Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32221 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32221 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31480/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-resistente non controricorrente –
avverso la sentenza n. 3466/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata in data 10/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del primo
motivo con assorbimento degli altri e, decidendo nel merito, rigetto della domanda dell’attore.
Udito l’avvocato NOME COGNOME per il resistente.
Osserva
La vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini di cui appresso.
Questa Corte, con la sentenza n. 18836/2016, accolse il terzo motivo, assorbiti gli altri, del ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti della soc. RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 793/2011 emessa dalla Corte d’appello di Roma.
Il COGNOME aveva chiamato in giudizio la Società cooperativa chiedendo che il giudice gli trasferisse, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., in qualità di socio assegnatario, un alloggio, previa determinazione del prezzo, conformemente a quanto disposto dall’art. 10 della convenzione stipulata il 26/5/1983 tra la Cooperativa e il comune di Caprano e, quindi, sulla base del prezzo medio di edilizia residenziale pubblica (d.m. n. 1661/1982).
Il Tribunale rigettò la domanda (salvo a condannare la convenuta, in accoglimento della subordinata, a restituire all’attore la somma di € 13.115,32) e la Corte di Roma disattese l’impugnazione del COGNOME, pur con argomenti diversi rispetto a quelli adottati dal primo Giudice: l’appellante aveva diritto al trasferimento, tuttavia, non al prezzo da lui indicato, ma a quello corrispondente al costo sostenuto dalla Cooperativa per la costruzione.
La Corte di cassazione, in accoglimento del primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ.) e assorbiti gli altri, affermò che la Corte d’appello era incorsa in errore <>.
1.1. La Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, accolta l’impugnazione, trasferì l’alloggio al Valletta, previo pagamento del residuo prezzo determinato in € 24.476,93.
Al fine di giungere all’anticipata conclusione la Corte romana disattende l’eccezione con la quale l’appellata aveva dedotto che l’appellante, poiché escluso dalla cooperativa non rivestiva la qualità di socio, confermando quanto già la medesima Corte aveva sostenuto sul punto con la sentenza poi cassata, che <>.
Il Consorzio edilizio RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE propone ricorso avverso quest’ultima sentenza sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. La controparte è rimasta intimata.
Il processo, venuto all’adunanza camerale della Sezione 6^ – 2 del 22/9/2022, veniva rimesso alla pubblica udienza.
All’approssimarsi di essa il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME, faceva pervenire le sue conclusioni scritte.
Al fine di consentire alla Corte un esaustivo esame della vicenda sottopostale risulta necessario disporre l’acquisizione di quanto in dispositivo.
P.Q.M.
rinviando a nuovo ruolo, dispone acquisirsi la sentenza n. 793/2011 emessa dalla Corte d’appello di Roma.
Manda alla Cancelleria per l’adempimento. Così deciso il 10 ottobre 2024