Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8227 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8227 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 1224-2023 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto PEC: EMAIL , come da procura speciale allegata al ricorso.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME (C.F. e P.IVA: P_IVA), e dei soci illimitatamente responsabili COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del curatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Padova, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, INDIRIZZO, giusta procura speciale allegata al controricorso.
–
contro
ricorrente –
avverso la sentenza de lla Corte d’Appello di Venezia n.2502/2022 pubblicata il 24.11.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 24.11.2022, ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME, moglie separata di NOME COGNOME, contro la sentenza del Tribunale di Padova che, in accoglimento della domanda principale svolta dal RAGIONE_SOCIALE e dei soci illimitatamente responsabili nei confronti dell’appellante, aveva dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 64 l. fall. l’atto col quale il coniuge poi fallito, in sede di omologa della separazione consensuale, intervenuta nel biennio anteriore alla sentenza dichiarativa, le aveva trasferito l’abitazione familiare e i relativi terreni pertinenziali.
La corte territoriale, premesso che i rapporti di dare/avere che si intendono definire con le pattuizioni contenute nell’accordo di separazione devono risultare dal tenore complessivo dell’a ccordo stesso, che nella specie faceva invece generico riferimento ‘al riassetto dei rapporti economici e patrimoniali dei coniugi ‘ , ha integralmente condiviso la motivazione in base alla quale il primo giudice aveva accertato la gratuità dell’atto impugnato; ha quindi ribadito che il trasferimento non aveva avuto funzione integrativa/sostitutiva di quanto dovuto dal COGNOME per il mantenimento della moglie, già assegnataria della casa familiare e beneficiaria di un assegno di euro 400,00 mensili, ed ha altresì escluso che le generiche circostanze allegate da COGNOME e non considerate dal tribunale potessero provare la natura transattiva del trasferimento, siccome finalizzato alla risoluzione di potenziali conflitti tra i coniugi; ha infine ritenuto inammissibili, perché generici o riferiti a fatti che avrebbero dovuto essere documentati, i capitoli di prova testimoniale articolati dall’appellante.
La sentenza è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME e dei soci illimitatamente responsabili ha resistito con controricorso illustrato anche da memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.1325 c.c. , la ricorrente contesta l’assunto della corte d’appello secondo cui ‘ i complessivi rapporti di dareavere che s’intendono definire con le pattuizioni contenute nell’accordo di separazione devono risultare dal tenore complessivo dell’accordo stesso ‘ ; sostiene in contrario che questa specificazione non è richiesta, essendo sufficiente che dall’accordo emerga, come nella specie, che i coniugi hanno inteso regolare definitivamente i reciproci rapporti patrimoniali rinunciando a qualsivoglia ulteriore pretesa.
1.1. Il motivo è inammissibile perché si limita a contestare la correttezza dell’affermazione svolta in diritto dalla corte d’appello , ma non investe gli accertamenti in fatto (obbligo di mantenimento di COGNOME già assolto mediante l’assegnazione a COGNOME della casa familiare e il versamento a favore della stessa di un assegno mensile; mancanza di ogni prova di potenziali conflitti fra coniugi) in base ai quali il giudice ha affermato la gratuità dell’ atto di trasferimento impugnato, escludendo che avesse assolto a una funzione integrativa/sostitutiva di quanto dovuto dal coniuge fallito per il mantenimento dell’appellante o a una funzione transattiva.
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art.1322 c.c. per avere la corte d’appello rigettato il primo motivo di gravame affermando che ‘ del resto, il giudicante ha verificato in concreto, proprio come deduce l’appellante, il titolo gratuito ovvero oneroso del trasferimento, escludendo motivatamente che la regolamentazione di natura economica intervenuta tra le parti trovasse titolo nei pregressi rapporti e fosse funzionale alla definizione degli stessi, così giustificando lo spostamento patrimoniale ‘ (cfr. sentenza impugnata, pag.7). Secondo la ricorrente tale statuizione sarebbe errata posto che, al contrario, il giudice di prime cure non ha escluso che la regolamentazione di natura economica intervenuta tra le parti trovasse titolo nei pregressi rapporti e fosse funzionale alla loro definizione, ma ne ha solo escluso la funzione integrativa o sostitutiva del mantenimento e la funzione transattiva.
2.1 Anche questo motivo è inammissibile, stante l’evidente difetto di interesse della ricorrente a censurare la (a suo dire errata) interpretazione della sentenza di primo grado operata dalla corte d’appello, anziché la motivazione sulla quale si fonda il rigetto del gravame.
La doglianza, peraltro, risulta in sé di difficile comprensione, in quanto nel presente giudizio non si discute della natura – negoziale o meno dell’accordo di separazione intervenuto fra COGNOME e COGNOME, ma del la gratuità dell’atto di trasferimento dell’immobile con esso disposto dal primo in favore della seconda; gratuità indubbiamente accertata dal tribunale laddove, facendo applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 13087/015), ha ritenuto che l’atto in questione non avesse né fun zione sostitutiva/integrativa dell’obbligo di mantenimento gravante sul marito né funzione transattiva di possibili, insorgendi conflitti fra i coniugi.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per aver la corte d’appello ritenute non provate le circostanze dedotte a supporto della tesi della natura transattiva del trasferimento, che formavano oggetto di capitoli di prova testimoniale erroneamente dichiarati inammissibili.
3.1. Il motivo è inammissibile, al pari di quelli che lo precedono, ai sensi dell’art. 348 ter, 4° e u.comma c.p.c., in quanto la corte d’appello ha confermato la decisione del tribunale sulla scorta delle medesime ragioni di fatto.
E’ infine i nammissibile per difetto di interesse, prima ancora che infondato, anche il quarto mezzo di censura, con il quale la ricorrente lamenta la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del marito fallito, asserito litisconsorte necessario nel giudizio ex art. 2901 c.c., ancorché i giudici del merito non abbiano mai pronunciato sulla domanda di revocatoria ordinaria del trasferimento proposta in via gradata dal RAGIONE_SOCIALE, ma l’abbiano dichiarata assorbita dall’accoglimento di quella principale.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, , se dovuto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25.10.2023