Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15197 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15197 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9500/2023 R.G. proposto da:
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente principale- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- contro
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME
COGNOMECODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOMECODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso il DECRETO di TRIBUNALE LODI al n. 3659/2016 depositato il 23/03/2023.
Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 27/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
udita la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che non si è opposto al rinvio a nuovo ruolo e in subordine ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
PREMESSO CHE
Il COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE ha proposto domanda di rivendica nel RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (doc. B all. ricorso), articolata in 5 punti, relativa a diversi compendi immobiliari (domande A, B, C, D), già acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune e trasferiti alla società poi dichiarata fallita, comprensiva di mobili ivi rinvenuti (domanda Q), nonché domanda di ammissione allo stato passivo articolata in 10 punti, parte al privilegio ex art. 2752 cod. civ. (domande F, L) e parte al chirografo (domande G, H, N, P), tra cui un rimborso di spese legali (domanda O) e alcune domande subordinate alle domande di rivendica, una delle quali attinente al rimborso di pagamenti effettuati dal Comune a Cassa Depositi e Prestiti -CDP (domanda E);
il creditore ha dedotto -per quanto qui ancora rileva -che i compendi immobiliari oggetto di rivendica (domande A -D) erano stati trasferiti alla società senza procedura a evidenza pubblica, con conseguente nullità dei trasferimenti, deducendo anche l’inadempimento della società, con conseguente risoluzione degli atti di conferimento;
n. 9500/2023 R.G.
quanto alle domande di ammissione allo stato passivo, la domanda -subordinata a quelle di rivendica – di rimborso di quanto versato a CDP (domanda E) derivava da un accollo di debiti originariamente facenti capo al Comune in relazione agli immobili oggetto di rivendica;
le domande di ammissione al passivo di crediti al privilegio ex art. 2752 cod. civ. riguardavano imposte locali, di cui parte gravanti sugli immobili oggetto di rivendica (domanda F), parte derivanti dagli importi dovuti da RAGIONE_SOCIALE per riscossione della COSAP, quale attività che RAGIONE_SOCIALE avrebbe svolto per effetto dell’affidamento della gestione della viabilità comunale, al netto del compenso di riscossione;
il creditore è stato ammesso allo stato passivo solo per il credito sub O, con rigetto delle altre domande;
proposta opposizione allo stato passivo, il Fallimento opposto ha eccepito la compensazione ex art. 56 l. fall. per avere il creditore occupato gli immobili di cui la società fallita era comodataria, nonché per sussistenza di ulteriori crediti contrattualmente dovuti, nonché, ancora, per indebito oggettivo;
il Tribunale di Lodi, con il decreto qui impugnato, ha rigettato le eccezioni di compensazione del Fallimento in quanto aventi a oggetto controcrediti illiquidi o non provati (tra cui un controcredito per indennità di occupazione di immobile della società concesso in comodato al Comune opponente) e, con la sola eccezione dei crediti per imposte locali sub F), ha rigettato l’opposizione ;
n. 9500/2023 R.G. il Tribunale ha ritenuto -quanto alle domande di rivendica (domande A -D) – che, ai fini della validità dei trasferimenti immobiliari alla società fallita, non sia necessaria una fase a evidenza pubblica dei conferimenti immobiliari dal Comune alla società, non applicandosi alla conferitaria il Codice dei contratti pubblici pro tempore vigente (d. lgs. n. 163/2006), in quanto
l’attività negoziale in oggetto non avrebbe comportato una spesa per l’ente, bensì un’entrata per il Comune ;
pertanto, si sarebbe reso applicabile il Regolamento di contabilità dello Stato (r.d. n. 2440/1923), senza alcuna fase a evidenza pubblica e, per l’effetto, è stata rigettata la domanda di risoluzione degli atti di conferimento, ritenendo inapplicabile la domanda di risoluzione per inadempimento al contratto di società;
è stata rigettata la domanda di restituzione dei mobili (domanda Q), non avendo il Comune provato la proprietà dei beni, in assenza di descrizione analitica degli stessi;
è stata rigettata la domanda subordinata di ammissione allo stato passivo per le somme dovute dal Comune a CDP (domanda sub E), non avendo il Comune provato né i versamenti a CDP, né l’accollo dei debiti del Comune in capo alla società ;
infine -quanto alla domanda di restituzione dei compensi per riscossione COSAP, affidata a RAGIONE_SOCIALE (domanda L) -è stato ritenuto che il contratto di gestione della viabilità in data 7 aprile 2008 non prevedeva alcun obbligo di riversamento di somme al Comune e che la precedente delibera del 15 gennaio 2007, richiamata nel menzionato contratto, si limitava a indicare il compenso di RAGIONE_SOCIALE in € 1.000.000,00 ma era generica in relazione alle somme da restituire al Comune;
ha proposto ricorso per cassazione il Comune di San Giuliano Milanese, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il Fallimento, il quale ha proposto ricorso incidentale affidato a quattro motivi (di cui tre condizionati, uno dei quali suddiviso in due punti e un motivo non condizionato, suddiviso in sottopunti), cui resiste con controricorso il ricorrente principale;
chiamata la causa all’udienza pubblica del 27 maggio 2025, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte nel termine di legge.
n. 9500/2023 R.G.
CONSIDERATO CHE
Entrambe le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio a nuovo ruolo con rinvio dell’udienza, rappresentando che , in forza della pronuncia di questa Corte (Cass., n. 3220/2025) – che ha cassato con rinvio il ricorso promosso sia dal ricorrente principale, sia dal ricorrente incidentale, rimettendo le parti alla Corte di Appello di Milano ne l giudizio di reclamo avverso l’omologazione del concordato fallimentare proposto da Comune di San Giuliano Milanese disposta dal Tribunale di Lodi in data 27 luglio 2021 – la Corte di Appello di Milano ha fissato per la data del 29 maggio 2025 la discussione dell’omologa;
le parti hanno prospettato la possibile rinuncia al presente giudizio all’esito della definitività dell’ eventuale omologa della proposta di concordato fallimentare, ribadendo anche all’udienza la richiesta congiunta di rinvio della decisione;
appare opportuno, allo stato, disporre rinvio a nuovo ruolo della causa in oggetto;
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 27/05/2025.