Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22853 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22853 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2020 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), appartenente al RAGIONE_SOCIALE con P.IVA P_IVA con sede in MilanoINDIRIZZO INDIRIZZO, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore RagAVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE, posta elettronica certificata EMAIL fax: NUMERO_TELEFONO) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (fax n. NUMERO_TELEFONO), in virtù di proRAGIONE_SOCIALE speciale in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , con sede a L’RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, p. iva e c.f. P_IVA, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di L’RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE – numero telefax NUMERO_TELEFONO – indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL), e con questi elettivamente domiciliata presso lo Studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO,
sito a Roma, INDIRIZZO, giusta proRAGIONE_SOCIALE rilasciata su foglio separato conforme all’originale analogico, rilasciata in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa deliberazione di incarico n. 1553 del 14.9.2020.
Controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (CF: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE (C.F. 80224030587, per il ricevimento degli atti P.E.C. EMAIL), e presso la stessa domiciliato in Roma, INDIRIZZO.
Controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA. IVA P_IVA), in persona del legale rappresentante pro-tempore, AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO (Studio ACDLEX), in virtù di mandato rilasciato su foglio separato e in calce al controricorso, il quale dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del DPR n. 68 RAGIONE_SOCIALE‘11.2.2005 di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni ai seguenti recapiti: p.e.c. EMAIL e telefax NUMERO_TELEFONO.
Controricorrente
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE n° 1391 depositata il 4 settembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- RAGIONE_SOCIALE -premesso di essere cessionaria del credito di euro 103.539,89 vantato dalla RAGIONE_SOCIALE per prestazioni sanitarie rese nel dicembre 2004 e nel periodo agostodicembre 2005 -otteneva dal Tribunale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE un decreto in-
giuntivo contro l’RAGIONE_SOCIALE per l’importo predetto, oltre interessi ex d.lgs. n° 231/2002.
L’RAGIONE_SOCIALE opponeva il monitum , eccependo preliminarmente di non essere passivamente legittimata, facendo capo l’obbligazione di pagamento alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nel merito contestava la pretesa creditoria, fondata su un contratto del 18 novembre 1999, scaduto e non rinnovato, neanche tacitamente, stante il divieto RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, secondo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n° 537/1993.
Costituendosi, RAGIONE_SOCIALE depositava un successivo contratto tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE datato 23 marzo 2005.
Quindi, NOME, avuta autorizzazione, chiamava in causa la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, le quali si costituivano in giudizio eccependo, a loro volta, la propria carenza di legittimazione passiva.
2 .- Il Tribunale osservava, anzitutto, che il credito azionato era stato parzialmente pagato in corso di lite; giudicava, quindi, inammissibile la produzione del secondo contratto nella fase di opposizione; nel merito accoglieva le eccezioni di difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sul rilievo che nella fattispecie mancasse del tutto l’accreditamento RAGIONE_SOCIALEa struttura privata; infine, rigettava la domanda di condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, osservando che il contratto del 18 novembre 1999 era scaduto e non poteva nemmeno considerarsi rinnovato in ragione del divieto RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n° 537/1993.
3 .- Proponeva appello RAGIONE_SOCIALE in base a quattro motivi (così riassunti a pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza): (i) erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto non integrabile la domanda formulata in sede monitoria e conseguentemente inammissibili i documenti prodotti a corredo di tale integrazione; (ii) erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza predetta nella parte in cui dichiarava il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, risultando i contratti con quest’ultima conclusi pienamente validi e vincolanti; (iii) erroneità
RAGIONE_SOCIALEa decisione nella parte in cui dichiarava il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che risultava invece vincolata in solido per tutti i debiti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; (iv) erroneità RAGIONE_SOCIALE‘esclusione degli interessi commerciali ex d.lgs. n° 231/2001.
4 .- L’appello veniva respinto dalla Corte d’appello aquilana, che -per quello che qui ancora rileva -osservava quanto segue.
Il motivo col quale NOME aveva dedotto l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza, nella parte in cui non aveva considerato che la struttura privata era stata inserita, con delibera n° 265/2000, nell’elenco RAGIONE_SOCIALEe imprese in accreditamento provvisorio e che, pertanto, l’originario contratto del 1999 doveva considerarsi prorogato sino a quello siglato il 23 marzo 2005, dopo l’accreditamento definitivo, era inammissibile, non cogliendo l’esatta ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza.
Il primo giudice, infatti, aveva disatteso la domanda di Ubi non solo affermando la tardiva produzione del contratto 23 marzo 2005, ma anche rilevando come il contratto del 18 novembre 1999 non potesse intendersi prorogato in ragione del divieto ex art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n° 537/1993.
Neppure era stata colta l’ulteriore ratio , secondo la quale la possibilità di rivendicare il pagamento di prestazioni sanitarie da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presupponeva il rispetto RAGIONE_SOCIALE‘ iter normativo previsto dall’art. 8quinques del d.lgs. n° 502/1992 e, dunque, l’accreditamento definitivo RAGIONE_SOCIALEa struttura, che, per contro, non era stato provato.
Pertanto, anche a ritenere fondata l’unica censura svolta da RAGIONE_SOCIALE, concernente l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa modificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda (formulata in sede monitoria sul contratto del 18 novembre 1999, successivamente prorogato, e poi, invece, sulla allegazione di un nuovo titolo contrattuale, quello del 23 marzo 2005), il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda nel merito continuava a fondarsi sulle restanti ragioni esposte dal primo giudice, sopra esaminate.
Ad ogni buon conto, era anche utile chiarire, secondo la Corte, che la produzione del nuovo titolo contrattuale era inammissibile, non potendo il ricorrente in monitorio avanzare, in sede di opposizione, domande diverse da quelle formulate nel ricorso.
Restava assorbita la questione RAGIONE_SOCIALE‘erronea pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE: pur dovendosi ritenere che quest’ultima fosse in effetti legittimata passivamente (come già ritenuto dalla Corte aquilana in precedenti decisioni, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE n° 146/1996 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, decimo comma, RAGIONE_SOCIALEa d.l. n° 324/1993), la carenza di un contratto rendeva irrilevante la decisione sul punto.
Nonostante l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di pagamento, rimaneva pur sempre da decidere, secondo la Corte, la questione del saggio degli interessi, in considerazione del parziale pagamento intervenuto in corso di causa.
La richiesta di interessi ex d.lgs. n° 231/2002 era infondata, in quanto, pur trattandosi di un’obbligazione di valuta (generante interessi legali), il rapporto non poteva essere qualificato come transazione commerciale, trattandosi di attività sanitaria socioassistenziale di natura pubblicistica, sottratta alla disciplina propria dei rapporti di commercio.
5 .- Ricorre per cassazione Ubi, affidando l’impugnazione a tre mezzi.
Resistono la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, che concludono per la reiezione del gravame.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis cod. proc. civ.
Hanno depositato memoria Ubi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6 .-Preliminarmente va disattesa l’eccezione, sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE (con adesione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE), di nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso presso la RAGIONE_SOCIALE, in base all’art. 11, secondo comma, r.d. n°
1611/1933, il quale prescrive che la notifica degli atti relativi a cause dinanzi ad Uffici giudiziari RAGIONE_SOCIALEa sede di Roma vanno effettuate presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
È vero che la notifica alla RAGIONE_SOCIALE è stata effettuata da RAGIONE_SOCIALE alla sede RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE stessa e presso l’Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
Ma è anche vero che il ricorso al patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, previsto in via ordinaria dall’art. 30 RAGIONE_SOCIALEo Statuto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, approvato con legge 22 luglio 1971, n° 480 (non modificato dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale 14 febbraio 2000, n° 9, istitutiva RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura regionale), al pari RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà accordata in via generale alle regioni dall’art. 10 RAGIONE_SOCIALEa legge 3 aprile 1979, n° 103, comportando l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘intero regime processuale speciale previsto dal r.d. n° 1611 del 1933, consente di estendere anche al presente caso il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alle Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, secondo cui la nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso per cassazione, eseguita presso l’Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE anziché presso quella generale, resta sanata, con effetto ex tunc , non solo dalla rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione presso l’Avvocatura generale, ma anche dalla costituzione in giudizio di quest’ultima in rappresentanza RAGIONE_SOCIALE‘ente, ancorché intervenuta successivamente al decorso del termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ. (per tutte: Cass. sez. I, 2 marzo 2023, n° 6300).
Sicché la costituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nel presente giudizio a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale comporta la sanatoria RAGIONE_SOCIALEa nullità predetta.
7 .- Nel merito.
Col primo motivo -rubricato ‘ Violazione di legge per contrasto all’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi, agli artt. 645, comma Il, 345, 112, 115e116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c. p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di di-
scussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma I, n. 5 c.p.c. per l’avere la Corte ritenuto inammissibile il primo motivo di appello poiché a suo dire avente ad oggetto una domanda nuova e non proponibile dal convenuto opposto in opposizione a decreto ingiuntivo, allorquando invece si tratta di domanda connessa a quella inizialmente formulata ed involgente la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio ‘ –RAGIONE_SOCIALE sostiene, a fronte RAGIONE_SOCIALEe eccezioni sollevate dall’RAGIONE_SOCIALE con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (difetto di legittimazione passiva e inesistenza del titolo RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria in quanto il contratto del 18 novembre 1999 non era stato rinnovato), di avere legittimamente controeccepito che il titolo su cui si fondava la pretesa creditoria andava identificato col contratto del 23 marzo 2025 stipulato con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che il precedente contratto del 1999 era posto a base RAGIONE_SOCIALE‘iniziale accreditamento provvisorio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Sicché la Corte di Appello avrebbe del tutto erroneamente ritenuto tale documentazione tardiva, in quanto modificativa RAGIONE_SOCIALEa domanda, senza considerare che in corso di causa la fattura azionata in sede monitoria era stata parzialmente onorata.
Col secondo mezzo -intitolato ‘ Violazione di legge per contrasto all’art. 100, agli artt. 12 Preleggi e 1360 c.c., all’art. 1, comma 10, D.L. 324/1993 poi convertito in Legge 423/1993, all’art. 13 del D. Lgs. 502/92, nonché ancora all’art. 1 comma 180 RAGIONE_SOCIALEa Legge 311/2004, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c., per l’avere la Corte ritenuto assorbita la censura inerente l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia in merito al difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa sola RAGIONE_SOCIALE, allorquando la stessa si ricava direttamente sia dal provato accreditamento provvisorio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sia dai contratti sottoscritti, che dalla stretta applicazione RAGIONE_SOCIALEe citate disposizioni normative e dei connessi atti amministrativi ‘ -Ubi fa preliminarmente osservare che la Corte avrebbe dapprima ritenuto assorbita la questione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, senza nulla ac-
certare in ordine alla legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, e poi avrebbe ribadito il difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, sull’erroneo rilievo che le prestazioni non rientrassero nel periodo di vigenza contrattuale.
Per contro, le precedenti fatture e l’importo di euro 50.734,07 (quest’ultimo pagato in corso di causa) sarebbero stati onorati in base all’art. 10 del contratto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cedente RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe invece tenuta al pagamento dei crediti azionati in virtù RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del D. Lgs. 502/92 e del piano di rientro approvato dalla medesima, oggetto di intervenuto accordo con il RAGIONE_SOCIALE del 28 febbraio 2007, sottoscritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 180, RAGIONE_SOCIALEa Legge 311/2004, ove sarebbe stato imposto alla RAGIONE_SOCIALE di accentrare su di essa tutti i pagamenti dovuti alle case di RAGIONE_SOCIALE creditrici RAGIONE_SOCIALEe singole RAGIONE_SOCIALE e maturati alla data del 31 dicembre 2007.
8 .- Il secondo motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, e determina il rigetto del primo per mancanza di decisività.
La Corte aquilana, infatti, da un lato ha escluso che il credito ceduto ad Ubi, ove fondato sul contratto 18 novembre 1999, fosse sussistente in ragione del divieto di rinnovo tacito dei contratti con la PA introdotto dall’art. 6, secondo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 1993 n° 537 (‘ E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli ‘); dall’altro, ha ritenuto che, a prescindere dalla questione RAGIONE_SOCIALEa tardiva allegazione e produzione del contratto 23 marzo 2005, mancasse la prova RAGIONE_SOCIALE‘accreditamento definitivo RAGIONE_SOCIALEa società cedente (RAGIONE_SOCIALE).
Tale accreditamento -stando alla costante giurisprudenza di questa Corte -costituisce un elemento imprescindibile, in assenza del quale non può essere posto a carico RAGIONE_SOCIALEe Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie (per tutte: Cass., sez. I, 2 marzo 2023, n° 6300, in fattispecie sovrapponibile alla presente).
Ora, la ricorrente, dopo aver rilevato un’incoerenza (peraltro non condivisibile) RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, insiste nel predicare la sussistenza del credito invocando l’art. 10 del contratto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ma senza aggredire il passaggio motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza nel quale viene esclusa la validità di tale contratto in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancanza di prova RAGIONE_SOCIALE‘accreditamento definitivo RAGIONE_SOCIALEa struttura e, quanto alla RAGIONE_SOCIALE, introducendo un fatto nuovo e non risultante dalla sentenza impugnata, ossia il piano di rientro approvato dalla RAGIONE_SOCIALE stessa ed oggetto di accordo col RAGIONE_SOCIALE del 28 febbraio 2007, sottoscritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 180, RAGIONE_SOCIALEa Legge 311/2004.
Per vero, l’unico passaggio in cui la ricorrente censura la statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte che ha ritenuto mancante l’accreditamento è contenuto nel penultimo paragrafo del secondo motivo, dove NOME assume che sarebbe stato ‘ provato l’ accreditamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE come già diffusamente argomentato nel precedente motivo ‘.
Tale allegazione non può valere come impugnazione RAGIONE_SOCIALEo snodo motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza nel quale viene negato l’accreditamento, in quanto essa consiste in una mera contrapposizione RAGIONE_SOCIALEa tesi di COGNOME a quella RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, senza una controargomentazione.
Se poi si va a controllare il primo motivo, nel quale -a dire RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, si dovrebbe trovare la diffusa argomentazione circa la sussistenza di tale requisito -si può notare che esso viene fatto derivare dal contratto 23 marzo 2005: tesi, però, espressamente esclusa dalla sentenza impugnata.
Col che è evidente che la negazione RAGIONE_SOCIALE‘accreditamento, predicata dalla Corte, non ha ricevuto alcuna critica per il tramite dei due motivi ora in esame.
L’infondatezza del secondo motivo rende superfluo l’esame del primo, in quanto -anche se risolto in favore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente -sarebbe manifestamente privo di decisività.
9 .- Col terzo mezzo (‘ Violazione di legge per contrasto agli artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, nonché agli artt. 1326 e 1360 e ss c.c. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c., per l’avere la Corte erroneamente ritenuto non applicabili alla fattispecie gli interessi al tasso di mora previsti per le transazioni commerciali, nonostante la diretta applicabilità RAGIONE_SOCIALEa norma alla fattispecie in esame ‘) Ubi censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la debenza di interessi al tasso previsto dal d.lgs. n° 231/2002, nonostante le prestazioni rese avessero natura commerciale.
10 .- Il mezzo è fondato.
Benché la Corte abbia escluso la validità dei due contratti (in quanto l’uno era scaduto e non rinnovabile e l’altro concluso senza accreditamento) ha poi ritenuto di dover decidere la questione degli interessi sul ritardato pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma corrisposta in corso di causa, a parziale saldo del dovuto.
La contraddittorietà di tale snodo logico (che, da un lato, nega la sussistenza di un credito e dall’altro riconosce gli accessori sull’indebito pagamento parziale del credito predetto) non è stata censurata da alcuna RAGIONE_SOCIALEe parti in causa, con la conseguenza che è ormai passata in giudicato la questione RAGIONE_SOCIALEa debenza RAGIONE_SOCIALE‘accessorio (interessi), nonostante l’insussistenza del credito capitale.
Tanto premesso, osserva la Corte che in tema di prestazioni sanitarie erogate da strutture private in favore degli assistiti dal RAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha avuto modo di affermare ripetutamente che il contratto concluso tra la struttura e l’ente pubblico competente, con cui quest’ultimo abbia assunto l’obbligo di retri-
buire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di RAGIONE_SOCIALE rese in regime di accreditamento, è riconducibile alla nozione di transazione commerciale risultante dall’art. 2, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002, e comporta pertanto, in caso di ritardo nell’adempimento, l’obbligo di corrispondere gl’interessi moratori nella misura prevista dall’art. 5 del medesimo decreto.
Non può condividersi, in contrario, il richiamo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata al diverso orientamento sviluppatosi in riferimento ai crediti dei farmacisti derivanti dall’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘assistenza farmaceutica per conto RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, essendo stato chiarito che, a differenza di quelli in esame, questi ultimi non trovano fondamento in una transazione commerciale, ma in un’attività di natura pubblicistica, svolta in esecuzione del rapporto concessorio con il RAGIONE_SOCIALE, e intesa a realizzare l’interesse collettivo alla tutela RAGIONE_SOCIALEa salute, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa quale il farmacista opera come componente del RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che non è qualificabile come imprenditore o come soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione, ai sensi RAGIONE_SOCIALEo art. 2, comma primo, lett. c), del d.lgs. n. 231 del 2002 ( ex multis : Cass., sez. I, 2 marzo 2023, n° 6300, con menzione di altri precedenti).
11 .- La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del solo terzo motivo, con rinvio alla Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
p.q.m.
la Corte rigetta il primo ed il secondo motivo e, in accoglimento del terzo, cassa e rinvia alla Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 24 aprile 2025, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima sezione.
Il presidente
NOME COGNOME