Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1979 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1979 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10414/2019 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME NOME , elett. dom.ta in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
contro
ricorrente -controricorrente incidentale nonché
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , eletto dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrente -ricorrente incidentale
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Roma n. 269/2019 pubblicata in data 25/01/2019, n.r.g. 3249/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
OGGETTO:
impresa esercente servizi pubblici essenziali – trasferimento azienda – art 2112 c.c. – derogabilità – limiti
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME aveva lavorato come dirigente di primo livello presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma fino al 13/04/2015, con incarico da ultimo -di responsabile RAGIONE_SOCIALE‘armadio farmaceutico.
Deduceva di essere stata sospesa dal lavoro nella predetta data e poi di essere stata licenziata in data 26/10/2015 dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in amministrazione straordinaria, all’epoca proprietaria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Precisava che la predetta RAGIONE_SOCIALE era stata ammessa con decreto del RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, co. 2, d.l. n. 347/2003 (conv. in L. n. 39/2004) e poi dichiarata in stato di insolvenza con sentenza del Tribunale di Roma n. 432 del 30/05/2013.
Deduceva che la predetta RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato ai commissari straordinari RAGIONE_SOCIALE procedura di voler proporre in modo irrevocabile la cessione del ramo d’azienda, costituito dal complesso ospedaliero (comprendente tre ospedali, fra i quali il San RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) alla neo-costituita RAGIONE_SOCIALE, con subentro RAGIONE_SOCIALE cessionaria nei rapporti di lavoro dei dipendenti addetti al predetto RAGIONE_SOCIALE, compresi centotredici dirigenti medici e sei dirigenti non medici, fra cui la ricorrente.
Aggiungeva che successivamente era stato comunicato lo scorporo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dal ramo ospedaliero (oggetto di cessione in favore RAGIONE_SOCIALE predetta RAGIONE_SOCIALE) e la sua cessione alla RAGIONE_SOCIALE.
Deduceva che erano stati sottoscritti accordi sindacali nei quali era stato previsto il trasferimento dei rapporti di lavoro in deroga all’art. 2112 c.c. e che in quello RAGIONE_SOCIALE’11/04/2015, concluso fra le organizzazioni sindacali rappresentative dei dirigenti, da un lato, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, dall’altro, era stato allegato l’elenco nominativo del personale trasferito, nel quale erano stati inseriti cinque dirigenti non medici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE su sei, con la sola sua esclusione.
Lamentava l’illegittimità di tale accordo e pertanto adìva il Tribunale di Roma per rivendicare il suo diritto alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa presso il predetto RAGIONE_SOCIALE alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, subentrata nei rapporti di la voro ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 c.c., per ottenere la
condanna RAGIONE_SOCIALE società alla sua riammissione in servizio e al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate.
2.- Costituitosi il contraddittorio, interveniva volontariamente in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, che aderiva alle ragioni difensive RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3.- Il Tribunale rigettava la domanda.
4.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame RAGIONE_SOCIALE COGNOME e dichiarava il diritto RAGIONE_SOCIALE‘appellante al trasferimento del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), ordinava a quest’ultima di riammettere in servizio l’appellante con le mansioni precedentemente svolte oppure equivalenti, condannava la medesima società a pagare all’appellante le retribuzioni non corrisposte da aprile 2015, sulla base RAGIONE_SOCIALE retribuzione mensile ultima di euro 3.231,29; infine, condannava la medesima società e la RAGIONE_SOCIALE, in solido fra loro in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘interesse comune, a rimborsare le spese di lite dei due gradi di giudizio e condannava la RAGIONE_SOCIALE a restituire alla COGNOME la somma da quest’ultima corrisposta in esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno RAGIONE_SOCIALE sua decisione la Corte territoriale affermava:
va condivisa la tesi RAGIONE_SOCIALE‘appellante, secondo cui gli accordi sindacali intervenuti nel corso RAGIONE_SOCIALE complessa procedura di cessione anche RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, co. 2, RAGIONE_SOCIALE direttiva 2001/23/CE d el 12/03/2001, potevano prevedere modifiche alle condizioni di lavoro dei lavoratori trasferiti, ma non deroghe al principio RAGIONE_SOCIALE continuità dei rapporti di lavoro, sicché l’art. 47, co. 4 bis, L. n. 428/1990 (introdotto dall’art. 19 quater d.l. n. 135/2009, conv. in L. n. 166/2009) va disapplicato ove interpretato nel senso che i predetti accordi sindacali possano prevedere anche deroghe al principio di continuità dei rapporti di lavoro ex art. 2112 c.c.;
la norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, co. 4 bis, è stata introdotta nel 2009 al dichiarato fine di dare attuazione alla sentenza di condanna RAGIONE_SOCIALE Corte G.U.E. RAGIONE_SOCIALE’11/06/2009 nella causa C -561/2007, all’esito di una procedura di
infrazione promossa dalla Commissione europea nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano;
quella procedura di infrazione era stata promossa con riguardi ai previgenti commi 5 e 6 RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 cit., che escludevano l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 c.c. al trasferimento di azienda da un’impresa in stato di crisi aziendale;
tale norma era stata considerata dalla Commissione come una violazione RAGIONE_SOCIALE citata direttiva, il cui art. 5, co. 1, consente di derogare al principio di continuità dei rapporti di lavoro -affermato dagli artt. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE direttiva -esclusivamente nell’ ipotesi di una procedura fallimentare o di altra procedura di insolvenza analoga, in vista RAGIONE_SOCIALE liquidazione dei beni;
la Corte G.U.E. ha ritenuto che il fatto che un’impresa sia dichiarata in situazione di crisi non può implicare necessariamente e sistematicamente variazioni sul piano RAGIONE_SOCIALE‘occupazione e che quando il legislatore comunitario ha voluto escludere l’applicazione degli artt. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2001/23/CE lo ha espressamente previsto, sicché l’art. 5, n. 3, RAGIONE_SOCIALE predetta direttiva autorizza gli Stati membri solo a prevedere che le condizioni di lavoro possano essere modificate per salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo al contempo la sopravvivenza RAGIONE_SOCIALE‘impresa, ma senza privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE direttiva, primo fra tutti quello alla continuità dei rapporti di lavoro subordinato;
a questo punto occorre verificare se sia possibile un’interpretazione conforme RAGIONE_SOCIALE norma interna prima di sollevare una questione pregiudiziale circa la nuova norma per i medesimi motivi che avevano ispirato la procedura di infrazione decisa dalla Corte G.U.E. nel 2009;
tale interpretazione conforme si impone in forza del vincolo per il giudice nazionale di interpretare il diritto interno in modo conforme a quello RAGIONE_SOCIALE‘Unione, sicché l’art. 47, co. 4 bis, L. n. 428/1990 va interpretato nel senso per cui nei casi di crisi aziendale, oppure di procedura di insolvenza non destinata alla liquidazione dei beni del cedente, come nel caso in esame, l’accordo sindacale può prevedere solo modifiche RAGIONE_SOCIALEe condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei
livelli occupazionali, ma non può prevedere limitazioni al trasferimento dei rapporti di lavoro dei lavoratori all’impresa cessionaria, come garantito dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALE citata direttiva;
la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte G.U.E. è tale, da non poter escludere l’applicazione di tali principi nel settore dei servizi pubblici essenziali, poiché una tale deroga non è prevista dalla direttiva europea;
inoltre gli accordi sindacali in questione fanno specifico riferimento all’art. 47 L. n. 428/1990;
non sono invece applicabili gli artt. 27 e 56 d.lgs. n. 270/1999 sulla nuova disciplina RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione straordinaria RAGIONE_SOCIALEe grandi imprese in stato di insolvenza, atteso che l’art. 27, co. 2, lett. b -bis) fa riferimento a concrete prospettive di recup ero RAGIONE_SOCIALE‘equilibrio economico sulla base di un programma di prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività di durata non superiore ad un anno, mentre nella specie è incontestato che quello autorizzato dal RAGIONE_SOCIALE per l’ammissione alla proced ura di amministrazione straordinaria fosse un programma triennale; l’art. 56, ai fini RAGIONE_SOCIALE non inclusione nella nozione di trasferimento di azienda, di un suo ramo o di parti di azienda, richiama espressamente solo le operazioni effettuate in attuazione d ell’art. 27, co. 2, lett. a) e b -bis);
l’art. 63, co. 4, d.lgs. n. 270/1999, secondo cui nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe consultazioni relative al trasferimento d’azienda di cui all’art. 47 L. n. 428/1990, il commissario straordinario, l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘acquirente ed ulteriori modifiche RAGIONE_SOCIALEe condizioni di lavoro, non contiene una specifica previsione per le imprese esercenti servizi pubblici essenziali e comunque contiene il rinvio all’art. 47 ci t. e quindi va interpretato allo stesso modo di tale ultima norma;
neppure è applicabile l’art. 5, co. 2 ter, d.l. n. 347/2003 (conv. in L. n. 39/2004), aggiunto dall’art. 1, co. 13, d.l. n. 134/2008, che disciplina procedure e consultazioni per le imprese operanti nel settore aereo ed imprese da queste ‘derivanti’, attes o che, pur trattandosi di imprese che gestiscono servizi pubblici essenziali, la norma è applicabile
limitatamente allo specifico ambito del trasporto aereo e quindi non può applicarsi a tutte le imprese che gestiscono servizi pubblici essenziali; m) per completezza va considerato che nel caso in esame non sono stati mai esplicitati i motivi organizzativi che giustificassero l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘appellante dal trasferimento alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE cessionaria.
5.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE S. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
6.- COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
7.- La RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso contenente anche ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.
8.- COGNOME NOME ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
9.- Tutte le parti hanno depositato memoria.
10.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
RICORSO PRINCIPALE
1.- Con il primo ed il secondo motivo, proposti entrambi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 5, co. 2 ter, d.l. n. 347/2003 (conv. in L. n. 39/2004), 2, co. 2 secondo periodo, d.l. n. 347/2003 (conv. in L. n. 39/2004), 63, co. 4, d.lgs. n. 270/1999 e 12 disp.prel.c.c., per avere la Corte territoriale escluso il caso in esame dall’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 , co. 2 ter, cit., che consente agli accordi sindacali la possibile deroga alla continuità dei rapporti di lavoro del personale RAGIONE_SOCIALE cedente presso la cessionaria.
In particolare lamenta che la Corte territoriale avrebbe violato la predetta norma (art. 5, co. 2 ter, d.l. n. 347/2003), che nel suo incipit definisce il proprio campo di applicazione, facendo espresso riferimento alle imprese di cui all’art. 2, co. 2, secondo periodo, del medesimo decreto legge, ossia alle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali. Quindi sarebbe stato violato il criterio ermeneutico che impone di far riferimento alle espressioni letterali adoperate dal legislatore.
Aggiunge che i giudici d’appello non avrebbero considerato che la finalità RAGIONE_SOCIALE‘intervento legislativo del 2008 (che aveva introdotto la norma) era proprio quella di garantire la continuità nelle prestazioni di tutti i servizi pubblici essenziali, anche a costo di estinguere il rapporto di lavoro di qualche
dipendente RAGIONE_SOCIALE cedente.
Lamenta che la Corte territoriale avrebbe trascurato la ‘doppia specialità’ RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, co. 2 ter, cit., rispetto all’art. 47, co. 4 bis, L. n. 428/1990, specialità evidente laddove il legislatore permette al commissario e al cessionario di convenire il trasferimento solo parziale del personale anche in assenza di un accordo sindacale, invece richiesto dall’art. 63, co. 4, d.lgs. n. 270/1999.
Addebita ai giudici di appello di avere altresì trascurato che l’accordo sindacale RAGIONE_SOCIALE’11/04/2015 fu firmato dai sindacati RAGIONE_SOCIALE e che proprio a quest’ultimo era iscritta la AVV_NOTAIOssa COGNOME.
I due motivi -da esaminare congiuntamente per la loro connessione -sono infondati.
L’art. 5, co. 2 ter, d.l. n. 347/2003 (conv. in L. n. 39/2004) così dispone:
‘ Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini RAGIONE_SOCIALE concessione degli ammortizzatori sociali di cui all’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all’articolo 4, commi 6 e 7, RAGIONE_SOCIALE legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all’articolo 47, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti RAGIONE_SOCIALE metà. Nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe consultazioni di cui all’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d’azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario ‘.
In rigorosa applicazione del criterio ermeneutico di tipo letterale (art. 12 disp.prel.c.c.), invocato dalla stessa ricorrente, deve ritenersi che la norma individua certo il suo ambito applicativo, ma con due criteri concorrenti, il
primo di tipo soggettivo, il secondo di tipo teleologico. Il primo criterio è rappresentato dal riferimento all’impesa che sia tale da rientrare nell’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE procedura di amministrazione straordinaria di cui all’art. 2, co. 2, secondo periodo, del medesimo decreto legge, ossia impresa operante nel settore dei servizi pubblici essenziali. Il secondo criterio è rappresentato dal riferimento alla finalità di conseguire gli ammortizzatori sociali di cui all’art. 1 bis, co. 1, d.l. n. 249/2004 ( conv. in L. n. 291/2004), ossia quelli espressamente ed esclusivamente previsti per le imprese che operano nell’ambito del trasporto aereo (‘ vettori aerei e … società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie ‘). La concorrenza dei due criteri è tale, da riconoscere necessariamente al secondo (sul piano logico-giuridico) la funzione di restringere la portata del primo.
Pertanto l’art. 5, co. 3 ter, cit. si applica soltanto alle imprese operanti nel settore del trasporto aereo, che rappresenta uno dei ‘comparti’ del trasporto pubblico, che a sua volta è uno dei più ampi ‘comparti’ dei servizi pubblici essenziali.
2.Con il terzo motivo, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 27 e 56 d.lgs. n. 270/1999, 12 disp.prel.c.c., per avere la Corte territoriale escluso il caso in esame dall’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALEe predette norme del d.lgs. n. 270 cit. In particolare addebita ai giudici d’appello di aver trascurato che invece esse prevedono che le operazioni effettuate in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 27, co. 2, lett. a) e bbis) ‘ in vista RAGIONE_SOCIALE liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti RAGIONE_SOCIALE‘azienda agli effetti previsti dall’articolo 2112 c.c. ‘.
Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
E’ infondato, laddove si trascura che il legislatore, nell’opera di qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE fattispecie (escludendo che si tratti di un trasferimento di azienda o di ramo o di parti RAGIONE_SOCIALE‘azienda) limita espressamente questa ‘deroga’ all’art. 2112 c.c. ‘ in vista RAGIONE_SOCIALE liquidazione dei beni del cedente ‘. Quindi si tratta di una norma che, coerentemente con la direttiva europea, si giustifica solo in relazione a procedure con finalità liquidatorie. Dunque risulta inapplicabile al caso in esame, in cui -come accertato ed affermato in fatto dalla Corte territoriale, senza censure sul
punto da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente -l’operazione che ha investito gli ospedali in precedenza gestiti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi posta in amministrazione straordinaria, non aveva finalità liquidatoria.
Il motivo è poi inammissibile, perché non tiene conto del fatto che la sentenza d’appello si regge sull’ulteriore motivazione (v. pag. 10), secondo cui la norma invocata si riferisce ad un programma di cessione di un complesso di beni e contratti di durata non superiore ad un anno, mentre nel caso in esame il MIRAGIONE_SOCIALE aveva autorizzato l’ammissione all’amministrazione straordinaria sulla base di un programma triennale. Si tratta di un’autonoma ratio decidendi , in quanto sufficiente di per sé a sostenere l’af fermata inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE norma invocata dal ricorrente.
Va al riguardo ribadito che quando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia fondata su plurime e diverse rationes decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di loro determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (Cass. n. 13880/2020), o comunque per carenza di interesse. Infatti, anche laddove fosse accolto il motivo di ricorso, comunque la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, in quanto autonomamente e sufficientemente sostenuta dall’altra ratio decidendi non censurata.
3.Con il quarto motivo, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co. 1, n n. 5) e 3), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame del verbale di consultazione e di accordo sindacale RAGIONE_SOCIALE’11/04/2015, sottoscritto anche dal sindacato cui era iscritta la RAGIONE_SOCIALE, nonché la violazione RAGIONE_SOCIALEe regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che il riferimento -contenuto nel predetto accordo sindacale -all’art. 47 L. n. 428/1990 dimostrasse l’applicabilità di tale norma piuttosto che RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, co. 2 ter, d.l. n. 347 cit.
Il motivo è inammissibile in termini di omesso esame di un fatto decisivo, posto che la Corte territoriale -contrariamente all’assunto RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha esaminato il verbale di accordo sindacale.
Il motivo è poi infondato alla luce ed in conseguenza del rigetto del terzo motivo: l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, co. 2 ter, d.l. n. 347/2003 determina
l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, co. 4 bis, L. n. 428/1990 nell’interpretazione (c.d. conforme) imposta dalla coerenza alla direttiva 2001/23/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea (C. G.U.E.) nella sentenza del 2009 ricordata e riportata dalla Corte territoriale. Dunque la regola generale è quella RAGIONE_SOCIALE‘inderogabilità del principio di continuità dei rapporti di lavoro (di cui agli artt. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE direttiva europea e 2112 c.c.), sicché il riferimento contenuto nell’accordo sindacale all’art. 5, co. 2 ter, cit. o è inuti le, oppure, laddove inteso nel senso voluto dalla ricorrente, sarebbe nullo per contrasto con norma imperativa, quindi improduttivo di effetti.
