Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31202 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31202 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2025
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 8/2022 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 20/01/2022 R.G.N. 32/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME .
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Cagliari rigettava l’appello proposto da COGNOME contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1284/2021 che,
contro
Oggetto
Differenze retributive
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/09/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 14773-2022 proposto da: COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
PODDESU;
– ricorrente –
accogliendo in gran parte la domanda di COGNOME NOME, aveva condannato COGNOME NOME a pagare al lavoratore € 44.753,17, a titolo di differenze retributive maturate nel corso di rapporto, ritenuto sussistente almeno dal 1° gennaio 2000 al 31 luglio 2011, oltre ad € 11.040,00 per TFR.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva: a) che il primo giudice aveva ritenuto che la titolarità del rapporto lavorativo dal lato datoriale fosse passata da NOME COGNOME al figlio NOME, che già gestiva di fatto l’azienda negli ultim i anni di vita del padre; ciò sulla base delle dichiarazioni rese da tre braccianti interrogati a suo tempo dall’Ispettorato del lavoro a seguito di denuncia del COGNOME, due dei quali le avevano confermate in giudizio, mentre il terzo le aveva ritrattate in maniera che il Tribunale aveva reputato sospetta e non credibile; b) che era stata rigettata, invece, la domanda di risarcimento per l’omesso versamento dei contributi per non essere stato evocato in giudizio anche l’RAGIONE_SOCIALE; c) che COGNOME aveva impugnato la sentenza di primo grado a mezzo di tre motivi.
Tanto premesso, la Corte d’appello disattendeva il primo motivo d’impugnazione con il quale l’allora appellante sosteneva che il Tribunale aveva dato per scontate l’unicità e la continuità tra l’azienda agricola di NOME COGNOME e quella gestita da NOME COGNOME.
La Corte giudicava infondato anche il secondo motivo di gravame con il quale l’appellante criticava la sentenza di primo grado per essersi ritenuta raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro dal 1999 (anche se le differenze
retributive erano state rivendicate dal COGNOME solo dal gennaio 2000) fino al 30 luglio 2011.
Respingeva, infine, anche il terzo motivo con il quale si criticava la sentenza del Tribunale sul quantum riconosciuto al lavoratore.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e successiva memoria.
L’intimato non ha svolto difese in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione, ovvero falsa applicazione, dell’art. 2556 c.c.’. Premette che ‘La Corte d’appello di Cagliari con sentenza n° 8/2022 ha rigettato l’appello ritenendo che le dichiarazioni testimoniali assunte nel giud izio fossero sufficienti a determinare l’identità tra l’azienda di NOME COGNOME e quella di NOME COGNOME‘, e sottolinea che ‘La legge n° 310 del 12/08/1993 ha imposto l’obbligo della forma scritta ad probationem ai contratti di trasferimento della propr ietà dell’azienda’.
Con un secondo motivo denuncia ‘Violazione, ovvero falsa applicazione, dell’art. 246 c.p.c.’. Deduce che la Corte d’appello con la sentenza impugnata ‘ha rigettato l’appello ritenendo che le prove assunte nel giudizio fossero sufficienti a determinare la sussistenza del rapporto di lavoro tra NOME COGNOME e NOME COGNOME dal gennaio 1999 all’agosto 2011 per 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì nonché prova del percepito salario giornaliero di euro 26,00 senza godere delle ferie e delle
festività soppresse. Si ritiene che le prove usate per assumere questa decisione siano da considerarsi vietate ex art. 246 c.p.c. perché tutte direttamente o indirettamente derivate da dichiarazioni del ricorrente’.
Entrambi i motivi, peraltro non ricondotti dalla parte a nessuna delle ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, c.p.c., sono inammissibili.
Il primo motivo non è aderente alla motivazione resa dalla Corte territoriale per respingere il primo motivo d’appello dell’attuale ricorrente per cassazione.
4.1. A riguardo, infatti, la Corte non ha fatto riferimento ad un contratto di trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda intervenuto tra il poi defunto COGNOME NOME e COGNOME NOME, in ipotesi da provare per iscritto ex art. 2556, comma primo, c.c., ma ha fondato il proprio convincimento a riguardo su differenti considerazioni, non mancando peraltro di tener conto dei certificati della RAGIONE_SOCIALE commercio prodotti (cfr. facciata 5 dell’impugnata sentenza).
4.2. Pertanto, non è pertinente l’assunto del ricorrente secondo il quale : ‘La legge n° 310 del 12/08/1993 ha imposto l’obbligo della forma scritta ad probationem ai contratti di trasferimento della proprietà dell’azienda’ (così alla fine di pag. 7 del ricorso).
Invero, l’art. 2556, comma primo, c.c. (che disponeva ab origine e dispone tuttora: ‘Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla
legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda per la particolare natura del contratto’) è rimasto in sé immutato a seguito della cit. L. n. 310/1993 (il cui art. 6 è piuttosto intervenuto nel senso di sostituire il secondo comma dell’art. 2556 cit.) ; e peraltro una giurisprudenza di questa Corte risalente, ma non superata (cfr. di recente nella motivazione Cass. n. 37087/2022), già aveva evidenziato che la forma scritta ad probationem di cui alla prima parte del primo comma dell’art. 2556 cit. opera soltanto riguardo alle parti contraenti, ma non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento d’azienda non è soggetta ad alcun limite e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni (così, tra le altre, Cass. 11.7.1987, n. 6071; Cass. n. 2518/1984; n. 1253/1984; n. 564/1979 n. 930/1975).
4.3. Pertanto, resta confermato che tutte le ulteriori considerazioni svolte dal ricorrente nella censura in esame (alle pagg. 8-9 del ricorso), oltre che inesatte, non appaiono pertinenti alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza a riguardo.
Passando ad esaminare il secondo motivo, parte dello svolgimento dello stesso (cfr. pagg. 9-10 e 12 del ricorso) si fonda su una diversa lettura delle risultanze processuali, contrapposta a quella operata dalla Corte territoriale, la quale, tra l’altro, non ha assolutamente riscontrato che taluno dei testi di cui ha valutato le deposizioni avesse reso le stesse de relato ex parte actoris (cfr. facciate 57 dell’impugnata sentenza), come attualmente dedotto dal ricorrente in via del tutto generica; del resto, la stessa Corte, nel riferire in dettaglio il contenuto del secondo motivo d’appello (cfr. facciate 3 -4 della
sua sentenza), neppure riferisce di un punto di censura in cui l’allora appellante avesse svolto una deduzione in tal senso.
In altra parte dello stesso motivo, si assume che: ‘Il ricorrente COGNOME NOME non viene indicato quale teste nel processo civile ma la sua testimonianza resa quale parte nel processo penale viene comunque usata nel processo civile. La carenza di capacità a testimoniare del ricorrente nel processo civile si trasmette anche alle dichiarazioni che lo stesso ricorrente ha effettuato nel procedimento penale acquisito poi a quello civile; carenza di capacità che è stata prontamente eccepita all’udienza de l 06/10/2020 tenuta innanzi il Tribunale che ha acquisito la sentenza penale laddove la parte convenuta specifica che la sentenza penale prodotta dal ricorrente è stata assunta utilizzando come fonte di prova la sola testimonianza di COGNOME NOME, una testimonianza resa da un portatore di interessi, una testimonianza che nel processo del lavoro è inammissibile perché è la dichiarazione resa dal ricorrente’.
6.1. Tali deduzioni non sono comunque pertinenti rispetto alla motivazione resa dalla Corte distrettuale.
Innanzitutto, la Corte, nel dare conto del contenuto del secondo motivo d’appello del Boi, aveva rilevato che quest’ultimo aveva dedotto che il primo giudice ‘non ha tenuto conto che i testi NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno negato in toto che NOME COGNOME abbia lavorato alle dipendenze di NOME COGNOME dopo il 2003. E’ vero che NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati condannati per falsa testimonianza proprio in relazione a quella deposizione, ma la condanna non è definitiva, ed è comunque ingiusta, perché si basa essenzialmente sulla testimonianza dello stesso
NOME COGNOME, cioè della parte interessata all’esito di questa causa’.
Quindi, la Corte territoriale non riporta che l’allora appellante, in quel motivo o in uno degli altri motivi, avesse nuovamente eccepito l’incapacità a deporre di chicchessia ex art. 246 c.p.c. e la nullità delle relative dichiarazioni, in quanto non rilevata dal primo giudice, né il ricorrente attualmente allega di aver formulato apposita censura a riguardo (circa questi oneri incombenti su chi eccepisca l’incapacità a deporre v., per tutte, Cass., sez. un., 6.4.2023, n. 9456).
In ogni caso, la Corte, nella propria valutazione delle deposizioni rese, non ha fatto il benché minimo cenno ad una deposizione di COGNOME NOME quale persona offesa nel processo penale per falsa testimonianza cui allude il ricorrente.
Piuttosto, la Corte, nel ritenere che le testimonianze di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano in contraddizione con la prima versione resa in sede ispettiva da NOME COGNOME, ha anche osservato: ‘A prescindere dalla loro condanna per falsa testimonianza, non definitiva, è corretto dubitare della loro attendibilità, considerando che anch’essi sono dipendenti di NOME COGNOME, ed a tempo determinato, hanno precisato; sicché hanno un obiettivo interesse a mantenere buoni rapporti con lui’.
Pertanto, la Corte d’appello neppure ha annesso rilievo dirimente alla sentenza di condanna per falsa testimonianza dei suddetti e, indirettamente, alla deposizione che avrebbe reso COGNOME NOME nel relativo procedimento penale.
Nulla dev’essere disposto quanto alle spese processuali del giudizio di legittimità, in difetto di difese svolte in questa sede dall’intimato. Nondimeno il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale dell’11 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME