , compresi gli eventuali crediti ed aspettative di credito), sulla scorta di formali tre motivi, cui resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, che ha pure depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 81, 100, 111, 112, 115 e 116 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento a cagione dell’inosservanza dei principi fondamentali in tema di legittimazione attiva; in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione apparente ; ancora, ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 2498, 2308, 2272 e 1585 c.c., si lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in tema di trasformazione regressiva tra società di persone (RAGIONE_SOCIALE e ditta individuale. Sotto diverse angolazioni, si censura la decisione d’appello nella parte in cui ha ritenuto che i crediti risarcitori vantati in relazione alle inondazioni del 2007, in quanto riferibili ad una società in nome collettivo poi cancellata dal R.I., debbano intendersi rinunciati; la Corte lucana, però, non avrebbe tenuto conto del fatto che, a seguito del venir meno della pluralità dei soci della s.n.c. RAGIONE_SOCIALE COGNOME del dott. COGNOME NOME & C., la titolarità della farmacia e l’attività connessa avrebbero continuato ad essere esercitate da NOME COGNOME quale titolare della ditta individuale formatasi ex lege ai sensi dell’art. 2272, n. 4, c.c. Nella specie, dunque, verrebbe in rilievo non una mera cancellazione della società di persone dal R.I., ma una ‘trasformazione regressiva’ tra società di persone e ditta individuale, il che esclude che possa discutersi di una presunta rinuncia alle ragioni di credito preesistenti.
N. 25114/23 R.G.
1.2 -Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione apparente; in relazione agli artt. 112 e 116 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dei principi fondamentali in tema di valutazione delle prove; in relazione all’art. 1226 c.c. , la violazione o falsa applicazione dei principi fondamentali in tema di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno risarcibile. Rilevano i ricorrenti che, al contrario di quanto opinato dal giudice d’appello, alla perizia di parte prodotta nel giudizio di primo grado risultavano allegati anche atti provenienti da pubblici ufficiali (verbali redatti dai Carabinieri e dalla Polizia municipale e foto scattate da quest’ultima), nonché un articolo di stampa; i giudici di merito, si prosegue, hanno totalmente ignorato le risultanze della prova testimoniale espletata, che avevano confermato l’esistenza di danni a merci e all’immobile. La complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, pertanto, prescinde del tutto dal loro effettivo contenuto, peraltro relegando a prove di formazione unilaterale anche documenti dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da pubblico ufficiale.
1.3 -Con il terzo motivo, infine, ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., si denuncia la violazione e/o erronea applicazione dei principi di soccombenza e causalità ai fini della regolamentazione delle spese processuali.
2.1 -Preliminarmente, va rilevata l’ inammissibilità del ricorso così come proposto da NOME COGNOME in proprio.
N. 25114/23 R.G.
Il COGNOME, infatti, ricorre per cassazione sia in proprio, sia quale legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE. Si è affermato in ricorso (p. 6), però, che NOME COGNOME non è più titolare dei crediti per cui è processo , perché inerenti all’azienda speziale interamente conferita nella RAGIONE_SOCIALE unipersonale costituita nel l’anno 2023 : solo quest’ultima, dunque, è la nuova ed effettiva titolare dei crediti suddetti, quale conferitaria dell’azienda già di pertine nza dell’impresa speziale individuale .
Va peraltro rilevato che, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, l’atto costitutivo della società è stato prodotto sin dall’iscrizione a ruolo del ricorso che occupa (per quanto non sia stato indicato nella produzione) ed effettivamente ha il contenuto ivi indicato (v. art. 7 b).
Ne consegue che, stante la dichiarata perdita della titolarità del credito per cui è processo (per effetto delle vicende sopra riassunte), il ricorso proposto dal COGNOME in proprio non può che essere dichiarato inammissibile, perché sul punto egli è privo di legittimazione.
3.1 -Ciò posto, il primo motivo è fondato, per quanto di ragione.
In relazione al lamentato evento di danno occorso nel 2007, la C orte d’appello ha fatto riferimento al noto insegnamento giurisprudenziale (Cass., Sez. Un., nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013 e successiva giurisprudenza conforme) in ordine alla portata dell’art. 2495 c.c. in caso di cancellazione della società dal R.I., con particolare riguardo alle pretese creditorie in essere alla data della cancellazione, che si intendono tacitamente rinunciate, salva diversa prova; ed ha pertanto rigettato il gravame dell’a ppellante, sul punto, perché i crediti afferivano ad una s.n.c. che risultava essere stata cancellata dal R.I.
N. 25114/23 R.G.
Il principio richiamato, però, non è pertinente, il che esime questa Corte dal rinviare il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite sulla specifica questione, a seguito di rimessione con ordinanza interlocutoria n. 16477/2024 , non ancora depositata alla data dell’odierna adunanza camerale.
Infatti, premesso che la motivazione sul punto non può dirsi apparente, né resa per relationem , occorre osservare che, in realtà, nel giudizio di primo grado NOME COGNOME aveva tempestivamente allegato (nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) che, subentrato quale socio della RAGIONE_SOCIALE al tempo dei fatti titolare dell’azienda di farmacia, aveva poi proseguito l’attività quale impresa individuale (si rinvia, per gli snodi di dettaglio, al ricorso, p. 3).
Pertanto, non può trovare applicazione il principio di cui alle note sentenze delle Sezioni Unite del 2013 (e successiva giurisprudenza), ma quello – diverso – per cui ‘ ove a una società di persone, per venir meno della pluralità dei soci (con conseguente scioglimento della stessa a termini dell’art. 2272, n. 4, cod. civ.), succeda una impresa individuale, non si determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo alla società, la titolarità dei quali si concentra nell’unico socio rimasto (Cass., Sez. I, 14 gennaio 2015, n. 496; Cass., Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 27189; Cass., Sez. V, 16 febbraio 2007, n. 3670; Cass., Sez. III, 5 marzo 2003, n. 3269) ‘ (così, Cass. n. 40922/2021, in motivazione). Insomma, nella specie si è al di fuori delle conseguenze derivanti da estintivo di cui al l’art. 2495 c.c.
ll’effetto , perché si è senz’altro verificata la c.d. ‘trasformazione regressiva’, ossia la concentrazione della titolarità dei rapporti
N. 25114/23 R.G.
già facenti capo alla società di persone nell’unico socio rimasto, ossia NOME COGNOME (come s’è detto, dante causa della odierna società ricorrente).
Da ciò consegue che l’ulteriore censura (p. 11 del ricorso) concernente l’assorbimento circa i danni all’immobile resta a sua volta assorbita dall ‘accoglimento del mezzo in esame nei termini prima evidenziati, perché a questo punto il giudice del rinvio (anche per effetto dell’accoglimento del motivo che segue) è investito dell’intera valutazione circa tutti i danni pretesi per l’anno 2007.
4.1 -Il secondo motivo è anch’ esso fondato, per quanto di ragione.
Infatti, nel valutare l’assolvimento dell’onere della prova circa i danni comunque rivendicati, la Corte lucana ha evidenziato che parte attrice aveva solo allegato una perizia stragiudiziale, avente valore di mera allegazione di parte, nonché atti di formazione unilaterale, relativi al materiale depositato sui luoghi, dunque documenti privi di decisiva valenza probatoria.
Ciò, tuttavia, risulta smentito per tabulas , perché alla perizia di parte risultavano allegati almeno due verbali di sopralluogo della forza pubblica. La Corte d’appello, poi, ha del tutto obliterato le risultanze della prova testimoniale, cui non ha neppure fatto cenno, foss’anche per dichiararne l’assenza di utilità.
Risulta quindi conclamata la denunciata anomalia motivazionale, in relazione alla violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nei termini di cui alla nota sentenza Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 (e successiva giurisprudenza conforme): infatti, dopo avere posto la premessa metodologica di scrutinio di cui al punto 5.2., la Corte lucana ha sostanzialmente reso una motivazione apparente, come risulta dai punti 5.6. e seguenti, particolarmente con l’affermazione di cui al
N. 25114/23 R.G.
punto 5.7. , ove si sostiene che solo l’incrocio della documentazione prodotta dal danneggiato con quella prodotta dal custode ha consentito un -sia pur assai limitato -accoglimento della domanda.
Tanto basta per l’accoglimento del mezzo (sicché restano assorbiti i restanti profili), fermo restando che, quanto agli elementi probatori cui il motivo fa riferimento, ben potrà il giudice del rinvio essere sollecitato affinché renda, al riguardo, una effettiva motivazione.
5.1 -Il terzo motivo, concernente le spese, resta conseguentemente assorbito.
6.1 In definitiva, è inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME in proprio; sono accolti i primi due motivi del ricorso proposto dalla società, per quanto di ragione, mentre il terzo è assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità, nei soli rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Le spese del presente giudizio di legittimità tra NOME COGNOME in proprio e la controricorrente vanno invece integralmente compensate , stante la natura prudenziale dell’iniziativa assunta al riguardo dal predetto ricorrente.
In relazione alla data di proposizione del ricorso da parte di NOME COGNOME in proprio (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME in proprio; accoglie i primi due motivi del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, per quanto di ragione, e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità, nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Compensa le spese del giudizio di legittimità tra NOME COGNOME in proprio e la controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente NOME COGNOME al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data