Ne consegue che la decisione di appello è conforme a diritto.
4.Con il quinto motivo, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, co. 4 bis, L. n. 428/1990 per avere la Corte territoriale ritenuto tale norma incompatibile con la direttiva europea e quindi tale da non consentire la deroga al principio di continuità dei rapporti di lavoro del personale RAGIONE_SOCIALE cedente alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE cessionaria.
Il motivo è infondato.
Dall’interpretazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 2001/23/CE imposta dalla Corte G .U.E. nella sentenza del 2009 sopra ricordata si evince che è possibile la deroga al principio di continuazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti RAGIONE_SOCIALE cedente presso la cessionaria , in caso di trasferimento d’azienda o di un suo ramo, soltanto nei casi di procedura concorsuale ovvero di altra procedura fondata ugualmente sullo stato di insolvenza e destinata alla liquidazione dei beni (sotto il controllo di una ‘autorità pubblica co mp etente’), ossia con finalità liquidatoria. La deroga, dunque, non è possibile in tutti gli altri casi, ossia di procedure che abbiano finalità diverse da quella liquidatoria, come l’amministrazione straordinaria (le altre tassative esclusioni previste dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALE citata direttiva non rilevano nel caso in esame).
Dunque esattamente la Corte territoriale ha ritenuto la predetta deroga non consentita perché -come accertato ed affermato in fatto senza censure sul punto da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente -l’operazione che ha investito gli ospedali in precedenza gestiti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi posta in amministrazione straordinaria, non aveva finalità liquidatoria.
5.- La difesa RAGIONE_SOCIALE COGNOME chiede di rimettere alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea ( Corte G.U.E.), ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 TFUE , la questione pregiudiziale relativa all ‘interpretazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 2001/23/CE del 12/03/2001.
Orbene, va ricordato che, secondo la risalente giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Europea (Corte G.U.E. 06/10/1982 -causa c-283/81 –RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE ), «l’obbligo di sottoporre alla Corte di Giustizia le questioni d’interpretazione del trattato e degli atti adottati dalle istituzioni RAGIONE_SOCIALE Comunità che l’art. 177 , 3^ comma del trattato impone ai giudici nazionali di ultima istanza rientrano nell’ambit o RAGIONE_SOCIALE collaborazione, istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto comunitario nell’insieme degli Stati membri, f ra i giudici nazionali, in quanto incaricati RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme comunitarie, e la Corte di Giustizia. La disposizione soprammenzionata mira più particolarmente ad evitare che si producano divergenze giurisprudenziali all’interno RAGIONE_SOCIALE Comunità su questioni di diritto comunitario. La portata di tale obbligo va pertanto valutata tenendo conto di questi scopi, in funzione RAGIONE_SOCIALE competenza rispettiva dei giudici nazionali e RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia».
Tuttavia si è espressamente escluso che il rinvio pregiudiziale costituisca «un rimedio giuridico esperibile dalle parti di una lite pendente dinanzi ad un giudice nazionale. Non basta quindi che una parte sostenga che la controversia solleva una question e d’interpretazione del diritto comunitario perché il giudice sia obbligato a ritenere che sussista una questione sollevata ai sensi di detto articolo».
Inoltre si è affermato che i giudici di ultima istanza «… dispongono RAGIONE_SOCIALEo stesso potere discrezionale di tutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronunzia su un punto di diritto comunitario onde consentir loro di decidere. Tali giudici non sono pertanto tenuti a sottoporre alla Corte una questione d’interpretazione di norme comunitarie sollevata dinanzi ad essi se questa non è pertinente, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun mo do influire sull’esito RAGIONE_SOCIALE lite».
Peraltro, qualora la Corte di Giustizia si sia già pronunziata, l’autorità RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione data dalla Corte può far venir meno la causa RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del rinvio pregiudiziale: «… ciò avviene in ispecie qualora la questione
sollevata sia sostanzialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale ovvero qualora il punto di diritto di cui trattasi sia stato risolto dalla costante giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte, indipendentemente dalla natura dei procedimenti da cui essa ha tratto origine, anche in mancanza di stretta identità RAGIONE_SOCIALEe questioni controverse».
Altra ipotesi di esonero dall’obbligo del giudice di ultima istanza di disporre il rinvio pregiudiziale è stata rinvenuta nel caso in cui lo stesso giudice «… abbia accertato che la corretta applicazione del diritto comunitario s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi».
Questi principi sono stati di recente ribaditi dalla Corte G.U.E. Grande Sezione (sentenza 06/10/2021, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE in Causa c-561/19), che
i
acte éNOMEé
acte NOME
Nel caso in esame non vi sono ragioni per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, dal momento che sussiste l’esonero di questa Corte dal generale dovere del rinvio pregiudiziale. Infatti, come si ricava dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte G.U.E. RAGIONE_SOCIALE’11/06/2009 nella causa C -561/2007, alla direttiva 2001/23/CE del 12/03/2001 è già stata data l’interpretazione necessaria affinché questa Corte possa pervenire alla decisione del presente ricorso (c.d. acte éNOMEé ).
RICORSO INCIDENTALE
6.Con l’unico motivo, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., la ricorrente incidentale lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 c.p.c. per avere la Corte territoriale condannato in solido essa RAGIONE_SOCIALE al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
In particolare lamenta che l’interesse comune, che giustifica la condanna in solido, non sussiste nel caso in cui ‘i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, a nulla rilevando che tutti avessero un interesse comune all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe rispettive domande’ e invoca al riguardo Cass. n. 6976/2016. Ritiene che quel principio di diritto sia applicabile anche al caso in esame, in cui essa RAGIONE_SOCIALE aveva un interesse notevolmente minore di quello RAGIONE_SOCIALE società cessionaria RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE, se non altro per non essere essa parte del rapporto di lavoro rivendicato dalla COGNOME.
Il ricorso incidentale è inammissibile perché tardivo.
Come eccepito dalla controricorrente, nel caso in cui ricorrente incidentale sia una parte diversa da quella contro la quale è rivolta l’impugnazione principale ed anzi la sua difesa sia adesiva a quella RAGIONE_SOCIALE‘impugnante principale, ha certo facoltà di impugnare la medesima sentenza in relazione ad altri capi e tuttavia ha l’onere di rispettare i termini di impugnazione di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. In tal caso, infatti, non può trovare applicazione la norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 334 c.p.c. sull’impugnazione incide ntale tardiva, che ammette questa facoltà solo in favore RAGIONE_SOCIALE parte contro cui è rivolta l’impugnazione principale e solo in considerazione del fatto che per quest’ultima effettivamente l’interesse ad impugnare possa sorgere solo a causa ed in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione principale.
Nel caso in esame il ricorso principale è diretto non contro la RAGIONE_SOCIALE, bensì contro la RAGIONE_SOCIALE. Quindi la RAGIONE_SOCIALE -che ha spiegato una difesa adesiva al ricorso principale -ben avrebbe potuto impugnare a sua volta la sentenza d’ appello su altro capo, ma pur sempre nel rispetto dei termini di impugnazione, perché per essa l’interesse ad impugnare è sorto solo ed esclusivamente a causa ed in conseguenza RAGIONE_SOCIALE sentenza medesima, sicché il suo non può essere qualificato un ‘ricorso i ncidentale in senso stretto’ , proponibile anche tardivamente ex art. 334 c.p.c. (in termini Cass. ord. 22/12/2021, n. 41254).
Orbene, dagli atti risulta che la sentenza d’appello è stata notificata in data 08/02/2019, mentre il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stato notificato in data 03/05/2019, quindi (contrariamente a quanto replicato dalla RAGIONE_SOCIALE nella sua memoria) ben oltre il termine di sessanta giorni.
Non rileva il principio di diritto invocato dalla RAGIONE_SOCIALE nella sua memoria, secondo cui ‘La parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi RAGIONE_SOCIALE sentenza di merito non oggetto di gravame con l’impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi RAGIONE_SOCIALE sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.’ (Cass. n. 26164 /2020)
Tale principio, infatti, si riferisce pur sempre alla parte (parzialmente soccombente) contro la quale sia stata proposta l’ impugnazione principale. In quell’occasione questa Corte si è occupata solo del problema diverso da quello qui in esame –RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità di un appello incidentale tardivo vertente su capi diversi da quelli impugnat i dall’appellante principale, risolvendolo in senso affermativo.
7.L’istanza di discussione in pubblica udienza, avanzata dalla difesa RAGIONE_SOCIALE COGNOME, resta assorbita.
8.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna le ricorrenti principale ed incidentale a rimborsare, in solido, alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti principale ed incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso principale e per quello incidentale a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione lavoro, in data