SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 222 2026 – N. R.G. 00001791 2023 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
N. R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1791NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F.
), con il patrocinio dell’avv.
C.F.
COGNOME NOME, contro
(C.F.
), con il
P.
patrocinio dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME e dell’avv. COGNOME NOME,
APPELLATA
avverso la sentenza n. 424/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto pubblicata il 10/05/2023
CONCLUSIONI
In data 17.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
APPELLANTE
Per la parte appellante:
‘ Con le presenti note, si ribadiscono in via preliminare le istanze di ammissione della prova per testi già articolata in atto di appello e si precisano le conclusioni come segue:
Voglia la Corte di Appello, contrariis reiectis riformare la sentenza impugnata e stabilire:
la nullitàl’annullabilità e comunque la mancanza di effetti giuridici del contratto denominato ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e per l’effetto voglia condannare la banca convenuta al pagamento in favore dell’attrice della somma di € 45.339,00 (o altra e diversa che dovesse risultare di giustizia, se necessario a seguito di valutazione equitativa) oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino al saldo effettivo.
la nullità eo l’annullabilità e comunque la mancanza di effetti giuridici del contratto denominato ‘soluzione finestra’ stipulato tra le parti in data 8 42005;
In subordine, la responsabilità contrattuale o precontrattuale della banca convenuta per quanto descritto in premessa dell’atto introduttivo e per l’effetto condannare la stessa banca al risarcimento del danno subito dall’attrice, che si quantifica nella somma di € 45.339,00 (o altra e diversa che dovesse risultare di giustizia, se necessario a seguito di valutazione equitativa) oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ‘ .
Per la parte appellata:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria:
NEL MERITO
IN VIA PRELIMINARE
Per i motivi di cui in atti, previe le declaratorie del caso e di Legge, dichiarare l’appello inammissibile con condanna della appellante al pagamento delle spese del presente giudizio.
IN INDIRIZZO
Respingere integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza n. 4242023 (n.8502016 RG) depositata il 10.5.2023 dal Tribunale di Grosseto, in persona della AVV_NOTAIO, non notificata;
conseguentemente, previe le declaratorie del caso,
accertare e dichiarare la già intervenuta composizione tra le parti, mediante transazione (doc. 6 fascicolo avversario), della controversia, così come la cessazione e/o insussistenza della materia del contendere, la carenza di interesse ad agire della Sig.ra l’intervenuto soddisfacimento delle di lei pretese e l’espressa rinuncia all’azi o da parte della Sig.ra in forza dell’accordo transattivo stipulato con la in data 08.04.2005
respingere in ogni caso le domande tutte ex adverso formulate, poiché inammissibili, improcedibili ed infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio (e successive occorrende), oltre all’ulteriore importo ex art. 96 cpc, importo che si lascia all’equo apprezzamento dell’AVV_NOTAIO.mo Giudice adito.
Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, replicare, concludere, anche in via istruttoria, ai sensi di legge ‘ .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Grosseto, la
per chiedere la dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento del contratto denominato ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ , nonché la condanna della banca alla restituzione delle somme versate, oltre a interessi e rivalutazione, o, in subordine, il risarcimento del danno.
L’attrice affermava che, nell’ottobre 2000, aveva aderito al piano finanziario ‘RAGIONE_SOCIALE‘ proposto dalla , confidando nel rapporto di fiducia con il funzionario della banca. La proposta era stata da lei sottoscritta presso la tabaccheria gestita dal marito senza possibilità di trattativa, poiché il modulo era già predisposto dalla banca.
Solo successivamente l’attrice si rendeva conto che il piano, presentato come investimento previdenziale, consisteva in realtà in un mutuo da restituire in 15 anni, con 61 rate trimestrali. La banca non investiva direttamente i suoi risparmi, ma le concedeva un finanziamento che poi veniva utilizzato per acquistare proAVV_NOTAIOi finanziari emessi dalla stessa banca o da società collegate.
Sosteneva che il contratto era stato stipulato fuori dai locali commerciali, ma non
conteneva la clausola di recesso prevista dalla legge, risultando quindi nullo. Inoltre, la banca non aveva valutato la sua propensione al rischio, né le aveva fornito informazioni adeguate sui rischi dell’investimento, in violazione della normativa CONSOB e del Testo Unico della Finanza. L’attrice, inoltre, priva di esperienza finanziaria, non era in grado di comprendere la complessità dell’operazione.
Nel 2005, la banca aveva proposto una ‘soluzione finestra’, ovvero un’integrazione contrattuale che, secondo l’attrice, non aveva sanato le originarie carenze informative. La dichiarazione sottoscritta era generica e non riferita ai rischi specifici del proAVV_NOTAIOo.
Aggiungeva la che il tasso di interesse applicato al mutuo non era determinato né determinabile, poiché lo spazio dedicato nella proposta era rimasto vuoto e, in caso di variazioni, sarebbe stato regolato da un indice futuro non identificabile. Questo rendeva il contratto indeterminato e, secondo la sua tesi, nullo.
Durante il rapporto, l’attrice aveva restituito la somma mutuata, ma aveva ottenuto come ‘rendimento’ una cifra inferiore a quanto versato.
Sosteneva poi che il contratto era stato stipulato in violazione dei principi di correttezza e trasparenza, con uno squilibrio tra le parti, in quanto la banca aveva un profitto certo, mentre lei si trovava esposta a rischi e senza possibilità di guadagno.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, la quale invocava la cessazione della materia del contendere per essere intervenuto tra le parti un accordo transattivo, in data 8.4.2005, con il quale la aveva rinunciato a sollevare qualsiasi contestazione in relazione al contratto.
Nel merito la convenuta contestava comunque la fondatezza delle domande dell’attrice, lamentando che le somme indicate a titolo di risarcimento erano mutevoli e non meglio specificate.
La banca chiedeva comunque il rigetto della domanda e la condanna della
contro
parte ex art. 96 c.p.c.
Con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. l’attrice deduceva la nullità della transazione, in quanto afferente ad un contratto nullo, o, in alternativa, l’annullabilità della stessa per non essere essa stata a conoscenza della nullità del contratto, modificando in senso conforme le conclusioni.
La causa veniva istruita esclusivamente a livello documentale e posta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 424/2023 pubblicata il 10/05/2023 il Tribunale di Grosseto così statuiva:
‘ dichiara il difetto di interesse ad agire di parte attrice; condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di parte convenuta nella soma di euro 4358,00, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, rimborso spese documentate, iva e cpa se dovute; visto l’articolo 96 comma 3 cpc condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta dell’ulteriore somma di euro 1089,5 ‘ .
Nello specifico il giudice riteneva assorbente la questione inerente all’intervenuta transazione, ritenendo infondate, oltre che tardive, le domande avanzate con riferimento alla stessa, sulla base delle seguenti considerazioni:
‘Quanto all’asserita nullità della transazione in quanto relativa ad un contratto di finanziamento illecito la relativa eccezione, oltre ad essere genericamente deAVV_NOTAIOa, è comunque inconferente nella presente sede. Infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte citate da parte attrice (cfr. sent. nr. 26724/2007) hanno evidenziato chiaramente che la violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi
rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria in questione. Di conseguenza, esclusa la possibilità di configurare un’ipotesi di nullità testuale (non essendovi una norma nel TUF o nel TUB che preveda espressamente una simile sanzione) o strutturale (stante la presenza di tutti gli elementi del contratto previsti a pena di nullità), la giurisprudenza nega che possano ravvisarsi gli estremi di una nullità virtuale: sebbene infatti le norme che regolamentano l’attività degli intermediari finanziari abbiano senz’altro carattere imperativo, la violazione delle stesse non comporta la nullità dei contratti stipulati dall’intermediario col cliente, poiché, connotandosi pur sempre come regole di comportamento, la loro violazione è idonea a generare responsabilità -contrattuale o precontrattuale, a seconda della fase in cui viene posta in essere la conAVV_NOTAIOa- ma non a incidere sulla genesi dell’atto negoziale, provocandone la nullità. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto, la eventuale violazione degli obblighi informativi non può mai comportare la nullità o annullabilità della transazione. Quanto, poi, alla deAVV_NOTAIOa annullabilità della transazione per avere ad oggetto un titolo a propria volta nullo (come si è già detto sotto il profilo della mancata preRAGIONE_SOCIALE del diritto di recesso nel contratto di finanziamento), la condizione affinché la parte possa avvalersi della predetta annullabilità è costituito dal fatto che la stessa ignorasse la causa di nullità del titolo sottostante, il che non è avvenuto nel caso di specie. Ed infatti la transazione contiene un esplicito riferimento all’esistenza di un pregresso reclamo dell’attrice nei confronti della banca in ordine a presunti vizi nell’ambito del collocamento del contratto (cfr. doc. n 6 cit.). Conclusivamente, dunque, alla luce dell’accordo transattivo interpartes intervenuto prima dell’introduzione del presente giudizio deve essere dichiarata la carenza di interesse ad agire di parte attrice’
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la (di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per un unico motivo con il quale contestava interamente la decisione del giudice, riproponendo le domande svolte in primo grado e rimaste assorbite.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall’appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la banca contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all’odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, essendo esso stato redatto nel rispetto del disposto dell’art. 342 c.p.c., per come interpretato in via giurisprudenziale, consentendo di rilevare le critiche mosse alla sentenza impugnata. L’eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., poi, è assorbita dal passaggio in decisione della controversia.
Passando al merito si osserva quanto segue.
La causa è stata decisa in primo grado sulla questione assorbente costituita dallo sbarramento determinato dall’intervenuta transazione.
In primo grado è stato documentato dalla stessa attrice che le parti hanno raggiunto in data 8.4.2005 un accordo con il quale, dopo aver premesso che la aveva sporto reclamo nei confronti della lamentando presunti vizi nell’ambito del collocamento del contratto, davano atto di definire la controversia insorta nel senso che la Cliente rinunziava definitivamente al reclamo, impegnandosi ad adempiere agli obblighi rivenienti dal Contratto ed a proseguire il regolare pagamento delle rate, contro l’impegno della a concedere al un abbassamento del tasso di interesse.
In particolare, per quanto oggi rileva, la cliente ha dichiarato di ‘ rinuncia definitivamente a sollevare ogni e qualsiasi contestazione nei confronti del Contratto, che per quanto occorrer possa dichiara di accettare in ogni sua parte, riconoscendolo altresì coerente con la propria situazione finanziaria ed il proprio profilo ‘ .
Le parti hanno poi attribuito espressamente all’atto ‘ natura transattiva, e non novativa delle obbligazioni di cui al Contratto ‘.
Non viene precisato quali contestazioni erano state sollevate, ma la circostanza non appare decisiva, visto che la ha rinunciato a sollevare qualsiasi contestazione nei confronti del contratto, e non quindi soltanto quelle oggetto dell’originario reclamo.
La portata della transazione, quindi, preclude potenzialmente le domande introAVV_NOTAIOe nel presente giudizio, che riguardano il medesimo contratto.
Risulta pertanto dirimente verificare se la domanda di nullità o annullamento della transazione sia stata tempestivamente introAVV_NOTAIOa e se sia fondata.
La risposta al primo quesito è senz’altro positiva, visto che si è trattato di una modifica della domanda conseguente all’eccezione sollevata dalla convenuta nella comparsa ed inserita nel primo atto difensivo successivo. Solo per effetto dell’eccezione di cessazione della materia del contendere, infatti, è sorta la
necessità di superare gli effetti della transazione, sebbene la sua esistenza fosse nota, essendo stata proAVV_NOTAIOa sin dall’atto introduttivo del giudizio.
Sotto il secondo profilo viene in rilievo la disciplina dell’art. 1972 c.c., in base alla quale ‘ È nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.
Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l’annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo ‘.
La Corte di Cassazione, interpretando questa disposizione, ha chiarito che «La distinzione tra transazione “novativa” e “conservativa” assume rilievo dirimente ai fini dell’applicazione dell’art. 1972 c.c.: la transazione novativa che interviene su un titolo nullo è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa a un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti) ed è invece annullabile negli altri casi, ma il vizio del negozio può essere fatto valere soltanto dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2); la transazione conservativa, riguardante l’esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo» (Sez. 3, Ordinanza n. 7963 del 20/04/2020).
Afferma in particolare la Suprema Corte che « l’applicazione dell’art. 1972, comma 2, cod. civ. alla sola transazione cd. “novativa” trova la ragione d’essere nel fatto che “la nullità, l’inesistenza o comunque l’esaurimento del preesistente titolo rimasto invece incontroverso e fuori della transazione (cosiddetta transazione «non novativa»)”, determinano, “indipendentemente da ogni impugnativa, automaticamente l’inutilità della transazione” (Cass. Sez. 3, sent. 10 luglio 1998, n. 6703, Rv. 517065-01), e ciò in quanto, come già osservato dalla prevalente AVV_NOTAIOrina, nella transazione “conservativa”, l’accordo transattivo regola congiuntamente alla fonte preesistente – e non in sostituzione di esso – il rapporto
tra le parti, sicché le vicende ad essa relative sono destinate ad influire sulla sorte del contratto di cui all’art. 1965 cod. civ.”»
Come si è visto, nel caso presente le parti hanno espressamente attribuito alla transazione un valore conservativo, per cui in applicazione dei suddetti principi l’eventuale nullità del contratto di finanziamento, travolgerebbe anche la stessa, nonostante fosse l’oggetto delle contestazioni.
Con riferimento a tale aspetto occorre però chiarire che, sebbene nel giudizio di primo grado l’unica nullità prospettata era attinente alla mancanza degli avvisi relativi al contratto sottoscritto fuori sede, la giurisprudenza di legittimità è ormai da tempo orientata nel senso di ritenere che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio deAVV_NOTAIOo in giudizio.
Giova però rammentare che « Il rilievo d’ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introAVV_NOTAIOi, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l’esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito » (Cass. n. 36353 del 2021, in massima).
La Suprema Corte ha nell’occasione precisato che « ‘ il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ‘ex actis’, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto ‘
(Cass., S.U., 7 maggio 2013, n. 10531 e, poi, Cass. 31 ottobre 2018, n. 27998). In tale affermazione è peraltro indirettamente individuato anche il perimetro entro cui la rilevazione d’ufficio è consentita. ‘ Lo svincolo rispetto alle preclusioni è infatti condizionato all’emersione, dal materiale processuale già esistente, di fatti che siano idonei ad integrare il profilo a rilievo officioso, dovendosi affermare che il poteredovere di rilevazione officiosa di un’eccezione in senso lato si misura sull’ambito dei fatti legalmente acquisiti al processo nel momento in cui tale rilievo deve avere corso’ . La rilevabilità d’ufficio manifesta, infatti, la possibilità che il giudice (o la parte, sollecitando la corrispondente questione) attribuisca significatività giuridica ad una ‘ circostanza che, pur acquisita al processo (attraverso affermazioni pregresse di parte, produzioni o qualunque incombente istruttorio legalmente svolto), non sia stata giuridicamente valorizzata dalle parti (espressamente o comunque in modo inequivoco) entro i termini preclusivi che caratterizzano le attività destinate a individuare i fatti costitutivi o le eccezioni rispetto all’oggetto del contendere . Il potere-dovere officioso di rilevare il significato giuridico di un certo fatto’ , pur se non valorizzato dalle parti, nel che consiste il proprium della ‘rilevazione’ d’ufficio anche rispetto alla proposizione di un’eccezione ad opera della parte non va invece sovrapposto all’introduzione nel processo di una circostanza che già non gli appartenesse , né con la proposizione di ipotesi o di percorsi di indagine finalizzati ad addivenire, da un fatto del processo, all’acquisizione al dibattito di un altro fatto, costitutivo o tale da integrare eccezione, ancora ad esso estraneo . Il giudice il potere -dovere di dare corso alle piste probatorie finalizzate a verificare se siano dimostrabili certi fatti decisivi ma si deve pur sempre trattare di fatti già acquisiti al processo (Cass. 15 maggio 2018, n. 11845; Cass. 13 febbraio 2006, n. 3047) e non di fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) soltanto ipotizzi la verificazione e ne esplori l’esistenza o i connotati. È del resto consolidata la massima per cui il rilievo officioso delle eccezioni può aversi se ed in quanto il contenuto fattuale di esse già emerga dagli atti (v. sulla scia di Cass.,
S.U., 10531/2013 cit., tra le molte, Cass. 22 ottobre 2015, n. 21524, Cass. 30 settembre 2016, n. 19567; Cass. 5 agosto 2021, n. 22371), il che si specifica ulteriormente nel senso che, al di là della prova dei fatti che fondano l’eccezione, è la loro stessa esistenza o inesistenza a dover già essere interna al processo almeno come allegazione di parte o emergenza da un qualche dato istruttorio» (Cass. n. 36353 del 2021, cit., in motivazione).
Nell’atto di appello la nullità viene collegata a due diversi profili:
-il mancato richiamo nel testo contrattuale della facoltà di recesso del cliente richiesta per il collocamento di proAVV_NOTAIOi fuori sede dalla norma dell’art. 30, commi 6 e 7, TUF;
-la mancanza di meritevolezza della causa concreta del negozio, in ciò richiamando la giurisprudenza formata con riferimento ai contratti ‘MY WAY’ e ‘FOR YOU’ .
La prima delle due questioni è stata senz’altro tempestivamente deAVV_NOTAIOa, in quanto i fatti costitutivi della invocata nullità erano stati allegati già nell’atto introduttivo del giudizio.
Quanto al merito, la tematica è stata già oggetto dell’esame della Corte di Cassazione, sez. III, che si è pronunciata con specifico riferimento al contratto ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ con la sentenza 03/04/2014 n.7776.
In tale pronuncia la Suprema Corte ha evidenziato che il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 30, comma 7, nell’interpretazione che ne hanno dato le Sezioni Unite, deve trovare applicazione, attesa la evidente identità di ratio , sia ai contratti stipulati in esecuzione di un contratto di collocamento in senso stretto, stipulato tra l’emittente del titolo e l’intermediario che in tal modo si obbliga alla rivendita di esso al pubblico, sia a tutti gli altri contratti di vendita di strumenti finanziari conclusi nell’ambito di un “servizio di investimento” come definito dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 1, comma 5.
Inoltre, si afferma che il contratto denominato “RAGIONE_SOCIALE” costituisce di per sé e nel suo complesso un servizio di investimento, consistente nella vendita di
strumenti finanziari, e che pertanto l’informazione sul recesso non poteva essere contenuta nel solo prospetto informativo concernente l’operazione di acquisto di quote del fondo d’investimento “Ducato”.
Di conseguenza, avendo il contratto “RAGIONE_SOCIALE” natura e funzione unitaria, e costituendo un “servizio di investimento” ai fini di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 30, comma 6, esso avrebbe dovuto prevedere nelle sue condizioni generali, a pena di nullità, l’informazione al cliente dell’esistenza del diritto di recesso.
Nel caso in esame, come del resto in quello esaminato dalla Corte di Cassazione, la proposta di adesione al RAGIONE_SOCIALE Finanziario denominato RAGIONE_SOCIALE non contiene alcuna informazione per il cliente sull’esistenza del diritto di recesso.
La circostanza che il collocamento del proAVV_NOTAIOo sia avvenuta tramite un’offerta fuori sede, poi, è stata allegata dall’attrice sin dall’atto introduttivo, ove si afferma che la sottoscrizione avvenne all’interno della tabaccheria gestita da suo marito, e non è stata oggetto di contestazione da parte della banca.
A prescindere da ogni valutazione in merito all’ulteriore aspetto della meritevolezza della causa, quindi, questo profilo è già sufficiente per una declaratoria di nullità del contratto ai sensi dell’art. 30 settimo comma TUF (‘ L’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente ‘).
La nullità del contratto travolge anche l’accordo transattivo successivo, trattandosi di una transazione conservativa di un negozio nullo, circostanza che consente di esaminare nel merito le domande oggi riproposte dalla parte appellante.
Una volta accertata la nullità del contratto residua esclusivamente la necessità di esaminare i conseguenti profili restitutori.
Al riguardo è pacifico che il contratto di finanziamento ha avuto esecuzione fino alla sua scadenza, avendo allegato l’attrice, senza sul punto essere smentita, di avere restituito per intero le somme mutuate. È altresì pacifico che le quote del fondo sono state rimborsate alla signora
La proposta contrattuale non contiene i dati del finanziamento, essendo rimasta in bianco nella copia proAVV_NOTAIOa (doc.1 di parte attrice) la parte relativa all’indicazione della somma mutuata e degli interessi da corrispondere.
Dal contenuto dell’accordo transattivo, però, si evince che, per effetto di detto Contratto, è stato concesso un finanziamento di Euro 51.008,00, al tasso del 7,29%, avente durata 15 anni dalla data di erogazione, rimborsabile in unica soluzione alla scadenza, utilizzato per l’acquisto di nominali Euro 55.000,00 di obbligazioni RAGIONE_SOCIALE Zero Coupon ‘PASCHI15 VIS.EUR ZC’ emesse dalla Banca e di n° 1890,19 quote del Fondo Comune di Investimento attualmente denominato ‘DUCATO GEO EUROPA CS’, gestito dalla società RAGIONE_SOCIALE.
Il pagamento degli interessi è stato poi effettuato dal Cliente mediante corresponsione di rate trimestrali scadenti il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno, costituite da soli interessi, ognuna dell’importo unitario di € 929,62.
Con l’accordo transattivo dell’8.4.2005 l a ha concesso una riduzione del tasso al 6,2900% annuo, con la conseguenza che il nuovo ammontare unitario delle residue rate di rimborso degli interessi è stato determinato in € 802,10 per le residue 43 rate trimestrali costanti.
Da tali dati si evince che la signora ha corrisposto interessi dall’ottobre 2000 all’aprile 2005 per 18 trimestri, pari ad un corrispettivo di € 16.733,16, nonché per il periodo successivo € 34.490,3 0 (802,10 x 43), per un totale di € 51.223,46.
La signora ha proAVV_NOTAIOo assieme alla comparsa conclusionale del presente giudizio un estratto conto al dicembre 2015, dal quale si evince l’accredito di un bonifico per € 25.925,07 ed il contestuale addebito della somma di € 187,51 con ordinante RAGIONE_SOCIALE, che si afferma essere la liquidazione finale dei fondi di investimento.
La banca non ha preso posizione su tale produzione, né per contestarne il contenuto, né per denunciarne la tardività.
Non vi è prova di ulteriori passaggi di danaro, per cui si suppone che l’ammontare della somma capitale da restituire sia stato detratto dal prezzo di rimborso dei titoli.
Conseguentemente, risulta provato il diritto di a Vedersi restituire la somma di € 51.223,46 e quello di MPS a vedersi restituire € 25.737,56 (€ 25.925,07 € 187,51).
Operata la compensazione, quindi, la banca convenuta deve essere condannata alla restituzione all’appellante della somma di € 25.485,90, maggiorata degli interessi di cui al quarto comma dell’art. 1284 c.c..
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell’esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di MPS nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all’attività svolta , esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull’appello proposto da nei confronti di
avverso la sentenza n. 424/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 10/05/2023, così provvede:
accoglie l’appello e per l’effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della transazione stipulata tra le parte in data 8.4.2005;
dichiara la nullità del contratto di adesione a piano finanziario denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sottoscritto da ;
dichiara le parti tenute a restituire quanto ricevuto per effetto dell’esecuzione del predetto contratto e, operata la compensazione tra i
rispettivi crediti, condanna a 25.485,90, maggiorata degli
restituire a la somma di € interessi di cui al quarto comma dell’art. 1284 c.c.;
4. condanna la
a rifondere a
le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 7.616 per il primo grado ed € 6.946 per l’appello, il tutto oltre al rimborso delle spese generali del 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Firenze, camera di consiglio del 13 gennaio 2026.
Il Consigliere relatore ed estensore AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
La Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME
Nota
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