Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 645 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 645 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9569/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO
TECNOLOGY
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2648/2020 depositata il 21/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che
1.-RAGIONE_SOCIALE ha acquistato da RAGIONE_SOCIALE un macchinario per produrre confetture. Ma quest’ultima, stante il mancato pagamento del corrispettivo, ha ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Milano per la somma corrispondente: decreto a cui RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione, con domanda riconvenzionale per i danni.
1.1.- Contestualmente, RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza davanti al Tribunale di Pescara per il fallimento della RAGIONE_SOCIALE proprio a cagione del debito consistente nel mancato pagamento del corrispettivo.
2.-A seguito di tutto ciò, le parti hanno raggiunto una transazione, che è stata sospensivamente condizionata alla definizione negativa del fallimento, ossia alla circostanza che non sarebbe stato dichiarato il fallimento da parte del Tribunale di Pescara: caso nel quale il rapporto sarebbe ovviamente stato attratto al fallimento e ogni altro accordo privato di rilevanza.
2.1.- Poiché è sopraggiunto provvedimento di rigetto della istanza di fallimento, RAGIONE_SOCIALE ritenendo dunque avverata la condizione cui era subordinata la transazione, ne ha chiesto l’adempimento, ed ha in seguito agito in giudizio per far constatare che, invece, adempimento non vi è stato e che quindi, rivivendo il contratto originario, RAGIONE_SOCIALE era tenuta alle originarie obbligazioni.
2.2.Per contro, RAGIONE_SOCIALE ha inteso sostenere che la transazione non hai mai avuto efficacia in quanto non si è verificata la condizione cui era subordinata: la declaratoria di improcedibilità dell’istanza di fallimento. Ossia, secondo la tesi di RAGIONE_SOCIALE, l’efficacia della transazione era subordinata ad una specifica pronuncia negativa del fallimento: quella di improcedibilità del
medesimo (RAGIONE_SOCIALE aveva depositato una sorta di atto di desistenza). Invece, essendo stata pronuncia decisione di rigetto dell’istanza di fallimento, ecco che, non essendosi verificata la condizione sospensiva, la transazione non ha mai avuto efficacia.
Tutto sommato, dunque, entrambe le parti convengono, sia pure per motivi diversi, che la transazione si è risolta.
3.-Il Tribunale di Milano, adito dunque da RAGIONE_SOCIALE come si è detto, per far constatare l’inadempimento della transazione e far dichiarare la sua risoluzione, ha rigettato la domanda.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, e la Corte di secondo grado di Milano lo ha accolto.
4.-Ricorre qui RAGIONE_SOCIALE con tre motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Considerato che
La sentenza della Corte di Appello è basata sui seguenti argomenti:
la transazione intercorsa tra le parti non aveva carattere novativo, e si è risolta per inadempimento di RAGIONE_SOCIALE b) con la conseguenza che la sua risoluzione fa rivivere il rapporto originario in base al quale RAGIONE_SOCIALE era obbligata a pagare il corrispettivo del bene acquistato; b) non c’è litispendenza tra questo giudizio e quello di opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti ad altro giudice ed in diverso grado: né vi è possibilità di sospendere questo in attesa di quello.
5.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli articoli 1362- 1363- 1965- 1976 del codice civile.
6.- Con il secondo motivo denunzia violazione degli articoli 19651976 c.c.
Lamenta essersi dalla corte di merito erroneamente affermato che, risolta per inadempimento la transazione, rivive necessariamente il rapporto originario, a cui le parti sono vincolate, laddove anche quando la transazione non è novativa non rivive mai il rapporto originario, dovendo considerarsi che l’accertamento del rapporto
originario pendeva avanti ad altro giudice (quello della opposizione a decreto ingiuntivo) e dunque a rivivere doveva essere <> (p. 7), altrimenti la risoluzione del rapporto contrattuale (della transazione) avrebbe effetti su quello litigioso (diremmo, processuale) travolgendo gli atti processuali già compiuti, ed in particolare la sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che la reviviscenza del rapporto originario rischia <>.
I motivi presentano connessione logica e possono scrutinarsi insieme.
Essi sono infondati.
Va premesso che non è in contestazione che la transazione non fosse novativa: questo accertamento del giudice di merito non è qui contestato. Nemmeno è in contestazione l’accertamento che essa si è risolta per inadempimento: neanche su questo punto v’è censura.
Piuttosto si pone il problema se, risolta la transazione, o persa che sia la sua efficacia, riviva o meno il rapporto preesistente.
E’ principio di diritto che <> Cass. 24377 / 2006; Cass. 1690/ 2006).
Non v’è dubbio, allora che, trattandosi di transazione non novativa circostanza, come si è detto, non contestata qui- la sua perdita di efficacia (quale che ne sia la ragione) fa rivivere il rapporto originario.
A questa conclusione non può obiettarsi che la risoluzione della transazione, facendo rivivere il rapporto originario, incide sull’accertamento processuale in corso che ha ad oggetto proprio il rapporto originario- in modo che venga compromessa la certezza del diritto.
Va osservato che iil piano processuale e quello sostanziale vanno mantenuti al riguardo distinti: la reviviscenza del contratto originario comporta una modifica del rapporto tra le parti, altro essendo l’accertamento e l’apprezzamento processuale di tale rapporto.
Così come è vicenda del tutto normale che il succedersi di rapporti tra le parti può avere effetti su accertamenti processuali in corso -la remissione di un debito comporta l’estinzione del relativo accertamento processuale- allo stesso modo la reviviscenza di rapporti contrattuali precedenti comporterà diverso accertamento processuale della nuova situazione.
Non può peraltro dirsi che la reviviscenza è impedita dalla esistenza di un accertamento processuale sul rapporto.
Né ha alcun senso dire che, risolta per un qualsiasi motivo la transazione (non novativa), rivive il ‘rapporto processuale’ di accertamento del contratto originario, che è come dire che prosegue l’accertamento su tale rapporto, per l’appunto.
7.- Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione degli articoli 39 e 295 c.c.
Lamenta di aver chiesto la declaratoria di continenza tra la presente pendente in appello e altra causa pendente avanti al Tribunale originata dalla opposizione a decreto ingiuntivo.
Si duole della decisione della Corte di Appello di non avere né dato seguito alla continenza né di avere sospeso questo procedimento in attesa di quello.
Il motivo è infondato.
Va anzitutto osservato che la mancata applicazione della regola sulla continenza ha una sua duplice ragione, qui non contestata: che le due cause pendevano, in quel momento, in grado diverso (l’uno in primo grado, l’altro in appello); che la continenza non era stata tempestivamente eccepita, né tempestivamente d’ufficio rilevata (ex articolo 40 c.p.c.).
Deve ulteriormente sottolinearsi che l’odierna ricorrente si duole che non sia stato dal giudice del gravame sospeso questo processo in attesa dell’altro, facendosi leva sul principio di diritto secondo cui <> (da ultimo Cass,. 5340 / 2022).
L ‘applicazione di tale principio di diritto tuttavia non comporta necessariamente, diversamente da quanto sostiene la ricorrente (p. 13) che il giudice successivamente adito debba sospendere il procedimento avanti a sé pendente, ma solo che ad essere sospeso debba essere quello pregiudicato dall’altro.
Orbene, nella specie nulla è dato intendere sul rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi, quello iniziato per primo (basato sul rapporto originario) sembrando essere invero pregiudicato dal successivo, e cioè dal presente avente ad oggetto la reviviscenza del rapporto originario: intanto si può accertare l’inadempimento (delle obbligazioni) del contratto originario in quanto sia deciso che quest’ultimo rivive.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Roma 26.10.2023
Il Presidente NOME COGNOME