SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 322 2026 – N. R.G. 00005190 2023 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
NNUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, nella causa proposta da
e consorti, tutti rappresentati e difesi da AVV_NOTAIO, come da procure in atti
RICORRENTI
nei confronti di
con sede legale in Roma,
INDIRIZZO, in persona del procuratore pro tempore , come da procura per atto del Notaio dott. , in Anzio, Rep. n. 5082, Racc. n. 3646 del 25 gennaio 2023, rappresentata e difesa, come da procura allegata agli atti depositati nel fascicolo informatico, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.2.2023 i ricorrenti sopra menzionati adivano il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro per sentire:
‘ -accertare e dichiarare che tra RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. e
è intervenuto un trasferimento di Ramo d’azienda;
-accertare e dichiarare, in relazione al trasferimento di Ramo d’azienda intervenuto tra
in A.S. e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 c.c. e, pertanto, la prosecuzione del rapporto di lavoro dei ricorrenti in capo ad senza soluzione di continuità ed alle medesime condizioni normative e retributive godute presso la cedente, con decorrenza dal 15 ottobre 2021;
-per l’effetto, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , a formalizzare il passaggio del rapporto di lavoro dei ricorrenti in capo a sé con decorrenza dal 15 ottobre 2021 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
-condannare, altresì, in persona del legale rappresentante pro tempore ,a corrispondere ai ricorrenti tutte le retribuzioni agli stessi dovute, parametrate a quella mensile media di cui ai conteggi individuali allegati, dalla data del15 ottobre 2021,o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino alla effettiva riammissione in servizio, oltre
rivalutazione ed interessi nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi allo stesso dovuti per il medesimo periodo;
-condannare,altresì, in persona del legale rappresentante pro tempore , al risarcimento del danno subito dai ricorrenti per non aver potuto usufruire RAGIONE_SOCIALE ‘agevolazioni di viaggioe copertura assicurativa sanitaria’a decorrere dal 15 ottobre 2021, quale benefit aziendale dovuto come parte integrante del trattamento retributivo, da determinarsi in via equitativa;
-in subordine , accertare e dichiarare l’intervenuta violazione da parte di RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di pubblicare criteri e modalità di selezione, reclutamento e assunzione del personale nel rispetto dei principi di obiettività, imparzialità e trasparenza sanciti dalla legislazione comunitaria, costituzionale e ordinaria e, per l’effetto, il diritto degli odierni ricorrenti ad essere selezionati e assunti sulla base di criteri predeterminati e oggettivi;
-per l’effetto, condannare, altresì, in persona del legale rappresentante pro tempore , a corrispondere ai ricorrenti tutte le retribuzioni agli stessi dovute, parametrate a quella mensile media di cui ai conteggi allegati, dalla data del 15 ottobre 2021, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino alla effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione ed interessi nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi allo stesso dovuti per il medesimo periodo;
-condannare, altresì, in persona del legale rappresentante pro tempore , al risarcimento del danno subito dai ricorrenti per non aver potuto usufruire RAGIONE_SOCIALE ‘agevolazioni di viaggioe copertura assicurativa sanitaria’ a decorrere dal 15 ottobre 2021, quale benefit aziendale dovuto come parte integrante del trattamento retributivo, da determinarsi in via equitativa;
-in ulteriore subordine , accertare e dichiarare, altresì, l’intervenuta violazione da parte di del divieto di discriminazioni nell’accesso al lavoro sancito dalla legislazione comunitaria, costituzionale e ordinaria e, per l’effetto, ordinare ad in persona del legale rappresentante pro tempore , di procedere alla assunzione dei ricorrenti e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal 15 ottobre 2021 alla effettiva assunzione, parametrate a quella mensile media di cui ai conteggi allegati;
-condannare, altresì, in persona del legale rappresentante pro tempore , al risarcimento del danno subito dai ricorrenti per non aver potuto usufruire RAGIONE_SOCIALE ‘agevolazioni di viaggio e copertura assicurativa sanitaria’ a decorrere dal 15 ottobre 2021, quale benefit aziendale dovuto come parte integrante del trattamento retributivo, da determinarsi in via equitativa;
-in estremo subordine , condannare in persona del legale rappresentante pro tempore , al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dai ricorrenti, liquidati in un importo corrispondente a tutte le retribuzioni maturate dal 15 ottobre 2021 sino al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE‘età pensionabile, parametrate a quella mensile media di cui ai conteggi allegati, o al diverso importo ritenuto di giustizia;
-condannare, altresì, in persona del legale rappresentante pro tempore , al risarcimento del danno subito dai ricorrenti per non aver potuto usufruire RAGIONE_SOCIALE ‘agevolazioni di viaggio e copertura assicurativa sanitaria’ a decorrere dal 15 ottobre
2021, quale benefit aziendale dovuto come parte integrante del trattamento retributivo, da determinarsi in via equitativa ‘ (cfr., in termini, pagg. 29 -31 del ricorso).
I ricorrenti premettevano di essere formalmente dipendenti di in amministrazione straordinaria, con contratti a tempo pieno e indeterminato e con mansioni di pilota e assistenti di volo (cfr., in termini, pag. 1 del ricorso) e deduceva la sussistenza di una cessione di azienda o di ramo d’azienda, sottoposta come tale a quanto disposto dall’art. 2112 c.c., con conseguente richiesta di accertamento RAGIONE_SOCIALEa prosecuzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di hanno inoltre affermato l’irrilevanza degli accordi sindacali 2.12.2021, RAGIONE_SOCIALEa normativa di legge sopravvenuta in materia e RAGIONE_SOCIALEa comunicazione RAGIONE_SOCIALEa Commissione CE 10.9.2021. In via subordinata i ricorrenti hanno dedotto la violazione di norme e principi di rango costituzionale e comunitario in relazione al reclutamento del personale da parte di RAGIONE_SOCIALE, e il proprio diritto al risarcimento dei danni conseguenti.
Costituendosi in giudizio, la società convenuta ha contestato la fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Giudice, ritenendo la natura RAGIONE_SOCIALEa documentale RAGIONE_SOCIALEa causa e pertanto non necessaria l’assunzione di ulteriore mezzi istruttori, testimoniali e documentali, all’odierna udienza, sulle conclusioni RAGIONE_SOCIALE parti trascritte a verbale, decideva la causa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso all’esito del presente giudizio appare infondato e come tale deve essere conseguentemente rigettato.
In punto di fatto si rileva che è la risultante di plurime operazioni societarie (di cui si dà conto molto sinteticamente) iniziate nel 1957 allorché le RAGIONE_SOCIALE -si fusero in , a sua volta confluita nel 2009 in RAGIONE_SOCIALE che a sua volta nel 2014, a causa dei deludenti risultati di mercato, nel 2014 confluiva in Anche non rendeva i risultati sperati, sicché nel maggio del 2017 il suo Consiglio di Amministrazione chiese l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal D.L. 347/2003. Il RAGIONE_SOCIALE con decreto del 2.5.2017 ammise alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 D.L. n. 347/03, convertito dalla l.n. 39/04. La medesima è poi stata dichiarata insolvente, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa predetta normativa, dal Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 17 RAGIONE_SOCIALE‘11.5.2017.
Mentre in un primo momento (5.3.2020), mediante pubblicazione sul sito web RAGIONE_SOCIALEa Amministrazione Straordinaria di RAGIONE_SOCIALE‘invito a manifestare interesse all’acquisizione RAGIONE_SOCIALE attività RAGIONE_SOCIALEa società e RAGIONE_SOCIALEa controllata RAGIONE_SOCIALE, anch’essa in Amministrazione Straordinaria (doc. 6), era stata ipotizzata la vendita a privati, con provvedimento inserito nel d.l. n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, fu previsto il ritorno in mano pubblica RAGIONE_SOCIALE attività RAGIONE_SOCIALEa compagnia mediante la costituzione di una nuova società, controllata dal RAGIONE_SOCIALE, operante nel settore del trasporto aereo. In particolare, l’art. 79 del d.l. n. 18 del 17.3.2020, rubricato ‘Misure urgenti per il trasporto aereo’ prevedeva la costituzione di una società
interamente pubblica, operante in regime di diritto privato, avente quale scopo e oggetto sociale espressamente l’acquisizione di rami d’azienda di e di RAGIONE_SOCIALE. L’art.79 del d.l. n. 18/2020 veniva poi modificato sia dal d.l. n. 34 del 19.5.2020 convertito con modificazioni con legge n. 77 del 17.7.2020, sia dal d.l. n. 104 del 14.8.2020 (art. 87) convertito con modificazioni con legge n. 126 del 13.10.2020. La normativa da ultimo approvata prevedeva la sottoposizione RAGIONE_SOCIALE‘operazione all’autorizzazione RAGIONE_SOCIALEa Commissione Europea ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 108 n. 3 del Trattato sul Funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea. A seguito di decreto interministeriale del 9.10.2020 venne quindi costituita l’11.11.2020 società interamente controllata dal , avente come oggetto sociale l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci.
Tale norma al 3° comma prevede: ‘ Per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività d’impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal RAGIONE_SOCIALE ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività è subordinato alle valutazioni RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea’.
Il comma 5 prevede: … Il Consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa società redige ed approva, entro trenta giorni dalla costituzione RAGIONE_SOCIALEa società, un piano industriale di sviluppo e ampliamento RAGIONE_SOCIALE‘offerta, che include strategie strutturali di prodotto. Il piano industriale può prevedere la costituzione di una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonchè l’acquisto o l’affitto, anche a trattativa diretta, di rami d’azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE, anche in amministrazione straordinaria. Il piano è trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza, nonchè alle Camere per l’espressione del parere da parte RAGIONE_SOCIALE Commissioni parlamentari competenti per materia … La società procede all’integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea’.
I ricorrenti richiamano l’art. 11 quater del d.l. 73/21, convertito dalla l.n. 106/21, il quale prevede: ‘3. A seguito RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea di cui all’articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l e l’RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l’esecuzione del piano industriale medesimo …’.
4. Il programma RAGIONE_SOCIALEa procedura di amministrazione straordinaria è immediatamente adeguato dai commissari straordinari alla decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020; i commissari straordinari possono procedere all’adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di cessione, anche di distinti programmi nell’ambito di quelli previsti dall’articolo 27 del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d’azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea. Il programma predisposto e adottato dai commissari straordinari in conformità al piano industriale di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, e alla decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea si intende ad ogni effetto autorizzato. E’ parimenti autorizzata la cessione diretta alla società di cui all’articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi aziendali del ramo aviation individuati dall’offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea …’.
La Commissione Europea cui era stato presentato il piano industriale predisposto dall’odierna convenuta con provvedimento del 10.9.21 (sopra già menzionato e valutato anche nella sua portata vincolante o meno) ha concluso che, fatto salvo il pieno rispetto degli impegni assunti dall’RAGIONE_SOCIALE, compreso il fatto che il trasferimento dei beni di RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato effettuato a condizioni di mercato, il trasferimento di alcuni beni da RAGIONE_SOCIALE , in particolare il trasferimento ad dei beni di RAGIONE_SOCIALE descritti nella sezione 2.2.3, non comportava continuità economica tra RAGIONE_SOCIALE e . RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
E’ infine pacifico che è diventata operativa dal 15.10.21 e che l’attività operativa del settore aviation da parte di è cessata il 14.10.2021.
Dopo il 15.10.21 ha proseguito l’attività di assistenza a terra dei passeggeri (handling) e l’attività di manutenzione degli aeromobili (maintenance).
Ciò premesso, i ricorrenti sostengono che dal 15 ottobre 2021 con la cessione RAGIONE_SOCIALE‘intero asset cd. ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ di ossia l’attività di trasporto aereo passeggeri, a quest’ultima ha poi proseguito tale attività senza alcuna soluzione di continuità. I ricorrenti sottolineano in particolare, che:
. il 100% degli aerei utilizzati da sarebbe stato acquisito da
. le tratte aeree coperte da ITA e nelle quali è succeduta ad erano le più redditizie e più favorevoli dal punto di vista commerciale tra quelle in precedenza gestite dalla cedente;
. il 99,9% del personale di volo è transitato da RAGIONE_SOCIALE senza soluzione di continuità, continuando ad utilizzare i precedenti brevetti e la precedente divisa, osservando l’interezza RAGIONE_SOCIALE procedure in essere e utilizzando l’interezza dei beni strumentali;
. tutta l’organizzazione è stata trasferita da RAGIONE_SOCIALE a , in particolare la maggioranza dei dirigenti a capo dei settori operativi;
. i sistemi informatici sono rimasti immutati e le procedure di volo e le regole operative sono rimaste anch’esse immutate;
. tutti gli slot operativi ad ottobre 2021 sono passati da a ;
. tutti i contratti connessi, dalle pulizie, al catering alle manutenzioni ecc., sono passati da RAGIONE_SOCIALE
Ciò premesso, si osserva che secondo i consolidati principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, la cessione del ramo di azienda presuppone una realtà produttiva funzionalmente autonoma (la ‘ articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata’ , di cui al comma 5, art. 2112 c.c.) e tale autonomia deve preesistere al momento del trasferimento (su quest’ultimo requisito, anche dopo la nuova formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112, comma 5, per tutte, Cass. 28.9.2015, n. 19141, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia del 6 marzo 2014, in C-458/12). In particolare, si è affermato che l’autonomia funzionale del ramo ceduto implica la capacità di quest’ultimo, già al momento RAGIONE_SOCIALE scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘impresa cedente al momento RAGIONE_SOCIALEa cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti ( così, Cass. 31.7.2017, n. 19034 e Cass. 8.11.2018, n. 28593). In altre parole, per essere tale, il ramo d’azienda trasferito deve configurarsi come una sorta di ‘micro azienda’, capace da sola di rendere il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa società cedente, senza necessità di dipendenza o interazione con quest’ultima e senza apporti o integrazioni da parte RAGIONE_SOCIALEa società cessionaria.
I principi sopra esposti valgono ovviamente sia che ci si ponga nella posizione di chi contesti che quella trasferita sia un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, sia che la prospettiva sia quella opposta di chi come gli odierni ricorrenti, al contrario, sostenga che quello trasferito sia un vero e proprio ramo d’azienda e quindi invochi in proprio favore le tutele previste dall’art. 2112 c.c..
Sulla base di detti principi, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE circostanze incontestate nonché RAGIONE_SOCIALEa copiosa documentazione in atti, il Giudice, adeguandosi sul punto alle statuizioni e alle argomentazioni sostenute nella sentenza n. 9945/2025 (rel. Rigato), che il decidente condivide e che richiama integralmente, ritiene che debba essere escluso che l’operazione RAGIONE_SOCIALE abbia configurato un trasferimento di ramo d’azienda.
Soggetti RAGIONE_SOCIALE‘operazione di trasferimento sono stati da un lato, quale cedente e datrice di lavoro dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria e dall’altro, quale acquirente/cessionaria, RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima convenuta nel presente giudizio, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa quale gli istanti chiedono sia accertata l’esistenza di rapporto di lavoro in prosecuzione.
Ciò premesso, si rileva che il regime di Amministrazione Straordinaria cui è sottoposta la cedente non fornisce di per sé elementi che permettano di affermare che l’operazione di trasferimento di singoli beni si sia validamente realizzata oppure che essa sia valsa a dissimulare il trasferimento di un ramo d’azienda. L’art.1 del D.Lgs. n.270/1999 nella parte in cui definisce la natura e le finalità RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione straordinaria, chiarisce che essa è destinata alla ‘grande impresa commerciale insolvente’ e persegue ‘finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione RAGIONE_SOCIALE attività imprenditoriali’. Il successivo
art. 55 precisa poi che il programma redatto dal commissario deve ‘salvaguardare l’unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori’. Le enunciate finalità possono peraltro essere perseguite per vie tra loro alternative e cioè, o in una prospettiva conservativa tramite un piano di ‘ristrutturazione economica e finanziaria RAGIONE_SOCIALE‘impresa, sulla base di un programma di risanamento’ (art. 27 comma 2, lett.b del D.l.vo 270/99), in modo che le attività imprenditoriali proseguano per la soddisfazione del ceto creditorio e, sempre in questa opposta di chi come gli odierni ricorrenti, al contrario, sostenga che quello trasferito sia un vero e proprio ramo d’azienda e quindi invochi in proprio favore le tutele previste dall’art. 2112 c.c..
Sulla base di detti principi, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE circostanze incontestate nonché RAGIONE_SOCIALEa copiosa documentazione in atti, il Tribunale ritiene che debba essere escluso che l’operazione RAGIONE_SOCIALE abbia configurato un trasferimento di ramo d’azienda.
2.Soggetti RAGIONE_SOCIALE‘operazione di trasferimento sono stati da un lato, quale cedente e datrice di lavoro dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria e dall’altro, quale acquirente/cessionaria, RAGIONE_SOCIALE, entrambe convenute nel presente giudizio, soggetti giuridici nei confronti dei quali gli istanti chiedono sia accertata l’esistenza di rapporto di lavoro in prosecuzione.
Ciò premesso, si rileva che il regime di Amministrazione Straordinaria cui è sottoposta la cedente non fornisce di per sé elementi che permettano di affermare che l’operazione di trasferimento di singoli beni si sia validamente realizzata oppure che essa sia valsa a dissimulare il trasferimento di un ramo d’azienda. L’art.1 del D.Lgs. n.270/1999 nella parte in cui definisce la natura e le finalità RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione straordinaria, chiarisce che essa è destinata alla ‘grande impresa commerciale insolvente’ e persegue ‘finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione RAGIONE_SOCIALE attività imprenditoriali’. Il successivo art. 55 precisa poi che il programma redatto dal commissario deve ‘salvaguardare l’unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori’. Le enunciate finalità possono peraltro essere perseguite per vie tra loro alternative e cioè, o in una prospettiva conservativa tramite un piano di ‘ristrutturazione economica e finanziaria RAGIONE_SOCIALE‘impresa, sulla base di un programma di risanamento’ (art. 27 comma 2, lett.b del D.l.vo 270/99), in modo che le attività imprenditoriali proseguano per la soddisfazione del ceto creditorio e, sempre in questa prospettiva, continuino ad essere svolte dall’impresa insolvente risanata, ovvero in prospettiva liquidatoria, tramite la cessione universalistica di complessi aziendali o atomistica di singoli beni (art. 27, comma 2, lett. a) e b-bis) RAGIONE_SOCIALE stesso D.l.vo 270/99), facendo in modo che la tutela dei creditori sia tutelata dalla cessione dei beni che per essi costituiscono garanzia, con conseguente prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività tramite altri imprenditori che si avvalgono di ciò che si può salvare RAGIONE_SOCIALE‘azienda insolvente.
Infatti, come già chiarito sopra e come previsto espressamente dalla normativa richiamata, la finalità liquidatoria può essere perseguita sia mediante vendita atomistica di beni e servizi, sia tramite cessione di rami organizzati di attività. Non è dato rinvenire nel complesso di norme che regolano la complessa materia in esame, disposizioni che
pongano limiti ai commissari liquidatori di agire nell’uno o nell’altro senso e di far prevalere la finalità produttiva o liquidatoria a seconda RAGIONE_SOCIALEa convenienza, posto che per i creditori, come già visto, può anche essere preferibile la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività imprenditoriale una volta ceduti i beni a soggetto in grado di proseguire l’azione produttiva.
La difesa dei ricorrenti contesta l’esistenza in capo alla procedura di finalità liquidatorie, osservando come non potesse ritenersi tutelato l’interesse dei creditori dal prezzo di un singolo euro convenuto per la cessione dei beni oggetto di trasferimento, tra i quali 52 aeromobili. Al riguardo, tuttavia, come osservato dalla controparte, il dato riferito al prezzo di vendita deve essere correlato agli oneri riferiti al soddisfacimento dei canoni fissati dai contratti di leasing dei predetti aeromobili (che è logico supporre di rilevante entità atteso il valore del bene locato) non essendone transitata la proprietà ma essendo intervenuta successione tra le società contraenti nella posizione di locatario nel contratto di leasing, da cui è derivata voce di risparmio per l’Amministrazione Straordinaria, a tutela dei creditori, con riferimento alla relativa voce di spesa a bilancio.
Dall’altro lato (parte acquirente) , compagine neo costituita e interamente partecipata da capitale pubblico ( , avente quale oggetto sociale l’attività di impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, al fine del raggiungimento del proprio scopo imprenditoriale poteva optare sia per l’acquisizione di un ramo d’azienda precostituito e preorganizzato, sia per l’acquisto di singoli beni e servizi, di per sé non sufficienti all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività, ma incrementabili e liberamente organizzabili secondo diversi criteri imprenditoriali. RAGIONE_SOCIALEro
E non si può tralasciare di rilevare che, per poter ritenere effettivamente attuata una finalità conservativa del patrimonio di come sostenuto da parte ricorrente, sarebbe stata necessaria da parte dei Commissari l’elaborazione di un programma di ristrutturazione economica e finanziaria RAGIONE_SOCIALE‘impresa ai fini del suo risanamento, programma che pacificamento non è mai stato elaborato e di cui i ricorrenti non hanno fornito prova alcuna.
Pertanto, scelta per la via liquidatoria, come comprovato dal programma di vendita che vedeva interessati i singoli settori/beni che la componevano era possibile raggiungere il risultato voluto sia tramite la cessione di rami d’azienda, misura che avrebbe imposto la tutela RAGIONE_SOCIALEa forza lavoro, sia tramite la vendita di singoli beni e servizi, soluzione quest’ultima che non imponeva né il riassorbimento RAGIONE_SOCIALEa totalità del personale, né l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE‘intero patrimonio del settore ceduto. La normativa non imponeva ai commissari la scelta di una o RAGIONE_SOCIALE‘altra via, lasciando alle loro valutazioni quella più vantaggiosa.
Essendo incontestato che ha acquisito dall’Amministrazione straordinaria di un insieme di beni e cespiti, materiali e immateriali, rientranti nel c.d. asset aviation , si tratta quindi di verificare se quanto ceduto ed acquistato possa configurare un ramo d’azienda, nel senso sopra specificato al fine di valutare se nel caso in esame debba trovare applicazione l’art. 2112 c.c. o meno. RAGIONE_SOCIALE
I Commissari Straordinari hanno dunque agito sulla base di previsione legislativa specificamente dedicata alla fattispecie ed in particolare del disposto di cui all’art.11 quater D.L. 73/2001 che ha loro accordato la facoltà di procedere alla cessione totale o parziale dei compendi aziendali del ramo RAGIONE_SOCIALE. Dispone in particolare il comma 3 di detta norma che ‘A seguito RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea di cui all’articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l’esecuzione del piano industriale medesimo’ . Prosegue il successivo comma 4 stabilendo che ‘Il programma RAGIONE_SOCIALEa procedura di amministrazione straordinaria è immediatamente adeguato dai commissari straordinari alla decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea’ . Decisione, quest’ultima, adottata il 10.9.2021 che, allo scopo di verificare se fosse configurabile successione RAGIONE_SOCIALE‘impresa acquirente nella posizione di beneficiaria dei c.d. prestiti ponte erogati ad negli anni 2017-2019, qualificabili come aiuti di Stato incompatibili con le regole sulla concorrenza del mercato europeo, ha evidenziato, come elemento comprovante ‘ discontinuità aziendale ‘, fosse la prevista cessione di beni materiali ed immateriali consistenti nel leasing RAGIONE_SOCIALEa metà degli aeromobili, dei relativi slot e del trasferimento degli altri beni connessi in proporzione al numero di aeromobili oggetto di vendita.
In sede europea era infatti accertato che: l’acquisizione degli assets da parte di ha riguardato solo 52 contratti di leasing di aeromobili a fronte dei 102 complessivi che componevano la flotta RAGIONE_SOCIALE, e cioè ha riguardato un numero di aerei costituenti la metà RAGIONE_SOCIALEa flotta utilizzata da RAGIONE_SOCIALE, provvedendo poi ad approvvigionarsi sul mercato per incrementare la propria flotta; le rotte di non collimano con quelle di nel senso che alcune di quelle operate da RAGIONE_SOCIALE anche in numero ragguardevole, non sono più operate da , che al contrario ne ha aperte di nuove; in corrispondenza e in proporzione del numero ridotto di aeromobili, ha acquisito da RAGIONE_SOCIALE un numero di slot decisamente inferiore rispetto a quello utilizzato da RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Co RAGIONE_SOCIALE
L’acquisizione non ha invece riguardato: la licenza COA e il codice ICAO (necessari per svolgere attività di aviazione civile), poiché richieste e attivate ex novo da ; il diritto di gestire gli Oneri di servizio pubblico (OSP) previsti in capo ad RAGIONE_SOCIALE; le attività di handling e manutenzione; le autorizzazioni per operare e vendere biglietti in importanti Paesi (Stati Uniti, Brasile, Argentina e Giappone); i programmi e i contratti di fidelizzazione RAGIONE_SOCIALEa clientela (cd. loyalty), avendone attivato uno proprio; i dati RAGIONE_SOCIALEa clientela RAGIONE_SOCIALE e i canali e i sistemi di comunicazione con gli utenti (contact center); i contratti di vendita con agenti e tour operator; i biglietti aerei già venduti o prenotati in RAGIONE_SOCIALE non hanno consentito né di viaggiare con né la possibilità di chiedere rimborso del loro valore a quest’ultima; i contratti di locazione degli immobili e degli spazi presso l’aeroporto di Fiumicino che sono stati rinegoziati da con RAGIONE_SOCIALE
certificazioni e titoli abilitativi dei dipendenti, quali i piloti, non sono stati
né avrebbero potuto essere oggetto di cessione tra le due società in quanto nella esclusiva titolarità dei soggetti che li avevano conseguiti, tanto da aver costituito titolo di preferenza nella procedura selettiva del personale da assumere.
Risulta poi che ha adottato nuovi programmi informatici sia per le attività commerciali che per la gestione del programma fedeltà e di conseguenza che abbia acquisito nuove licenze. RAGIONE_SOCIALE
Si potrebbe a questo punto rilevare l’inidoneità dei dati oggettivi che hanno caratterizzato la vicenda traslativa evidenziati dalla Commissione Europea (che ha ricevuto aggiornamenti sull’operazione di cessione sino ad agosto 2021 e quindi sino a 10 gg. prima RAGIONE_SOCIALEa decisione) a far pervenire alla conclusione, anche secondo il diritto nazionale e i canoni ermeneutici enucleati in materia dal giudice di legittimità sopra richiamati, secondo la quale quanto acquisito da configuri un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata. Da un lato il complesso di beni e cespiti ceduto da RAGIONE_SOCIALE, potrebbe infatti essere ritenuto insufficiente per consentire ad di operare autonomamente, avendo quest’ultima potuto farlo solo in presenza di integrazioni significative, una su tutte la licenza COA e il codice ICAO. Da questa osservazione si potrebbe anche far discendere l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa eccezione, pur mossa dai ricorrenti, secondo la quale la Commissione europea non avrebbe alcuna funzione o competenza in materia di trasferimento di azienda , sicché sembra non rispondere al vero che la posizione assunta dalla Commissione europea non abbia rilevanza rispetto al presente giudizio, tenuto conto dei dati oggettivi emersi in relazione ai fatti concreti oggetto di questo giudizio. RAGIONE_SOCIALE
La Commissione Europea con lettera del 15.09.2021 ha comunicato all’RAGIONE_SOCIALE la seguente ‘8. CONCLUSIONE
La Commissione ha pertanto deciso che:
-Fermo restando il pieno rispetto degli impegni assunti dall’italia, compreso che il trasferimento degli asset di RAGIONE_SOCIALE sarà effettuato a condizioni di mercato, il trasferimento di alcuni asset di RAGIONE_SOCIALE ad come descritto nella presente decisione non porterà alla continuità economica tra RAGIONE_SOCIALE e . RAGIONE_SOCIALE
-L’apporto di capitale in ITA, secondo il calendario notificato alla luce del Piano Industriale presentato, non crea un vantaggio per e pertanto non costituisce aiuto di Stato’. Con
Le parti resistenti sostengono che detta decisione sarebbe vincolante anche con riferimento al presente giudizio, in virtù del principio per cui “le decisioni RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, benché prive dei requisiti RAGIONE_SOCIALEa generalità e RAGIONE_SOCIALE‘astrattezza, costituiscono fonte di produzione del diritto e, pertanto, vincolano il giudice nazionale anche nei giudizi pendenti, in quanto “jus superveniens” incidente sul rapporto controverso: ne deriva che, laddove detta disciplina venga adottata nel corso del giudizio di legittimità e renda necessario procedere ad accertamenti di fatto, incompatibili con la struttura RAGIONE_SOCIALE stesso, la pronuncia impugnata, se incompatibile con il nuovo regime, deve essere cassata con rinvio” (Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza del 19 gennaio 2018, n. 1325). Al riguardo appare condivisibile quanto espresso dal Tribunale
di Milano in funzione di Giudice del Lavoro (con sentenza n. 1227 RAGIONE_SOCIALE‘1.6.2023) con pronuncia RAGIONE_SOCIALEa quale si riportano i passaggi qui di rilievo (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. Cpc).
‘ E’ nota al giudicante la decisione con cui la Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, ha ritenuto “..che le circostanze di fatto evidenziate nella decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione Europea del 12.11.2008 non rilevino solo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione di una continuità aziendale tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ma anche in ordine all’esclusione di un fenomeno di mera cessione di azienda o di ramo di azienda, avendo la Commissione evidenziato che i beni ceduti non afferiscono all’intero settore del trasporto aereo, ma solo al trasporto passeggeri, che la nuova compagnia ha acquisito solo una sola parte degli aeromobili e RAGIONE_SOCIALE bande orarie e non avrebbe rilevato i servizi a terra, e che l’acquisizione di alcuni beni di A. da parte di RAGIONE_SOCIALE sarebbe avvenuta nel quadro di un proprio piano industriale. Per “ramo di azienda” ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 c.c. deve infatti intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, e non anche una struttura produttiva cercata “ad hoc in occasione del trasferimento (Cass. S.L. n.8757/2014). Costituisce infatti elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento RAGIONE_SOCIALE scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘impresa cedente (Cass. n. 19034/17; nello stesso senso Cass. S.L. n. 19141/2015). Ciò premesso, secondo il giudice di legittimità le decisioni RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europa, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull’attuazione e lo sviluppo RAGIONE_SOCIALEa politica RAGIONE_SOCIALEa concorrenza nell’interesse comunitario, ancorché prive RAGIONE_SOCIALEa generalità e RAGIONE_SOCIALE‘astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato e, pertanto, vincolano il giudice nazionale anche nei giudizi pendenti, in quanto “jus superveniens” incidente sul rapporto controverso (Cass. sez. 5- Ord. n.1325/2018; Cass. A.L. n. 10191/2017 e Cass. n. 15354/2014). Le censure relative all’omessa indagine di fatto sulla sussistenza di una liquidazione o di una cessione di beni, e sull’erronea qualificazione del passaggio di beni da NOME. a COGNOME in data 16.11.2009 come cessione con finalità liquidatorie piuttosto che come cessione di beni con continuità di impresa devono pertanto ritenersi infondate” (App. Roma, Sez. Lav., 17 maggio 2018, n. 1430).
E’ parimenti noto il precedente che, con specifico riferimento a questa stessa fattispecie e nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘odierna convenuta, ha ritenuto che “..la Commissione Europea, con la Decisione in esame, abbia sancito la necessaria discontinuità economica tra A. e avendo preso atto RAGIONE_SOCIALE‘acquisto, nel mercato, solo di taluni beni e servizi RAGIONE_SOCIALEa prima da parte RAGIONE_SOCIALEa seconda, da integrarsi con altri ed inserirsi in un business aziendale differentemente connotato su principi di efficienza, contenimento dei costi e sostenibilità ambientale (punto 43 RAGIONE_SOCIALEa Decisione).. Di talché, la Commissione Europea, con la C
decisione del 10/09/2021, ha espresso due distinte valutazioni, la prima che “il trasferimento dei beni di NOME. (..) ad NOME. non comporterà una continuità economica tra NOME. ed NOME” (punto 224) e la seconda, connessa alla precedente, che “non vi è alcun vantaggio per NOME. e quindi nessun aiuto di Stato” (punto 333). La sua vincolatività per il giudice nazionale, pertanto, non può che essere estesa ad entrambi i punti di decisione, contenendo una valutazione propria RAGIONE_SOCIALE‘organo europeo che, dettando una nuova disciplina del rapporto controverso, costituisce fonte di produzione di diritto comunitario e ius superveniens nella fattispecie. Non è corretto, pertanto, quanto sostenuto dalla parte ricorrente nel corso RAGIONE_SOCIALEa discussione orale, quando ha affermato che la Commissione Europea si sarebbe limitata a prendere atto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE Stato italiano, in ordine all’oggetto RAGIONE_SOCIALEa cessione ed alla discontinuità economica tra A. ed I., avendo, piuttosto, l’organo comunitario espresso una propria, motivata, decisione non solo sulla sussistenza di aiuti di Stato, bensì, anche – e preliminarmente sulla continuità economica tra le due società.. ” (Trib. Roma, Sez. Lav., 23 ottobre 2022, n. 8429).
Sul punto, tuttavia, si ritengono pienamente condivisibili le considerazioni già esposte da questo Tribunale con sentenza 15 novembre 2022, n. 2694 (anch’essa relativa alla medesima fattispecie, in un giudizio promosso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stessa , nella parte in cui si è osservato: “..Innanzi tutto il carattere vincolante riguarda il contenuto RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione e non anche i presupposti di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa stessa. Inoltre, la copiosa produzione di pronunce giurisprudenziali effettuata dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa convenuta, per sostenere la propria tesi, in sede di discussione orale riguarda esclusivamente la materia degli aiuti di Stato. In particolare, la Comunicazione RAGIONE_SOCIALEa Commissione n. 2021(C 305/01) al punto 45 prevede che “I giudici nazionali devono astenersi dall’adottare decisioni in contrasto con una decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione e devono pertanto attenersi alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa Commissione circa l’esistenza di un aiuto di Stato”. Le sentenze nn. 15354/14, 10191/17, 1325/18 e 1774/2019 RAGIONE_SOCIALEa Cassazione affermano che le decisioni adottate dalla Commissione RAGIONE_SOCIALE Comunità Europee nell’ambito RAGIONE_SOCIALE funzioni conferite dal Trattato CE sull’attuazione e lo sviluppo RAGIONE_SOCIALEa politica RAGIONE_SOCIALEa concorrenza nell’interesse comunitario, ancorché’ prive dei requisiti RAGIONE_SOCIALEa generalità e RAGIONE_SOCIALE‘astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario anche con specifico riguardo agli aiuti di Stato, e quindi vincolano il giudice nazionale nell’ambito dei giudizi portati alla sua cognizione. Analoghe considerazioni valgono per la sentenza n. 142/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale”.
Con la richiamata pronunzia, la Consulta ha osservato: “..Al riguardo, giova preliminarmente rammentare che l’art. 107 TFUE vieta, in linea di principio -dichiarandoli “incompatibili con il mercato interno” – “gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma” (formula che abbraccia pacificamente anche gli aiuti provenienti da amministrazioni pubbliche non centrali, quali Regioni o altri enti territoriali) “che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”, “nella misura in cui
incidano sugli scambi tra Stati membri”. Il divieto non è, tuttavia, assoluto e incondizionato. Lo stesso art. 107 TFUE prevede, infatti, una serie di deroghe, distinguendole in due categorie: da un lato, le ipotesi di compatibilità “di pieno diritto”, ricorrendo le quali la Commissione non ha poteri discrezionali in merito (paragrafo 2), dall’altro, i casi di aiuti “potenzialmente compatibili”, i quali possono essere autorizzati all’esito di una valutazione discrezionale RAGIONE_SOCIALE istituzioni europee (paragrafo 3). Il successivo art. 108 TFUE prefigura una rigorosa procedura di controllo sulla compatibilità degli aiuti con la disciplina del Trattato, che vede come protagonista la Commissione e che si svolge con modalità diverse, secondo che si tratti di aiuti già esistenti ovvero di aiuti nuovi (nozione che abbraccia anche le modifiche di aiuti esistenti). In base alla costante giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, la valutazione RAGIONE_SOCIALEa compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva RAGIONE_SOCIALEa Commissione, che opera sotto il controllo del giudice RAGIONE_SOCIALE‘Unione, con la conseguenza che ai giudici nazionali non è consentito pronunciarsi sul punto (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 ottobre 2016, in causa C-590/14 P, O.E.I. AE; sentenza 15 settembre 2016, in causa C-574/14, RAGIONE_SOCIALE; sentenza 19 marzo 2015, in causa C-672/13, O.B. Nyrt). Nell’attuazione del sistema del controllo degli aiuti, ai giudici nazionali spetta un ruolo “complementare e distinto”. Ad essi compete, in specie, la salvaguardia, fino alla decisione definitiva RAGIONE_SOCIALEa Commissione, dei diritti dei singoli in caso di inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di notifica preventiva RAGIONE_SOCIALEa misura alla Commissione da parte degli Stati membri, previsto dall’art. 108, paragrafo 3, TFUE. A tal fine, i giudici nazionali possono interpretare e applicare la nozione di “aiuto di Stato” per valutare se un provvedimento adottato senza seguire il procedimento di controllo preventivo debba esservi o meno soggetto, salva restando, in caso di dubbio, la possibilità di chiedere chiarimenti alla Commissione o, in alternativa, di sottoporre la questione in via pregiudiziale alla Corte di giustizia (facoltà, quest’ultima, che diviene un obbligo ove si tratti di giudice di ultima istanza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267, paragrafo 3, TFUE). Inoltre, spetta ai giudici nazionali trarre tutte le conseguenze RAGIONE_SOCIALEa violazione del citato art. 108, paragrafo 3, TFUE, sia per quanto riguarda la validità degli atti che comportano l’attuazione RAGIONE_SOCIALE misure di aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti concessi in violazione di tale norma. Sempre per affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 288, paragrafo 4, TFUE, la decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione, una volta intervenuta – e fin tanto che non venga rimossa nei modi previsti (profilo sul quale si tornerà poco più avanti) – è, peraltro, obbligatoria in tutti i suoi elementi (dunque, anche in relazione alla qualificazione RAGIONE_SOCIALEa misura come aiuto di Stato) nei confronti RAGIONE_SOCIALE Stato destinatario.
L’obbligatorietà vale per tutti gli organi RAGIONE_SOCIALE Stato, compresi i giudici (Corte di giustizia, sentenza 13 febbraio 2014, in causa C-69/13, RAGIONE_SOCIALE), imponendo loro – in base al principio di “primazia” del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione – di non applicare le norme interne contrastanti (che potrebbero ostacolare, cioè, l’attuazione RAGIONE_SOCIALEa decisione stessa) (in termini generali, Corte di giustizia, sentenza 21 maggio 1987, in causa 249/85, COGNOME). Si tratta di conclusione recepita in modo uniforme anche dalla
giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione (tra le altre, sezione lavoro, sentenza 5 settembre 2013, n. 20413; sezione quinta civile, 12 settembre 2012, n. 15207; sezione quinta civile, 11 maggio 2012, n. 7319)” (Corte Cast., 24 gennaio 2018, n. 142).
Il Tribunale di Milano ha, altresì, evidenziato che ‘la Commissione si è pronunciata sulla discontinuità economica e non sulla configurabilità di un trasferimento d’azienda. Si tratta di valutazioni tra loro distinte e diverse. La stessa decisione 10-9-21 RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea, al punto 6, detta i principi generali che disciplinano la (dis)continuità economica. Appare evidente che la valutazione RAGIONE_SOCIALEa continuità o discontinuità economica tra due società riguardi la specifica fattispecie degli aiuti di Stato giudicati illegali e incompatibili, ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE: l’obbligo di recupero RAGIONE_SOCIALE‘aiuto incompatibile “può essere esteso ad un’altra società, alla quale la società beneficiaria abbia trasferito o venduto parte del suo patrimonio, qualora tale struttura di trasferimento o di vendita presenti una continuità economica tra le due” (punto 188). La valutazione di continuità o discontinuità economica è quindi funzionale alla estensione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di recupero di aiuti di Stato a società diverse rispetto alla società che ha fruito degli aiuti ed è fondata su elementi e presupposti autonomi. Al punto 191 la Commissione precisa infatti: “Secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione, la continuità economica tra le società che sono parti di un trasferimento di beni può essere valutata alla luce RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del trasferimento (attività e passività, mantenimento del personale, beni aggregati), del prezzo di trasferimento, RAGIONE_SOCIALE‘identità degli azionisti o dei proprietari RAGIONE_SOCIALE‘impresa acquirente e RAGIONE_SOCIALE‘impresa originaria, del momento in cui avviene il trasferimento (dopo l’avvio RAGIONE_SOCIALE‘indagine, l’avvio del procedimento o la decisione finale) e anche RAGIONE_SOCIALEa logica economica RAGIONE_SOCIALE‘operazione”.
Ciò premesso, è quindi necessario procedere alla verifica RAGIONE_SOCIALEa configurabilità, nel caso di specie, di un vero e proprio trasferimento di ramo di azienda.” (Trib. Milano, Sez. Lav., 15 novembre 2022, n. 2694).
Sicché, contrariamente a quanto sostenuto da non si ritiene che la Decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione Europea del 10 settembre 2021 possa assumere portata vincolante nel presente giudizio, posta la differente prospettiva e il diverso oggetto su cui si fonda la suddetta valutazione.
A tacer d’altro, rilievo che assume portata dirimente indipendentemente dal valore che si ritenga di riconoscere alla Decisione del 10 settembre 2021, è evidente che la stessa è stata adottata ex ante, ossia prima RAGIONE_SOCIALEa realizzazione del piano aziendale sottoposto a valutazione.
Ciò significa che la Commissione Europea, lungi dall’affermare – in concreto – la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa discontinuità economica tra
e e l’insussistenza di un’ipotesi di aiuto di stato, ha chiarito quali avrebbero dovuto essere i presupposti per la realizzazione di siffatte condizioni: non vi sarebbe stata continuità economica a condizione del “pieno rispetto degli impegni assunti dall’ ” e a condizione che “il trasferimento RAGIONE_SOCIALE attività di NOME. fosse effettuato a condizioni di mercato” (20); quindi, se, e solo se, il piano aziendale fosse
stato realizzato con le modalità e i contenuti prospettati alla Commissione medesima, per come già sopra richiamati.
Peraltro, nel far valere la vincolatività RAGIONE_SOCIALEa suddetta Decisione nella presente controversia, avrebbe dovuto provare in primis la piena corrispondenza tra i presupposti considerati dalla Commissione Europea e gli elementi in concreto caratterizzanti l’operazione di acquisizione degli assets di in uno con tutte le altre operazioni compiute ai fini RAGIONE_SOCIALE‘avvio – a partire dal 15 ottobre 2021 – RAGIONE_SOCIALE‘attività di trasporto aereo di persone e merci.
A seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche normative intervenute ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 quater del d.l. del 25/05/2021 – N. 73 (Disposizioni in materia di RAGIONE_SOCIALE –
l’Amministrazione Straordinaria di RAGIONE_SOCIALE, nel 2021, ha provveduto a redigere un nuovo Programma a modifica del Programma di Cessione autorizzato dal RAGIONE_SOCIALE il 23.03.2018: ‘ la presente Modifica prevede, alla luce del mutato contesto fattuale e normativo, l’articolazione all’interno di un unico documento, di distinti programmi di cessione e la differenziazione nei seguenti termini: a) la cessione di complessi di beni e contratti, costituenti il C.d. perimetro aviation, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 27, comma 2, lett. b bis), D.Lgs. 270/1999 al valore stabilito di Euro 1,00 oltre IVA (un euro). (cfr. Parte B), par. 3); b) le cessioni dei complessi aziendali costituenti i rami handling e maintenance ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 27, comma 2 lett. a), D.Lgs. 270/1999 (cfr. Parte B), par. 4); c) il piano di liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa, per effetto di quanto convenuto dal Governo italiano con la Commissione europea e di quanto non rientrante nell’alveo del perimetro del piano proposto da
. Quanto al personale, il programma del 2021 prevedeva poi espressamente che avrebbe provveduto autonomamente all’assunzione del proprio personale sulla base di candidature presentate volontariamente da ogni potenziale interessato, mediante stipula di nuovi contratti di lavoro e con previsione del limite di 2.800 assunzioni nel 2021 e di 5.750 unità nel 2022. RAGIONE_SOCIALE
Il Programma 2021 permette di osservare che il 24.8.2021 ha formulato offerta vincolante finalizzata all’acquisizione del perimetro aviation che era poi accettata dall’Amministrazione Straordinaria di RAGIONE_SOCIALE con pec del 31 agosto 2021. RAGIONE_SOCIALE
La circostanza che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione sia intervenuta prima RAGIONE_SOCIALEa cessione, ragione per la quale sarebbe lecito dubitare RAGIONE_SOCIALE‘esatta corrispondenza tra il piano di trasferimento reso noto dai Commissari Straordinari e quello effettivamente adottato con l’operata cessione, appare poi una mera ipotesi non suffragata da elementi oggettivi idonei a dimostrarla, tanto più che parte ricorrente al riguardo non ha fornito elementi sulla cui base poter effettivamente condurre confronto al fine di verificare in cosa l’operazione di trasferimento si sarebbe in concreto discostata dal contenuto del piano industriale precedentemente illustrato a livello europeo.
Il 14.10.2021, sulla scorta di perizia valutativa del perimetro aviation veniva concluso il contratto di cessione di complessi di beni e contratti. Con esso era stabilito che ‘ il Venditore cede e trasferisce all’Acquirente, che accetta ed acquista, il complesso dei beni e rapporti giuridici funzionali a consentire l’avvio e gestione RAGIONE_SOCIALE attività di volo di
cui al presente articolo 2 (il ) di titolarità del medesimo Venditore, a fronte del pagamento del corrispettivo di cui al successivo paragrafo 3.1, con effetto dal Termine Iniziale di Efficacia (come individuati ed identificati nel presente RAGIONE_SOCIALEratto e nei suoi allegati, che sono stati redatti e concordati tra le Parti… restando inteso che sono esclusi dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non saranno oggetto di trasferimento ai sensi e per gli effetti del presente RAGIONE_SOCIALEratto: il marchio RAGIONE_SOCIALE; l’attività ed i rapporti giuridici relativi al programma loyalty “Millemiglia”; le attività, I beni strumentali, le licenze, i contratti attivi verso clienti terzi, i software, l’hardware , ed i cespiti necessari alla gestione RAGIONE_SOCIALE attività di handling, maintenance, loyalty e per quanto non regolamentato ai sensi dei contratti ai servizio tra le Parti e strettamente necessario alle attività amministrative RAGIONE_SOCIALEa procedura di Amministrazione Straordinaria di RAGIONE_SOCIALE ad eccezione dei Beni di cui al successivo paragrafo 2.3.1 b)(iiil; V le convenzioni ed i servizi relativi alle cc.dd. PSO (“Public Service Obligations”); I dati relativi alla clientela Alitalla (c.d. customer base); i biglietti prepagati; qualunque contratto e passività relativa ai lavoratori dipendenti di RAGIONE_SOCIALE; e più in generale, tutte le passività per titolo e causa antecedenti il Termine Iniziale di Efficacia del presente RAGIONE_SOCIALEratto relative o connesse alla pregressa attività esercitata dal Venditore e del Gruppo) RAGIONE_SOCIALE, anche se relative a beni o contratti di cui al RAGIONE_SOCIALE.…
Il contratto di cessione individuava dettagliatamente quali beni fossero oggetto del trasferimento, comprese le risorse umane.
Tanto accertato in punto di fatto, si osserva che il contenzioso che vede le odierne parti contrapposte si incentra sulla applicabilità nel caso in esame di quanto previsto dall’art. 2112 c.c.
A tal fine si richiamano integralmente le argomentazioni svolte sul punto nella citata sentenza n. 9943/2025, pienamente condivise dall’odierno decidente, nella quale viene condivisibilmente statuito che ‘parte ricorrente ha dedotto, al fine di sostenere la tesi del trasferimento di ramo d’azienda, che nella procedura selettiva operata dalla convenuta, il 90,9% del personale navigante e di cabina effettivamente assunto da proveniva da RAGIONE_SOCIALE
Osserva sul punto il Tribunale che il dato percentuale riferito a piloti e assistenti di volo ex RAGIONE_SOCIALE selezionati rispetto al totale degli assunti da non appare significativo ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione del trasferimento di ramo d’azienda non essendo stata esaminata la percentuale di assistenti di volo e piloti rimasti in rispetto a quella transitata per selezione. Il dato semmai appare idoneo ad evidenziare la particolare e rinomata professionalità del medesimo personale rispetto a quello già appartenente ad altre compagnie. Ancor meno significativo, per i motivi sopra precisati e qui amplificati dalla mancata indicazione del numero di dipendenti interessati, il passaggio di personale dirigenziale (non viene chiarito quanti appartenenti a tale categoria siano rimasti in . Peraltro, l’analisi RAGIONE_SOCIALE motivazioni non esplicitate nel contratto ma asseritamente poste a fondamento di un’assunzione appare indagine non ancorabile a dati oggettivi. Analoghe considerazioni valgano con riferimento all’assunzione di dipendenti già in organico alla direzione del personale RAGIONE_SOCIALE o facenti parte RAGIONE_SOCIALEa direzione addestramento. RAGIONE_SOCIALE
Nessun rilievo si ritiene poi di dover ricondurre alla sussistenza di differenze solo formali tra la manualistica tecnica di e quella di , posto che non è stato dedotto che la manualistica tecnica di altre e diverse compagnie sia sensibilmente e sostanzialmente diversa, in modo tale da escludere che la sostanziale sovrapposizione di tali documenti non dipenda dalla normativa in materia di volo o dalle caratteristiche proprie degli aeromobili transitati o più genericamente in commercio. Co
Evidente infine che non possono essere valutati alla stregua di elementi indicatori RAGIONE_SOCIALEa cessione di una impresa o di un ramo di azienda dati come l’uso anche da parte RAGIONE_SOCIALEa nuova azienda di materiale sostanzialmente identico a quello usato in precedenza dalla cedente previo cambio del marchio.
L’art. 2112 comma 5 c.c. come in vigore a seguito di svariati adeguamenti all’ordinamento eurounitario definisce il trasferimento di ramo d’azienda come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
L’art. 1 dir. 2001/23/CE dispone che ” è considerato come trasferimento ai sensi RAGIONE_SOCIALEa presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria ‘.
Il ramo d’azienda si considera perciò provvisto di autonomia funzionale allorché tra gli elementi trasferiti al cessionario sussista un nesso funzionale di interdipendenza e complementarità. Non si può di certo trascurare la circostanza secondo la quale, avvenuta la cessione il 14 ottobre 2021, già il giorno successivo era in grado di svolgere la medesima attività svolta da RAGIONE_SOCIALE
La Corte di cassazione ha precisato che, “ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32 del D.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento RAGIONE_SOCIALE scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘impresa cedente al momento RAGIONE_SOCIALEa cessione. L’elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito RAGIONE_SOCIALEa preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia secondo la quale l’impiego del termine “conservi” nell’art. 6, 1, commi 1 e 4 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2001/23/CE, “implica che l’autonomia RAGIONE_SOCIALE‘entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento” (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017)” (Cass. Civ., Sez. Lav., 4 agosto 2021, n. 22249).
La difesa di nega l’ipotesi del trasferimento di un ramo aziendale in quanto avrebbe acquistato un complesso non organizzato di assets costituito solo da una parte degli aeromobili, degli slots aeroportuali, RAGIONE_SOCIALE rotte e di altri beni materiali e immateriali di ed in quanto l’acquisizione degli assets aviation non avrebbe RAGIONE_SOCIALE Co
riguardato elementi essenziali quali la licenza COA, il Codice ICAO, il diritto di gestire gli Oneri di Servizio Pubblico, le attività di handling e manutenzione, le autorizzazioni per operare in USA, Brasile, Argentina e Giappone, i programmi di fidelizzazione RAGIONE_SOCIALEa clientela, i dati RAGIONE_SOCIALEa clientela, le autorizzazioni di accesso/scalo in paesi stranieri, i canali e i sistemi di comunicazione con gli utenti (c.d. contact center), i contratti di compravendita, i biglietti aerei già venduti e/o prenotati con i contratti di business aviation, di locazione degli immobili e degli spazi presso gli aeroporti di servizio. Viene rilevato infine che sarebbe stato introdotto un nuovo moRAGIONE_SOCIALE organizzativo, e che l’acquisizione del management e di tutte le risorse umane sarebbe avvenuta con ricorso al mercato mediante procedure di assunzione. Tuttavia, milita contro tale assunto la circostanza che già dal 15.10.2021, giorno seguente alla cessione, ha iniziato ad esercitare la sua attività di vettore aereo. RAGIONE_SOCIALE
Vanno inoltre esposti gli ulteriori elementi che inducono ad escludere la configurabilità di una cessione di ramo d’azienda, pure ipotizzata da parte ricorrente.
La legge autorizzativa di ITA aveva previsto che il Consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa nuova società redigesse ed approvasse un piano industriale da trasmettere alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. La conclusione finale cui giunge la Commissione in data 10.9.2021 (‘ il trasferimento di alcuni beni di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE non comporterà una continuità economica tra RAGIONE_SOCIALE e ‘ ), come già visto, non vincolante nel caso in esame, si fonda sulla valorizzazione di alcune circostanze di fatto e in particolare sulla elencazione dei beni transitati da cedente a cessionaria, ritenuti inidonei all’esercizio in forma autonoma RAGIONE_SOCIALE‘attività di impresa propria RAGIONE_SOCIALEa cessionaria. Da ciò ha fatto derivare la non configurabilità di un trasferimento di ramo d’azienda. Con Con
Non significativo RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di una ipotesi di trasferimento di ramo d’azienda, viene ritenuta l’identità del genere di impresa esercitato da prima e da poi sia rimasto il medesimo (trasporto aereo di merci e passeggeri), posto che raramente l’acquisizione di beni strumentali all’esercizio di una specifica attività (si pensi all’acquisto nella fattispecie di 52 aerei ma analogamente sarebbe stato nell’ipotesi di cessione di macchinari agricoli quali trebbiatrici o frantoi) consente lo svolgimento di impresa di genere diverso anche in ipotesi di vendita di singoli beni e servizi. RAGIONE_SOCIALE
Nel caso di specie, oltre alla valutazione di quanto dispone singolarmente l’art. 2112 c.c., occorre tuttavia tenere conto degli effetti che derivano dalla sua interazione con altre norme e in particolare con quelle in materia di amministrazione straordinaria.
E’ pur vero che l’art. 1 D.lgs 270/99 dispone che l’amministrazione straordinaria RAGIONE_SOCIALE grandi imprese in crisi è l’istituto che riguarda la grande impresa commerciale insolvente ‘ con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione RAGIONE_SOCIALE attività imprenditoriali ‘. La norma è chiaramente finalizzata a conciliare da un lato il soddisfacimento dei creditori RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore insolvente e dall’altro il salvataggio del complesso produttivo in crisi e la conservazione di posti di lavoro.
Se dunque quello delineato dall’art. 1 D.Lgs 270/99 rappresenta una sorta di quadro programmatico nel cui ambito si dovrebbe muovere la procedura di amministrazione straordinaria, occorre porre detta norma in correlazione con quella dettata dall’art. 27 RAGIONE_SOCIALE stesso D.Lgs 270/99 che, rubricata con le parole ‘Condizioni per l ‘ammissione alla procedura’, al co. 1 dispone ‘1. Le imprese dichiarate insolventi a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero RAGIONE_SOCIALE‘equilibrio economico RAGIONE_SOCIALE attività imprenditoriali’. A ben guardare dunque, l’amministrazione straordinaria assume vera e propria funzione liquidatoria o conservativa solo al termine di un periodo di osservazione necessario al fine di valutare se l’impresa insolvente possa in concreto essere salvata o se sia inevitabilmente destinata alla cessazione RAGIONE_SOCIALEa sua attività. Il comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 del medesimo D.Lgs 270/99 dispone che l ‘ accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza o meno di concrete possibilità di recupero RAGIONE_SOCIALE‘equilibrio economico RAGIONE_SOCIALE attività imprenditoriali può avvenire: a) tramite la cessione dei complessi aziendali o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali , sulla base di un programma di prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi aziendali”); b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria RAGIONE_SOCIALE‘impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (“programma di ristrutturazione”); b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi di beni e contratti”) . Il comma 2bis dispone infine che ‘Per le imprese di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo può essere autorizzata dal Ministro RAGIONE_SOCIALE sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni’.
Ritiene il Tribunale che alla fase valutativa RAGIONE_SOCIALE condizioni in cui versa l’impresa vada riconosciuta natura ambivalente e non univocamente orientata alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività imprenditoriale. Essa infatti può condurre ad una duplice soluzione:
la conservazione RAGIONE_SOCIALE‘impresa e la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE sue attività, sia pure eventualmente in misura ridotta rispetto al passato;
la sua definitiva liquidazione.
Nel primo caso si apre la procedura di amministrazione straordinaria, in caso contrario al tribunale non resterà che dichiarare la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività aziendale. La circostanza che al momento RAGIONE_SOCIALEa apertura RAGIONE_SOCIALEa fase valutativa sia possibile una o l’altra RAGIONE_SOCIALE due soluzioni a parere del Tribunale non consente di affermare che alla amministrazione straordinaria possa essere riconosciuta, secondo la tesi dei ricorrenti, sin dal suo incipit esclusiva finalità conservativa finalizzata alla continuazione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa, posto che al momento di apertura RAGIONE_SOCIALEa procedura l’esito RAGIONE_SOCIALEa stessa non è ovviamente prestabilito e, se così non fosse, non sarebbe neppure necessaria detta fase valutativa. Pur non trascurando che traspare dalle parole utilizzate dal Legislatore una sorta di favor
per la conservazione RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE‘impresa, come è ovvio che sia, anche in funzione RAGIONE_SOCIALEa salvaguardia dei posti di lavoro, tale esito a parere del Tribunale è pur sempre posto in concreto dal legislatore sullo stesso piano RAGIONE_SOCIALEa liquidazione. Non è infatti possibile sapere ex ante , ossia prima di ‘ mettere mano ‘ alla concreta consistenza aziendale, se possa essere vantaggiosa la sua conservazione o la sua chiusura, tenuto conto che in un’ottica più ampia traspare anche dalle norme appena riportate, che il Legislatore si è posto il problema di salvaguardare anche l’economicità RAGIONE_SOCIALE‘operazione. In altre parole, il salvataggio viene ritenuto possibile purché appaia economicamente praticabile.
I ricorrenti sostengono inoltre l’intervenuta abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 co. 3 -bis, d.lgs. n. 270/1999 secondo cui ‘le operazioni di cui ai commi 1 e 2’, ovverosia attuative dei diversi programmi che possono caratterizzare l’amministrazione straordinaria, effettuate in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 27, comma 2, lettere a) e bbis)’ e cioè in relazione a programmi di cessione RAGIONE_SOCIALE aziende o dei beni, ‘ in vista RAGIONE_SOCIALEa liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o diparti RAGIONE_SOCIALE‘azienda agli effetti previsti dall’articolo 2112 del codice civile ‘. Detta abrogazione sarebbe stata operata dall’art 47 L. 428/1990 secondo cui, nel caso di imprese ‘per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività’ possono essere stabilite (come dispone il co. 4 bis) modifiche alle condizioni di lavoro in sede di confronto sindacale, ferma la continuità dei rapporti. Invece, ‘nel caso in cui la continuazione RAGIONE_SOCIALE‘attività non sia stata disposta o sia cessata’ (co. 5), possono anche aversi deroghe, stabilite sindacalmente, alla prosecuzione dei rapporti di lavoro. E’ evidente l’interesse dei ricorrenti a sostenere l’intervenuta abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 co. 3 del D.Lgs 270/99 che nei casi in esso previsti, cui può essere ricondotta anche la vicenda in esame, esclude espressamente l’operatività RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 cod.civ.. Prescindendo dalla considerazione RAGIONE_SOCIALEa specialità RAGIONE_SOCIALEa norma di cui all’art. 56 co. 3 del D.Lgs 270/99 rispetto a quella di cui all’art. 47 co. 4 bis RAGIONE_SOCIALEa L. 428/90, essendo solo la prima dettata specificamente in relazione alla amministrazione straordinaria, si osserva comunque che entrambe prevedono casi di esclusione RAGIONE_SOCIALEa operatività RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 c.c. per l’ipotesi di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘impresa, mentre tale deroga è esclusa qualora sia invece disposta la continuazione RAGIONE_SOCIALEa sua attività.
Dunque, nel caso in esame, punto centrale RAGIONE_SOCIALEa questione è comunque sempre il medesimo, ossia quello rappresentato dalla soluzione che viene data al quesito attinente alla attribuzione di finalità liquidatoria o conservativa alla procedura di amministrazione straordinaria RAGIONE_SOCIALE grandi imprese in crisi. Dalla soluzione che viene adottata dipende l’applicabilità o meno RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 c.c..
Come già ampiamente visto, la attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘una o l’altra finalità alla amministrazione straordinaria di segue argomentazioni tra loro contrastanti, entrambe sostenute con dovizia di argomentazioni in diritto dalle parti in causa. La lettura RAGIONE_SOCIALEa fattispecie in esame può attingere all’una come all’altra soluzione, per le ragioni già evidenziate allorché si è rilevato che a ben guardare l’amministrazione
straordinaria assume vera e propria funzione liquidatoria o conservativa solo al termine di un periodo di osservazione necessario al fine di valutare se l’impresa insolvente possa in concreto essere salvata o se sia inevitabilmente destinata alla cessazione RAGIONE_SOCIALEa sua attività.
Tali considerazioni a parere di questo Tribunale trovano conforto anche in recenti pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione (richiamate nella sentenza Corte cost. 99/2025), che ha avuto modo di rilevare che ‘il paragrafo 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2001/23/CE prevede che le tutele approntate per i lavoratori in caso di trasferimento d’impresa agli artt. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE stesso strumento (dedicati al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda, che trova il corrispondente normativo nell’art. 2112 c.c.), sono inapplicabili se ricorrono tre requisiti, ossia: nei casi in cui l’impresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura d’insolvenza analoga ove la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, purchè dette procedure si svolgano sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (in questo senso, univoca la giurisprudenza comunitaria: Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘UE, sentenze: 16.5.2019, e a., C509/17, p. 38; 22.6.2017, Federatie RAGIONE_SOCIALE, C126/16, p. 44)…’ ( così testualmente in motivazione Cass. Sez. Lav. 24691/2021). Nella sentenza appena citata la Corte di Cassazione ha anche chiarito, esaminando la disciplina dettata dai commi 4 bis e 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 l.428/1990 che ‘Le procedure fallimentari sono, invero, espressamente richiamate nel paragrafo 1 del comma 5 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2001/23/CE e soddisfano ontologicamente tutti e tre i requisiti ribaditi dalla Giurisprudenza comunitaria come innanzi illustrati (ossia, l’impresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare – o di una procedura d’insolvenza analoga -, la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, la procedura si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente); non vi, è, dunque, alcun bisogno di verificarne la ricorrenza, come può, invece, accadere, per i casi di amministrazione straordinaria o di concordato preventivo ove può mancare il fine liquidatorio potendo essere orientato, il piano predisposto dal giudice, o alla soddisfazione dei creditori attraverso la continuità aziendale ovvero alla liquidazione del patrimonio’. La Corte di Cassazione ha quindi evidenziato come la procedura di amministrazione straordinaria, così come quella di concordato preventivo, non possa essere intesa, al pari del fallimento, come una procedura ontologicamente con finalità liquidatoria, occorrendo invece verificare in concreto se la soddisfazione dei creditori sia affidata ad un piano che miri, per l’impresa insolvente soggetta alla procedura, alla continuità RAGIONE_SOCIALE‘attività ovvero alla mera liquidazione del patrimonio.
La questione è di non poco momento, posto che da come viene risolta deriva l’applicabilità o meno RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 c.c., con la conseguente continuità o meno dei rapporti di lavoro instaurati con la società cedente in capo alla cessionaria.
Come noto, il Legislatore è intervenuto sulla questione con l’art. 6 del d.l. 29.09.2022 n° 131 nel testo modificato dalla legge di conversione n. 169 del 27 novembre 2023 recante ‘ Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
1. In coerenza con l’articolo 5, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l’articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista RAGIONE_SOCIALEa liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti RAGIONE_SOCIALE‘azienda agli effetti previsti dall’articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all’articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario’.
Come già visto, detta continuità è stata esclusa dalla Commissione europea con la decisione del 10.9.2021 n. 2021/6665.
Sulla natura interpretativa o innovativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.l. 29.09.2022 n° 131 nel testo modificato dalla legge di conversione n. 169 del 27 novembre 2023 è stata sollevata questione di legittimità costituzionale sulla quale la Corte costituzionale si è pronunciata con la recente sentenza n. 99/2025. Con tale pronuncia la Corte ha affermato anzitutto al capo 26) che ‘L’art. 56 co. 3 bis del d.lgs n. 270 del 1999 rappresenta il paradigma esclusivo di riferimento per la soluzione del caso di specie’. Ha subito dopo rilevato che ‘ 26.1. -È al momento RAGIONE_SOCIALE‘elaborazione dei programmi che si compiono le scelte strategiche, indirizzate al risanamento RAGIONE_SOCIALE‘impresa, anche mediante la cessione di alcuni complessi, oppure alla sua definitiva dismissione, quando la ristrutturazione si dimostri impraticabile.
Al contenuto dei piani predisposti dai commissari occorre, dunque, avere riguardo per tracciare, in base a criteri predeterminati e oggettivi, la linea di confine tra le procedure con finalità conservativa e quelle con finalità liquidatoria.
26.2. -La disposizione richiamata si attaglia alla specifica vicenda sottoposta al vaglio del rimettente e delinea una procedura provvista di carattere liquidatorio, che non realizza il recupero RAGIONE_SOCIALE‘equilibrio economico RAGIONE_SOCIALE attività imprenditoriali tramite la ristrutturazione economica e finanziaria RAGIONE_SOCIALE‘impresa, sulla base di un programma di risanamento, ma tramite la cessione dei complessi aziendali (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 11 aprile 2023, n. 9621).
26.3. -Già in base al moRAGIONE_SOCIALE normativo astratto, il programma di cessione dei complessi di beni e contratti di cui all’art. 27, comma 2, lettera b -bis ), del d.lgs. n. 270 del 1999 si caratterizza per un’intrinseca finalità liquidatoria, perseguita sotto il controllo di un’autorità pubblica competente, conformemente a quanto richiesto dall’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2001/23/CE, ai fini RAGIONE_SOCIALEa inoperatività RAGIONE_SOCIALEa garanzia del trasferimento dei rapporti di lavoro.
Il programma predisposto dai commissari è disancorato dalla prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività d’impresa e dalla sua riorganizzazione e tende, in ultima istanza, alla cessione dei complessi aziendali, secondo procedure assoggettate a vincoli stringenti.
Un programma siffatto non ha come obiettivo il recupero RAGIONE_SOCIALE‘attività del cedente, in vista di un suo ritorno in bonis , ma il trasferimento a terzi di un’attività che l’impresa cedente non è più in grado di esercitare.
Da quest’angolazione prospettica, tra la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività d’impresa e la liquidazione intercorre un nesso funzionale inscindibile: la prosecuzione, lungi dal perseguire una finalità di risanamento e di ristrutturazione, è preordinata a salvaguardare il valore produttivo RAGIONE_SOCIALE‘impresa, in vista RAGIONE_SOCIALEa sua alienazione.
27. -Nel caso di specie, la finalità liquidatoria si apprezza in modo univoco non soltanto sul versante RAGIONE_SOCIALE previsioni di legge applicabili, ma, in concreto, alla luce RAGIONE_SOCIALEa stessa valutazione comparativa del programma del 27 gennaio 2018 e del programma del 10 ottobre 2021, legato a un contesto economico e normativo profondamente mutato e oramai permeato dalla finalità di dismissione dei complessi aziendali.
I commissari straordinari, dopo aver acclarato l’impossibilità di attuare un ritorno in bonis del debitore mediante un programma di continuità aziendale calibrato sulla ristrutturazione economicofinanziaria RAGIONE_SOCIALE‘impresa, hanno adottato un programma finalizzato esclusivamente allo spossessamento RAGIONE_SOCIALE‘azienda e alla liquidazione dei beni del cedente’.
La Corte costituzionale ha inoltre richiamato copiosa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Milano che ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni al riguardo, riscontrando ‘in concreto la natura liquidatoria RAGIONE_SOCIALEa procedura (fra le molte, allegate all’atto di costituzione e alla memoria illustrativa di , Corte d’appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 29 luglio 2024, n. 583 e n. 557, 11 luglio 2024, n. 438 e n. 437, 17 giugno 2024, n. 618, 10 giugno 2024, n. 463, e 15 maggio 2024, n. 426). Ha poi aggiunto la Corte che ‘Nella disamina del contenuto dei programmi di cessione anche alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘avvicendarsi RAGIONE_SOCIALEa disciplina applicabile, i giudici d’appello hanno accertato che la dismissione dei complessi aziendali ha carattere definitivo e non esprime alcun disegno di riorganizzazione e continuazione RAGIONE_SOCIALE‘attività da parte RAGIONE_SOCIALE‘impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale. RAGIONE_SOCIALE
31. -I dati desumibili dalla normativa astratta che disciplina i programmi di cessione, dal concreto contenuto dei programmi stessi e dalla regolamentazione che li ha via via definiti non sono contraddetti da elementi decisivi di segno contrario.’.
Così fornendo risposta anche agli odierni ricorrenti in relazione alla pretesa frode in danno dei creditori di la Corte costituzionale ha poi condivisibilmente precisato che ‘Il corrispettivo pattuito per la cessione non dev’essere considerato in modo atomistico, ma nel contesto di un più articolato assetto, chiamato a uniformarsi alle indicazioni RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea’. Ritiene il Tribunale che da dette affermazioni ben può trarsi anche la ulteriore valutazione secondo la quale, pur essendo stati alienati i beni alla cessionaria al prezzo vile di un euro, in realtà è al contesto che occorre guardare. Ciò comporta che occorre tenere bene a mente che non a caso era sottoposta a amministrazione straordinaria, ma perché si trovava in una condizione debitoria tale da renderla ormai insolvente. All’evidenza gli amministratori Co
di hanno valutato il complesso RAGIONE_SOCIALE condizioni in cui verteva la società sottoposta alla loro gestione straordinaria e ritenuto di non poter trattenere beni tra cui un numero consistente di aeromobili, oltre tutto gravati da onerosi contratti di leasing
(per quanto emerge dagli atti di causa). Una simile decisione altro non avrebbe comportato se non un aggravamento RAGIONE_SOCIALEa già compromessa condizione RAGIONE_SOCIALEa cedente.
Si ritiene, anche per le ragioni appena esposte, che non vi siano ragioni per poter ritenere anche solo a livello ipotetico la emersione di condotte penalmente rilevanti in relazione alle quali disporre la trasmissione degli atti alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica, come pur richiesto dalla difesa dei ricorrenti. Si osserva -solo incidentalmente -che in ogni caso, in condizioni operative estremamente complesse sia dal punto di vista normativo che procedurale come quelle che si sono trovati a fronteggiare gli amministratori di
appare del tutto inverosimile anche solo ipotizzare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento psicologico necessario ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un qualsiasi reato. La richiesta di trasmissione degli atti alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica competente per territorio va dunque rigettata.
La Corte costituzionale ha inoltre tratto la finalità liquidatoria RAGIONE_SOCIALEa amministrazione straordinaria qui in argomento dalla considerazione secondo la quale ‘ L’obiettivo del miglior soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE‘interesse dei creditori, … è coessenziale, a ben considerare, a tutte le fasi RAGIONE_SOCIALEa procedura: guida dapprima la scelta di fondo tra la prosecuzione e la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività d’impresa e quindi la concreta attuazione RAGIONE_SOCIALEa fase liquidatoria, in un contesto presidiato da controlli e rimedi contro ogni deviazione dallo scopo che la legge indica come prioritario.
Non sono risolutive neppure le diverse condizioni previste per la cessione dei distinti complessi handling e manutenzione, in quanto ciascun programma dev’essere valutato nelle sue irriducibili peculiarità e nelle finalità che di volta in volta lo ispirano.
-In ultima analisi, il trasferimento d’azienda in crisi non può essere assimilato, per il differente contesto in cui si colloca e per la molteplicità di interessi che coinvolge, al trasferimento di un’impresa in bonis.
È proprio la gestione pubblica RAGIONE_SOCIALE‘insolvenza, che si accompagna a una vasta gamma di garanzie e di rimedi e al presidio del controllo costante RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, a giustificare le deroghe all’art. 2112 cod. civ., anche alla stregua RAGIONE_SOCIALE prescrizioni del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e RAGIONE_SOCIALEa nozione più ampia di procedura liquidatoria che la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia ha tratteggiato.
In quest’orizzonte si rivela la ratio RAGIONE_SOCIALEa specialità RAGIONE_SOCIALE procedure liquidatorie nell’amministrazione straordinaria e RAGIONE_SOCIALEa duttilità di azione che le caratterizza, in vista RAGIONE_SOCIALEa salvaguardia del valore sociale RAGIONE_SOCIALE‘impresa e RAGIONE_SOCIALEa necessità di contemperare una pluralità di interessi, destinati a travalicare quelli meramente individuali RAGIONE_SOCIALE‘impresa insolvente.
-È dunque lo stesso atteggiarsi del programma di cessione del lotto aviation, unito all’evoluzione RAGIONE_SOCIALEa normativa speciale che ne ha regolato le fasi salienti, a individuare nell’art. 56, comma 3 -bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 il moRAGIONE_SOCIALE esaustivo, cui è chiamata a conformarsi la decisione del caso concreto, e a privare di rilievo determinante la normativa censurata’. Ed è stato infine aggiunto che ‘Come hanno rimarcato le Corti di merito nello scrutinare vicende assimilabili a quella odierna alla luce RAGIONE_SOCIALE previsioni del d.lgs. n. 270 del 1999 (Corte d’appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 11 luglio
2024, n. 475 e n. 437, e 10 giugno 2024, n. 463 e n. 461), l’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, come convertito, non dispiega influenza decisiva sul percorso argomentativo che il giudice è chiamato a compiere per definire il caso di specie.
34. -In conclusione, i plurimi elementi finora esaminati contraddicono la supposta natura conservativa RAGIONE_SOCIALEa procedura, che rappresenta il fulcro del ragionamento sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e ha condotto il rimettente a negare l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 56, comma 3 -bis, del d.lgs. n. 270 del 1999, con l’effetto di annettere possibile rilievo alla disposizione censurata.
È proprio la dichiarata natura liquidatoria RAGIONE_SOCIALEa procedura di amministrazione straordinaria, oggetto del giudizio principale, ad attrarre la fattispecie nell’àmbito di operatività del citato art. 56, comma 3-bis.
Né rileva che il legislatore, con la disposizione censurata, abbia integrato la previsione in esame, affiancando la fattispecie RAGIONE_SOCIALE cessioni di complessi aziendali, di beni e contratti, effettuate sulla base di decisioni RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario, a quella, già regolata e applicabile all’odierno giudizio, RAGIONE_SOCIALE cessioni poste in essere in esecuzione dei programmi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e bbis) RAGIONE_SOCIALE‘art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999.
Da ciò discende che l’art. 56, comma 3 -bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 trova applicazione nel giudizio a quo a prescindere dalla disposizione censurata, che non rileva ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione in tale giudizio.
Ne consegue l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa questione per l’erronea interpretazione in cui è incorso il giudice a quo e che è stata posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di rimessione, inficiando la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione ‘.
D’altro canto, simili conclusioni appaiono avvalorate dalla sentenza CGUE del 28.4.2022, C-237/20, le cui motivazioni consentono di affermare che la stessa continuazione temporanea RAGIONE_SOCIALE‘attività non preclude la connotazione liquidatoria RAGIONE_SOCIALEa procedura. La CGUE ha infatti affermato che nell’ambito di una procedura liquidatoria è possibile che l’attività RAGIONE_SOCIALE‘impresa continui allo scopo di scongiurare il rischio RAGIONE_SOCIALEa svalutazione e del deterioramento – prima del rilevamento da parte del cessionario ‘del patrimonio e/o RAGIONE_SOCIALE attività del cedente ritenute redditizie’. La Corte di cassazione (con sentenza n. 24691/2021 e successive conformi) ha ribadito che ‘qualora … una procedura di amministrazione straordinaria non realizzi il recupero RAGIONE_SOCIALE‘equilibrio economico RAGIONE_SOCIALE attività imprenditoriali tramite, come nel caso di specie, la ristrutturazione economica e finanziaria RAGIONE_SOCIALE‘impresa, sulla base di un programma di risanamento (art. 27, comma 2, lett. b) D.Lgs. cit.) per cui continui l’attività d’impresa, ma tramite la cessione dei complessi aziendali (D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 27, comma 2, lett. a)), ad essa, per effetto RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività di impresa, si applica, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘operatività degli effetti previsti dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 (che prevede l’esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio al cessionario), la disciplina propria di una procedura liquidativa quale il fallimento, per cui non occorre il requisito di cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività, in quanto suo costitutivo’ (Cass. n. 9621/2023).
In conclusione, alla luce di una così chiara presa di posizione RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, le cui argomentazioni vengono ritenute condivisibili dal Tribunale anche per le ragioni esposte in precedenza in ordine al momento in cui la procedura di amministrazione straordinaria assume valenza conservativa o liquidatoria, e con riferimento all’esito avuto dalla procedura nel caso qui specificamente in esame, appare ultronea sia la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia europea, sia la sospensione del presente giudizio, entrambe richieste da parte ricorrente, ritenendo esaustive le osservazioni svolte dalla Corte costituzionale e non rilevando contrasti tra normativa interna e normativa comunitaria alla quale la prima ha mostrato di essersi di volta in volta adeguata.
Quanto sin qui osservato, pur tenendo conto RAGIONE_SOCIALE apprezzabili argomentazioni svolte dalla difesa dei ricorrenti, induce a disattendere la domanda, posto che alla luce RAGIONE_SOCIALEa recentissima sentenza n. 99/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale deve trovare applicazione la norma interpretativa di cui all’art. 6 del d.l. 29.09.2022 n° 131 come modificato dalla legge di conversione n. 169 del 27 novembre 2023, con conseguente non applicabilità al caso in esame RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 c.c. Lo stesso dato letterale RAGIONE_SOCIALEa norma contenuta nell’art. 56 co. 3 bis del D.lvo 270/1999 rende non necessaria l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 6 del D.L. 131 del 29.9.2023 in quanto il tenore RAGIONE_SOCIALEa norma appare chiaro nel senso che nel caso di amministrazione straordinaria le operazioni svolte anche con riferimento alla cessione dei beni non hanno rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 c.c. Ciò non solo trova giustificazione nella opportunità di lasciare margini di manovra al commissario straordinario in considerazione dei surplus di personale che l’azienda cedente potrebbe presentare, ma anche nel fatto che tutta la normativa in esame, relativa alle imprese di grandi dimensioni che vertano in condizioni di difficoltà, è normativa speciale rispetto all’art. 2112 c.c., in quanto norma dettata non tanto o non solo in considerazione RAGIONE_SOCIALE possibili crisi aziendali che ovviamente coinvolgono anche il personale dipendente, ma anche in relazione alla fisiologica cessione RAGIONE_SOCIALE stesse o di parti di esse, al fine di salvaguardare i lavoratori che vengono a subire la cessione a differenza di quanto avviene nel caso RAGIONE_SOCIALEa amministrazione straordinaria che mira essenzialmente a salvaguardare le potenzialità produttive -per quanto possibile -evitando di imporre troppi vincoli ai commissari straordinari in un’ottica che in primis sembra essere di salvaguardia RAGIONE_SOCIALE‘azienda, ma che è contestualmente finalizzata sin dal suo esordio, come già visto, anche al possibile epilogo RAGIONE_SOCIALEa chiusura RAGIONE_SOCIALEa azienda stessa.
Quanto alla funzione liquidatoria o meno RAGIONE_SOCIALEa procedura di amministrazione straordinaria appare opportuno rilevare inoltre che detta funzione emerge con chiarezza dal complesso RAGIONE_SOCIALE norme che sono state passate in rassegna cui va riconosciuto che mirano tutte ad uno scopo precipuo che è quello di procedere alla liquidazione e quindi alla vendita dei beni prima che sia troppo tardi, ossia prima che sia inevitabile giungere a dichiarazione di fallimento e ciò anche per salvaguardare le potenzialità produttive non tanto RAGIONE_SOCIALEa azienda in crisi, che potrà anche essere avviata alla liquidazione, quanto soprattutto dei beni aziendali RAGIONE_SOCIALEa cedente con previsione di una procedura che lascia
ampio margine di manovra – proprio a tale scopo – al commissario liquidatore, che può vendere i beni sia come complesso aziendale, sia singolarmente per poi continuare la procedura comunque in ottica liquidatoria intesa questa volta nel senso di chiusura RAGIONE_SOCIALEa cedente.
Analoga valutazione di infondatezza va svolta nei confronti di tutte le ulteriori domande risarcitorie svolte dai ricorrenti, che seppur differenti, hanno poste le medesime circostanze a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria, i.e. la perdita di chance e la meritevolezza RAGIONE_SOCIALE‘assunzione, entrambi rimasti del tutto indimostrati e ancor prima, sforniti di adeguata allegazione, non avendo nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ricorrenti allegato, e a fortiori dimostrato, le circostanze inerenti le opportunità perdute nonché, ed ancor prima, la sussistenza di curriculum migliori rispetto agli assunti nelle posizioni lavorative vantate.
A ciò si aggiunga che il verbale di accordo del 2.12.2021 con le RAGIONE_SOCIALE, non impugnato da parte ricorrente, non prevede alcun criterio nè vincolo di assunzione, se non l’esclusione in caso di maturazione per l’accesso alla pensione nel periodo 2021/2025 e di mancata allegazione di adeguata certificazione dei candidati (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte convenuta).
La complessità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate (tipologia di soggetti coinvolti, ruolo di istituzioni europee e dimensioni RAGIONE_SOCIALE‘operazione) e le difficoltà interpretative RAGIONE_SOCIALE norme di rilievo nel presente giudizio, oltre alla recentissima definizione RAGIONE_SOCIALEa questione di costituzionalità avente ad oggetto l’art. 6 D.L. 131 del 29.9.2023 rendono opportuna l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettando, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 14 gennaio 2026
Il Giudice
P. COGNOME