Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 166 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 166 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 3265-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
Oggetto
Previdenza altro
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/11/2025
CC
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 415/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/07/2021 R.G.N. 69/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) impugna la sentenza n. 415/2021 della Corte d’appello di Firenze che, riformando il primo giudice, ha accolto i ricorsi con cui RAGIONE_SOCIALE aveva fatto opposizione a otto decreti ingiuntivi emessi a favore di altrettanti lavoratori, condannandoli altresì alla restituzione delle somme ricevute.
I fatti.
Alcuni dipendenti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pochi giorni dopo aver rassegnato le dimissioni per giusta causa, erano stati assunti da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sottoscrivendo, in contestualità, un accordo presso la DTL per il pagamento rateale di retribuzioni arretrate e TFR da parte di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, accordo rimasto in gran parte inadempiuto. Tentata inutilmente l’esecuzione, avevano proposto istanza di fallimento e la società era stata dichiarata fallita il 15.9.2016. I lavoratori avevano ottenuto l’insinuazione al passivo e lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo il 21.12.2016. Nel marzo 2017 avevano avanzato istanza di intervento del RAGIONE_SOCIALE di garanzia per il pagamento del TFR, che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva respinto ritenendo che fossero transitati da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in forza di trasferimento di azienda.
I lavoratori avevano, quindi, ottenuto nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE distinti decreti ingiuntivi, che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva opposto con ricorso respinto dal Tribunale di Livorno.
La Corte territoriale ha riformato detta decisione con la sentenza oggi gravata.
Sono proposti sei motivi di censura, illustrati da memoria.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso, eccependo in primis il difetto di interesse ad agire di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Resiste altresì la lavoratrice NOME COGNOME, insistendo per il rigetto del ricorso.
Altri sette lavoratori hanno depositato procura.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza per sei motivi, così rubricati.
‘I. Violazione e falsa applicazione artt. 100 e 209, L. Fall. e art. 2, legge n. 297 del 1982, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto, ai sensi dell’art. 2, legge n. 297 del 1982, il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è sempre tenuto ad effettuare il pagamento dei crediti maturati dai lavoratori a titolo di TFR laddove quei crediti risultino dallo stato passivo definitivo ed esecutivo del fallimento del datore di lavoro.
Violazione e falsa applicazione art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Violazione e falsa applicazione art. 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Violazione e falsa applicazione artt. 1334, 2118, 2119, nonché artt. 1345, 1427 e segg. cod. civ., in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: con il secondo, terzo e quarto motivo viene censurata, sotto diversi profili di violazione di legge, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui i rapporti di lavoro intercorsi tra i lavoratori in questione e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non potrebbero considerarsi risolti per effetto delle dimissioni rassegnate dai lavoratori stessi in quanto dette dimissioni non sarebbero state ‘ libere e spontanee ‘.
V. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2112, 2120 cod. civ., nonché art. 2, legge n. 297 del 1982, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto non ha tenuto conto che la responsabilità del cessionario l’azienda è solo di tipo solidale e che, quindi, essa non esclude la facoltà per il lavoratore di rivolgersi subito e direttamente al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in caso di fallimento del datore di lavoro cedente.
VI. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ. e artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione alla prova della sussistenza della fattispecie di cui all’art. 2112 cod. civ. che, quindi, risulta direttamente violato e falsamente applicato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. perché, affermando la configurabilità di una fattispecie di trasferimento di azienda tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha violato i principi legali in materia di onere della prova e ulteriormente v iolato l’art. 2112 cod. civ.’.
Deve, preliminarmente, essere respinta l’eccezione di difetto di interesse ad agire in capo a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sollevata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, secondo il quale la società non potrebbe considerarsi soccombente nel grado di appello, perché la qualità di soccombente spetta solo ai lavoratori, le cui domande originariamente proposte in via monitoria sono state respinte.
Sul punto, va data continuità al costante orientamento di questa Corte secondo il quale «ai fini della sussistenza dell’interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, la quale fa riferimento (non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma) all’eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrispondentemente, all’utilità concreta che, in quanto diretta all’eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione» (da ultimo, Cass. n.9062/2025, n. 38054/2022 ex multis ).
Tale è la situazione che si prospetta nel caso in esame, ove la Corte territoriale ha ritenuto sussistere un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art.2112 cod. civ. da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed ha considerato non genuine le dimissioni rassegnate dai lavoratori pochi giorni prima detto trasferimento, di tal ché il passaggio in giudicato di questa statuizione costituirebbe il presupposto della responsabilità solidale della cessionaria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con riferimento al TFR maturato al momento del trasferimento, ex art.2112, comma secondo, primo periodo, cod. civ.
Considerato il principio di diritto sopra richiamato, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è sostanzialmente soccombente quanto alla individuazione del soggetto tenuto al pagamento del TFR maturato nel periodo lavorato alle dipendenze di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che, attraverso la presente impugnazione, intende ottenere una utilità concreta, ossia, previa rimozione di questa statuizione, l’attribuzione della titolarità passiva della obbligazione di pagamento del TFR in capo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ex art.2 della legge n.297/1982.
Tanto premesso, il ricorso va rigettato.
La Corte fiorentina ha accolto il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE affermando essere provato un trasferimento di azienda tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel contesto di una più ampia operazione che coinvolgeva l’associazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (che possedeva il 97% di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE). La Corte ha tratto argomenti dagli accertamenti ispettivi dell’RAGIONE_SOCIALE, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti dagli ispettori, dai legami societari come riportato agli ispettori dalla responsabile del personale e consulente del lavoro, tale rimasta in RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e da altro dipendente (con le dichiarazioni relative alla ‘cassa unica’ di tutto il gruppo), dai verbali degli organi di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (da cui emerge che si è trattato di una operazione unitaria, riguardante sia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) dalla relazione del curatore fallimentare di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , dall’esame dei LUL e delle banche dati RAGIONE_SOCIALE, a confronto con quello di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dalle dichiarazioni di diversi clienti ‘passati’ da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza fa una approfondita disamina del complesso probatorio (da pag. 6 a pag.9) e ne trae la conclusione ‘che tutto lascia presumere che la organizzazione del personale e degli altri mezzi di produzione sia rimasta invariata a seguito della assunzione dei lavoratori ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quanto meno per molti mesi dopo il passaggio a dicembre 2013, salvo qualche modifica di scarso rilievo introdotta successivamente, tale comunque da non comportare affatto la creazione di una nuova realtà aziendale autonoma e diversa dalla precedente. è dirimente anche rispetto alla questione della preesistenza del ‘ramo ceduto’ ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 cc rilevata dal primo giudice, considerato che il
gruppo di lavoratori passati a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con i beni e gli strumenti necessari all’attività lavorativa, erano senz’altro in grado di continuare a fornire presso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gli stessi servizi che avevano fornito fino a pochi giorni prima presso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, senza necessità di alcuna integrazione da parte della nuova datrice, come di fatto è avvenuto’.
Secondo il Collegio, infine, neppure ‘può sostenersi che il rapporto era stato risolto per effetto delle dimissioni presentate dai lavoratori perché, per quanto emerso, le dimissioni non sono state libere e spontanee ma presentate dai lavoratori per poter essere assunti da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a condizione che portassero con sé i clienti che già seguivano in RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, essendo ben evidente l’intento di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di eludere l’applicazione dell’art. 2112 cod. civ. quanto all’onere del TFR pregresso, facendolo ricadere sull’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘.
Il primo motivo di censura si fonda su orientamento di legittimità che la stessa ricorrente dà atto essere stato oggetto di un successivo revirement .
Come efficacemente affermato da Cass. n. 14179/2020, ex multis , «il principio affermato da questa Corte nelle pronunce citate in sentenza è stato superato dalla giurisprudenza successiva, a partire da Cass. 19 luglio 2018 nr. 19277 (conformi: Cass. n. 30804/2018, Cass. n. 29363/2018, Cass. 28/11/2019 del 31128), in forza della quale è stato ritenuto che dalla natura autonoma (rispetto all’originario obbligo retributivo datoriale) e previdenziale della prestazione erogata dal fondo di garanzia non deriva l’effetto di totale inibizione dell’accertamento giudiziale degli elementi soggettivi ed oggettivi da cui nasce l’obbligo di tutela assicurativa, né la impossibilità per l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di contestare, a seguito dell’ammissione al passivo della procedura concorsuale, la ricorrenza degli
elementi interni alla fattispecie previdenziale, ai sensi dell’articolo 2 legge 297/1982; ai fini dell’attribuzione al lavoratore del beneficio in discussione, pertanto, non deve reputarsi sufficiente che il credito per le retribuzioni sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale -contrariamente a quanto ritenuto della sentenza impugnata ma occorre autonomamente accertare la ricorrenza dei presupposti oggettivi (in particolare, per quanto qui rileva, temporali) della obbligazione previdenziale, come fissati dall’articolo 2 D. Lgs. 80/1992, mediante accertamento in fatto che viene demandato al giudice del merito in sede di rinvio» (di recente, anche Cass. n. 23467/2024 ed i precedenti ivi citati).
Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione che li unisce, in quanto volti a censurare, sotto diversi profili, l’affermazione secondo cui tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era intervenuta una cessione d’azienda ed i rapporti di lavoro degli attori in monitorio non potevano considerarsi risolti per dimissioni, anteriormente a detta cessione.
La Corte ricostruisce in modo compiuto e dettagliato il compendio probatorio su cui ha fondato il proprio convincimento, sia quanto all’esistenza di una vera e propria cessione di azienda, sia quanto al fatto che i lavoratori, pur apparentemente dimessisi da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in realtà avevano in sostanza proseguito l’attività senza soluzione di continuità in RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con le stesse mansioni, negli stessi locali e utilizzando i medesimi beni strumentali, a favore di gran parte degli stessi clienti, evidenziando ed analizzando i molteplici elementi a disposizione (come verbali della Giunta Provinciale e del Consiglio generale di RAGIONE_SOCIALE indicati dagli ispettori, relazione del curatore fallimentare di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dichiarazioni dei lavoratori,
dichiarazioni di clienti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sentiti in fase ispettiva) e dando conto del fatto che, a fronte di tale materiale, non risultavano significativi gli elementi addotti dalla difesa dei lavoratori e di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per sostenere la diversità dell’organizzazione e della realtà produttiva reali zzata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rispetto a quella precedente di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Nessuna inversione dell’onere probatorio si registra nella specie, avendo la Corte del merito, in parte qua , proceduto all’accertamento del fatto controverso e, quindi, deciso la causa senza applicare la regola di giudizio basata sull’onere della prova (v., in argomento, ex plurimis , Cass. n. 13395/2018).
Neppure è stata denunciata una violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nei termini rigorosi deRAGIONE_SOCIALEati dalla giurisprudenza di questa Corte, poichè i Giudici territoriali non hanno attinto elementi di riscontro da prove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori dei casi che il codice di rito contempla.
Non c’è nemmeno la lamentata violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, in ordine al fatto che né RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE né i lavoratori avrebbero mai dedotto e allegato alcunché in merito alla efficacia, validità ed effettività delle dimissioni.
Al riguardo, va osservato che l’intero impianto ricostruttivo di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si fonda proprio sul fatto che ‘i lavoratori non avevano cessato il rapporto di lavoro ma, essendosi verificato un trasferimento di azienda, erano passati senza soluzione di continuità a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ (pag. 3 sent.), che infatti è stata chiamata in causa quale responsabile in primis ex art. 2112 cod. civ.
La Corte ha, quindi, svolto gli accertamenti in funzione della eccezione di inesigibilità del credito sollevata dall’Istituto, senza travalicare nel vizio di ultra o extra petizione che, come ricorda,
ex multis , Cass. n. 28968/2025, «si configura quando il giudice, interferendo sul potere dispositivo riservato alle parti, alteri uno degli elementi conformativi dell’azione (petitum e causa petendi): più in dettaglio, quando consideri fatti costituitivi della pretesa non dedotti (salvo il caso in cui siano azionati diritti autodeterminati), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto oppure attribuisca o neghi un bene della vita differente da quello oggetto del contendere».
Per quanto concerne, in particolare, il quarto motivo, la Corte territoriale ha ritenuto che dalla valutazione complessiva delle fonti risultasse provato l’intento di eludere l’applicazione dell’art.2112 cod. civ., attraverso le dimissioni, con l’effetto d i far ricadere l’onere del TFR in capo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Le dimissioni sono state considerate il mezzo divisato dalle parti per eludere l’applicazione dell’art.2112 cod. civ. con riferimento al TFR maturato nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ossia un mezzo fraudolento della disposizione imperativa dettata dall’art. 2112 cod. civ., e dunque inefficace ex art.1344 cod. civ.
Il decisum della Corte territoriale si sottrae al sindacato di legittimità siccome apprezzamento di fatto sorretto da approfondita ed adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici, che ha le sue basi in plurimi e convergenti elementi, compiutamente esposti.
In ordine al quinto motivo, che predica la illegittimità della sentenza per non aver considerato che la responsabilità del cessionario l’azienda è solo di tipo solidale e che, quindi, essa non esclude la facoltà per il lavoratore di rivolgersi subito e direttamente al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in caso di fallimento del datore di lavoro cedente, va ribadito che la ratio della sentenza è che, essendosi verificato un trasferimento di azienda ed
essendo non genuine le dimissioni, non vi era stata cesura nei rapporti di lavoro degli attori in monitorio bensì continuità, di tal ché il TFR (per la quota che avrebbe dovuto essere pagata ratealmente da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per accordo siglato in DTL) non era esigibile.
Le doglianze non si confrontano con detta ratio decidendi , di tal ché l’orientamento di legittimità richiamato nel ricorso (Cass. n. 26021/2018) non è pertinente, perché concerne il diverso caso in cui il TFR sia esigibile, in presenza di rapporto di lavoro concluso, ma il lavoratore non riesca ad ottenerlo dalla parte datoriale (cessionaria in una operazione di cessione di azienda) perché fallita.
Inammissibile è, infine, il sesto motivo.
Va data continuità al costante orientamento di questa Corte, secondo cui «con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come
conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile» (Cass. 05/08/2021 n.22366; da ultimo, Cass. 14/05/2025 n.19943).
Nel motivo di ricorso, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è limitata a svolgere considerazioni generiche sulle disposizioni che assume violate, senza però specificare quale sarebbe l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio magistralmente condotto dalla corte territoriale che, come detto, ha analizzato i dati di fatto (emersi dagli elementi di prova esaminati nel dettaglio), che ha ritenuto motivatamente essere decisivi, precisi e concordanti, peritandosi, altresì, di spiegare le ragioni per cui gli aspetti che la società aveva sottoRAGIONE_SOCIALEato per sostenere la opposta tesi dovevano ritenersi non significativi.
Il ricorso va, pertanto, nel complesso rigettato, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in € 7000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi e , quanto a NOME COGNOME,
in € 4000,00 compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un ificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME