Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27317 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6566/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE , (p. iva: P_IVA), con sede in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO, in persona del suo legale rappresentante legale pro tempore , dottAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dal AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE, PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, PEC: EMAIL), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CF: CODICE_FISCALECODICE_FISCALE PEC: EMAIL), in Roma, INDIRIZZO, giusta proRAGIONE_SOCIALE speciale in calce al ricorso rilasciata su foglio separato.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (CF CODICE_FISCALE), presso i cui uffici domiciliar in Roma, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO (pec: EMAIL).
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f./P_IVA).
Intimata
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n° 1272 depositata il 28 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-L’RAGIONE_SOCIALE, ingiunto di pagare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE euro 1.140.958,60, oltre interessi ex d.lgs. n° 231/2002, per prestazioni di ricovero e RAGIONE_SOCIALE rese nel 2004, lo opponeva, deducendo l’inesigibilità del credito sino ai controlli contabili da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e l’inapplicabilità al rapporto degli interessi comunitari.
L’opponente, inoltre, avuta autorizzazione, chiamava in causa l’RAGIONE_SOCIALE, che si costituiva chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta contro di lei.
Nel corso del giudizio l’RAGIONE_SOCIALE pagava l’importo RAGIONE_SOCIALE struttura privata e il giudizio proseguiva solo in punto di interessi.
All’esito RAGIONE_SOCIALE lite, il tribunale di RAGIONE_SOCIALE revocava il decreto monitorio e rigettava le domande RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2 .-Su impugnazione di quest’ultima, la Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE medesima città riformava parzialmente la sentenza di primo grado e condannava l’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere i soli interessi legali dal 31 agosto 2010 (data di notifica del monitum ) sino alle singole date di corresponsione dell’importo.
Osservava il giudice di secondo grado che già dal 2002 la RAGIONE_SOCIALE -appartenendo al novero delle strutture ad alta specialità, che avevano erogato prestazioni in favore dì assistiti residenti per almeno il 30% fuori dRAGIONE_SOCIALE provincia in cui esse erano ubicate -era
stata ammessa al finanziamento centralizzato da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nondimeno, il diritto di tali strutture ad ottenere gli interessi di mora ex d.lgs. n° 231/2002 poteva sorgere solo nel caso in cui fosse stato stipulato tra Ente pubblico e struttura un contratto con forma scritta a pena di nullità, ai sensi degli artt. 8quinquies del d.lgs. n° 502/1992 e 16 e 17 del r.d. n° 2440/1923, nella fattispecie del tutto mancante.
Spettavano, in ogni modo, RAGIONE_SOCIALE struttura privata gli interessi legali dRAGIONE_SOCIALE data di notifica del decreto monitorio.
3 .- Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidando il gravame ad un unico articolato motivo.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE, che conclude per la reiezione del ricorso, mentre l’Asp non si è costituita, nonostante la regolare notificazione del ricorso presso l’indirizzo pec del difensore del secondo grado.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo ed unico motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e la falsa applicazione, ex art. 360 n° 3 cod. proc. civ., degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n° 231/2002 e dell’art. 2909 cod. civ.
Nel paragrafo 1a) la ricorrente osserva, in estrema sintesi, che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE negli anni 2002-2011 aveva deciso di centralizzare il rapporto tra le RAGIONE_SOCIALE provinciali ed alcune strutture private (ossia quelle ad alta specialità, che avevano erogato nell’anno precedente prestazioni in favore di assistiti residenti per almeno il 30% fuori dRAGIONE_SOCIALE provincia sede RAGIONE_SOCIALE struttura).
A seguito RAGIONE_SOCIALE centralizzazione, che aveva riguardato anche la RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE aveva
provveduto sino al 2008 ad attribuire con decreto il tetto di spesa di competenza, a seguito di una trattativa svoltasi tra le singole strutture e la RAGIONE_SOCIALE.
Quindi, da una parte, il decreto sul budget 2004 concernente la ricorrente attuava l’art. 25 RAGIONE_SOCIALE legge regionale n° 4/2003 (come modificato dRAGIONE_SOCIALE legge regionale n° 13/2003) ponendosi su un piano di piena equivalenza sostanziale con l’accordo contrattuale ex art. 8quinquies d.lgs. n° 502/1992.
Dall’altra (paragrafo 1b), lo specifico precedente di questa Corte (Cass. 20391/2016) -col quale era stata respinta un’identica domanda RAGIONE_SOCIALE odierna ricorrente -non poteva essere invocato nella fattispecie, poiché l’RAGIONE_SOCIALE ingiunto aveva opposto il monitum deducendo solo l’inesigibilità del credito azionato sino al momento del controllo contabile dell’Asp e l’inapplicabilità al caso di specie degli interessi comunitari, non potendosi qualificare il rapporto tra struttura e PA come ‘ transazione commerciale ‘ e, così, dunque, essendo coperta dal giudicato la validità del rapporto contrattuale sottostante.
Infime (paragrafo 1c), la ricorrente assume che il rapporto con la RAGIONE_SOCIALE debba essere qualificato come transazione commerciale in ragione dell’interpretazione data dRAGIONE_SOCIALE Cgue RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/35/Ce del 29 giugno 2000, attuata dal Dlgs n° 231/2002.
5 .- Il motivo è fondato, nel senso appresso esposto, e determina la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza.
Anzitutto, deve osservarsi che la Corte d’appello, dopo aver negato la sussistenza di un valido rapporto negoziale tra Struttura e PA -in quanto esso ‘ poteva sorgere soltanto qualora, in data successiva all’8 agosto 2002, fosse stato concluso, tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna e la struttura un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella transazione commerciale di cui all’art. 2, comma 1, lettera a…) ‘ del d.lgs. n° 231/2002 (sentenza pagina 11) ha riconosciuto in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oltre al capitale
(attribuitole con la prima decisione), anche il diritto agli interessi legali dal 31 agosto 2010 (data di notificazione del decreto monitorio), negando invece il diritto agli interessi commerciali in ragione RAGIONE_SOCIALE mancanza di un valido contratto.
Tale percorso logico è, tuttavia, manifestamente incoerente, come già indicato in Cass., sez. 1, 30 agosto 2024, n° 23384, in vicenda analoga RAGIONE_SOCIALE presente, tra le stesse odierne parti in causa.
Infatti, volta che sia stato riconosciuto in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il diritto al pagamento del corrispettivo e degli interessi, con statuizione passata in giudicato, è contraddittorio rimettere in discussione la questione RAGIONE_SOCIALE validità del rapporto negoziale, oltretutto per negare i soli interessi commerciali.
Così facendo, la Corte ha in sostanza nuovamente giudicato in ordine all’avvenuta stipulazione di un contratto in forma scritta tra la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, che rappresentava il fatto costitutivo del diritto al pagamento sia del capitale che degli interessi, in ordine al quale doveva ritenersi ormai formato il giudicato interno.
Pertanto, dato che la sussistenza di un valido rapporto negoziale tra struttura e PA doveva darsi per acquisita e dato, altresì, che l’obbligazione relativa al capitale determina anche l’insorgenza di quella relativa agli interessi, l’unica questione che rimaneva da appurare era se tali accessori del credito dovessero essere liquidati nella misura prevista dall’art. 1284 cod. civ. o in quella maggiore prevista dal d.lgs. n° 231/2002.
A tale ultima domanda deve darsi risposta nel senso RAGIONE_SOCIALE applicabilità del d.lgs. n° 231, posto che, come recentemente statuito da questa SC a Su (Cass. Su, 14 dicembre 2023, n° 35092), dRAGIONE_SOCIALE quale il Collegio non ha motivo alcuno di discostarsi, le prestazioni RAGIONE_SOCIALE erogate ai fruitori del RAGIONE_SOCIALE dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo RAGIONE_SOCIALE concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica
amministrazione dopo l’8 agosto 2002 (contratto che, come già detto, per effetto del giudicato, deve qui ormai ritenersi sussistente), rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 del d.lgs. n° 231 del 2002.
6 .-Per quanto sopra esposto la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, che provvederà, in diversa composi-zione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
p.q.m.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2024, nella camera di