Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28411 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28411 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20454/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del credito della RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, il quale agisce anche in proprio, limitatamente al terzo motivo;
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l’amministratore giudiziario e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso l o studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1859/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal cons. NOME COGNOME;
Rilevato che:
il RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino ad istanza della RAGIONE_SOCIALE, che aveva richiesto il pagamento della somma di euro 216.373,70 sull’assunto dell’intervenuta risoluzione di un accordo transattivo del 12-13/06/2014 (come da comunicazione inviata dalla medesima F.M. alla C.M.G. in data 31.7.2014);
dedusse l’opponente che i rapporti fra le parti erano stati definiti mediante il predetto accordo, con cui la C.M.RAGIONE_SOCIALE. aveva riconosciuto alla controparte un credito di 151.424,63 euro (da adempiere, quanto a 40.00,00 euro, mediante un versamento diretto in favore della F.M. e, quanto al resto, mediante estinzione, da parte della C.M.G., di posizioni debitorie de lla F.M. verso Intesa Sanpaolo s.p.a. e verso l’RAGIONE_SOCIALE) e si era inoltre impegnata a annullare una nota di debito dell’importo di 36.594,67 euro; aggiunse che le obbligazioni erano state adempiute in data antecedente alla notifica del d.i.; contestò pertanto la pretesa avversaria e richiese -in via principale- la revoca del decreto;
l’opposta si costituì in giudizio dando atto dei pagamenti eseguiti dalla controparte dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e riducendo -di conseguenza- all’importo di 107.036,47 euro la domanda di condanna formulata in sede monitoria;
il Tribunale di Torino pronunciò sentenza n. 4896/2017 con cui dichiarò la risoluzione del contratto di transazione per inadempimento dell’opponente NOME, revocò il decreto opposto e condannò l’opponente al pagamento della somma di 107.036,47 euro, oltre interessi e spese;
con ordinanza resa in sede di correzione di errore materiale, il medesimo Tribunale dispose il pagamento delle spese di lite in favore del AVV_NOTAIO, difensore distrattario della RAGIONE_SOCIALE (nel frattempo sottoposta a scioglimento ex art. 2545 septiesdecies c.c.);
nel giudizio di gravame introAVV_NOTAIOo dal RAGIONE_SOCIALE, la società appellata rimase contumace, mentre intervenne la società RAGIONE_SOCIALE, dichiarandosi cessionaria del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE in scioglimento; con la medesima comparsa, dichiarò di costituirsi -in proprio- anche il difensore della predetta RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, limitatamente al diritto del procuratore antistatario;
la Corte di Appello di Torino ha pronunciato sentenza n. 1859/2019, con cui ha riformato la decisione di primo grado, respingendo le domande proposte da RAGIONE_SOCIALE in scioglimento nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, e ha condannato la predetta RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese processuali di primo grado nonché, in solido con la RAGIONE_SOCIALE, di quelle del grado di appello;
per quanto ancora interessa, la Corte ha affermato che, quanto alle clausole previste dalla transazione del giugno 2014, il pagamento della somma di 40.000,00 euro era da effettuarsi contestualmente all’accettazione dell’accordo, mentre per le altre obbligazioni (quelle di pagamento verso Intesa e verso l’RAGIONE_SOCIALE per posizioni debitorie di RAGIONE_SOCIALE) non era stato previsto un termine di adempimento e «la mancata indicazione della tempistica (tanto più dalla parte proponente RAGIONE_SOCIALE) appar indice della circostanza che le parti non avevano inteso prevederne l’espletamento in via immediata»; che, peraltro, anche applicando alla fattispecie l’articolo 1183, non era condivisibile la motivazione del primo giudice in quanto la norma prevede la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, facoltà che la RAGIONE_SOCIALE si era ben guardata dall’esercitare, limitandosi a comunicare la risoluzione dell’accordo; che, peraltro, il medesimo articolo prevede che, quando per la natura della prestazione, ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo deve essere stabilito dal giudice; che pertanto «alla luce del contenuto delle lettere, costituenti rispettivamente, proposta e
accettazione del 12/13.06.2014, da un lato RAGIONE_SOCIALE alla data del 31.07.2014 non era inadempiente alle obbligazioni assunte, dall’altro RAGIONE_SOCIALE non aveva la facoltà di dichiarare in via unilaterale la risoluzione dell’accordo, che dunque ritenersi pienamente efficace tra le parti»; che, inoltre, era meritevole di accoglimento anche il motivo sub III B) deAVV_NOTAIOo da C.M.G, inerente la natura novativa e non conservativa dell’accordo 12/13.06.2014, in quanto la transazione appariva «costituire a tutti gli effetti un nuovo rapporto obbligatorio, sostitutivo delle obbligazioni precedenti, dunque con efficacia novativa»; che l’accoglimento del gravame comportava la riforma della sentenza anche nella parte riguardante le spese di giudizio, da porre interamente a carico delle parti soccombenti ai sensi dell’art. 91 c.p.c., «senza che vi osti l ‘ asserito giudicato conseguente la correzione della sentenza di primo grado, nella parte in cui è stata disposta la distrazione delle spese. La distrazione ha, infatti, quale presupposto che la parte avversa a quella rappresentata sia stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, ma non ha sussistenza autonoma nel caso in cui tale statuizione sia travolta dalla riforma della sentenza»;
hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la RAGIONE_SOCIALE, nonché -con lo stesso atto, ma limitatamente al terzo motivol’AVV_NOTAIO in proprio; ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.;
hanno depositato memoria sia i ricorrenti che il RAGIONE_SOCIALE, quest’ultimo in persona dell’amministratore giudiziario.
Considerato che:
è infondata l’eccezion e (sollevata dai ricorrenti nella memoria) di nullità/inammissibilità del controricorso «per nullità della procura e per non conformità della stessa a quanto rappresentato nell ‘at to»;
eccezione che è basata sul fatto che nell’intestazione del controricorso si dichiara che il RAGIONE_SOCIALE. agisce in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura allegata all’atto, mentre la procura risulta rilasciata all’AVV_NOTAIO dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, nella qualità di amministratore giudiziario e legale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE nominato dalla Procura della Repubblica di Torino in data 18.2.2020; per di più -hanno rilevato i ricorrenti- la procura è priva di data e reca una firma di autentica illeggibile;
ritiene il Collegio che la procura rilasciata dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, benché priva di data, contenga indicazioni (segnatamente la data del decreto di nomina ad amministratore giudiziario e il riferimento al giudizio di impugnazione della sentenza n. 1859/2019 già avviato da RAGIONE_SOCIALE) che consentono di collocare temporalmente il conferimento in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata e all’instaurazione del giudizio di cassazione; quanto, poi, alla firma di autentica, in difetto di elementi di segno contrario, deve presumersi che la stessa sia riferibile all’AVV_NOTAIO (designato nel corpo della procura), tanto più che risulta identica a quella apposta, in corrispondenza del nome dell’anzidetto difensore, in calce alla dichiarazione di attestazione di conformità degli atti cartacei ai corrispondenti esemplari informatici; quanto, infine, alla diversa indicazione del conferente la procura contenuta nell’ incipit del controricorso, si tratta di un evidente refuso/errore materiale, superato dalla diversa indicazione contenuta nella procura (congruente con la circostanza della intervenuta nomina dell’amministratore giudiziale);
con il primo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1183 c.c., s ull’assunto che «le obbligazioni per cui non è previsto un termine scadono a vista»; sostiene che «il giudice di seconde cure avrebbe dovuto rilevare che, non prevedendo l’accordo del 12/13.06.2014 alcun termine per l’adempimento, la RAGIONE_SOCIALE aveva pieno diritto di esigere che la transazione venisse
adempiuta immediatamente», così come ritenuto dal primo giudice; evidenzia che «nel caso di specie non veniva in rilievo nessun uso o natura specifica della prestazione, ed in ogni caso NOME non ha mai richiesto l’apposizione di un termine giudiziale, ciò evidentemente perché era ben conscio che la scadenza dell’obbligazione fosse a vista»; richiama al riguardo pronunce di legittimità (Cass. n. 1143/2003 e Cass. n. 21647/2019) che hanno affermato che per accertare il diritto a esigere l’adempimento della prestazione in assenza di un termine pattuito, la parte creditrice non deve necessariamente ricorrere al giudice ex art. 183, 2° co. c.c. o intimare una diffida ad adempiere, sussistendo la possibilità, per il giudice chiamato a dirimere la controversia insorta in conseguenza dell’inadempimento, di «apprezzare ex post la congruità del tempo scorso tra la pattuizione e la pretesa d’adempimento» e di accertare se «possa ritenersi superato in concreto ogni limite di tolleranza, secondo una valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e congruamente motivata»;
il motivo è inammissibile, in quanto:
si limita a sostenere una scadenza ‘a vista’ delle obbligazioni senza tener conto del rilievo della Corte secondo cui, anche a voler ritenere applicabile il criterio di cui alla prima parte del comma 1 dell’art. 1183 c.c., la F.M. non aveva esercitato la facoltà di richiedere alla controparte di dar immediato corso all’adempimento, ma si era limitata a comunicare la risoluzione dell’accordo;
non si confronta con la ratio fondante della decisione, basata sul rilievo che la «mancata formulazione della tempistica» per l’adempimento delle clausole nn. 3, 4 e 5 costituiva «indice della circostanza che le parti non avevano inteso prevederne l’espletamento in via immediata, anche perché, ove tale requisito era stato ritenuto essenziale (vedi la clausola n. 6) era stato indicato»; trattasi, all’evidenza, di un apprezzamento di merito circa il contenuto dell’accordo che esclude in radice la possibilità di ritenere operante una
scadenza ‘a vista’ e che , come tale, comportava la necessità che la censura non venisse svolta direttamente sul piano della violazione dell’art. 1183 c.c., bensì per il tramite di una pertinente contestazione della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale (del tutto omessa, nel caso);
il motivo omette, poi, di affrontare il profilo della impossibilità che la FRAGIONE_SOCIALE. dichiarasse la risoluzione della transazione in via unilaterale e della persistente efficacia dell’accordo, risultando pertanto incomplet o e, quindi, inidoneo a contrastare la statuizione della Corte di Appello che, per un verso, ha ritenuto operanti gli accordi transativi e, per altro verso, ha affermato l’insussistenza dell’inadempimento della CRAGIONE_SOCIALE;
col secondo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1230 c.c. e censura la sentenza per avere il giudice di appello ritenuto che la transazione avesse natura novativa e non conservativa, omettendo di valutare il concreto contenuto dell’accordo intercorso fra le parti; richiamata giurisprudenza di legittimità merito ai requisiti della transazione novativa, afferma che l’accordo del giugno 2014 era «qualificabile come transazione semplice o conservativa, essendosi le parti limitate ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni»; evidenzia che l’accordo non conteneva affatto un quid novi , ma aveva costituito lo strumento per prevedere «un saldo e stralcio» in favore della RAGIONE_SOCIALE, ben sapendo le parti che la creditrice aveva necessità di affrettare il pagamento;
il motivo è inammissibile per difetto di specificità (ex art. 366, n. 6 c.p.c.), in quanto svolge la censura tesa a escludere la natura novativa dell’accordo senza riprodurre in alcuna misura il testo della transazione della cui portata si tratta;
peraltro, la qui ritenuta inammissibilità del primo motivo comporta comunque l’esclusione della pretesa risoluzione del contratto, determinando il venir meno dell’interesse alla censura sulla natura novativa dell’accordo, che costitui sce , nell’economia della sentenza,
una ratio aggiuntiva a sostegno della non configurabilità della risoluzione;
col terzo motivo si deduce la violazione dell’articolo 329 c.p.c. sul rilievo che, qualora una sentenza che presenta più capi autonomi e indipendenti venga impugnata solo parzialmente, si determina un’acquiescenza (c.d. impropria) in relazione ai capi o alle parti sostanziali della decisione che non sono stati impugnati; di talché -si sostiene- il capo della sentenza di primo grado che -per come risultante dal procedimento di correzione- prevedeva la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario era passato in giudicato in quanto non impugnata dall’appellante;
il motivo è infondato, alla luce del principio secondo cui il capo della sentenza reso sull’istanza di distrazione è destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell’ambito dell’unico rapporto processuale, cosicché il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. n. 9062/2010 e Cass. n. 25247/2017);
le spese di lite seguono la soccombenza;
sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma, 5.4.2023