Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5047 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5047 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27248/2022 R.G. proposto da : NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOMECODICE_FISCALE
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 500/2022 depositata il 05/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. RAGIONE_SOCIALE aveva convenuto in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE chiedendo che fosse accertato, in principalità, l’inadempimento di NOME COGNOME al contratto di finanziamento con impegno alla prestazione di garanzie stipulato il 16.1.2008, con sua condanna al pagamento di € 3.694.601,00, oltre accessori, o, in via subordinata, l’inadempimento di tutti i soggetti convenuti, con condanna degli stessi a pagare lo stesso importo, limitato ad € 500.000,00 quanto a NOME COGNOME oltre al risarcimento dei danni: a fondamento delle domande svolte la società attrice aveva posto il contratto di finanziamento intervenuto il 16.1.2008, che vedeva NOME COGNOME beneficiario dell’erogazione dell’importo massimo di € 3.450.000,00 e gli altri soggetti tenuti a prestare garanzie reali a supporto dell’obbligazione di restituzione assunta dal finanziato. NOME COGNOME si era difeso non contestando di non aver restituito il finanziamento posto a fondamento della pretesa attorea, inserito nella sua prospettazione in un contesto di rapporti economici molto più ampio e complesso coinvolgente una pluralità di operazioni finanziarie e immobiliari
facenti capo ad una pluralità di soggetti giuridici, ma allegando l’intervenuta estinzione dell’obbligo restitutorio in ragione di una successiva transazione novativa, posta in essere il 27.4.2009 nell’ambito di rapporti pregressi tra le ‘due compagini rappresentate da RAGIONE_SOCIALE -facente capo a RAGIONE_SOCIALEe da RAGIONE_SOCIALE -il convenuto ricorrente’per RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, inerenti operazioni immobiliari da realizzare a Milano e Lisbona, con la quale sarebbero stati regolati tutti i rapporti di dare-avere tra le parti (nella scrittura si precisava che ‘Con questa transazione si perfeziona la separazione del rapporto tra COGNOME e DIGA’). Era stata autorizzata dal Tribunale la chiamata in causa anche di RAGIONE_SOCIALE, dalla quale i convenuti chiedevano di essere manlevati.
Costituitosi il contraddittorio, all’esito dell’istruttoria il Tribunale di Teramo aveva negato natura di transazione e comunque efficacia novativa alla scrittura del 27.4.2009, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di finanziamento del 16.1.2008 per inadempimento del destinatario del finanziamento stesso, NOME COGNOME e dei soggetti che avrebbero dovuto prestare garanzia, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e aveva condannato NOME COGNOME a restituire € 2.895.040,07, riconoscendo il diritto dello stesso a essere tenuto indenne per € 632.500,00 da RAGIONE_SOCIALE; le domande restitutorie svolte pure nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.p.a., RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME erano state respinte, come pure la domanda risarcitoria.
Aveva proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado avanti alla Corte d’Appello di L’Aquila il solo NOME COGNOME e, all’esito, la Corte di merito aveva confermato il provvedimento appellato per le seguenti considerazioni (per quanto qui ancora interessa): -non si può riconoscere efficacia novativa transattiva alla scrittura del 27.4.2009, per i motivi condivisibili e
analiticamente e con completezza esposti dal Tribunale di Teramo: in particolare, dalla disamina del documento non è possibile evincere il superamento di quanto pattuito in sede di contratto di finanziamento ad opera di un nuovo e ultimativo assetto dei rapporti economici, perché non sono apprezzabili elementi di riscontro né dell’aliquid novi (incompatibilità con il precedente assetto di interessi), né dell’animus novandi; -sotto il primo profilo, non emerge alcuna incompatibilità tra quanto disciplinato nel negozio di finanziamento e le previsioni di destinazione immobiliare e di altro tipo effettuate con la scrittura privata dell’aprile; sotto il secondo profilo, non vi è nella scrittura alcun riferimento al precedente finanziamento che si vorrebbe estinto; -la sentenza appellata non presenta profili di contraddittorietà nemmeno per la parte in cui accoglie la domanda di manleva rivolta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE LDA, perché la natura novativa della transazione richiede necessariamente che il nuovo accordo raggiunto disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale e ciò non è avvenuto nel caso di specie; -si deve disattendere anche la tesi dell’appellante in ordine alla pretesa erronea applicazione e svalutazione del disposto dell’art.1362 c.c.: ai sensi dell’art.1230 c.c. ‘ la volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco ‘ mentre la scrittura del 27.4.2009 non effettua alcun riferimento al finanziamento che si assume sarebbe stato oggetto di novazione, perché l’utilizzo del termine ‘ transazione’ nella scrittura non è coerente con la verifica della volontà delle parti ricavabile, ex art.1363 c.c., attraverso l’esame logico-sistematico del testo negoziale e perché, non possono non essere considerate al fine di ricostruire la volontà delle parti anche le condotte tenute successivamente alla stipula dalle stesse; si richiama in particolare il comportamento di COGNOME, che aveva ancora manifestato la disponibilità ad iscrivere ipoteca su alcuni immobili promessi in garanzia con il perdurante contratto di finanziamento,
e dello stesso appellante che ‘ nella propria memoria di costituzione in sede di giudizio cautelare, dava atto che avrebbe dovuto rimborsare a COGNOME quanto dovuto entro la fine dell’anno 2010′ .
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila affidandolo ad un unico motivo articolato in dieci punti, volti a supportare la prospettata violazione di legge posta in essere dalla Corte di merito per falsa applicazione degli art.1230, 1362, 1363 cc in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. (si contesta in sostanza, per più profili, l’esclusione della natura transattivanovativa dell’accordo del 27.4.2009).
E’ stato depositato controricorso da RAGIONE_SOCIALESwitzerland) SA
Il Consigliere Delegato ha formulato proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380 bis c.p.c., rilevandone la manifesta infondatezza, sottolineando come la contestazione del ricorrente verta ‘sulla qualificazione giuridica del rapporto e non già sulla sua interpretazione secondo i canoni legali, qualificazione avvenuta avendo riguardo alla descrizione del modello tipico di riferimento, con condivisibile attribuzione della congrua rilevanza qualificante agli elementi di fatto accertati e alle implicazioni effettuali conseguenti, specie alla stregua del mancato riferimento al contratto di finanziamento che, secondo le tesi del ricorrente, avrebbe costituito l’oggetto della transazione novativa’ .
A fronte della richiesta di decisione presentata tempestivamente e ritualmente da NOME COGNOME, è stata fissata adunanza in camera di consiglio, ex art.380 bis.1 c.p.c., prima della quale entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso proposto NOME COGNOME critica la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila nell’ambito del disposto dell’art.360 co 1 n.3 c.p.c., lamentando la violazione degli art.1230 e 1362-1363 c.c., per la prospettata errata applicazione dei quali
non sarebbe stata riconosciuta alla scrittura privata del 27.4.2009 la qualificazione di negozio transattivo-novativo idoneo, in quanto tale, a superare le pattuizioni già oggetto del contratto di finanziamento del 16.1.2008 -posto da COGNOME a fondamento delle domande svolte nei confronti dell’attuale ricorrente – e non ne sarebbero state tratte le necessaria conseguenze nella valutazione delle domande proposte da COGNOME.
8.1. Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe ‘patentemente’ violato l’art.1362 c.c. facendo indebitamente ricorso a criteri ermeneutici sussidiari pur in presenza di ‘ un dato letterale chiaramente, precisamente ed univocamente attestante … la volontà dei contraenti di attribuire natura transattiva all’Accordo del 27.4.20009 ‘ -così il ricorso, a pag.27-, e non avrebbe considerato l’esistenza di ‘ reciproche concessioni ‘ conseguente alla ridefinizione dei rapporti di dare-avere tra le parti contraenti, coinvolgenti anche altre società ad esse facenti capo, comprendenti anche il ‘ rimborso del debito di MDG (i.e. NOME COGNOME) ‘, che sarebbe stato così riconosciuto e per il quale sarebbe stata individuata quale debitrice principale RAGIONE_SOCIALE, invece che il ricorrente in capo al quale sarebbe rimasta una responsabilità solo residuale. Anche il richiamo al disposto dell’art.1363 c.c. sarebbe stato mal utilizzato, dando rilievo ad indici esterni mal interpretati: in particolare il preteso riconoscimento da parte del ricorrente di dover restituire l’importo del finanziamento non ci sarebbe mai stato, avendo egli fatto riferimento, nelle difese svolte in sede cautelare, proprio al testo della scrittura del 27.4.2009. Il malgoverno delle norme in tema di interpretazione dei contratti avrebbe comportato l’errore di interpretazione del testo dell’accordo alla luce del disposto dell’art.1230 c.c.: la volontà univoca di estinguere l’obbligazione precedente sarebbe risultata proprio dalla previsione letterale, non a caso posta a chiusura dell’accordo, dell’assunzione del debito di NOME COGNOME,
debito che non poteva che essere quello relativo al finanziamento, da parte di RAGIONE_SOCIALE.
8.2. Non sussistono, in concreto, le violazioni di legge lamentate dal ricorrente, poiché la Corte d’Appello di L’Aquila ha correttamente applicato sia le disposizioni in materia di interpretazione dei contratti, sia le disposizioni in materia di novazione, sulla base non solo delle emergenze testuali ma del complessivo contesto negoziale della scrittura privata del 27.4.2009.
8.3. L’identificazione dei presupposti per poter qualificare come oggettivamente novativo un contratto comporta, per interpretazione giurisprudenziale di legittimità consolidata, la verifica di esistenza di due elementi imprescindibili, e cioè l’aliquid novi e l’animus novandi. Si richiama, in proposito, l’ordinanza di questa Corte, sez. II, n.9347/2023, in linea con l’orientamento interpretativo pregresso, la quale evidenzia che ‘ Affinché si abbia novazione oggettiva dell’obbligazione è necessario che siano espressamente previste, o comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l’effetto di estinzione dell’obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con un’obbligazione nuova ed incompatibile, non essendo sufficienti le indicazioni meramente esemplificative, a fronte del richiamo a tutti gli altri patti che consentono la coesistenza di plurime obbligazioni (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sussistere la comune intenzione delle parti di estinguere l’obbligazione di garanzia contenuta nell’originario atto di cessione per effetto di un successivo contratto integrativo che si era, tuttavia, limitato a disporre la sola riduzione del prezzo complessivo) ‘. Nella parte motiva del provvedimento richiamato si precisa che ‘…affinché si abbia novazione oggettiva è necessario, oltre al mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione (aliquid novi), l’animus e la causa novandi, consistenti, il primo, nella manifestazione
inequivoca dell’intento novativo e, la seconda, nell’interesse comune delle parti all’effetto novativo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27028 del 14/09/2022; Sez. L, Sentenza n. 27390 del 29/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5665 del 09/03/2010; Sez. L, Sentenza n. 4670 del 26/02/2009; Sez. 3, Sentenza n. 20906 del 28/10/2004; Sez. L, Sentenza n. 16038 del 17/08/2004; con precipuo riguardo alla transazione novativa Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7194 del 13/03/2019). … . Sul piano oggettivo non si può prescindere dalla genesi di una nuova obbligazione, incompatibile con il persistere dell’obbligazione originaria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5117 del 22/05/1998; Sez. 3, Sentenza n. 4427 del 10/05/1996). Sul piano subiettivo l’animus costituisce elemento essenziale che deve essere in concreto provato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1218 del 21/01/2008; Sez. 2, Sentenza n. 12421 del 19/09/2000; Sez. 2, Sentenza n. 12039 del 12/09/2000; Sez. 2, Sentenza n. 9867 del 27/07/2000; Sez. 2, Sentenza n. 9354 del 14/07/2000) ‘.
8.4. Anche in materia di interpretazione del contratto ex art.1362 e s. c.c. questa Corte ha individuato in modo univoco i criteri di riferimento, evidenziando ancora di recente che ‘ A norma dell’art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un’espressione “prima facie” chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti; ne consegue che l’interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire
in base ad essa l’intenzione delle parti e quindi di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione, alla stregua di contratto autonomo di garanzia, della polizza cauzionale assunta da una banca a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte di una società espressamente qualificata come concessionaria di un pubblico servizio, valorizzando l’elemento della natura infungibile della prestazione principale, ad onta della definizione formale del contratto stesso come fideiussione)’ -così Cass. 32786/22-. Questo modo di procedere nell’interpretare la ‘ comune intenzione ‘ delle parti -come richiede il comma 1 dell’art.1362 c.c. – senza limitarsi al senso letterale delle parole, ‘ non svaluta l’elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile ‘ -così Cass. n.10967/2023; cfr., per spunti di riflessione che vanno nello stesso senso interpretativo, anche Cass. n.31811/2024-.
Ne consegue che la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata dall’interprete ‘ sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell’integrale contesto negoziale, ai sensi dell’art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell’altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, …’ -cfr. Cass. L. n.24699/2021 che, in motivazione, sottolinea ancora che ‘ Nell’applicazione dei criteri interpretativi, bisogna allora avviare
l’esame dall’elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, dovendo tuttavia essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, in virtù del coordinamento tra loro delle singole clausole, così come previsto dall’art. 1363 c.c.: giacché, per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone; non già una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, posto che il giudice deve collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. 8 giugno 2018, n. 14882). E sempre avendo in primo luogo riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano inteso realizzare con la stipulazione del contratto (Cass. 30 agosto 2019, n. 21840) ‘.
8.5. Quelli indicati sono stati i criteri che risultano avere orientato l’attività interpretativa della Corte di merito in ordine alla scrittura del 27.4.2009 al fine di qualificarla giuridicamente e di valutarne l’efficacia novativa, come espressamente indicato nella motivazione del provvedimento impugnato.
Per operare la valutazione esposta la Corte d’Appello di L’Aquila -richiamata per relationem anche la motivazione della sentenza di primo grado- ha infatti esaminato il dato letterale emergente dalla scrittura privata richiamata escludendo che da esso ‘ sia dato evincere il superamento di quanto pattuito in sede di contratto di finanziamento ad opera di un nuovo e ultimativo assetto di rapporti economici ‘ e sottolineando che ‘… nel caso di specie, entrambi i prescritti requisiti (quello oggettivo dell’incompatibilità c.d. aliquid novi -e quello soggettivo della volontà di novare -c.d. animus novandi -) non sono apprezzabili, in quanto, avuto riguardo al primo, non emerge alcuna incompatibilità tra quanto disciplinato nel negozio di finanziamento e le previsioni di destinazione immobiliare e di altro tipo effettuate con la scrittura privata
dell’aprile, per come richiamate dall’appellante nello svolgimento del processo (non essendo evincibile neppure dalla disamina dell’atto di appello ove e perché sia ravvisabile una siffatta incompatibilità), laddove, con riferimento al secondo, dalla lettura dell’accordo non è dato desumere alcun riferimento al precedente in tesi appellante estinto (cosa, peraltro, auspicabile, quantomeno secondo l’id quod plerumque accidit, stante la obiettiva rilevanza, anche sotto il profilo economico, del pregresso finanziamento). Né la dedotta novazione, così come le censure alla contraddittorietà della sentenza rinvengono, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, conforto dalla stessa statuizione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha condannato Demochoice RAGIONE_SOCIALE a manlevare parzialmente il Di NOME sulla base dell’accordo dell’aprile 2009, il cui riconoscimento, ad avviso dell’impugnante, postulerebbe quello della dedotta natura transattiva e novativa del patto …’ .
Come si vede, la Corte di merito, proprio facendo riferimento al testo letterale della scrittura privata richiamata, considerata non risolutiva di per sé la sua definizione come ‘transazione’, ha inteso valorizzare la totale assenza, nella scrittura privata del 27.4.2009, di riferimenti espressi al contratto di finanziamento del 16.1.2008, ritenendo insufficiente a tal fine il coinvolgimento, nella parte finale della stessa ‘ A chiusura dell”accordo ‘, nel debito del ricorrente nei confronti di COGNOME di Demochoice LTD con richiamo alla solidarietà .
8.6. Nel quadro già delineato, la Corte d’Appello di L’Aquila ha ulteriormente evidenziato, ai sensi dell’art.1363 c.c., la condotta tenuta da COGNOME, impegnatasi al rilascio di garanzie per il finanziamento del 16.1.2008, che dopo il 27.4.2009 aveva dato disponibilità a COGNOME ad iscrivere ipoteca su alcuni immobili promessi in garanzia, e il richiamo da parte di NOME COGNOME, in sede di comparsa di costituzione nel procedimento cautelare, al fatto che avrebbe dovuto rimborsare a COGNOME il dovuto entro la fine del 2010: la circostanza che nell’atto richiamato non sia stata effettuata propriamente e direttamente l’affermazione di dover pagare il debito entro la fine del 2010 ma sia stata riportata la parte finale del testo della scrittura privata del 27.4.2009 non appare avere alcuna rilevanza per togliere intrinseca coerenza alla motivazione della sentenza impugnata, al contrario di quanto vorrebbe il ricorrente, perché la considerazione del Giudice di merito non è in contrasto ed è anzi compatibile con il riconoscimento della solidarietà passiva di Demochoice LTD contenuto nel testo della scrittura.
9. Appare quindi evidente, alla luce di quanto precede, che la Corte di merito, ha esaminato la scrittura per verificare se in essa fosse individuabile un accordo transattivo di carattere novativo, coinvolgente anche il finanziamento del 16.1.2008, per arrivare, attraverso un ragionamento logico riconoscibile e privo di contraddizioni tali da renderlo incomprensibile, che ha tenuto conto dei principi di diritto in materia individuati attraverso l’interpretazione dell’art.1230 c.c. dalla giurisprudenza di legittimità e che ha applicato i principi di ermeneutica negoziale indicati dagli art.1362 e s. c.c., ad una conclusione negativa.
Le critiche articolate da NOME COGNOME vanno a colpire di conseguenza non tanto l’applicazione da parte della Corte di merito delle disposizioni di cui si afferma la violazione ma le conseguenze che, alla luce dell’iter interpretativo esposto e esplicitato nella
motivazione della sentenza, essa ne ha tratto in termini di qualificazione giuridica e di rilevanza di questa ai fini della decisione della controversia, con sostanziale richiesta a questa Corte di ripercorrere l’attività interpretativo -valutativa contestata al fine di giungere a conclusioni differenti, in linea con la proposta interpretativa e qualificatoria assunta dal ricorrente, riguarda nte il merito e pertanto precluse in sede di legittimità.
Per le considerazioni svolte si deve concludere nel senso indicato dalla proposta di definizione accelerata, con rigetto del ricorso.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
13. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALESwitzerland) SA, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 12.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì NOME COGNOME ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALESwitzerland) SA, di una somma ulteriore, pari ad € 10.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda