Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8520 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8520 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. iscritto al n. 21702/2023 RG proposto da COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso da stesso -ricorrente-
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti-ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1750/2023 depositata il 04/09/2023
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale, il quale ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte.
Uditi gli avvocati NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. ─ NOME COGNOME dopo avere ottenuto con sentenza del 2012, l’accertamento della propria qualità di figlio di COGNOME NOME fu NOME, deceduto a Padova il 6.3.1948, ha chiamato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, NOME, NOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME e NOME. Ha precisato che NOME COGNOME era erede testamentario di NOME COGNOME, sorella del genitore naturale e istituita unica erede nel testamento di lui pubblicato il 10.4.1948. L’accertamento del rapporto di filiazione importava la revocazione del testamento, con il quale il genitore aveva istituito NOME COGNOME e l’apertura della successione legittima in favore dei COGNOME quale unico erede ab intestato . Il giudizio fu iscritto al n. R.G. 315/2013 e la questione della revocazione del testamento, oggetto di sentenza non definitiva del Tribunale n. 1533/2016, è stata diversamente risolta dai giudici di merito: la revocazione del testamento, riconosciuta in primo grado con la menzionata sentenza, fu poi negata in appello con sentenza n. 504 del 2018, con la quale la Corte veneziana ha parzialmente annullato la decisione di primo grado. La domanda di revocazione del testamento di NOME fu NOME è stata infine definita in sede di rinvio dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 2991/2021 del 3 dicembre 2021. Tale sentenza ha riconosciuto l’esistenza dei presupposti della revocazione, in applicazione del principio di diritto stabilito da Cass. n. 13680/2019. In base al principio di diritto somministrato dalla
Suprema corte al giudice di rinvio, la norma dell’art. 687 c.c. è applicabile anche là dove l’accertamento giudiziale della filiazione sia stato compiuto nei confronti di un soggetto che abbia testato nella consapevolezza di avere già un figlio, riconoscendo il fondamento oggettivo dell’art. 687 c.c.
In applicazione di tale principio, il giudice di rinvio, una volta dichiarata la revocazione, ex art. 687 c.c., del testamento del COGNOME NOME fu NOME e la conseguente apertura della successione legittima, accertava e dichiarava che NOME NOME, quale unico erede ex lege del COGNOME NOME fu NOME, era il legittimo proprietario dei beni censiti al Catasto urbano del Comune di Venezia al foglio 16, particella n. 1753 sub 3 e al foglio 16, particella n. 1753 sub 7.
2. ─ A seguito della decisione della Corte di Cassazione, il COGNOME NOME aveva provveduto a trascrivere, presso il competente Ufficio territoriale, l’accettazione tacita dell’eredità paterna, in relazione ai beni ereditari intestati in nome dei fratelli COGNOME
I fratelli COGNOME COGNOME depositavano ricorso ex art. 702bis c.p.c. (R.G n. 7484 del 2019) per chiedere la cancellazione della trascrizione, assumendo che la stessa era stata illegittimamente eseguita sulla base di titolo inidoneo, vale a dire la sentenza n. 1533 del 2016, che era venuta meno, in considerazione dell’effetto integralmente sostitutivo derivante dalla sentenza d’appello, in forza della sentenza n. 504 del 2018, con la quale la Corte d’appello aveva parzialmente annullato la decisione di primo grado. Chiedevano ancora la condanna dei convenuti al risarcimento del danno cagionato dalla illegittima trascrizione.
La domanda era proposta anche nei confronti dell’avv. NOME COGNOME, legale dei fratelli COGNOME, su istanza del quale era stata eseguita la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità.
3. ─ Il giudice di primo grado ha riconosciuto l’illegittimità della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità. La questione è stata risolta in senso opposto in appello dalla Corte d’appello veneziana, la quale, con la sentenza n. 1750 del 4 settembre 2023, ha ritenuto legittima la trascrizione dell’accettazione di eredità in favore del COGNOME, argomentando in base al rilievo che essa era stata eseguita sulla base della citazione per il giudizio di petizione ereditaria. Stante l’autentica del difensore, l’atto aveva i requisiti formali richiesti ai fini della trascrizione. Ciò posto, la corte di merito ha ritenuto assorbita ogni ulteriore questione e ha compensato le spese del giudizio, rigettando anche la domanda dell’avv. NOME di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
4. ─ Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’avv. NOME COGNOME sulla base di tre motivi. Gli eredi COGNOME hanno proposto autonomo ricorso (da considerare ricorso incidentale) basato su due motivi. I fratelli COGNOME hanno depositato controricorso, contenente ricorso incidentale fondato su due motivi. Il Procuratore generale, nelle proprie conclusioni scritte, conclude per il rigetto di tutti i ricorsi.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ─ Il primo motivo del ricorso dell’avv. NOME denunzia violazione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 476 c.c. e nullità della sentenza per ‘motivazione apparente’ in ordine alla compensazione delle spese del grado e al rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.
Il secondo motivo del ricorso dell’avv. NOME denunzia violazione degli artt. 2043 c.c., 51 c.p. e 96 c.p.c. La sentenza è censurata per non avere riconosciuto la carenza di legittimazione passiva dell’avv. NOMECOGNOME il quale, nel chiedere una trascrizione legittima,
aveva gito in piena buonafede e nell’adempimento di un obbligo di tutela del cliente.
Con il terzo motivo l’avv. COGNOME denuncia violazione dell’art. 687 c.c., 24 Cost., 81 e 100 c.p.c. per aver la sentenza impugnata ritenuto assorbito il terzo motivo d’appello sul difetto di legittimazione attiva dei fratelli COGNOME che andava invece accolto.
─ Il primo motivo del ricorso degli eredi COGNOME propone censura identica a quella proposta con il terzo motivo del ricorso dell’avv. NOMECOGNOME
Il secondo motivo degli eredi COGNOME propone una censura identica a quella oggetto del primo motivo del ricorso dell’avv. NOMECOGNOME limitatamente alla compensazione delle spese
─ Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la corte di merito ritenuto titolo idoneo alla trascrizione dell’accettazione di eredità l’atto di citazione contenente la domanda di petizione ereditaria, manifestamente privo del requisito formale richiesto dall’art. 2648, comma 3, c.c.
Il secondo motivo denunzia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, per aver dichiarato la legittimità della trascrizione con motivazione affetta da anomalie argomentative di gravità tale da porre la motivazione medesima al di sotto del ‘minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost.
4. ─ Deve essere esaminato in via prioritaria il primo motivo del ricorso incidentale, che è manifestamente fondato e il cui accoglimento comporta l’assorbimento del secondo morivo del ricorso incidentale, del primo motivo del ricorso dell’avv. NOME e del secondo motivo del ricorso degli eredi COGNOME I restanti motivi, dei ricorsi dell’avv. NOME e degli eredi COGNOME, sono inammissibili,
perché pongono questioni sulle quali la Corte d’appello non ha deciso, avendole ritenute assorbite.
In base all’art. 2648 c.c. si devono trascrivere l’accettazione dell’eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nell’art. 2643 numeri 1, 2 e 4 c.c. o liberazione dai medesimo e l’acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto. Il secondo comma della norma disciplina poi il diverso modo con il quale deve procedersi a trascrizione ove l’accettazione sia espressa o tacita. L’accettazione espressa non comporta problemi, essendo ovvio che essa debba risultare da atto pubblico, scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, in perfetto parallelismo con quanto disposto dall’art. 2657 c.c. che identifica i titoli in base ai quali è possibile procedere a trascrizione. Il terzo comma della norma dispone infine che se il chiamato ha compiuto uno di quegli atti che importano accettazione tacita (ai sensi dell’art. 476 c.c.) si può richiedere la trascrizione, qualora esso risulti da sentenza, atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
5. ─ L’accettazione tacita dell’eredità si ha quando il chiamato compia atti che, per loro natura, presuppongono la qualità di erede e ad essa si riferiscono. In questo senso dà luogo ad accettazione tacita la proposizione di azioni giudiziali che non rientrano negli atti conservativi o di gestione consentiti dall’art. 460 c.c. (Cass. n. 13738/2005; n. 10060/2018), come nel caso di proposizione di domande che di per sé manifestano la volontà di accettare (Cass. n. 21288/2011; n. 14499/2018; n. 24836/2022); tuttavia, non possono confondersi l’esistenza dell’accettazione tacita con i requisiti richiesti affinché essa possa essere trascritta. Ad esempio, un’accettazione tacita può desumersi anche da un atto di disposizione relativo a beni mobili concluso oralmente oppure da un
atto di disposizione di immobili a mezzo di scrittura privata con firme non autenticate. Nell’uno e nell’altro caso il chiamato è divenuto erede, ma ai fini della pubblicità è necessaria la sentenza.
In presenza di una domanda giudiziale che dia luogo ad accettazione tacita, la trascrizione ex art. 2648 c.c. non si può richiedere sulla base di quel solo atto, che non rientra in alcuno dei titoli in base ai quali si può richiedere la trascrizione. Ex art. 2657 c.c., si deve riconoscere che la scrittura privata può essere trascritta soltanto quando le sottoscrizioni siano state autenticate secondo le formalità previste dall’art. 72 della l. 16 febbraio n. 89, e cioè quando il notaio dichiara che le firme sono state apposte in sua presenza e, quando occorra, dei testi e dei fidefacienti o sono state giudizialmente accertate. Si ricorda che la disposizione dell’art. 2657, primo comma, c.c. ha carattere tassativo (cfr. Cass. n. 2033/1996; n. 3674/1995). Identica conclusione si impone con riferimento ai titoli richiesti dall’art. 2648, comma 3, c.c. per la trascrizione dell’accettazione di eredità.
6. ─ In conclusione, deve essere accolto il primo motivo del ricorso incidentale, restando assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale; in ordine al ricorso dell’avv. NOME sono inammissibili il secondo e il terzo motivo e assorbito il primo motivo; quanto al ricorso degli eredi NOME è inammissibile il secondo motivo, è assorbito il primo.
La sentenza deve essere cassata in relazione al primo motivo del ricorso incidentale dei fratelli COGNOME con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, che valuterà la legittimità della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità attenendosi ai principi sopra ricorsati. La corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale dei fratelli COGNOME dichiara assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale; dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso dell’avv. COGNOME e assorbito il primo motivo del medesimo ricorso; dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale degli eredi COGNOME e assorbito il primo motivo dello stesso ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo del ricorso incidentale dei NOME COGNOME accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda