Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28003 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28003 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17264/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonchè contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 359/2019 depositata il 18/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME si aggiudicò, in sede di asta pubblica, un immobile di Sansepolcro, che gli fu consegnato il 18 dicembre 1985, al termine di una procedura di esecuzione forzata. Contestando che fossero stati trasferiti all’aggiudicatario anche due piccoli vani di sua proprietà, NOME COGNOME propose opposizione di terzo. Il relativo procedimento si concluse con una sentenza del Tribunale di Firenze, confermata in appello nel 2007 e passata in giudicato, che accoglieva l’opposizione, dichiarando ineseguibile il decreto di trasferimento a favore del COGNOME. E siccom e costui, nel frattempo, aveva trasferito l’immobile a NOME COGNOME e NOME COGNOME, il COGNOME, in proprio e quale procuratore speciale di NOME COGNOME, li convenne insieme al COGNOME avanti il Tribunale di Arezzo, domandando il riconoscimento della qualità di proprietari in capo ai predetti COGNOME e COGNOME.
Nella resistenza dei convenuti, che avevano svolto domande riconvenzionali, volte ad ottenere la declaratoria di usucapione abbreviata o ordinaria, il giudice adito rigettò la domanda attorea, riconoscendo viceversa l’usucapione abbreviata a favore del COGNOME e della COGNOME.
La predetta decisione era gravata dai soccombenti. Gli appellati resistevano ed il COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME svolgevano altresì appello incide ntale condizionato, eccependo l’usucapione ordinaria ventennale.
Con sentenza n. 359 del 18 febbraio 2019 la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma, rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione abbreviata ma dichiarava ‘inopponibile a NOME COGNOME e NOME COGNOME la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3174/03 del 21/11/2003 come confermata dalla sentenza della Corte d’Appello n. 226 del 19/1/2007′.
La Corte distrettuale rilevava, da un lato, che al momento del trasferimento ai successivi acquirenti, costoro dovessero quantomeno essere consapevoli della pendenza delle pretese del COGNOME, sicché non avrebbero potuto opporre la buona fede, e, dall’altro, ai fini del decorso del tempo utile all’usucapione ordinaria (implicante l’accoglimento dell’eccezione riconvenzionale), che la citazione del 2005 -fatta dal COGNOME nei confronti dei nuovi proprietari COGNOME e COGNOME e che avrebbe dovuto essere trascritta -in realtà non lo era mai stata, al contrario dell’atto di acquisto del COGNOME e della COGNOME. E d’altronde, l’interruzione della prescrizione acquisitiva avrebbe potuto conseguire solo ad un’ipotesi di azione giudiziale, mentre l’omessa iscrizione a ruolo impedendo la sottoposizione al vaglio giudiziale -avrebbe degradato la notifica della citazione a mero atto di messa in mora.
NOME COGNOME, in proprio e quale procuratore speciale di NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi. Hanno resistito con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre è rimasto intimato NOME COGNOME.
Il P.G. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza, articolata in più punti, il ricorrente assume la violazione degli artt. 112, 111 e 100 c.p.c., nonché la violazione e falsa interpretazione dell’art. 2653 c.c.
La Corte distrettuale avrebbe erroneamente qualificato l’oggetto della domanda, che avrebbe in realtà riguardato la verifica dell’identità tra i due vani di indiscussa proprietà del COGNOME e quelli oggetto della pretesa consegna in sede esecutiva: si sarebbe dunque trattato di azione personale, non soggetta a trascrizione.
Il motivo è infondato.
1.a) La Corte d’appello ha testualmente affermato: ‘ Dal tenore della medesima sentenza 3174/2003, confermata in appello, e dalla sentenza della Corte di Cassazione che dispose il rinvio, non è discutibile che il presupposto della domanda di inefficacia del decreto di trasferimento rispetto ai beni rivendicati dal COGNOME sia quello di accertare ‘… se i vani suddetti siano effettivamente di proprietà dell’opponente, come dedotto, e, conseguentemente, non assoggettati alla procedura esecutiva….’ Non senza rilevare che l’accertam ento della proprietà contenuto nella sentenza che ha deciso l’opposizione di terzo è pure affermato e motivato nella sentenza appellata, non oggetto di gravame sul punto ‘.
1.b) In altri termini, la sentenza impugnata -attraverso una valutazione di fatto astrattamente plausibile, fondata sulla domanda e sulle allegazioni delle parti -ha inquadrato il thema decidendum nell’ambito dell’accertamento del diritto di proprietà da parte del COGNOME. La tesi di quest’ultimo, che avrebbe in realtà azionato un p reteso spossessamento, non ha ragion d’essere, giacché è lo stesso ricorrente ad aver affermato di aver proposto opposizione di terzo ‘per far valere il suo diritto di proprietà’ (pag. 3 del ricorso), coerentemente con il principio per il quale la legittimazione ad impugnare la sentenza con l’opposizione di terzo ordinaria presuppone in capo all’opponente la titolarità di un diritto
autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti (Sez. 2, n. 6179 del 13 marzo 2009; Sez. L., n. 8888 del 14 aprile 2010).
1.c) D’altronde, l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, la cui statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione dovesse ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato la erroneità di quella motivazione, sicché, in tal caso, il dedotto errore non si configura come ” error in procedendo “, ma attiene al momento logico dell’accertamento in concreto della volontà della parte (Sez. 2, n. 1545 del 27 gennaio 2016).
1.d) E’ dunque del tutto corretta la c onclusione della Corte toscana in ordine al dovere di trascrizione della domanda, ai sensi dell’art. 2653 n. 1) c.c. Può aggiungersi, peraltro, che l’onere di trascrizione discende altresì dall’art. 2652 n. 6 c.c., giacché, fra le altre, vi sono assoggetta te ‘le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare l’annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione’, dovendo all’uopo provvedervi la parte interessata (Sez. 1, n. 13212 del 10 settembre 2003).
Attraverso la seconda censura, il COGNOME deduce la violazione e falsa interpretazione degli artt. 1165 e 2943 c.c., lamentando che i giudici di secondo grado, dopo aver ritenuto assorbita la questione dell’interruzione dell’usucapione, l’avessero comunque esaminata, assumendo erroneamente che la notifica della citazione, non coltivata, non sarebbe stata idonea ad interrompere la prescrizione. Al contrario, afferma il ricorrente, sarebbe bastata la notifica dell’atto di citazione, dotato di efficacia interruttiva istantanea.
Il motivo è assorbito da rigetto del precedente.
2.a) Infatti, una volta preso atto che il convincimento della sentenza impugnata si fonda sull’inopponibilità a NOME COGNOME e NOME COGNOME della sentenza che aveva statuito sull’opposizione di terzo, per mancata trascrizione della domanda, la questione difetta di rilevanza, tanto più che è mancata una declaratoria di usucapione in favore dei controricorrenti.
Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e 2909 c.c. L’eventuale inopponibilità ai controricorrenti della sentenza resa nel giudizio di opposizione non si sarebbe estesa al COGNOME, responsabile di aver ottenuto la consegna di due vani (successivamente venduti), spogliando illegittimamente il COGNOME del relativo possesso. Sul punto, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente evocato l’intervenuto giudicato, laddove la domanda di risarcimento danni sarebbe stata proposta sia in primo sia in secondo grado.
Il motivo è fondato.
3.a) La stessa sentenza impugnata riporta, in epigrafe, le conclusioni delle parti e, quanto al COGNOME, trascrive testualmente ‘ b- Condannare i predetti come sopra (ossia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) al risarcimento dei danni o al pagamento dell’indennità per l’abusiva occupazione dalla data di immissione in possesso a quella dell’effettivo rilascio ‘.
3.b) Orbene, già in primo grado la domanda degli attori era volta a sollecitare la condanna alternativa, congiunta o in solido, delle controparti al risarcimento dei danni o dell’indennità, correlati all’abusiva occupazione, derivanti dall’utilizzazione illegit tima dei locali. Essa quindi coinvolgeva anche il COGNOME, rispetto al quale non avrebbe potuto ipotizzarsi alcun giudicato, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello, proprio perché le domande
risarcitorie nei suoi confronti erano state riproposte con il gravame ed avrebbero pertanto dovuto essere esaminate.
In definitiva vanno rigettati il primo ed il secondo motivo, accolto il terzo, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, affinché svolga l’ind agine in ordine alla domanda di risarcimento nei confronti del COGNOME.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 14 settembre 2023, nella camera di consiglio