Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 35829 Anno 2023
– ricorrenti incidentali –
Civile Sent. Sez. 2 Num. 35829 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 2781/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/11/2017;
Lette le memorie delle parti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Udito il PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Sostituto il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale;
Uditi l’avvocato NOME COGNOME per la ricorrente principale e l’avvocato NOME COGNOME per i ricorrenti incidentali;
RAGIONI IN FATTO
COGNOME NOME conveniva in giudizio COGNOME NOME dinanzi al Tribunale di Forlì chiedendo di accertare la nullità del testamento olografo dall’agosto 1956 del defunto COGNOME NOME (deceduto nel 1982), dichiarandone la nullità, con la conseguente inefficacia di tutti gli atti compiuti dai coeredi in esecuzione del testamento, procedendosi quindi alla immissione in possesso della propria quota ereditaria.
Deduceva che il de cuius con il detto testamento aveva istituito eredi i figli dell’unico fratello COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (padre dell’attrice), ma che tuttavia il testamento era falso, in quanto redatto solo nel
1982 allorché il testatore era del tutto incapace, trattandosi anche di testamento apocrifo.
Si costituiva COGNOME NOME resistendo alla domanda ed eccepiva che gli eredi di COGNOME NOME con atto del 25 ottobre 1985 erano pervenuti ad un accordo divisionale, prescindendo dal contenuto del testamento.
Interveniva anche COGNOME NOME, erede a sua volta di COGNOME NOME, e partecipe dell’accordo invocato dal convenuto che proponeva domanda analoga a quella dell’attrice.
In prossimità dell’udienza di conclusioni interveniva anche COGNOME NOME, che deduceva di essere erede di COGNOME NOME, moglie di COGNOME NOME, che chiedeva accertare la nullità dell’olografo, con la nullità degli atti di disposizione e divisione posti in essere dai coeredi.
Nel corso del giudizio decedeva COGNOME NOME, cui subentravano COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il Tribunale adito con la sentenza n. 888 del 2010 rigettava tutte le domande attribuendo valore risolutivo alla definizione negoziale intervenuta tra i coeredi.
In particolare, per quanto ancora rileva in questa sede, riteneva che COGNOME NOME avesse richiesto l’annullamento della transazione ai sensi dell’art. 1972, co. 2, c.c., domanda ammissibile, ma che però era rimasta sprovvista di prova, essendo stata formulata allorché erano già maturate le preclusioni istruttorie.
Avverso tale sentenza proponeva appello COGNOME NOME, cui aderiva COGNOME NOME reiterando le domande proposte in primo grado.
Proponeva appello incidentale COGNOME NOME, che instava per l’accoglimento della domanda rigettata dal Tribunale.
Gli altri appellati resistevano al gravame, proponendo appello incidentale condizionato.
La Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 2781 del 23 novembre 20 ha rigettato gli appelli di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, regolando di conseguenza le spese di lite.
Dopo aver precisato che effettivamente COGNOME NOME era erede della madre NOME, e come tale legittimata ad agire, la Corte chiariva però che la stessa non era anche erede del padre, che con testamento l’aveva pretermessa, avendo quindi l’appellante acquisito diritti successori solo nella diversa veste di erede della madre, che a sua volta era divenuta erede del marito. Passava, quindi, ad esaminare la portata dell’accordo intervenuto tra tutti i coeredi di COGNOME NOME con atto notarile del DATA_NASCITA.
Allo stesso avevano preso parte effettivamente tutti i coeredi, i quali, dopo aver premesso di essere comproprietari dei beni, loro pervenuti per effetto della successione testamentaria, determinavano il valore della massa attiva e dei debiti.
Tuttavia, avevano provveduto alla divisione senza però il rispetto delle proporzioni derivanti dalle quote indicate nel testamento, in
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quanto il peso del passivo era fatto gravare unicamente su COGNOME NOME, ancorché titolare solo di una quota di 3/8, avendo questi l’onere di provvedere alla cancellazione a sua cura e spese di tutti i gravami che esistevano sui beni.
Inoltre, con la clausola n. 6, i condividenti davano atto che tutti i patti della divisione erano assunti ‘anche a titolo di transazione in relazione a tutti i rapporti comunque connessi alla successione e comunione ereditaria in oggetto, nonché ai beni oggetto della presente scrittura, rilasciandosi i condividenti reciprocamente dichiarazione di saldo per tutto quanto attiene ai predetti rapporti’.
Secondo la Corte d’Appello, tale previsione induceva ad assegnare all’accordo natura transattiva in ordine a tutte le questioni litigiose, attuali e potenziali, derivanti dalla successione, ivi inclusa anche quella della nullità delle disposizioni testamentarie.
Ciò trovava conforto nel fatto che, se le parti avessero solo inteso dare attuazione alle previsioni testamentarie, la divisione sarebbe dovuta avvenire con criteri diversi, dovendo anche i debiti ereditari gravare su COGNOME NOME in proporzione della quota ereditaria.
In realtà, secondo i giudici di appello, il reale intento dei condividenti era quello di conseguire la cancellazione delle iscrizioni gravanti sui beni, al fine di renderli liberi dalle pretese dei creditori.
Ne scaturiva altresì che la divisione prescindeva dal contenuto del testamento, rispondendo a finalità chiaramente transattive nei
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rapporti interni tra i coeredi, venendo quindi a sostituire ogni precedente statuizione e regolamentazione, inclusa quella contenuta nell’olografo.
Osservava la sentenza che era preclusa la possibilità di valutare l’annullabilità dell’accordo ex art. 1973 c.c., trattandosi di questione mai posta in primo grado.
In relazione invece all’annullabilità ai sensi del secondo comma dell’art. 1972 c.c., la sentenza osservava che la domanda proposta dall’interventrice non era stata dichiarata inammissibile sul presupposto della sua tardiva costituzione, come appunto dedotto nell’appello.
In realtà il Tribunale aveva rilevato la tardività delle istanze istruttorie, in quanto la parte istante era onerata anche di provare che la sua dante causa fosse ignara della falsità del testamento all’epoca della conclusione della transazione.
In relazione alle altre censure degli appellanti, che avevano dedotto che non era stata esaminata la loro domanda di nullità dell’olografo, la sentenza riteneva che le stesse non potevano essere interpretate (quanto alla declaratoria di inefficacia degli atti compiuti dai coeredi in esecuzione del testamento) come volte a far dichiarare l’invalidità dell’accordo divisionale del 1985, in quanto accordo transattivo fondato su titolo nullo, proprio perché avevano negato tale qualità all’atto successivamente intervenuto.
Il presupposto delle loro richieste era quindi del tutto diverso da quello che invece avrebbe dovuto fondare una domanda ex art. 1972, co. 2, c.c.
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Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso COGNOME NOME sulla base di tre motivi, illustrati da memorie.
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno resistito con controricorso proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, a loro volta illustrati da memorie.
Gli atri intimati non hanno svolto difese in questa fase.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte
RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 277 co. 1 c.p.c., con omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità del testamento olografo di COGNOME NOME.
Si ricorda che sia l’attrice che l’interventore COGNOME avevano chiesto di accertare la nullità dell’olografo, e che analoga richiesta era stata avanzata dalla ricorrente il che porta ad affermare che la domanda de qua fosse stata ritualmente introdotta.
Ciò imponeva quindi di dover decidere sulla stessa, essendo erroneo il ragionamento della Corte d’Appello che ha reputato che fosse ostativa a tale decisione l’avvenuta conclusione dell’accordo divisionale del 1985.
Il motivo è infondato.
In effetti, deve escludersi che ricorra la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., e ciò in quanto la Corte d’Appello ha espressamente esaminato la domanda di invalidità dell’olografo proposta dall’attrice e dal COGNOME pervenendone al rigetto sul presupposto
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che la questione della invalidità della scheda, avuto riguardo al tenore della domanda dell’attrice e dell’interventore, fosse preclusa dal fatto che era intervenuto un accordo transattivo con il quale le parti avevano, sì provveduto a distribuire tra di loro i beni ricaduti nella successione, ma avevano inteso anche addivenire ad una transazione destinata ad offrire una nuova regolamentazione dei rapporti della comunione, sostituendo ogni precedente regolamentazione, e quindi anche quella correlata alla fedele attuazione delle volontà testamentarie (sottintendendo in tal modo un evidente carattere novativo per l’accordo de quo).
Ha, quindi, tratto da tale premessa la conclusione secondo cui, non avendo gli appellanti incidentali chiesto l’annullamento della transazione intervenuta tra le parti, restava assorbita la questione relativa alla validità del testamento, in quanto ove anche provata, non avrebbe permesso di superare la regolamentazione successivamente concordata nel 1985.
Occorre al riguardo ricordare che la transazione relativa a un titolo invalido è nulla soltanto se stipulata con riferimento ad un contratto illecito; in ogni altro caso è, invece, annullabile, ed il relativo vizio, pertanto, è rilevabile soltanto se tempestivamente dedotto o eccepito dalla parte interessata, ma non d’ufficio dal giudice (Cass. n. 2082/1984).
La sentenza impugnata ha perciò ricondotto il profilo di invalidità derivante dal fatto che l’accordo era intervenuto sul presupposto che la successione fosse regolata da un testamento di cui invece si asseriva la invalidità, nell’ambito di applicazione dell’art. 1972
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co. 2 c.c., di guisa che al fine di privare di efficacia l’assetto negoziale successivamente fissato, non era sufficiente solo invocare la nullità del testamento, ma era altresì necessario proporre la specifica impugnativa dettata dalla norma richiamata, azione che l’attrice ed il COGNOME non avevano proposto, avendo anzi prescisso del tutto dal fronteggiare l’effetto preclusivo scaturente dall’accordo transattivo.
Inoltre, non va trascurato un altro passaggio della sentenza impugnata che, a pag. 15, valorizzando la portata transattiva dell’accordo, e quello che era il reale intento dei contraenti, ha affermato che in realtà i condividenti avevano inteso del tutto prescindere dal contenuto della scheda testamentaria, avendo fornito un assetto della comunione pienamente sostitutivo rispetto a quello derivante dal titolo testamentario, il che precludeva anche l’accertamento della falsità dell’accordo (e ciò perché in altro passaggio della sentenza si riferisce di come la transazione concernesse tutte le questioni correlate alla successione dell’originario dante causa, attuali e potenziali, tra le quali andava inclusa anche quella della nullità del testamento).
Deve, quindi, escludersi quanto all’attrice ed all’interventore che vi sia stata un’omissione di pronuncia, e ciò perché la Corte d’Appello ha ritenuto che la domanda fosse preclusa in ragione della successiva regolamentazione dei rapporti successori cui erano addivenute le parti e che avrebbe consentito di portare di nuovo in rilievo il tema della nullità dell’olografo solo tramite
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l’impugnativa dell’accordo ex art. 1972, co. 2 c.c., azione che però questi non avevano proposto.
Quanto, invece, alla posizione della ricorrente, è pur vero che la sentenza impugnata ha dato atto che effettivamente la stessa aveva proposto la domanda di annullamento della transazione, ma che si trattava di domanda avanzata allorché le preclusioni istruttorie erano ormai già maturate.
Per l’effetto, ha tratto la conclusione che l’accertamento della falsità del testamento che avrebbe potuto, ove avvenuto con esito positivo, legittimare la domanda di annullamento della transazione, diveniva però nella sostanza superfluo, in quanto altro presupposto per l’accoglimento della domanda de qua è l’accertamento della ignoranza della causa di nullità in capo alla parte che chieda l’annullamento (e quindi in capo alla madre della ricorrente, nella cui posizione è subentrata). Tale prova però non poteva essere offerta, stante il limite all’attività probatoria che operava a seguito della presentazione dell’intervento a preclusioni istruttorie maturate, di tal che il mancato accertamento della nullità del testamento appare quasi un’applicazione del principio della ragione più liquida (come sostenuto da parte controricorrente), avendo la Corte ravvisato una causa idonea a determinare il rigetto della domanda di annullamento che non si sarebbe potuta superare, ove anche appurata la falsità della scheda.
Né, infine, appare pertinente il richiamo della difesa della ricorrente a Cass. n. 14656/2012, che ha ritenuto che la
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prescrizione dell’azione di annullamento ex art. 1973 c.c. decorre solo dal momento in cui sia stata accertata la falsità dei documenti su cui la transazione si fonda, avendo la Corte di appello, sempre alla pag. 15, evidenziato che la domanda di annullamento non era stata avanzata ai sensi dell’art. 1973 c.c., ritenendo quindi inammissibile la relativa formulazione, affermazione questa che il ricorso non censura.
Il motivo deve quindi essere rigettato.
Il secondo motivo di ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. nonché degli artt. 1965 e 1418 c.c. quanto all’affermazione del giudice di appello secondo cui l’accordo del 10 ottobre 1985 avrebbe efficacia transattiva in ordine a tutte le questioni litigiose attuali e potenziali, inclusa quella della nullità delle disposizioni testamentarie.
Si sostiene che la lettura dell’accordo non denota la prospettazione di alcuna questione litigiosa, ed ancora meno in ordine alla validità del testamento.
Ne deriva che l’interpretazione offerta dal giudice di merito contrasta con il tenore letterale dell’accordo, essendo stata valorizzata una clausola residuale e di mero stile.
Nella specie deve pertanto prevalere la funzione divisionale dell’accordo, con la conseguenza che, una volta appurata la nullità del testamento, risulta travolta anche l’efficacia della divisione.
Il terzo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 1965 e 1972, co. 2, 1973 e 1418 c.c., sempre in relazione al
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carattere transattivo della divisione intervenuta tra le parti. Si ricorda che l’annullabilità della transazione per nullità del titolo opera solo in caso di transazione cd. novativa, ma non anche ove sia carente tale requisito, posto che in questa seconda ipotesi la nullità del titolo travolge automaticamente la transazione venendone meno il presupposto.
Nela specie risulta però carente tale accertamento, il che determina la necessità di cassare la sentenza per rinnovare o integrare tale indagine.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
Occorre ricordare che, a differenza dell’attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l’attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti (Cass. n. 15603/2021; Cass. n. 29111/2017; Cass. n. 3115/2021).
Nella specie, ad avviso del Collegio, le censure della ricorrente attingono non già l’attività di qualificazione e sussunzione giuridica della fattispecie nella norma, ma piuttosto l’apprezzamento della concreta volontà delle parti, in contrasto
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con quanto operato al giudice di merito con accertamento logico e coerente.
In disparte la carenza di contenuto del ricorso che omette di riprodurre le parti dell’accordo di cui si contesta la corretta interpretazione (potendosi al riguardo comunque far riferimento a quanto riportato in sentenza), la censura in ordine alla violazione delle regole di ermeneutica negoziale appare solo declamata in ricorso, ma manca una concreta individuazione della specifica norma violata, emergendo piuttosto come le critiche, lungi dal denotare l’assoluta implausibilità dell’esito cui è approdato il giudice di appello, aspirino a proporre una alternativa interpretazione, ritenuta più appagante rispetto a quanto invece sostenuto in sentenza.
Con specifico riferimento ai principi dettati da questa Corte in merito agli accordi che possano intervenire tra coeredi onde regolare tra loro l’assetto dei beni caduti nella successione, in numerose occasioni è stato affermato che i coeredi possono anche rinunciare a far valere il testamento, dividendo convenzionalmente fra loro i beni facenti parte della successione, ponendo così in essere un negozio di disposizione delle loro quote per il quale si richiede la redazione dell’atto scritto a pena di nullità se nella successione sono compresi dei beni immobili (cfr. Cass. n. 4469/1988; Cass. n. 12685/2014, che sottolinea come l’accordo vada anche a compiere una modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo, che da quello passivo; Cass. n.
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9513/2002, che ammette la possibilità di rinunciare ad eventuali testamenti che fossero stati scoperti; Cass. n. 5666/1988).
E’ stato altresì chiarito che il ” discrimen ” tra divisione transattiva, rescindibile ex art. 764, primo comma, cod. civ., e transazione divisoria, non rescindibile ex art. 764, secondo comma, cod. civ., né annullabile per errore ex art. 1969 cod. civ., non è costituito dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dall’esistenza, nella prima e non nella seconda, di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione (cfr. ex multis Cass. n. 13942/2012; Cass. n. 8240/2019).
I giudici di merito hanno evidentemente propeso per la tesi che le parti avessero inteso porre in essere una transazione divisoria, partendo dal dato evidente dell’accordo in base al quale, pur assumendosi che i beni appartenevano ai partecipi secondo determinate quote, tuttavia il passivo ereditario era ripartito in palese difformità rispetto alle quote previamente individuate, essendo perciò evidente che anche l’attribuzione del passivo in prevalenza ad uno dei coeredi implicava una volontà di dividere prescindendo dal criterio di proporzionalità delle quote che per legge avvince non solo la distribuzione dell’attivo ma anche il riparto del passivo.
La prevalenza del carattere transattivo dell’accordo trova, quindi, riscontro nel concreto assetto di interessi voluto dalle parti, e risulta corroborato proprio dalla clausola n. 6, richiamata a pag. 13 dal giudice di appello, che conferma come fosse ben presente
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alle parti la volontà di raggiungere un accordo anche con finalità transattiva.
La sentenza impugnata ha correttamente valorizzato quelle che sono le espressioni letterali delle parti, non potendosi attribuire, come invece vorrebbe parte ricorrente, all’utilizzo della congiunzione ‘anche’ una riduzione o completa svalutazione del carattere transattivo dell’accordo, atteso che proprio alla luce dei precedenti sopra citati, e ribadito il tratto distintivo tra divisione transattiva e transazione divisoria, l’assenza di proporzionalità delle quote assegnate rende prevalente e connota, anche dal punto di vista della disciplina, l’accordo raggiunto, pur conservando lo stesso lo scopo di apporzionare i beni tra i condividenti.
La Corte d’Appello si è poi premurata di individuare le peculiari ragioni che spingevano le parti a fornire un assetto dei loro rapporti autonomo rispetto alla fonte testamentaria, sottolineando l’esigenza impellente di addivenire ad una liberazione dei beni dai gravami che li oneravano, ed ha quindi reputato che proprio la clausola n. 6 contenesse una manifesta volontà di porre in essere un novellato assetto dei reciproci rapporti, pur sempre collegati alla successione, ma muniti di un’autonoma disciplina contrattuale (come confortato dall’espressione ‘…tutti i rapporti comunque connessi alla successione e comunione ereditaria in oggetto…’), così che si palesa incensurabile la conclusione per la quale la portata transattiva dell’accordo si espandeva e coinvolgeva anche le questioni che investivano la validità del testamento.
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D’altronde, se la previsione codicistica di transazione riferisce di una definizione di una lite già cominciata ovvero che possa sorgere, mediante il ricorso a reciproche concessioni, in tale ultima nozione si possono ben inserire anche rinunce a far valere diritti sulla base di un determinato titolo ovvero a mettere in discussione il titolo stesso in futuro, così che ben può sostenersi che in realtà i giudici di merito abbiano ritenuto che l’accordo raggiunto abbia permesso la divisione, ma abbia anche inteso mettere fine ad ogni futura contestazione circa la fonte dei diritti successori vantati dai condividenti, come appunto chiarito nel passaggio in cui si riferisce che uno degli effetti dell’intesa era quello di precludere l’accertamento della falsità del testamento (affermazione questa che denota come in realtà, in merito alla questione del primo motivo del ricorso incidentale condizionato, non possa ritenersi esservi stata soccombenza da parte dei ricorrenti incidentali).
Peraltro, una volta ricondotta la domanda dell’interventrice nella previsione di cui al secondo comma dell’art. 1972 c.c., effettivamente assume rilievo la distinzione tra transazione “novativa” e “conservativa”, avendo anche di recente questa Corte ribadito tale distinzione, reputando che solo per la prima è possibile invocare la norma citata, in quanto in caso di assenza di tale carattere la transazione, riguardante l’esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in
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sostituzione di questo (Cass. n. 7963/2020; Cass. n. 15841/2014; Cass. n. 6703/1988).
Ad avviso della Corte deve però ritenersi che tale indagine sia stata comunque compiuta dalla Corte d’Appello, e precisamente nella parte in cui, sempre a pag. 15, si riferisce di come le parti avessero voluto sostituire ogni precedente regolamentazione, inclusa quella contenuta nell’olografo, affermazione questa che, sebbene non faccia esplicito uso dell’aggettivo ‘novativo’, chiarisce che però nel percorso logico dei giudici fosse chiara la volontà delle parti di sostituire con il loro accordo ogni preesistente fonte del rapporto.
Il ricorso principale è rigettato.
Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento del primo motivo (che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., e 1965 c.c. per non avere la Corte d’Appello attribuito all’accordo del 25 ottobre 1985 la valenza di atto di rinuncia a far valere il testamento), e del secondo motivo del ricorso incidentale (che lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per l’omessa condanna della ricorrente al rimborso delle spese del procedimento di sequestro giudiziario in corso di causa), trattandosi di motivi espressamente condizionati all’accoglimento del ricorso principale.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nulla a disporre quanto alle parti rimaste intimate.
6. Poiché il ricorso principale è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensidell’art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n 115 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
Condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti , che liquida in complessivi € ,00, di cui 200,00 per esborsi , oltre spese generali , pari al 15% sui compensi , ed accessori di legge, se
1 n 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 ~bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 14 dicembre 2023.
Il Presidente
Il AVV_NOTAIO Estensore
CORTE DI CASSAZIONE Ufficío Relazioni con il Pubblico
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