SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1688 2025 – N. R.G. 00001955 2024 DEPOSITO MINUTA 01 10 2025 PUBBLICAZIONE 01 10 2025
CORTE D ‘A PPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
Verbale di udienza con sentenza contestuale – artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. –
Causa d’appello n.: N. R.G. 1955/2024 r.g. vertente fra:
il
(cf/PI:
),
con
patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(cf:
),
con
il
patrocinio
dell’Avv.
COGNOME
P.
P.
PARTE APPELLATA
*
Oggi 01/10/2025 , alle ore 12:50 , dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, composta da:
NOME COGNOME
Presidente relatore
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
con l’assistenza della Funzionaria addetta all’UPP , nei locali del INDIRIZZO, piano INDIRIZZO, sono comparsi: Per parte appellante, l’Avv. NOMECOGNOME
Per parte appellata , l’Avv. COGNOME.
L’avv. COGNOME si riporta ai propri atti, evidenziando in particolare che il ricorso ex art. 702 -bis c.p.c. fu introdotto oltre i limiti di valore stabiliti dalla disciplina, ulteriore motivo di inammissibilità.
L’avv. COGNOME si riporta ai propri atti.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 1955/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
il
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1955/2024 promossa da:
(cf/PI:
),
con
patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(cf:
),
con
il
patrocinio
dell’Avv. COGNOME
COGNOME;
PARTE APPELLATA
P.
P.
avverso la sentenza n. 1069/2024 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 2.9.2024.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
In via pregiudiziale dichiarare la nullità della sentenza impugnata per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della in quanto litisconsorte necessario e rimettere la causa al giudice di primo grado ex. art 354 cpc. Par
In via gradata e pregiudiziale dichiarare la nullità della sentenza impugnata per l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio del precedente grado e rimettere la causa al giudice di primo grado ex. art 354 cpc.
Nel merito, in riforma della sentenza impugnata: rigettare ogni avversa richiesta per essere infondata in fatto ed in diritto, anche in riconvenzionale, in via di azione ed eccezione, accertare tutti danni esistenti alla riconsegna dell’immobile nella disponibilità di da accertare in via istruttoria anche a mezzo di CTU chiedendosene l’ammissione fin da ora come supra, sempre in via istruttoria ammettere la prova per testi indicando a teste:
-l’arch. a conferma delle circostanze esposte e descritte nella sua perizia giurata del 31/08/2016 depositata in atti, che si rammostra al teste, il tutto preceduto da ‘vero che’ ;
-il sig. sul seguente capitolo di prova anticipato da ‘vero che’ al momento della riconsegna dell’immobile in favore della RAGIONE_SOCIALE l’immobile oggetto di locazione alla veniva riconsegnato con danni riguardanti sia la recinzione, sia gli spazi esterni dell’area locata a con il contratto da questa sottoscritto e in tutte le altre componenti la consistenza immobiliare oggetto di causa, gia’ rappresentate nella perizia giurata dell’arch che si rimostra al teste; Cont Cont
disporre la compensazione legale ex art. 1243 c.c. fino alla concorrenza di € 40.000,00 quale fondo cauzionale a garanzia per la copertura dei danni presenti nell’immobile de quo, al momento della consegna in favore di RAGIONE_SOCIALE, salva la condanna di CFT al pagamento dei danni provati in corso di giudizio in misura eventualmente superiore alla somma di € 40.000,00 da utilizzare per la richiesta compensazione.
Con vittoria di spese e dei compensi professionali di entrambi i giudizi oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Per la parte appellata:
in via pregiudiziale:
dichiarare l’appello medesimo inammissibile per contrarietà all’art. 342 c.p.c.;
nel merito:
rigettare l’appello ex adverso proposto perché privo di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, e per l’effetto confermare la sentenza impugnata;
in ogni caso, rigettare tutte le istanze istruttorie reiterate in sede di appello, in quanto inammissibili.
Nella denegata ipotesi in cui l’Ill.ma Corte non ritenga di poter confermare la sentenza impugnata alo stato degli atti, si chiede l’ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado e reiterati nelle conclusioni di tale giudizio, e in particolare le prove orali così come articolate:
‘1. DVC ‘in data 16 giugno 2020, lei, in qualità di dipendente della consegnava le chiavi del capannone industriale di circa 5.400 mq.
INDIRIZZO definito dalle parti anche ‘Colle 2’ ai Sigg.ri
e Arch.
incaricati dalla
del loro ritiro’.
DVC ‘nella suddetta riconsegna del capannone lei fu coadiuvato dal Sig. , anch’egli dipendente, come lei, della .
DVC ‘che gli incaricati della e Arch. prima di prendere in consegna le chiavi, effettuarono un sopralluogo nel capannone dopo di che ritirarono le chiavi e si allontanarono’.
DCV ‘che il Sig. e l’Arch. dopo ave effettuato il sopralluogo e prima nsegna le larono alcun rilievo in ordine allo stato del capannone’.
Chiede sia chiamato a testimoniare sui capitoli e 4 sopra indicati il Sig.
DVC ‘in data 16 giugno 2020, lei, in qualità di dipendente della consegnava le chiavi del capannone industriale di circa 5.400 mq. INDIRIZZO, definito dalle parti anche ‘Colle 2′ ai Sigg.ri incaricati dalla del loro ritiro’.
e Arch.
DVC ‘nella suddetta riconsegna del capannone lei fu coadiuvato dal Sig. anch’egli dipendente, come lei, della .
DVC ‘che gli incaricati della e Arch. prima di prendere in consegna le chiavi, effettuarono un sopralluogo nel capannone dopo di che ritirarono le chiavi e si allontanarono’.
DCV ‘che il Sig. e l’Arch. dopo ave effettuato il sopralluogo e prima di prendere in consegna le chiavi, non formularono alcun rilievo in ordine allo stato del capannone’.
Chiede sia chiamato a testimoniare sui capitoli 5,6,7 ed 8 sopra indicati, il Sig. ‘.
Anche in questa sede, si ribadisce la convinzione per cui la condotta processuale di IMF, a partire dalla pretestuosità dell’appello e dal mancato rispetto dei criteri redazionali degli atti e comunque di criteri minimi che rispondano ad un ordine espositivo che renda tali atti agevolmente leggibili, giustifichi la condanna dell’appellante anche ai sensi dell’art. 46 disp. att. c.p.c., nonché per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., nei modi e nella misura che l’Ill.ma Corte riterrà opportuni.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 1069/2024 pubblicata il 2.9.2024, ha così deciso:
condanna al pagamento in favore di della somma di € 40.000,00, oltre interessi moratori dal 31.5.2019 al saldo;
condanna al rimborso, in favore di delle spese di lite, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, ed oltre anticipazioni.
1.1 (anche CFT) aveva agito col rito sommario contro COGNOME
(anche IMF), chiedendone la condanna alla restituzione di 40mila euro a suo
tempo versate a titolo di deposito cauzionale.
A suffragio della domanda aveva dedotto che:
(-) aveva stipulato con IMF, quale conduttrice, due contratti di locazione (in data 1.6.2016 e 26.9.2016), aventi a oggetto due capannoni industriali situati in località Collesalvetti, indicati come Colle INDIRIZZO e Colle INDIRIZZO;
(-) IMF, con lettere del 10.9.2018, aveva dichiarato di volersi avvalere delle clausole risolutive espresse ivi contenute, contestando a alcuni inadempimenti, tra i quali, quanto al capannone indicato come Colle 2, la contravvenzione al divieto di sublocazione; Cont
(-) IMF, pertanto, aveva introdotto procedimento di mediazione, convenendovi la quale, a sua volta, vi aveva chiamato con la quale aveva stipulato un contratto di deposito oneroso per la custodia delle merci di quest’ultima presso il magazzino Colle INDIRIZZO, che la locatrice qualificava come sublocazione non autorizzata; Cont
(-) in sede di mediazione le tre società avevano raggiunto un accordo: siccome per Colle 2 non era possibile procedere al rilascio immediato (essendo il magazzino occupato dalla merce depositata da ), era stato pattuito che restava liberata da qualsiasi obbligo relativo al contratto di locazione, ivi compresi quelli di carattere risarcitorio, ma continuava a garantire con l’importo di € 40.000,00 (già versato a titolo di deposito cauzionale) la buona conservazione e custodia dell’immobile da parte di per il periodo in cui questa avesse continuato a mantenervi la merce e comunque non oltre il 31 maggio 2019, data del rilascio; Cont
(-) per i danni riscontrati in data antecedente il 27.3.2019 IMF era stata autorizzata a trattenere la somma € 10.000,00 dai € 50.000,00 costituenti l’iniziale deposito cauzionale;
(-) si era anche convenuto che IMF avrebbe potuto trattenere ulteriori somme, laddove avesse riscontrato danni prodotti dalla nel periodo dal 27.3.2019 (data del sopralluogo) al 31.5.2019 (data fissata per il rilascio) e che, alla restituzione di tale somma a CFT sarebbe stata obbligata senza che questa potesse opporre eccezioni relative alla fondatezza della pretesa di IMF in ordine alle somme trattenute;
(-) aveva riconsegnato l’immobile Colle 2 nel giugno 2020, con oltre un anno di ritardo; ma IMF, nonostante l’assenza di danni al capannone attestata da stessa, non aveva restituito all’attrice i € 40.000,00 dovuti;
(-) infine, in sede di negoziazione assistita, quale prova dell’inesistenza dei danni al momento del rilascio del capannone, aveva allegato un messaggio
via pec diretto ad IMF, attestante l’assenza di danni ulteriori rispetto a quelli verificati in contraddittorio il 27.3.2019.
si era costituita per resistere e proporre domanda riconvenzionale, in sostanza sostenendo che la pec del 27.3.2019 non esisteva; e deducendo di avere diritto a fare proprio il deposito cauzionale, in ragione dell’esistenza, al momento della riconsegna, di danni all’immobile riguardanti sia la recinzione, per il cui ripristino ha dovuto sostenere costi pari ad € 13.493,20, sia gli spazi esterni dell’area locata per la cui sistemazione ha ottenuto un preventivo di € 11.900,00; chiedendo infine la condanna di al pagamento dei danni provati in corso di giudizio in misura eventualmente superiore alla somma di € 40.000,00, contestando l’efficacia novativa dell’accordo di conciliazione raggiunto in sede di mediazione. Cont
1.3 Il Tribunale, disposto il passaggio al rito ordinario e istruita la causa documentalmente, ha preso la sua decisione osservando, per quanto ancora interessi, che:
1.3.a la transazione raggiunta il 17.5.2019 in sede di mediazione, aveva natura novativa;
1.3.b in forza degli artt. 4 e 5 della transazione, rispondeva di eventuali danni verificatisi o emersi nel periodo dal 27.3.2019 al 31.5.2019; Cont
non aveva assunto alcun obbligo per il fatto del terzo, ossia per la riconsegna da parte di alla data stabilita;
1.3.d « Ne consegue che osta al riconoscimento di un diritto al risarcimento del (diverso ed ulteriore) danno da parte di IMF la circostanza che nel significativo iato temporale tra il 30.5.2019 e il giugno 2020, non si ha contezza di quanto accaduto nell’immobile. Come eccepito dall’attrice, infatti, non solo non è noto ed invero ai fini in questione non rileva -se tra IMF e sia intervenuto un accordo di proroga del termine per il rilascio rispetto pattuito in sede di mediazione, ma soprattutto, non può essere addossata alla la responsabilità per fatti che, ove sussistenti, possono essersi verificati in un periodo estraneo a quello delimitato in transazione. » (sent., pag. 5);
1.3.e In ogni caso i danni non erano adeguatamente provati.
Con atto di citazione, regolarmente
notificato,
(di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, di seguito anche appellato), proponendo gravame
avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 ‘ 1) IN VIA PREGIUDIZIALE: Nullità della sentenza impugnata -Contraddittorio non integro -Litisconsorzio necessario ex. Art 102 c.p.c. ‘
Sostiene che è litisconsorte necessaria, perché « nell’ambito del rapporto contrattuale avente ad oggetto una locazione commerciale, in caso di sublocazione o cessione dello stesso, la Suprema Corte (sent. Cassazione Civile n. 10485/2004),) si è espressa chiaramente in relazione alla natura giuridica del vincolo di corresponsabilità che si viene a determinare tra cedente e cessionario. » (appello, pag. 5).
2.2 ‘ 2) IN INDIRIZZO E PREGIUDIZIALE: Inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado -Nullità della sentenza impugnata ‘
Sostiene che a causa si doveva proporre col rito locatizio e non con quello sommario.
2.3 ‘ NEL MERITO: Erroneità della motivazione resa dal giudice di merito per inesatta/omessa valutazione del materiale istruttorio offerto – Responsabilità contrattuale della CFT Diritto di ritenzione del deposito cauzionale per l’esistenza di ingenti danni all’immobile locato. Indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare ex. art 342 c.p.c. ‘
Il motivo è inteso a criticare l’apprezzamento di merito del Tribunale, secondo la seguente articolazione:
2.3.a ‘ Responsabilità contrattuale della – Diritto di ritenzione del deposito cauzionale per l’esistenza di ingenti danni all’immobile locato. ‘ Cont
Così è criticata innanzitutto la motivazione: « il giudice di prime cure ha errato nel non considerare che il diritto al risarcimento dei danni arrecati all’immobile locato con conseguente diritto alla ritenzione del deposito cauzionale nei confronti di è chiaramente confermato dall’art. 4 del contratto di locazione intercorso tra le parti ove viene negata qualsiasi efficacia di cessione del contratto di locazione, nei confronti del Locatore, che in caso avrebbe avuto solo valore di tolleranza da parte del locatore e priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore » (appello, pag. 9). Cont
2.3.b ‘ La prova degli ingenti danni all’immobile locato al momento della riconsegna. ‘
Prosegue l’appellante, avversando la motivazione ove ha negato l’esistenza di una prova dei danni, prova invece ampiamente data in via documentale.
2.3.c ‘ L’inattendibilità come prova della lettera inviata in data 19.06.2021 ‘
Infine, si fa notare che la lettera di nella quale la società negava di avere cagionato danni, è, per la sua formazione unilaterale, del tutto inidonea a dimostrare la situazione del bene.
2.4 Con ulteriore motivo, l’appellante contesta in radice che vi sia stata novazione del rapporto, per il quale occorrerebbe una modificazione tale da rendere incompatibile il nuovo assetto rispetto alla situazione precedente.
2.5 Infine, ha reiterato le istanze istruttorie trascritte in epigrafe.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall’APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio, con condanna della controparte per responsabilità processuale aggravata.
Con ordinanza del 9.12.2024 la Corte ha l’istanza urgente di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fissando udienza per la discussione orale, con concessione di termine per il deposito di memorie conclusionali, versate ritualmente nel fascicolo.
La causa è decisa oggi ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., a seguito di discussione orale, come da retroestesa porzione di verbale.
L’appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Si premette che IMF, nella comparsa conclusionale (pag. 2), informa (e documenta con tre allegati) che, a seguito del rigetto della istanza inibitoria e dell’avvio da parte di CFT di una espropriazione, è stata raggiunta una intesa per porre termine al processo esecutivo avviato;
peraltro, « restando fermo il giudizio di appello pendente presso codesta Corte di Appello di Firenze – RG. N. 1955/2024 e con esso integralmente tutti i diritti e le azioni in esso esercitate senza rinuncia alcuna. » (ivi).
Ne prende atto, dunque, il collegio, rilevando che il fatto sopravvenuto è privo qui della minima rilevanza.
Si premette anche che la dedotta inammissibilità del rito sommario in primo grado per violazione dei limiti di valore è questione inammissibile, perché non contenuta nell ‘appello e genericamente formulata, e, comunque, manifestamente infondata, perché non risultano esservi limiti di valore.
Il primo motivo , che denuncia la violazione dell’art. 102 c.p.c. per la mancata estensione del contraddittorio a è manifestamente infondato.
5.1 Esso, per come è formulato, sostiene, a ben vedere, che in un caso di responsabilità solidale -quale sarebbe quella asseritamente vincolante e nei confronti di IMF -si applicherebbe l’art. 102 c.p.c., mentre l’ipotesi di responsabilità solidale costituisce un caso esemplare di litisconsorzio facoltativo. Cont
5.2 Peraltro, anche tenendo ferma la decisione del primo giudice sulla natura novativa della transazione (tema oggetto del 4^ motivo: infra , § 7) e valutando dunque che il titolo dedotto in causa è un contratto trilatero (fra IMF e , l’art. 102 c.p.c. non si deve applicare a questa causa, perché IMF chiede qui l’accertamento del suo diritto (fondato, secondo il Tribunale, sulla transazione e non sulla locazione) a trattenere il deposito cauzionale corrisposto da per via dei danni, diritto che può utilmente accertarsi anche senza che partecipi al giudizio attenendo a un rapporto obbligatorio che riguarda quei due soli soggetti. Cont Cont
L’appellante , del resto, neppure spiega perché la sentenza emessa senza la presenza della altra società sarebbe inutiliter data ; e, per quanto consti, mai ha sollecitato in primo grado l’estensione del contraddittorio, il che, retrospettivamente, legittima anche la presunzione che la questione sia stata sollevata in appello solo perché la decisione di merito è stata sfavorevole, con un evidente abuso dello strumento processuale.
Anche il secondo motivo , relativo al rito applicabile (se ordinario o locatizio), è manifestamente inammissibile.
Premesso che, anche in questo caso, IMF, né nel costituirsi nel rito sommario, né dopo la trasformazione in rito ordinario, né in seguito, ha mai sollevato la questione del rito locatizio, constata il collegio che l’adozione di un rito erroneo non comporta di per sé alcuna nullità, a meno che il rito seguito non abbia in concreto leso il diritto di difesa o, comunque, recato pregiudizio alle facoltà difensive (cfr Cass. sez. 2^ civ. 17.10.2014 n. 22075 rv 633130-01; Cass. sez. 1^ civ. ord. 12.5.2021 n. 12567 rv 661366-01).
Poiché il mezzo si risolve esclusivamente in una sterile denuncia sul rito adottato, esso, senza neppure necessità di esaminare la questione che pone, va reputato insuscettibile di un esame di merito.
Si antepone, per ragioni di ordine logico, l’esame del quarto motivo , inerente la natura novativa o meno della transazione, a quello del terzo.
La qualificazione da parte del Tribunale in termini di transazione novativa merita conferma.
7.1 È certamente vero che, affinché una transazione abbia natura novativa, occorre che essa dia vita a un assetto oggettivamente incompatibile rispetto alla situazione preesistente alla transazione (tale essendo il criterio discretivo: Cass. 4008/2006; Cass. 15444/2011; Cass. 23064/2016; Cass. 21371/2020), ma, come ben spiega la difesa appellata (comparsa di costituzione, § 4 di pag. 22), ciò è quanto è accaduto nel caso di specie e quanto il Tribunale ha correttamente rilevato.
Il profilo di maggior incompatibilità è questo: nell’ambito di una controversia nella quale la locatrice IMF contestava alla conduttrice di avere, in spregio al divieto contrattuale, sublocato l’immobile a terzi ( , e, per tale ragione, sosteneva essersi risolto il contratto di locazione per la clausola risolutiva espressa, che quel divieto contemplava come ragione sufficiente per caducare il negozio, viene stipulata una transazione alla quale partecipa e in forza della quale ottiene il diritto, concessole da IMF, di restare nell’immobile sino al 31.5.2019. Cont
Si passa, quindi, da una locazione (ossia da un rapporto fra la sola locatrice e la conduttrice) che doveva, nella prospettazione della locatrice, essere dichiarata risolta per la presenza di un terzo subconduttore immesso illegittimamente dal conduttore (che, si Cont
nota incidentalmente, ha qualificato in modo diverso il rapporto con , a un rapporto nel quale (ossia il subconduttore illegittimo ed estraneo alla controversia) viene legittimato a permanere per un periodo nell’immobile.
Il rapporto obbligatorio fra IMF e scaturito dalla sottoscrizione della transazione, è incompatibile con la locazione pregressa: non semplicemente per la modifica soggettiva, ma anche perché sull’immobile vengono concessi diritti a un soggetto diverso dal conduttore. Cont
Retrocedere la situazione giuridica così costituita a prima della transazione, pertanto, sarebbe impossibile, perché vi osterebbero i diritti autonomi che aveva sul bene.
7.2 Come ha poi ben messo in luce il primo giudice, senza che vi sia contestazione, non aveva assunto alcun obbligo per il fatto del terzo, nel senso che, a tenore dell’art. 8 della transazione, l’obbligazione di rilascio dell’immobile (al 31.5.2019) era stata assunta dalla sola che, anche a tal fine (ossia per legittimare la sua posizione), aveva versato a IMF 140mila euro e si era impegnata a versarne altri 50mila (art. 7); laddove, in forza dell’art. 1 della transazione stessa, era liberata da ‘ ogni obbligazione relativa al contratto di locazione dell’immobile denominato INDIRIZZO ‘. Cont Cont
È così innegabile e pacifico che l’inadempimento di all’obbligo di riconsegna entro il 31.5.2019 (rispettato con un anno di ritardo) non ha fatto risorgere il diritto della conduttrice IMF al rilascio dovutole, in forza della locazione, dalla conduttrice tanto è vero che nessuna domanda ha mai avanzato IMF contro per la mancata riconsegna al 31.5.2019. Cont Cont
Tutto questo convalida e definitivamente conferma che la locazione tra IMF e è stata novata dalla transazione fra IMF, e il cui ingresso nel rapporto, con acquisizione di autonomi diritti e autonomi doveri (fondamentali gli artt. 7 e 8 della transazione ), ha determinato l’impossibilità oggettiva di retrocedere la situazione giuridica al precedente contratto di locazione. Cont Cont
Il terzo motivo , a questo punto, è pressoché automaticamente caducato, perché, a ben vedere, le pretese di si fondano su diritti che essa aveva quale locatrice in forza del contratto di locazione e, dunque, in tanto potrebbero essere utilmente dedotti, in quanto fosse negata la natura novativa della transazione. Cont
Passando in rapida sintesi i profili nei quali il pezzo è articolato ( supra , §§ 2.3.a, 2.3.b e 2.3.c) si osserva:
8.1 Il diritto a ritenere il deposito cauzionale è, tipicamente, un diritto acquisito da IMF in forza del contratto di locazione.
Tuttavia, il diverso assetto assunto con la transazione e, in particolare, con gli articoli 7 e 8, nei termini già esaminati ( supra , § 7.2) , ha determinato l’estinzione, per novazione (i.e., transazione novativa) di quello stesso diritto.
8.2 La prova dell’esistenza dei danni concerne dunque un tema assorbito.
8.3 Analogo discorso vale per la prova contraria data dalla lettera 19.6.2021.
Le istanze istruttorie dell’appellante devono essere nuovamente disattese, assorbite quelle dell’appellata.
In difetto, infatti, di un diritto al risarcimento, che risulta escluso dalla precedente trattazione, i mezzi chiesti sono irrilevanti.
Al rigetto dell’appello consegue che l’onere delle spese del grado è da porsi, secondo soccombenza, a carico di IMF.
Gli oneri, vista la nota depositata da CFT (da ridurre come segue), si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi, valore di causa pari alla somma contestata (scaglione sino a 52mila euro).
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 3.045,00 fase 3 (comprensiva della fase incidentale di inibitoria) ed € 3.470,00 fase 4, in tutto € 9.991,00, oltre accessori di legge.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
rigetta
l’appello proposto da nei vverso la sentenza n. 1069/2024 emessa dal Tribunale di Pisa
confronti di e pubblicata il 2.9.2024, che integralmente conferma;
condanna
rimborsare a
le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, non-ché oltre cap e iva secondo legge;
dà atto che ricorrono nei confronti dell’appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 1^ ottobre 2025.
Il Presidente est. NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.