Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28774 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28774 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7261/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME PAOLO, RAGIONE_SOCIALE ROMEO, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5437/2020 depositata il 04/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del locale Tribunale che – decidendo sulla domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE della società RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, per ottenere il risarcimento dei danni arrecati alla società e ai creditori sociali per illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa dopo che si era verificata una causa di scioglimento della società stessa, fonte di aggravamento del dissesto -ha condannato al richiesto risarcimento NOME COGNOME, NOME COGNOME, e NOME
COGNOME quali sindaci in carica nel periodo rilevante (ovvero fino al 2008 data della trasformazione della società da RAGIONE_SOCIALE con relativa soppressione del collegio sindacale) nonché la società RAGIONE_SOCIALE chiamata da NOME COGNOME per essere manlevato dalle conseguenze pregiudizievoli della pronuncia.
1.1- La controversia era stata introdotta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -società dichiarata fallita nel novembre del 2011 -deducendo, in particolare, che gli organi gestionali e di controllo avevano omesso di svalutare la partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE ed effettuato finanziamenti in favore della stessa RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE in una situazione di conflitto di interessi e prescindendo dalla capacità delle beneficiarie di restituire quanto ricevuto; che i convenuti componenti del collegio sindacale della società RAGIONE_SOCIALE in carica all’epoca dei fatti si erano resi responsabili per omesso controllo e per aver certificato bilanci non veritieri; che il danno causato dalla prosecuzione dell’attività sociale doveva essere determinato ricorrendo al criterio del deficit fallimentare, mentre quello derivante dalla concessione dei finanziamenti sarebbe stato pari agli importi erogati e non restituiti.
2.- Il Tribunale -esclusa la valutazione della responsabilità di coloro tra i convenuti che avevano transatto con la procedura (ovvero NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nei confronti dei quali ha dichiarato estinto il giudizio avendo la procedura rinunciato alla domanda) e respinta, in via preliminare, l’eccezione di prescrizione della domanda – ha respinto la domanda nei confronti dei convenuti NOME COGNOME, NOME COGNOME amministratori della società e NOME COGNOME AVV_NOTAIO della stessa, in quanto costoro non ricoprivano le cariche sociali nel periodo in cui erano state poste in essere le condotte contestate, ed ha accertato, quindi, sulla scorta delle risultanze della CTU, la
responsabilità dei sindaci NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME condannandoli in solido al risarcimento del danno individuato nell’importo di € 1.188.881,80, pari all’incremento del deficit patrimoniale relativo agli anni dal 2004 alla metà del 2008, rivalutato all’attualità; ed ha condannando, altresì, la compagnia assicuratrice chiamata in causa, a manlevare il AVV_NOTAIO NOME COGNOME dagli effetti della condanna.
3. Su impugnazione della sentenza proposta con appello principale da RAGIONE_SOCIALE e con appello incidentale dai tre sindaci, cui ha resistito – per quel che qui interessa – il RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello, ha: (a) respinto i motivi di appello incidentale riguardanti il rigetto dell’eccezione di prescrizione, la mancata svalutazione della partecipazione nella società RAGIONE_SOCIALE e dei crediti verso quest’ultima e l’altra partecipata RAGIONE_SOCIALE, la negligenza della condotta dei sindaci per omesso controllo, il criterio di determinazione del danno ed il segmento dello stesso imputabile ai sindaci in ragione della durata della loro carica; (b) respinto il motivo di appello principale relativo al mancato accertamento della pretesa natura dolosa dell’omissione contestata ai sindaci; (c) dichiarato inammissibile in quanto nuova la domanda di determinazione delle singole quote di responsabilità e della correlativa domanda di regresso; (d) respinto tutti i motivi di appello principale relativi alla operatività della garanzia invocata dal convenuto COGNOME; (e) accolto il motivo di appello incidentale -e dell’analogo motivo di appello principale – relativo alla mancata considerazione, da parte del Tribunale, della transazione stipulata tra la curatela e gli amministratori ai fini della determinazione del residuo risarcimento da porre a carico dei sindaci.
A questo proposito – che è il tema del ricorso proposto in questa sede per iniziativa del RAGIONE_SOCIALE -la Corte d’Appello ha osservato – condividendo sul punto l’indirizzo della Corte di legittimità (cita Sez.Un. n.30174/2011) – « che nel caso di transazione con taluni
dei responsabili in solido, ove il pagamento del singolo condebitore solidale sia pari o superiore alla quota che faceva idealmente capo allo stesso allora il debito del condebitore che non abbia transatto sarà ridotto in misura pari all’entità del pagamento; ove, invece, il pagamento del condebitore che abbia transatto sia inferiore alla quota di debito su di lui gravante, allora il debito del condebitore che non abbia transatto deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto» . Sicché, ai fini del computo della quota da detrarre nella specie, ha ritenuto andasse presa in considerazione anche la posizione dei soggetti parte del negozio transattivo che nel giudizio di responsabilità sarebbero risultati vittoriosi per essere cessati nella titolarità delle cariche sociali prima del periodo a decorrere dal quale sarebbero state poste in essere le condotte di mala gestio ; e ciò in quanto « ove si consentisse di determinare le singole quote ideali da scomputare prescindendo dalla transazione e considerando il soli soggetti che in base a una valutazione incidentale devono essere effettivamente considerati condebitori solidali, si giungerebbe ad un arricchimento ingiusto in favore del creditore, che potrebbe pretendere l’intero danno da chi non ha transatto pur avendo già percepito una quota dello stesso a seguito della transazione ». Pertanto, al fine di determinare la quota da detrarre, ha considerato le quote di tutti i convenuti che avevano transatto, compresi coloro che non avevano ricoperto incarichi nel periodo che, solo all’esito del giudizio, era stato accertato come rilevante: ovvero NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (deceduto, e per lui NOME e NOME COGNOME) NOME e NOME COGNOME che, oltre ad essere eredi di NOME, avevano ricoperto cariche sociali; quindi ha suddiviso l’intero danno imputabile in via solidale ai sindaci (fino al 2008) per 8 (tre sindaci oltre cinque amministratori) e moltiplicato la somma per 5, ovvero per il numero di coloro che avevano transatto, detraendo, infine la somma così ottenuta (pari a 743.051
euro) dal danno complessivo liquidato dal Tribunale, per giungere, così, alla somma di euro 445.830, cui ha condannato in solido gli odierni appellanti e la RAGIONE_SOCIALE in manleva del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Infine, in ragione della soccombenza, ha condannato i sindaci a rifondere le spese di lite in favore della curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese di lite in favore di NOME COGNOME ed compensato per il resto le spese.
4. -Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a due motivi. RAGIONE_SOCIALE e i sindaci NOME COGNOME, NOME COGNOME, hanno resistito con controricorso. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo del ricorso principale denuncia «Violazione, con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c. dell’art. 1304 c.c.». Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE reputa che la Corte d’Appello abbia errato nel ritenere che la «quota ideale» da prendere in considerazione per determinare la condanna a carico dei condebitori non transigenti non fosse (come invece sarebbe stato corretto) quella dei soli condebitori transigenti effettivamente virtualmente responsabili delle condotte dannose, bensì quella di tutti i soggetti evocati in giudizio, e quindi anche di coloro che, all’esito degli accertamenti compiuti (e passati in giudicato per mancata impugnazione) sono risultati totalmente estranei ai detti fatti e di cui, perciò, non vrebbe potuto dichiararsi la responsabilità dei danni causati; e ciò sarebbe errato perché, a suo dire, in questo modo la Corte di merito avrebbe eccessivamente e illogicamente ridotto il quantum di condanna nei confronti dei condebitori non transigenti ed effettivamente responsabili. Ha, pertanto, chiesto che questa Corte, decidendo nel merito, annulli la sentenza impugnata e ridetermini il quantum della condanna inflitta defalcando dall’ammontare del danno così come accertato la sola quota ideale dei debitori
transigenti che -in assenza della transazione – sarebbero risultati effettivamente responsabili delle condotte dannose, dunque della sola sig.ra NOME COGNOME, quale A.U. nel segmento temporale in cui sono state compiute le condotte dannose imputabili anche ai sindaci per omesso controllo.
1.1- Il motivo è inammissibile non solo per difetto di specificità, poiché il ricorrente fa riferimento alla violazione di una norma (art. 1304 c.c. per cui « La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri se questi non dichiarano di volerne profittar e») senza illustrare, come impone l’art. 366 co.1 n. 4, sotto quale profilo la decisione della Corte di merito si porrebbe in contrasto con il dettato normativo (cfr. Cass. n. 4233/2012; Cass. n. 22269/2010); ma anche perché -proprio in assenza di detta illustrazione -il ricorso finisce per attingere inammissibilmente al merito della decisione, che la Corte d’Appello di Roma ha adottato facendo applicazione dell’insegnamento dei Sez. Un. 30174/2011, alla luce di una chiara ed articolata argomentazione circa la determinazione in concreto e nella particolare fattispecie della quota ideale che andava detratta dall’ammontare del debito risarcitorio unitariamente considerato in ragione degli accordi intervenuti con i convenuti chiamati in causa nelle more dell’accertamento della fondatezza della pretesa.
A tale motivazione il ricorrente non ha mosso alcuna censura. Sicchè la doglianza finisce per sottoporre a questa Corte un nuovo esame del merito della questione non ammesso in sede di legittimità.
2. -Il secondo motivo denuncia « Violazione, con riferimento all’art. 360, n. 3 c.p.c., dell’art. 92 c.p.c. » ovvero l’illegittima compensazione delle spese tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto di una inesistente reciproca soccombenza tra le parti sul punto dell’effetto delle transazioni parziarie intervenute in
corso di giudizio. Perciò il motivo si fonda sul presupposto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.
2.1- Il motivo è evidentemente inammissibile in quanto non ha alcuna attinenza al decisum della Corte d’Appello, ma si limita ad invocare, sul piano della liquidazione delle spese di lite, gli effetti dell’accoglimento del primo motivo di ricorso. Inoltre giova ribadire che, con riferimento al regolamento delle spese,
il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr. ex plurimis Cass. n. 406/2008).
3.- Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE e nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, liquidate per ciascuna delle due parti resistenti nell’importo di euro 10.200,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.10.2024.