Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21204 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21204 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6620/2020 R.G. proposto da: dall’avvocato
COGNOME rappresentata e difesa NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME LA NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME
– intimati –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1631/2019 depositata il 03/08/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME in proprio e nella qualità di procuratrice generale di NOME COGNOME e NOME COGNOME, conveniva in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME esponendo che con sentenza n. 4839 del 2002 passata in giudicato era stata dichiarata la nullità dell’atto pubblico stipulato il 16 dicembre 1972 con il quale NOME COGNOME aveva venduto a NOME COGNOME un fondo di sua proprietà sito in Agrigento, distinto al catasto al foglio 173, particella 917, sicché NOME COGNOME, erede del suddetto acquirente COGNOME non aveva titolo per alienare con atto pubblico del 23 dicembre 2003 la particella 2732 ai convenuti per quote diverse.
Gli attori chiedevano pertanto che il suddetto atto di compravendita del 2003 venisse dichiarato nullo o inefficace ed improduttivo di effetti giuridici con la condanna dei convenuti al rilascio dei beni e del risarcimento dei danni.
Si costituivano in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME eccependo la violazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME già deceduti e, inoltre, la mancata trascrizione da parte degli eredi dell’atto di citazione con il quale era stata chiesta la nullità della compravendita del 16 dicembre 1972.
Ric. 2020 n. 6620 sez. S2 – ud. 10/07/2025
Si costituiva NOME COGNOME aderendo alle conclusioni dei convenuti.
La causa veniva dichiarata interrotta e riassunta nei confronti di tutti gli eredi. Inoltre, su ordine del giudice, veniva prodotto l’atto di transazione del 16 gennaio intervenuto tra il tutore di NOME COGNOME e altri contraenti.
Il Tribunale di Agrigento, sul presupposto che la transazione avesse efficacia novativa rispetto al contratto del 1972 e fosse stipulata al fine di transigere il giudizio finalizzato ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto, rigettava le domande proposte da parte attrice.
NOME COGNOME in proprio e in qualità di procuratrice generale di NOME COGNOME e NOME COGNOME proponeva appello verso la suddetta sentenza.
NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME si costituivano nel giudizio chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del gravame.
La Corte d’appello di Palermo rigettava l’appello. In particolare, quanto all’efficacia della transazione sul rapporto preesistente dedotto in giudizio, il giudice del gravame evidenziava trattarsi di una transazione novativa avendo le parti inteso estinguere integralmente il precedente rapporto sostituito con l’accordo transattivo. L’efficacia novativa della transazione era evidenziata dalla situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo. Infatti, l’atto di transazione tra il tutore dell’interdetto e gli
acquirenti aveva ad oggetto la volontà di transigere il giudizio instaurato il 30 gennaio 1973 da NOME COGNOME con l’assistenza del curatore pro tempore.
La transazione prevedeva, sulla scorta di un progetto redatto da un collegio di periti, il riconoscimento del diritto di proprietà pari al 75% dell’intero a NOME COGNOME e pari al restante 25% alla totalità degli acquirenti.
A seguito di espressa autorizzazione del Tribunale di Palermo del 27 maggio 1988 il tutore aveva transatto la lite a totale tacitazione di ogni reciproca pretesa e di ogni diritto spettante secondo il progetto di transazione del 24 dicembre 1985, riconoscendo a NOME COGNOME una quota pari a metri quadri 31.560 assegnata indivisa e in comunione a tutti gli acquirenti in proporzione delle quote di loro pertinenza con compensazione di ogni e qualsiasi diritto delle parti ed estinzione di ogni e qualsiasi rapporto obbligazionario. Veniva, inoltre, dichiarato espressamente che la transazione era definitiva e irrevocabile e che le parti non avevano null’altro a pretendere e domandare in dipendenza delle reciproche pretese e che in considerazione della consacrata transazione rinunciavano ed accettavano tutte le azioni ed eccezioni spiegate nel giudizio pendente avanti al tribunale di Palermo che doveva intendersi definitivamente transatto ed abbandonato con cancellazione della trascrizione della relativa domanda giudiziale.
Risultava evidente la natura novativa della transazione che, determinando l’estinzione del rapporto precedente, aveva originato una nuova obbligazione diversa per oggetto che aveva costituito la nuova fonte del rapporto giuridico tra le parti, prevedendo in capo
a ciascuna di esse obbligazioni diverse da quelle derivanti dal rapporto litigioso. Le reciproche concessioni sotto l’aspetto oggettivo avevano determinato una sostituzione integrale del precedente rapporto con obiettiva incompatibilità rispetto al precedente anche sotto l’aspetto soggettivo.
Il tutore di NOME COGNOME non aveva più titolo per proseguire il giudizio nei confronti di NOME COGNOME che aveva legittimamente abbandonato la causa.
Inoltre, la Corte d’appello evidenziava come l’intervenuta transazione era stata legittimamente richiamata dalla convenuta nella memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c. a seguito del deposito da parte dell’attrice della nota di trascrizione dell’atto di citazione della perizia tecnica inerente la divisione del fondo ereditato da NOME COGNOME e dal figlio NOME COGNOME; trascrizione che rendeva indispensabile la preventiva verifica della corrispondenza tra il terreno attribuito a NOME Ventura e gli appezzamenti di terreno alienati dalla sua erede con l’atto del 23 dicembre 2003 ai convenuti e ai loro aventi causa.
Infine, quanto alla doglianza di decadenza dalla produzione documentale per la natura ordinatoria del termine assegnato che escluderebbe in ogni caso che il giudice possa assegnare un nuovo termine per la medesima attività, la stessa era infondata stante che il procuratore onerato aveva tempestivamente prodotto in giudizio quietanza dell’archivio notarile di Agrigento attestante la tempestiva richiesta della documentazione pretesa dal giudice chiedendo un breve rinvio per l’acquisizione degli atti. La memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. consentiva di dedurre prove dirette a contraddire quelle della controparte.
Peraltro, quanto alla violazione dell’art.112 c.p.c. , nella fattispecie non era stata la convenuta COGNOME ad introdurre per la prima volta la questione relativa alla transazione ma aveva dedotto su tale atto in riscontro alla produzione documentale effettuata dagli attori nella seconda memoria dalla quale si evinceva l’esistenza del suddetto atto transattivo e dunque di tali osservazioni il Tribunale non poteva non tenerne conto avendo tale atto efficace troncante per la decisione finale.
NOME COGNOME anche in qualità di procuratrice generale di NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.
Le parti intimate non si sono costituite.
In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memora insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso può essere esaminato senza disporre l’integrazione del contraddittorio per il difetto di notifica del ricorso a NOME COGNOME
Si è ripetutamente affermato, infatti, che: La Corte di cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso -come nella specie -, è esentata, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, dall’esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l’esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (Cass. Sez. 2, 18/04/2019, n. 10839, Rv. 653636 01).
1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. e dell’articolo 324 c.p.c. per violazione del principio di intangibilità del giudicato formale e sostanziale
Secondo la parte ricorrente la Corte d’Appello non poteva sindacare la legittimità o meno della prosecuzione del giudizio da parte dell’attore nel procedimento conclusosi con la sentenza 4839 del 2002 del Tribunale di Palermo passata in giudicato. In tal modo avrebbe violato il principio di intangibilità del giudicato.
Inoltre, la Corte Territoriale sarebbe incorsa in errore nel qualificare la transazione intercorsa tra le parti, quale transazione novativa e non, invece, transazione semplice in quanto la stessa si sarebbe limitata ad apportare modifiche alle obbligazioni precedenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si porrebbe come causa dell’accordo transattivo.
COGNOME Salvatore e l’avv. NOME COGNOME nella qualità di tutore, non hanno ritenuto utile produrre l’accordo transattivo e farlo valere nel procedimento che è proseguito e si è concluso con la sentenza n. 4839/2002, passata in giudicato, che ha annullato l’atto del 16.12.1973, con la relativa statuizione di restituzione dell’intero appezzamento di terreno. Le parti in causa, anziché avvalersi, in giudizio, dell’accordo transattivo, che poteva essere fatto valere dal COGNOME Salvatore e non solo dal tutore dell’interdetto, per fare dichiarare cessata la materia del contendere, come del resto hanno fatto altri convenuti, hanno preferito conseguire le sorti della sentenza.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 e 2908 c.c..
La Corte territoriale sarebbe incorsa in errore non avendo ritenuto che la transazione del 16 gennaio 1989 non era stata prodotta nel giudizio pendente tra le parti e non aveva impedito il passaggio in giudicato della successiva sentenza numero 4839 del 2002 del Tribunale di Palermo che aveva deciso nel giudizio tra le parti.
La transazione, pertanto, era inefficace in quanto superata dal contrastante e successivo giudicato formatosi nel giudizio che aveva originato l’atto di composizione della lite.
2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
L’interpretazione della transazione del 16.01.1989 rep- al n. 10854, come transazione novativa, è attività rimessa al giudice del merito che non può essere sindacata nel giudizio di legittimità ove risulti un’interpretazione plausibile in base ai criteri di ermeneutica negoziale.
In proposito è sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: In tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare, in sede di giudizio di legittimità, la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito ( ex plurimis Sez. L., 03/07/2024, n. 18214, Rv. 671915; Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602).
La censura è inammissibile anche per difetto di specificità, non essendo riportato in ricorso l’esatto contenuto della transazione che dal documento depositato risulta avere un contenuto più ampio
rispetto alla minima e del tutto insufficiente esposizione riportata dal ricorrente.
Del pari inammissibile è la censura di violazione dell’art. 2909 c.c. e del principio di intangibilità del giudicato formale e sostanziale, in quanto dalla lettura della citata sentenza n. 4839/2002 del Tribunale di Palermo non emerge ictu oculi un contrasto con la decisione impugnata.
Infatti, nella suddetta sentenza si fa riferimento a COGNOME NOME come parte esclusa dalla transazione mentre dalla lettura della medesima transazione emerge che egli aveva invece partecipato all’atto .
Sul punto parte ricorrente non fornisce alcuna indicazione o specificazione limitandosi a richiamare il principio di diritto secondo cui chi non fa valere la transazione nel giudizio poi definito con sentenza non impugnata e passata in giudicato, non può rimettere in discussione la situazione accertata che diviene intangibile e preclude ogni possibilità di far valere il contenuto dell’accordo transattivo in un successivo giudizio.
Di conseguenza deve farsi applicazione del seguente principio di diritto del tutto consolidato: In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l’inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., restando precluse ogni
tipo di attività nomofilattica (Cass. Sez. 3, 16/01/2025, n. 1041, Rv. 673537 – 01).
Nella specie manca la trascrizione anche solo di una minima parte della sentenza che si assume essere passata in giudicato in relazione al punto controverso nel presente giudizio e, come si è detto, parte ricorrente fonda le sue censure unicamente sul fatto che la transazione non sia stata fatta valere nel giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo originariamente incardinato dal tutore di NOME COGNOME senza fornire alcuna precisazione circa il fatto che NOME COGNOME nella sentenza del Tribunale di Palermo è indicato come estraneo alla transazione.
Inoltre, parte ricorrente chiede di applicare il sopra richiamato principio, che in quel caso preclude la possibilità di far valere il contenuto dell’accordo transattivo, senza confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata che ha qualificato la transazione come novativa, avendo le parti inteso estinguere integralmente il precedente rapporto sostituito dall’accordo transattivo.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 183, sesto comma, c.c.
La Corte territoriale sarebbe incorsa in errore non avendo censurato l’ordinanza con la quale era stata ordinata la produzione di una prova documentale non richiesta dalle parti in violazione del principio della disponibilità della prova e in violazione dell’articolo 183 c.p.c.
3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente non deduce di aver sollevato immediatamente dopo l’ordinanza istruttoria la questione dell’ illegittima acquisizione della copia della transazione. La parte, infatti, avrebbe dovuto
Ric. 2020 n. 6620 sez. S2 – ud. 10/07/2025
indicare che detta eccezione era stata sollevata tempestivamente ai sensi dell’art. 157, comma 2, c.p.c. subito dopo l’assunzione della prova e, se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa eccezione e pertanto sanata la nullità, avendo la stessa carattere relativo. (Cass. Sez. 2, 23/11/2016, n. 23896, Rv. 642194 – 01)
Il vizio processuale dedotto, infatti, si traduce eventualmente in una nullità relativa posta a tutela dell’interesse delle parti che, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l’assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.. Solo qualora la suddetta eccezione venga respinta, l’interessato ha l’onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. U., 23/09/2013, n. 21670, Rv. 627450 – 01).
Il ricorso è rigettato.
Nulla sulle spese non essendosi costituite le parti intimate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei
Ric. 2020 n. 6620 sez. S2 – ud. 10/07/2025
presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione