Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11321 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 35895-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
FALLIMENTO LA RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimata – avverso la SENTENZA N. 1751/2018 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI SALERNO, depositata il 9/11/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 27/3/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 23/3/2018, ha dichiarato, su ricorso dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE EntrateRAGIONE_SOCIALE in data 15/12/2017, il fallimento di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE.
1.2. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto, a norma dell ‘ art. 18 l.fall., reclamo avverso tale sentenza, deducendone la nullità sul rilievo che il ricorso di fallimento era stato erroneamente notificato, ai sensi dell ‘ art. 15 l.fall., presso la casa comunale di Nocera Superiore anche se la società resistente, sin dal 2/3/2017, aveva trasferito la propria sede, in modo effettivo e non fittizio, a Manchester (Regno Unito), dove, pertanto, la notifica sarebbe dovuta essere eseguita.
1.3. La corte d ‘ appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato il reclamo.
1.4. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che la notifica del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione era stata effettuata ‘ presso la casa comunale di Nocera Superiore ‘ a seguito dell’esito negativo della notifica tentata dall’ufficiale giudiziario presso ‘ la sede legale della società in Nocera Superiore’ , ha ritenuto che tale notifica, nonostante ‘ il trasferimento all ‘estero della sede sociale … a far data dal 2/3/2017 e, dunque, in epoca antecedente al deposito dei ricorso di fallimento … ‘ , doveva ritenersi valida ‘ giacché il trasferimento … è fittizio ‘, come emerge dalla ‘ valutazione globale e sinergica dei seguenti dati ‘, e cioè , tra l ‘ altro, che: – il trasferimento della sede sociale all ‘ estero è avvenuto in epoca
(2/3/2017) immediatamente successiva alla messa in RAGIONE_SOCIALE volontaria della società (20/12/2016) e per di più quando era già maturata la pesante esposizione debitoria nei confronti dell ‘ erario; – la società reclamante, pur avendone la possibilità, non ha fornito alcun elemento indicativo dell ‘ effettivo collegamento dell ‘ attività e dell ‘ amministrazione della società con la sede estera, essendosi limitata a produrre una certificazione da cui risulta esclusivamente il dato formale dell ‘ intervenuta iscrizione della società nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese del Regno Unito.
1.5. La corte, quindi, affermato il carattere fittizio del trasferimento della sede sociale all ‘ estero, ha ritenuto, per un verso, che ‘ la notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione dell ‘ udienza di compar(i)zione è stata validamente effettuata ‘, ‘ secondo le modalità prescritte dall ‘ art. 15 L.F. ‘, ‘ presso la sede legale in Italia ‘, e, per altro verso, che la cancellazione della società reclamante dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 2/3/2017, in quanto conseguente al fittizio trasferimento all ‘ estero della sede sociale, non rileva ai fini dell ‘ art. 10 l.fall., che presuppone la cessazione dell ‘ attività.
1.6. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 10/12/2018, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.
1.7. RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
1.8. Il Fallimento è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 15 l.fall., in comb.disp. con l ‘ art. 3, par. 1, del Regolamento CE n. 1346/2000, e dell ‘ art. 143 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la
sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che il ricorso di fallimento era stato correttamente notificato mediante deposito presso la casa comunale, senza, tuttavia, considerare che: – in quel momento, la società reclamante non aveva più la propria sede legale a Nocera Superiore avendola trasferita sin dal 2/3/2017, in modo effettivo e non fittizio, a Manchester (Regno Unito), dove, pertanto, a prescindere dalla giurisdizione del giudice italiano, che non è mai stata negata, sarebbe dovuto essere notificato il ricorso di fallimento; – la notifica del ricorso è stata eseguita in data 20/2/2018 mentre l ‘ udienza è stata celebrata in data 23/2/2018 e cioè, a fronte della previsione di cui all ‘ art. 143, ult.comma, c.p.c., senza che fossero rispettati i termini a comparire.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 10 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la violazione dell ‘ art. 112 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello, senza peraltro pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni proposta nel reclamo, ha ritenuto che la cancellazione della società reclamante dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, in quanto conseguente al fittizio trasferimento della sede sociale all ‘ estero, non rileva ai fini dell ‘ art. 10 l.fall., che presuppone la cessazione dell ‘ attività, senza, tuttavia, considerare che tale norma, a fronte della cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e del decorso del termine di un anno, escludeva che se ne potesse dichiarare il fallimento.
3.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
3.2. La sentenza impugnata, lì dove ha escluso ogni rilievo alla dedotta cancellazione della reclamante dal registro
RAGIONE_SOCIALE imprese ai fini dell ‘ art. 10 l.fall. in quanto conseguente ad un trasferimento della sua sede all ‘ estero che la stessa sentenza ha ritenuto (con statuizione in fatto non censurata per omesso esame di fatti decisivi emergenti dagli atti del giudizio) meramente fittizio, si è, infatti, attenuta correttamente al principio secondo il quale il termine di un anno dalla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese previsto dall’art. 10 l.fall. non trova applicazione laddove, com ‘ è accaduto nel caso in esame, la cancellazione della società segua non al compimento del procedimento di RAGIONE_SOCIALE dell ‘ ente o comunque alla cessazione dell ‘ attività, ma, come la stessa ricorrente assume, al mero trasferimento all ‘ estero della sua sede, il quale, in effetti, presuppone che la stessa società continui l ‘ esercizio dell ‘ impresa, sia pure in un altro Stato, atteso che un siffatto trasferimento (almeno nelle ipotesi, che la ricorrente non smentisce in alcun modo, in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi, sul punto, con i principi desumibili dalla legge italiana) non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita (Cass. SU n. 5945 del 2013; Cass. n. 10793 del 2018).
3.3. Ed una volta che sia stata (definitivamente) esclusa l ‘ operatività dell ‘ (unico) fatto impeditivo invocato dalla reclamante, e cioè la decorrenza del termine annuale previsto dall ‘ art. 10 l.fall., risulta, allora, evidente che, in ragione del pieno dispiegamento del suo diritto di difesa nel giudizio di reclamo (e, quindi, a prescindere dalla correttezza della notificazione del ricorso introduttivo del procedimento prefallimentare), non si presta, evidentemente, a censure la decisione che la stessa corte ha, di conseguenza, assunto, e cioè il rigetto, per infondatezza nel merito, del reclamo proposto avverso il fallimento dichiarato ai suoi danni dal tribunale.
3.4. D ‘ altra parte, a fronte della fittizietà (oramai incontestatamente accertata) del trasferimento della sede legale all ‘ estero, la notifica del ricorso di fallimento alla debitrice è stata correttamente eseguita, a norma dell ‘ art. 15 l.fall. (e non, come la stessa assume, dell ‘ art. 143 c.p.c.), dapprima presso ‘ la sede legale in Italia ‘ della società resistente da parte dell’ufficiale giudiziario, e poi, in ragione del suo esito negativo, con il deposito dell ‘ atto presso la casa comunale di Nocera Superiore.
Il ricorso, per l ‘ inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev ‘ essere dichiarato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in € . 10.200,00 , di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima