Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 35092 Anno 2023
Civile Sent. Sez. U Num. 35092 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso 12231-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE);
– intimata – avverso la sentenza n. 4557/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 19/09/2019.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.- Con sentenza del 14.10.2011, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò la domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE e dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 1.532.595,53 oltre ulteriori interessi moratori dal 2007- calcolati a norma del d.lgs. n. 231/02- per il ritardo nel pagamento di prestazioni di RAGIONE_SOCIALE riabilitativa erogate dal RAGIONE_SOCIALE in favore degli assistiti del SSN, dichiarando legittimata passiva la sola RAGIONE_SOCIALE.
Pur accertando che la società attrice aveva effettivamente erogato prestazioni di RAGIONE_SOCIALE riabilitativa agli assistiti del RAGIONE_SOCIALE negli anni dal 2004 al 2006 e che la
remunerazione delle prestazioni era avvenuta con ritardo, riteneva inapplicabile al rapporto la disciplina degli interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/02, ritenendo riconducibili le prestazioni erogate all’interno del paradigma RAGIONE_SOCIALE concessione di pubblico servizio piuttosto che a quello RAGIONE_SOCIALE transazione commerciale tra l’ente pubblico e il privato.
– Avverso tale sentenza propose appello il RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 45572019, depositata il 19.9.19, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE respinse l’ impugnazione, osservando che il rapporto tra le parti, avente ad oggetto la erogazione di prestazioni fisioterapiche in favore dei pazienti del RAGIONE_SOCIALE da parte di un centro accreditato con il RAGIONE_SOCIALE stesso, non era inquadrabile nel paradigma RAGIONE_SOCIALE transazione commerciale di cui all’articolo 2, comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 231 del 2002, e quindi che non erano dovuti gli interessi legali di mora come previsti dal predetto decreto, in applicazione dei principi di diritto già affermati da questa Corte di legittimità con gli arresti n. 5042 del 2017 e n. 9991 del 2019, secondo i quali ‘ Il tasso di interesse di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 non è applicabile ai crediti derivanti dall’erogazione dell’RAGIONE_SOCIALE farmaceutica per conto delle RAGIONE_SOCIALE, dal momento che l’attività di dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici, svolta dal farmacista in esecuzione del rapporto concessorio con l’RAGIONE_SOCIALE, essendo intesa a realizzare, quale segmento del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’interesse pubblico RAGIONE_SOCIALE tutela RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE collettiva, ha natura pubblicistica e, pertanto, non può essere inquadrata nel paradigma RAGIONE_SOCIALE transazione commerciale di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo ‘ .
La Corte d’appello ritenne detto principio, affermato da questa Corte, nelle due sentenze indicate nel rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e farmacista, pacificamente applicabile al caso di specie, reputando che anche il RAGIONE_SOCIALE agisca come un
segmento del RAGIONE_SOCIALE e non quale imprenditore che effettua una transazione commerciale.
– La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrati con memoria, cui l ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso illustrato anch’esso da memoria.
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, intimata, non ha svolto attività difensiva in questa sede.
– Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,3,4 e 5 del d.lgs. n. 231/02, RAGIONE_SOCIALE l. n. 833/78, la violazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92 nonché l’ erronea applicazione al caso di specie del principio nomofilattico espresso dRAGIONE_SOCIALE Cassazione con le sentenze n. 5042 del 2017 e 9991 del 2019 e l’ omessa osservanza del principio espresso dalle sentenze n. 14349 del 2016, 20391 del 2016, 17341 del 2017 e 17665 del 2019, per aver la Corte d’appello erroneamente esteso RAGIONE_SOCIALE fattispecie in esame, relativa ai rapporti intercorrenti tra i centri privati accreditati con il RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE, l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE disciplina normativa e dei principi espressi dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità con riferimento RAGIONE_SOCIALE diversa fattispecie relativa ai rapporti intercorrenti tra le farmacie e le RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, la ricorrente assume che erroneamente la Corte d’appello ha escluso la configurabilità tra le parti di un rapporto commerciale sussumibile nella nozione di ‘transazione commerciale’ ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002, con conseguente erronea esclusione RAGIONE_SOCIALE applicabilità del tasso degli interessi moratori calcolati a norma del medesimo decreto, pur sussistendone i presupposti (l’autorizzazione dell’ente pubblico, l’accreditamento e l’accordo negoziale), come document ato.
5. – Il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 231/02 e la violazione dell’art. 12 disp. prel. c od. civ. per errata applicazione al caso di specie del principio dell’analogia nonché degli artt. 132, c.2, n.4 e 118 disp. att. cod. proc. civ., per insufficiente, omessa e carente motivazione.
Denunzia, inoltre, l’omessa illustrazione da parte RAGIONE_SOCIALE corte territoriale dell’iter argomentativo seguito per giungere RAGIONE_SOCIALE decisione assunta. Al riguardo, la ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia omesso di illustrare gli elementi diretti a raffrontare adeguatamente le peculiari caratteristiche dell’attività del farmacista, che agisce come uno dei segmenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’interno di un tessuto normativo che, non contemplando la conclusione di alcun accordo negoziale, è disciplinato esclusivamente e direttamente dal legislatore, con quelle proprie dell’attività RAGIONE_SOCIALE struttura privata accreditata, la quale opera in dipendenza del contratto stipulato, all’interno di un sistema regolamentato da uno specifico accordo negoziale che, a fronte di ogni prestazione, prevede la corresponsione di un prezzo, con conseguente erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE analogia.
La ricorrente chiede altresì che, cassata la sentenza impugnata, la causa venga decisa nel merito, con condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma richiesta.
6. – La Prima Sezione civile, cui il ricorso era stato assegnato per competenza tabellare, ha rimesso con ordinanza in data 9.2.2023 la causa al AVV_NOTAIO P residente, affinchè ne valutasse l’assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., segnalando che l’oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia riguarda l’applicabilità degli interessi moratori, come disciplinati dal d.lgs. n. 231/02, al rapporto tra la società ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la fornitura di servizi riabilitativi e di prestazioni mediche svolti in regime di accreditamento.
L’ordinanza interlocutoria richiama la giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo la quale, nel caso di prestazioni sanitarie
erogate in favore dei fruitori del servizio da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge qualora, in data successiva all’8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l’Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella nozione di “transazione commerciale” di cui all’art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l’Ente abbia assunto l’obbligo, nei confronti RAGIONE_SOCIALE struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cass., n. 17665/19; Cass. n. 7019/20).
Rileva che, nel caso concreto, secondo la ricorrente, la Corte territoriale, nel respingere l’appello, avrebbe applicato erroneamente i principi che la Cassazione ha limitato RAGIONE_SOCIALE fornitura di medicinali indicati n ell’allegato A (i ‘salva -vita’), omettendo di esaminare i documenti prodotti e di valutare la configurabilità di un rapporto di fornitura ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidabilità degli interessi ex d.lgs. n. 231/02.
La Prima Sezione segnala altresì , nell’ordinanza interlocutoria, che la questione oggetto del ricorso è stata recentemente rivisitata dalle Sezioni Unite, con la sentenza n.26496/2020, che ha affermato che il tasso di interesse di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, nel testo anteriore RAGIONE_SOCIALE novellazione, non è applicabile all’ipotesi di ritardo da parte RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione competente nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa RAGIONE_SOCIALE dispensazione dei farmaci di classe A, atteso che – limitatamente a tale dispensazione – il farmacista è componente del RAGIONE_SOCIALE e non è qualificabile come “imprenditore”, ovvero “soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del suddetto decreto legislativo.
Segnala al contempo che tale sentenza si riferisce ad una fattispecie particolare, ed in special modo alle farmacie, istituzioni distinte dalle
strutture private sanitarie – come quella oggetto del presente giudizio -accomunate a queste ultime dal regime concessorio dell’accreditamento nei rapporti con il RAGIONE_SOCIALE.
Osserva l’ordinanza interlocutoria che dRAGIONE_SOCIALE richiamata sentenza a Sezioni unite n. 26496 del 2020 non si evince con chiarezza se le strutture private sanitarie che operano in regime di accreditamento con il RAGIONE_SOCIALE siano pienamente equiparabili alle farmacie, ed – al pari di questesottratte all’applicazione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 – o se invece esse siano assimilabili ad imprese commerciali nell’attività di erogare forniture di servizi medici.
Da ciò, la ravvisata necessità di rimettere di nuovo la questione alle Sezioni Unite al fine di dirimere i dubbi interpretativi su esposti.
– Il AVV_NOTAIO Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite civili.
– Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento dei due motivi di ricorso sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE prospettata violazione di legge.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.- La questione , sottoposta all’attenzione RAGIONE_SOCIALE Corte, è se le strutture private che operano in regime di accreditamento con il RAGIONE_SOCIALE siano considerabili imprenditori, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs n. 231 del 2002, se le prestazioni di servizi da esse erogate, in conformità RAGIONE_SOCIALE convenzione con il RAGIONE_SOCIALE, in favore dei pazienti dietro corrispettivo, rientrino nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, e se pertanto, in caso di ritardo nei pagamenti da parte RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione, la stessa sia tenuta a corrispondere RAGIONE_SOCIALE struttura privata gli interessi legali di mora nella misura prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nel testo anteriore RAGIONE_SOCIALE novellazione di cui al d.lgs. n. 192 nel 2012, pro tempore applicabile), o se piuttosto la posizione di tali strutture non debba essere assimilata a quella delle
farmacie, alle quali, sulla base del principio di diritto espresso nella pronuncia a Sezioni Unite n. 26496 del 2020, nell’ipotesi di ritardo da parte RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione nel corrispondere la seconda quota di ristoro relativa RAGIONE_SOCIALE dispensazione dei farmaci di classe A, gli interessi per il ritardo nei pagamenti non sono dovuti in tale misura, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del RAGIONE_SOCIALE e non è qualificabile come “imprenditore”, ovvero “soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del suddetto decreto legislativo.
-Il ricorso è fondato e va accolto, per le considerazioni che seguono.
– Preliminarmente, appare opportuno ricostruire brevemente i dati normativi di riferimento, che sono costituiti, da un lato, dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che ha recepito la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativa RAGIONE_SOCIALE ‘ lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali’ , adottata dagli organi comunitari ai sensi dell’art. 95 TCE (art. 114 TFUE) in vista dell’instaurazione e del funzionamento del mercato interno (art. 14 TCE (art. 26 TFUE)) e del riavvicinamento delle legislazioni nazionali, dall’altro, dRAGIONE_SOCIALE normativa interna di rilievo in tema di organizzazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (SNN).
3.1.- Con la direttiva citata, recepita pienamente nel d.lgs.n. 231 del 2002, il legislatore europeo ha inteso introdurre strumenti di contrasto RAGIONE_SOCIALE prassi, diffusa in tutti gli Stati membri, in forza RAGIONE_SOCIALE quale i pagamenti per le prestazioni di beni e servizi forniti da imprese e liberi professionisti sono frequentemente eseguiti dalle imprese o dalle pubbliche amministrazioni con significativo ed ingiustificato ritardo, agevolato dal carattere normalmente dispositivo delle norme
nazionali sui termini per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, dalle conseguenze non particolarmente gravi del mancato rispetto di detti termini, nonché dRAGIONE_SOCIALE misura relativamente modesta del tasso legale degli interessi moratori.
Si è ritenuto di fronteggiare il fenomeno – considerato foriero del rischio, oltre che di rallentamento dello sviluppo economico, anche di alterazione del regime RAGIONE_SOCIALE concorrenza, e causa RAGIONE_SOCIALE fuoriuscita dal mercato degli operatori commerciali più piccoli, non in grado di sostenere lunghi tempi di attesa, attraverso l’introduzione di una serie di misure palesemente ispirate al ‘favor creditoris’ , quali la previsione di un tasso di interessi moratori elevato e di un meccanismo di automatica applicazione degli stessi interessi in caso di ritardo, l’assoggettamento degli accordi derogatori RAGIONE_SOCIALE disciplina comunitaria del termine e del tasso di interesse ad un controllo, di tipo contenutistico, RAGIONE_SOCIALE grave iniquità RAGIONE_SOCIALE pattuizione, l’imposizione ai legislatori nazionali dell’obbligo di riconoscere la validità delle clausole di riserva di proprietà, non ché l’obbligo di assicurare che un titolo esecutivo possa essere ottenuto dal titolare di una pretesa non contestata entro novanta giorni dRAGIONE_SOCIALE data RAGIONE_SOCIALE proposizione RAGIONE_SOCIALE relativa domanda alle competenti autorità giudiziarie.
3.2. -In conformità agli obiettivi RAGIONE_SOCIALE direttiva, il decreto legislativo utilizza lo strumento degli interessi, conformati alle sue regole “centrali” attinenti al tasso e RAGIONE_SOCIALE decorrenza ( artt. 4 e 5), per disincentivare la mora nel pagamento di quelle che qualifica come “transazioni commerciali”, inquadrando nel sistema il suo nucleo relativo appunto agli interessi mediante norme definitorie, e poi disciplinando nel dettaglio alcuni casi specifici, qui non pertinenti, per concludere infine con la norma transitoria che individua il discrimen temporale applicativo.
Il medesimo decreto, al primo comma dell’articolo 1 (rubricato come “Ambito di applicazione”) stabilisce che ” le disposizioni contenute
nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale “; all’articolo 2 (“Definizioni”), al primo comma, RAGIONE_SOCIALE lettera a) definisce transazioni commerciali ” i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo “: una nozione ampia e volutamente priva di un riferimento specifico ad una o più tipologie contrattuali del diritto interno.
Alla lettera b) definisce Pubblica Amministrazione ” le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome…,gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici “, e, infine, RAGIONE_SOCIALE lettera c), definisce imprenditore ” ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione “.
All’articolo 4, poi, individua il dies a quo degli interessi, all’articolo 5 ne determina il saggio, e all’articolo 11, al primo comma, stabilisce: ” Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002 ” (qui non rileva il contenuto dei successivi due commi).
Tale disciplina, anche nell’ interpretazione RAGIONE_SOCIALE dottrina, non introduce una nuova disciplina generale delle obbligazioni pecuniarie, ma piuttosto detta un regime di carattere speciale, non estensibile oltre l’ambito oggettivo e soggettivo delineato dal legislatore.
3.3. – Poiché le norme citate costituiscono il recepimento di una direttiva comunitaria, il criterio interpretativo da utilizzare deve essere un criterio interpretativo tendenzialmente uniforme, e volto a conformarsi agli obiettivi che la normativa comunitaria si proponeva di realizzare, esplicitati nei numerosi ‘C onsiderando ‘ RAGIONE_SOCIALE direttiva (espressamente richiamati da Cass. S.U. n. 26496 del 2020) e ripresi da numerose pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia sul tema.
4. Quanto all’ambito oggettivo, il rapporto tra le parti deve trarre origine da una ‘transazione commerciale’, che il d.lgs. stesso definisce all’art. 2, primo comma lett. A) con nozione ampia, tratta più dal linguaggio operativo degli scambi economici che da quello giuridico (in nessun modo riconducibile al contratto tipico di transazione disciplinato dagli artt. 1965 e seguenti c.c.) ed atta ad identificare qualsiasi operazione contrattuale, comunque denominata, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo, ovvero lo scambio di prestazioni di beni o di servizi remunerato mediante il pagamento di un corrispettivo in denaro.
3.5. – Quanto al profilo soggettivo, la norma si riferisce a tutte le transazioni commerciali, nell’accezione indicata, intercorrenti tra imprese (ed anche in questo caso, al termine impresa viene attribuito un significato lato e volutamente atecnico, tanto che essa è predicabile anche al libero professionista: l’art. 2, primo comma lett. C), nel dare le definizioni, prevede infatti che si intende per “imprenditore”, ai fini del decreto, ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione (lo stesso art. 57 TFUE (ex art. 50 TCE) , nell’individuare le prestazioni considerate come servizi, vi inserisce al punto d), anche le attività delle libere professioni. ), o tra un’impresa, nel l’ampia accezione sopra indicata, e una pubblica amministrazione.
-Riguardo all’inquadramento dei rapporti tra la struttura privata accreditata e il RAGIONE_SOCIALE, l ‘attuale organizzazione del SSN, già vigente nel periodo di riferimento oggetto di considerazione nella controversia in esame (nella quale costituiscono fonti normative di rilievo la legge n. 421 del 1992, il d.lgs. n. 502 del 1992, integrato da successive circolari ministeriali e modificato dal d.P.R. n. 37 del 1997, il d.lgs. n. 229/1999), pur nella varietà delle configurazioni regionali, ruota attorno a quella sequenza che nella dottrina amministrativa è stata definita come il regime delle tre A: autorizzazione, accreditamento, accordo. Ovvero, la struttura privata, per erogare prestazioni agli utenti del SSN con corrispettivo a carico RAGIONE_SOCIALE amministrazione pubblica deve essere dotata di:
autorizzazione RAGIONE_SOCIALE costruzione di nuove strutture sanitarie eo all’esercizio di attività sanitarie, rilasciata dal Comune in base al rispetto di requisiti miními per la tutela RAGIONE_SOCIALE sicurezza del paziente e degli operatori;
accreditamento istituzionale (distinto dRAGIONE_SOCIALE certificazione professionale di eccellenza), che è un provvedimento amministrativo che abilita la struttura ad inserirsi nel SSN e pertanto è riconducibile (conformemente RAGIONE_SOCIALE lettura giurisprudenziale del complessivo sistema) al genus RAGIONE_SOCIALE concessione di pubblico servizio (v. Cass. S.U. n. 31029 del 2002; Cass. S.U. n. 1602 del 2022) e può essere riconosciuto dRAGIONE_SOCIALE Regione alle strutture autorizzate che ne abbiano fatto richiesta in base al duplice criterio RAGIONE_SOCIALE loro rispondenza ai requisiti di <> (art.8-quater d.lgs. n. 229/L999) e di qualità strutturale, tecnica, organizzativa e professionale, definiti secondo criteri < (come si esprimeva il Piano RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 1998-2000) rispetto a quelli richiesti per l’autorizzazione;
accordi contrattuali, a livello RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE fra le organizzazioni di committenza e di produzione dei servizi, pubbliche o private
accreditate, finalizzati RAGIONE_SOCIALE specificazione di volumi e tipologia delle prestazioni e d a fissare l’ ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALE remunerazione.
4.1. -Come già ricostruito dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza, civilistica e amministrativa, l’accreditamento è stato conformato come provvedimento amministrativo comunque riconducibile al genus delle concessioni di pubblico servizio (nella giurisprudenza amministrativa cfr. Cons.Stato, sez. V, 11 maggio 2010 n. 2828; Cons. di Stato sez. III, 14 settembre 2015, n. 4271; Cons. di Stato II, 4 gennaio 2021, n. 82).
Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, pronunciandosi come giudice RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, hanno più volte riconosciuto che i rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e le strutture sanitarie devono essere qualificati in termini di concessioni di pubblico servizio sia nel previgente regime convenzionale, di cui all’articolo 44 RAGIONE_SOCIALE legge n. 833/1978 sia nel vigente regime dell’accreditamento, nel quale il pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell’ambito di appositi accordi contrattuali: v. Cass. S.U. n. 30963 del 2022, Cass. n. 1602 del 2022, Cass. n. 23744 del 2020, Cass. n. 31029 del 2019, nonchè Cass. S.U. 20 giugno 2012 n. 10149 e la conforme S.U. ord. 3 febbraio 2014 n. 2291).
4.2. Nell’ambito del rapport o di accreditamento, riconducibile come detto allo schema RAGIONE_SOCIALE concessione di pubblico servizio, accreditante e accreditato non si trovano su un piano di parità: il primo agisce jure imperii nei confronti dell’altro e permane, in capo all’accreditante, una una posizione di potere, funzionalizzata RAGIONE_SOCIALE verifica del corretto espletamento del servizio, che si esercita mediante la vigilanza sull’accreditato, dai cui esiti possono derivare anche la sospensione e la revoca dell’accreditamento.
4.3. – Come puntualizzato in svariate occasioni dal Consiglio di Stato, nel sistema dell’accreditamento, in base RAGIONE_SOCIALE vigente normativa,
i rapporti tra il RAGIONE_SOCIALE e le strutture private accreditate si articolano in una prima fase, programmatica ed unilaterale, affidata RAGIONE_SOCIALE Regione; in una seconda fase contrattuale con le singole strutture, affidata RAGIONE_SOCIALE Regione ed alle ARAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., in assenza RAGIONE_SOCIALE quale le Aziende e gli Enti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non sono tenuti a corrispondere la remunerazione per le prestazioni erogate (art. 8 quater, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).
In particolare, la seconda di dette fasi -la terza A, ovvero la fase dell’accordo – trova la sua fonte normativa nell’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, che pone il rapporto di accreditamento su una base strettamente negoziale, sì che al di fuori del contratto la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cons. St., sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5427). Il contratto costituisce dunque il perimetro delle prestazioni erogabili, nel senso che non sono rimborsabili le prestazioni fornite agli utenti fornite ma che non rientrano né nella tipologia riconosciuta né nel q uantum finanziario stabilito (Consiglio di Stato, III, 12 luglio 2021 n. 5245).
Il rapporto tra la pubblica amministrazione e il privato erogatore dei servizi non si arresta quindi al livello provvedimentale, ma percorre una sequenza gestionale in cui dall’esercizio dello jus imperii si passa a ll’ esercizio dello jus privatorum, con la stipula di un apposito negozio con il soggetto cui è stata conferita la concessione per regolamentare, su un piano ora tendenzialmente paritario, la gestione RAGIONE_SOCIALE concessione stessa.
La sequenza delle cosiddette 3 A – autorizzazione, accreditamento, accordo -approda quindi RAGIONE_SOCIALE stipulazione tra l’ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato di quello che, se l’accreditato è un soggetto privato, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto RAGIONE_SOCIALE programmazione RAGIONE_SOCIALE e delle relative delibere RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE, quelle che sono così diventate le parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi
che l’accreditato assume a favore degli utenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonché il conseguente corrispettivo che l’ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondergli.
Il contratto ha per oggetto l’attività che in concreto quella struttura privata svolgerà per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a beneficio dei fruitori del servizio RAGIONE_SOCIALE pubblico, nonché la determinazione del credito che conseguentemente maturerà nei confronti dell’ente (sull’inquadramento del rapporto di accreditamento nell’ambito delle concessioni e sulla necessità RAGIONE_SOCIALE conclusione del contratto v. anche Cass. n. 17711 del 2014, Cass. n. 23657 del 2015, Cass. n. 17591 del 2018, Cass. n. 17665 2019, nonché sulla necessità RAGIONE_SOCIALE forma scritta di esso v. Cass. n. 20931 del 2016; v. anche, per la imprescindibilità RAGIONE_SOCIALE fase contrattuale , Cons. Stato, n. 3675 del 2021).
L’accreditamento non è dunque la fonte diretta del rapporto contrattuale, ma è condizione di legittimità degli accordi successivamente stipulati tra le parti, i quali hanno le caratteristiche del contratto a favore di terzi, ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive.
4.4. -Tale necessaria scansione nelle due fasi, provvedimentale (preceduta a sua volta dal rilascio RAGIONE_SOCIALE autorizzazione) e negoziale, e la necessità RAGIONE_SOCIALE fase contrattuale emergono chiaramente anche dRAGIONE_SOCIALE più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in cui si individua il contratto come la fonte dei diritti e degli obblighi delle parti (ivi incluso l’obbligo per le strutture private accreditate di accettare la regressione tariffaria, ed è richiamata dRAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale nella sentenza n. 113 del 2022.
4.5. -Una completa ricostruzione dei principi elaborati in materia dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza amministrativa è contenuta nella recente sentenza del Consiglio di Stato, III, n. 2064 del 2023, che effettua una ricognizione dei presupposti individuati dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza amministrativa per l’erogazione da parte di privati di prestazioni
sanitarie remunerate dal servizio pubblico, distinguendo la fase dell’accreditamento da quella degli accordi contrattuali, dai quali soltanto discende l’abilitazione in concreto a eseguire attività per conto del RAGIONE_SOCIALE: segnala che l ‘accreditamento, per la cui concessione l’amministrazione gode di un largo margine di discrezionalità in considerazione RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE rispondenza e adeguatezza agli obiettivi RAGIONE_SOCIALE programmazione (Corte costituzionale 9 maggio 2022, n. 113), è un provvedimento di carattere non già autorizzativo, bensì abilitativo-concessorio (Consiglio di Stato, Sezione III, 27 febbraio 2018, n. 1206), che si colloca a metà strada tra la concessione di servizio pubblico e l’abilitazione tecnica idoneativa ( ex multis , Consiglio di Stato, sezione III, sentenze 18 ottobre 2021, n. 6954, 30 aprile 2020, n. 2773, e 3 febbraio 2020, n. 824). Indica l ‘accreditamento istituzionale come presupposto per la valida stipulazione degli accordi contrattuali ex art. 8quinquies , comma 2quinquies , del decreto legislativo n. 502/1992, che possono essere stipulati soltanto con i soggetti in possesso di tale requisito.
Quanto al rapporto tra accreditamento e accordi contrattuali, la sentenza citata ricorda che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che ‘ – le prestazioni che il SSN eroga a carico dei contribuenti -ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 sono quelle previste nei Livelli Essenziali di Assistenza, sono uguali per tutti i cittadini su tutto il territorio RAGIONE_SOCIALE e devono essere compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
(…) -il SSN garantisce l’erogazione delle prestazioni dei LEA attraverso le sue strutture pubbliche. L’unico modo previsto dRAGIONE_SOCIALE legge con cui un’impresa commerciale può essere ammessa ad erogare prestazioni sanitarie per conto ed a spese del SSN è il sistema dell’accreditamento istituzionale previsto dall’art. 8 -quater del D. Lgs. n. 502/92;
(…) -l’accreditamento istituzionale, quindi, è condizione essenziale per l’ammissione al ristoro delle prestazioni garantire dal SSN, ma non è condizione sufficiente, essendo necessaria la stipula di accordi contrattuali ex art. 8-quinquies D. Lgs. n. 502/92 tra l’erogatore privato e l’RAGIONE_SOCIALE nel cui territorio si trova la struttura;
(…) – detti accordi sono preordinati RAGIONE_SOCIALE fissazione delle condizioni contrattuali, tra cui il tetto massimo di spesa, determinate dRAGIONE_SOCIALE necessità del rispetto dei limiti finanziari disponibili;
(…) -l’art. 8 -quinquies, dunque, pone pertanto il rapporto di accreditamento su una base negoziale per la quale, al di fuori del contratto, la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del SSN, e, per converso, l’Amministraz ione RAGIONE_SOCIALE non è tenuta a pagare la relativa remunerazione, dovendosi escludere che l’Amministrazione possa essere costretta ad acquistare prestazioni sanitarie in esubero rispetto alle esigenze programmate o in eccesso rispetto alle risorse disponibili;
(…) -In conclusione, in assenza di un accordo contrattuale l’attività RAGIONE_SOCIALE non può essere esercitata per conto ed a carico del SSN (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 162/08; Cons. Stato, Sez. III, 17 ottobre 2011, n. 5550; cfr. anche Cass. Civ., Sez. Prima, 31/3/2021, n. 9003, nonché Cass. Civ., Sez. I, 11/9/2020, n. 18900, la quale richiama copiosa giurisprudenza amministrativa tra cui Cons. Stato, Sez. III, 8/1/2019, n. 184) ‘ (Consiglio di Stato, Sezione III, 25 agosto 2022, n.7460).
-Passando all’esame del panorama giurisprudenziale RAGIONE_SOCIALE Corte, da esso emerge un quadro convergente verso una univoca soluzione al problema di carattere generale, se i rapporti tra le strutture sanitarie private che operano in regime di accreditamento e il RAGIONE_SOCIALE siano riconducibili RAGIONE_SOCIALE nozione di transazione commerciale dettata dall’art. 1 e definita dall’art. 2 del d.lgs. n.231 del 2002 e a
quali condizioni e, di conseguenza, se, in caso di ritardo nei pagamenti da parte RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione, siano dovuti gli interessi di cui all’articolo 5 del predetto decreto, questione RAGIONE_SOCIALE quale va data, in linea generale, risposta affermativa, sulla base del quadro normativo, dando continuità all’orientamento emergente all’interno RAGIONE_SOCIALE Corte .
5.1. – Questa Corte già da alcuni anni si è orientata a ricondurre le prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private accreditate con lo Stato nell ‘ambito RAGIONE_SOCIALE nozione di ‘transazione commerciale’ di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, affermando che le strutture private accreditate hanno diritto, in caso di ritardo nei pagamenti, di vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal medesimo d.lgs. n. 231 del 2002 (Cass. n. 14349 del 2016; Cass. n. 20391 del 2016, Cass. n. 17665 del 2019, Cass. n. 7019 del 2020).
5.2. -Le sentenze citate hanno precisato la necessità del rispetto del requisito di forma scritta a pena di nullità del contratto, e la scansione cronologica: il contratto con il quale l’Ente pubblico abbia assunto l’obbligo, nei confronti RAGIONE_SOCIALE struttura privata accreditata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate in favore dei fruitori del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in conformità RAGIONE_SOCIALE norma transitoria contenuta nell’art. 11 del decreto, deve essere stato concluso in data successiva all’8 agosto 2002, data di entrata in vigore del decreto.
5.3. Questa affermazione si è consolidata nelle successive pronunce di legittimità. Anche dopo la pronuncia a Sezioni Unite n. 26496 del 2020, infatti, Cass. n. 4698 del 2022, Cass. n. 12868 del 2022 e Cass. n. 10154 del 2023 hanno rettamente inteso che, rispetto RAGIONE_SOCIALE questione in esame, la sentenza a Sezioni Unite intendesse ribadire la ricostruzione e le soluzioni già in precedenza adottate, che si intendono qui confermare.
-L’espressione di posizioni non del tutto sintoniche rispetto a questi principi era stata espressa, prima RAGIONE_SOCIALE sentenza a Sezioni unite n. 26496 del 2020, solo riguardo allo specifico -e distinto – settore delle farmacie.
6.1. – Alcune sentenze (v. in particolare Cass. n. 5042 del 2017, Cass. n. 5796 del 2017, Cass. n. 9991 del 2019 ) avevano posto in rilievo che la fonte del rapporto, tra le farmacie e il SSN, fosse da rinvenire non in un contratto, ma in una fonte normativa secondaria, un regolamento, essendo stato reso esecutivo l’accordo collettivo RAGIONE_SOCIALE per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica.
6.2. – DRAGIONE_SOCIALE diversità quanto RAGIONE_SOCIALE fonte del rapporto, Cass. n. 5042 del 2017 e Cass. n. 5796 del 2017, non massimata, deducevano che il rapporto che si instaura fra il RAGIONE_SOCIALE e la farmacia in occasione dell’erogazione dell’RAGIONE_SOCIALE farmaceutica non ha natura di transazione commerciale perché trattasi di rapporto la cui disciplina non è affidata al contratto, ma RAGIONE_SOCIALE legge ed al regolamento che rende esecutivo l’accordo collettivo RAGIONE_SOCIALE stipulato in base ed in conformità RAGIONE_SOCIALE legge (art. 8, comma 2, d. Igs. n. 502 del 1992), e come tale il rapporto rimane sottratto RAGIONE_SOCIALE autonomia privata nell’intendimento del legislatore in forza RAGIONE_SOCIALE natura del fenomeno, che è l’ erogazione dell’RAGIONE_SOCIALE farmaceutica per conto dell’RAGIONE_SOCIALE.
Le sentenze citate concludevano nel senso dell’inapplicabilità del saggio di interessi previsto dal d. Igs. n. 231 del 2002 alle farmacie, stante l’estraneità dell’erogazione dell’RAGIONE_SOCIALE farmaceutica per conto delle RAGIONE_SOCIALE al paradigma RAGIONE_SOCIALE transazione commerciale e la riconducibilità del rapporto RAGIONE_SOCIALE fonte legale ed amministrativa, ossia all’art. 8, comma 2, d. Igs. 30 dicembre 1992, n. 502 ed al relativo regolamento.
Le stesse sentenze ponevano in rilievo, peraltro, la differenza tra l’ipotesi delle attività svolta dalle farmacie di erogazione di RAGIONE_SOCIALE farmaceutica e le fattispecie considerate da Cass. 14 luglio 2016, n. 14349 e Cass. 11 ottobre 2016, n. 20391, nelle quali è stata ritenuta in astratto applicabile, salvo le circostanze del caso, al rapporto fra la struttura RAGIONE_SOCIALE accreditata nell’ambito del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il soggetto pubblico la disciplina di cui al d. Igs. n. 231 del 2002, rilevando che in quei casi la fonte del rapporto era l’accordo contrattuale, e dunque che fosse configurabile la transazione commerciale.
6.3. – La successiva sentenza n. 9991 del 2019, sempre relativa alle farmacie, evidenziava piuttosto l’eterogeneità del profile soggettivo, ritenendo che le farmacie , per l’attività di erogazione di RAGIONE_SOCIALE farmaceutica in favore degli assistiti del SSN, non potessero rientrare nella nozione pur lata di imprenditore presa in considerazione dal d.lgs. n. 231 del 2002 perchè erano piuttosto da considerare un segmento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per la prevalenza RAGIONE_SOCIALE funzione pubblicistica svolta.
6.4. -Quest ‘ultimo profilo è particolarmente valorizzato dRAGIONE_SOCIALE successiva pronuncia a Sezioni unite, n. 26496 del 2020, che, previa un ‘ accurata disamina RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza precedente, nell’affermare la peculiarità funzionale delle farmacie, che le inserisce come segmento di diretta articolazione del RAGIONE_SOCIALE, e giustifica la sottrazione dell’attività di erogazione dei farmaci svolta RAGIONE_SOCIALE nozione di transazione commerciale, ha a sua volta circoscritto questa peculiarità, che ne fa prevalere il profilo pubblicistico su quello imprenditoriale, all’attività salvavita svolta dalle farmacie, e cioè RAGIONE_SOCIALE sola somministrazione dei farmaci essenziali, di fascia A, per i quali l’assistito è dispensato dal versamento del corrispettivo, essendo titolare del diritto a riceverli quale concretizzazione del fondamentale diritto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il soggetto che eroga I farmaci si inserisce in toto
nell’espletamento del RAGIONE_SOCIALE e si colloca in rapporto stretto e diretto con il pubblico interesse sotteso a tale servizio, spogliando, in parte, l’attività del farmacista dRAGIONE_SOCIALE sua natura imprenditoriale.
La predetta sentenza segnala che l ‘ inserimento in parte qua RAGIONE_SOCIALE farmacia nel servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale suo segmento non trova ostacolo nei principi eurounitari, in quanto la Corte di giustizia dell’Unione europea ha sempre lasciato uno spazio RAGIONE_SOCIALE discrezionalità degli Stati membri in tema di farmacie sia per l’esigenza di tutela RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubblica sia per i peculiari effetti, con ricadute sulla RAGIONE_SOCIALE pubblica, del tipo di merce rappresentato dal farmaco, così da non ravvisare in genere violazione delle norme TFUE di riferimento da parte RAGIONE_SOCIALE disciplina interna dei singoli stati.
La stessa pronuncia afferma poi che proprio dRAGIONE_SOCIALE ricostruzione del rapporto tra strutture sanitarie private che operano in regime di accreditamento e SSN si posso inferirne alcune chiare differenze rispetto ai crediti nascenti dRAGIONE_SOCIALE erogazione dei farmaci, che giustificano trattamenti differenziati, come è espressamente affermato anche in un breve quanto incisivo passaggio RAGIONE_SOCIALE decisione, là dove si dice che ‘ Nessun sostegno ad una qualche apertura’ -in favore del riconoscimento degli interessi ex d.lgs. 231/02 per i crediti derivanti dalle erogazione dei farmaci] ‘appare poi rinvenibile nell’applicazione – pur chiamata a raffronto, come si è visto, anche dRAGIONE_SOCIALE ordinanza interlocutoria – del d.lgs. n. 231 del 2002 ai crediti delle strutture private accreditate, riconosciuta ormai in modo stabile e, d’altronde del tutto condivisibile per quanto rilevato nel pertinente orientamento di questa Suprema Corte .
Non sembra quindi che nel panorama giurisprudenziale di legittimità esista alcun contrasto sulla riconducibilità dell’attività svolta dalle strutture sanitarie accreditate in favore degli utenti del SSN RAGIONE_SOCIALE nozione di transazione commerciale, né RAGIONE_SOCIALE loro qualificabilità
soggettiva in termini di imprenditore, e quindi all’assoggettamento del rapporto RAGIONE_SOCIALE disciplina di cui al d.lgs n. 231 del 2022.
7. -Così ricostruiti il quadro normativo ed il quadro giurisprudenziale interno, non può omettersi -per completezza e per trarne elementi di conforto sulla correttezza RAGIONE_SOCIALE decisione – un richiamo alle più rilevanti pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia sul tema, prima di tirare le fila del ragionamento, la cui conclusione scaturisce univoca dal complesso degli elementi considerati ed esce rafforzata dal confronto con la giurisprudenza europea.
La Corte di giustizia ha avuto più occasioni di occuparsi delle trasposizioni nelle normative nazionali delle due direttive finora dedicate a contrastare i ritardi nei pagamenti delle transazione commerciali (oltre RAGIONE_SOCIALE direttiva n. Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, trasposta nel d.lgs. n. 231 del 2002 oggetto di applicazione nella controversia in esame, la direttiva 2011/07/UE, recepita con il d.lgs. n. 192 del 2012.La materia peraltro è costantemente all’attenzione degli organism i europei, tanto che è appena stata depositata una proposta di regolamento sul tema RAGIONE_SOCIALE lotta al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, COM (2023) 533).
7.1. – Con la sentenza 1 dicembre 2022, in causa C-419 /2021, su rinvio pregiudiziale RAGIONE_SOCIALE Polonia, si è detto che la nozione di transazione commerciale non coincide con quella di contratto, ma allo scopo di ampliare la tutela dettata dRAGIONE_SOCIALE direttiva, nel senso che è stato riconosciuto il diritto al pagamento dell’indennizzo forfettario previsto per il recupero crediti in relazione ad ogni singolo ritardo nel pagamento, in un caso di contratto a consegne ripartite.
7.2. – Con la sentenza 18 novembre 2020, in causa C-299/19, su rinvio pregiudiziale dell’Italia, la Corte di giustizia ha ricondotto anche gli appalti pubblici nell’ambito delle transazioni commerciali,
osservando che ritenere esclusa una parte così rilevante delle transazioni commerciali dall’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE direttiva renderebbe gravemente frustrata la funzione dissuasiva dei ritardi: in particolare, si osserva che contrasterebbe con l’obiettivo d ella direttiva 2000/35, enunciato al suo considerando 22, secondo cui la stessa deve disciplinare tutte le transazioni commerciali, a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche.
7.3.- Infine, ma non per ultima, va richiamata, sebbene in estrema sintesi, la sentenza n. 28 gennaio 2020, resa in causa C-122 2018, Grande Chambre, contro l’Italia , con la quale l’Italia, all’esito di una procedura di infrazione che si è articolata in una complessa istruttoria in cui il Governo italiano ha strenuamente difeso i miglioramenti posti in essere per ridurre i ritardi nei pagamenti specie nei settori più critici, tra i quali spicccava in particolare quello RAGIONE_SOCIALE, è stata condannata, proprio per il ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e in particolare per i ritardi nel settore RAGIONE_SOCIALE, in cui il tempo medio nel period in considerazione era stato di 67 giorni, quindi oltre i sessanta giorni consentiti.
Nel procedimento conclusosi con la predetta sentenza, la Commissione europea chiedeva RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso e omettendo tuttora di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza RAGIONE_SOCIALE direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa RAGIONE_SOCIALE lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1), e, in particolare, a quell i di cui all’articolo 4 di tale direttiva.
La sentenza osserva, al punto 12, che ‘ i ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente
attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dRAGIONE_SOCIALE loro assenza e/o dRAGIONE_SOCIALE lentezza delle procedure di recupero. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagame nti rapidi, in cui, tra l’altro, l’esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Tale passaggio do vrebbe inoltre includere l’introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute e prevedere, tra l’altro, che l’esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia presunta essere gravemente iniqua ‘ .
Al punto 25 la sentenza aggiunge: ‘ per quanto riguarda i ritardi di pagamento, particolarmente preoccupante è la situazione dei servizi sanitari in gran parte degli Stati membri. I sistemi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come parte fondamentale dell’infrastruttura sociale europea, sono spesso costretti a conciliare le esigenze individuali con le disponibilità finanziarie (…). Gli Stati membri dovrebbero quindi poter concedere agli enti pubblici che forniscono RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una certa flessibilità nell’onorare i loro impegni. A tal fine, gli Stati memb ri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a prorogare il periodo legale di pagamento fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero adoperarsi affinché i pagamenti nel settore dell’RAGIONE_SOCIALE s anitaria siano effettuati in accordo con i periodi legali di pagamento ».
Prosegue poi, al punto 46, osservando che da una lettura congiunta dei considerando 3, 9 e 23 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2011/7 risulta che le pubbliche amministrazioni, alle quali fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese, godono di flussi di entrate più certi, prevedibili e continui rispetto alle imprese, possono ottenere finanziamenti a condizioni più interessanti rispetto a queste ultime e,
per raggiungere i loro obiettivi, dipendono meno delle imprese dall’instaurazione di relazioni commerciali stabili. Orbene, per quanto riguarda dette imprese, i ritardi di pagamento da parte di tali amministrazioni determinano costi ingiustificati per queste ultime, aggravando i loro problemi di liquidità e rendendo più complessa la loro gestione finanziaria. Tali ritardi di pagamento compromettono anche la loro competitività e redditività quando tali imprese debbano ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di detti ritardi nei pagamenti.
Tali considerazioni, relative all’elevato volume di transazioni commerciali in cui le pubbliche amministrazioni sono debitrici di imprese, nonché ai costi e alle difficoltà generate per queste ultime da ritardi di pagamento da parte di tali amministrazioni, evidenziano che il legislatore dell’Unione ha inteso imporre agli Stati membri obblighi rafforzati per quanto riguarda le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni e implicano che l’articolo 4, paragrafi 3 e 4, RAGIONE_SOCIALE direttiva 2011/7 sia interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di assicurare che dette amministrazioni effettuino, nel rispetto dei termini previsti da tali disposizioni, i pagamenti a titolo di corrispettivo delle transazioni commerciali con le imprese.
Da quanto detto la sentenza conclude nel senso che non può essere condivisa l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE Repubblica italiana secondo la quale l’articolo 4, paragrafi 3 e 4, RAGIONE_SOCIALE direttiva 2011/7 impone agli Stati membri unicamente l’obbligo di garantire che i termini legali e contrattuali di pagamento applicabili alle transazioni commerciali che coinvolgono pubbliche amministrazioni siano conformi a tali disposizioni e di prevedere, in caso di mancato rispetto di tali termini, il diritto, per un creditore che ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, RAGIONE_SOCIALE corresponsione di interessi, ma non l’obbligo di assicurare il rispetto effettivo di tali termini da parte delle suddette pubbliche amministrazioni. Sulla base di queste ed altre considerazioni, la Repubblica Italiana, con la predetta sentenza, è stata ritenuta
responsabile di mancato rispetto degli obblighi comunitari, non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, RAGIONE_SOCIALE direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa RAGIONE_SOCIALE lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni.
La linea che emerge dalle più recenti pronounce RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia è dunque quella RAGIONE_SOCIALE sollecitazione delle amministrazioni pubbliche al rispetto RAGIONE_SOCIALE regolarità dei pagamenti, con particolare attenzione RAGIONE_SOCIALE materia RAGIONE_SOCIALE, per l’importanza del budget collegato e per il numero di imprese coinvolte. Un recupero di efficienza nella riduzione dei tempi di pagamento recherà con sè un abbattimento dei costi connessi agli interessi per i ritardi, mentre la sottrazione dello Stato debitore RAGIONE_SOCIALE sua responsabilità per la mancanza di un tempestivo adempimento delle transazioni commerciali lo esporrebbe al palpabile rischio di esporsi nuovamente ad una procedura di infrazione.
8. – Tutte le considerazioni che precedono conducono univocamente a ricondurre il rapporto tra la struttura privata accreditata (svolgente in questo caso attività di RAGIONE_SOCIALE fisioterapica) che ha svolto le sue prestazioni in favore dei fruitori del RAGIONE_SOCIALE e chiede quanto dovuto per il ritardo nel pagamento delle prestazioni erogate e l’ente pubblico che, all’interno RAGIONE_SOCIALE Regione, è obbligato a corrispondere i corrispettivi per tali prestazioni, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE nozione di transazione commerciale intercorsa tra un imprenditore e il SSN e quindi nell’ambito di applicabilità RAGIONE_SOCIALE particolare disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 per sanzionare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali.
Non vi sono elementi per assimilare, come sostiene la RAGIONE_SOCIALE controricorrente, le società private che svolgono in favore degli assistiti
del SSN prestazione di servizi alle farmacie (là dove dispensano farmaci salvavita: è questa la circoscritta affermazione contenuta in Cass. S.U. n. 26496 del 2020) e di considerarle pertanto, sotto il profilo soggettivo, un segmento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, né per ritenere che debbano anch’esse essere sottratte, in caso di ritardi nei pagamenti da parte dell’Amministrazione pubblica, all’ambito di applicabilità RAGIONE_SOCIALE disciplina, di ispirazione comunitaria, che compensa con interessi particolarmente elevati (e con altri profili derogatori RAGIONE_SOCIALE disciplina generale, anch’essi ispirati al favor creditoris che sono fuori dall’oggetto RAGIONE_SOCIALE presente analisi, quali la mora ex re e il luogo di adempimento dell’obbligazione) il ritardo nel pagamento.
8.1. -Sia la fonte dell’attività svolta sia le caratteristiche di tale attività (come sottolineato anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni) rendono le prestazioni di servizio ai fruitori del SSN erogate dalle strutture private accreditate pienamente riconducibili nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto transazioni commerciali svolte da un imprenditore con la pubblica amministrazione.
8.2. Quanto RAGIONE_SOCIALE fonte dell’attività svolta essa è, sulla base RAGIONE_SOCIALE ricostruzione che precede, duplice, provvedimentale e contrattuale. Mediante l’accreditamento le strutture autorizzate acquisiscono lo status di soggetto idoneo a erogare prestazioni e servizi sanitari per conto del SSN, ma poi l’abilitazione a fornire, in concreto, prestazioni a carico del SSN deriva loro dRAGIONE_SOCIALE stipula di accordi contrattuali che, ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, definiscono i programmi di attività, con indicazione dei volumi e delle tipologie di prestazioni erogabili. Per le strutture accreditate, dunque, gli accordi contrattuali sono l’ultimo e decisivo passaggio per dar vita al rapporto tra le parti e all’attività di RAGIONE_SOCIALE svolta appunto dalle strutture accreditate. E, in tale contesto, anche i pagamenti vengono eseguiti sulla base di tali contratti.
Per le farmacie, invece, la fonte del rapporto, è normativa, essendo fondata su accordi che vengono recepiti e quindi normativizzati in un decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE repubblica.
8.3. C’è quindi una diversità di fondo sia ‘funzionale’ che ‘strutturale’, come osservato dal Procuratore generale, perché le farmacie erogano un servizio pubblico sostanzialmente quali organi delle aziende sanitarie (limitatamente, peraltro, sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 26496 del 2020, quanto RAGIONE_SOCIALE erogazione di farmaci di classe A) e sulla base di accordi normativizzati, mentre i centri accreditati erogano un servizio sì pubblico e al pubblico, ma non quali organi delle aziende sanitarie, bensì mantenendo la loro identità di società commerciali che organizzano l’erogazione dei servizi al pubblico degli utenti del SSN sulla base di specifici accordi contrattuali.
8.4. Quanto al profilo oggettivo, le prestazioni rese rientrano nell’ampia nozione di transazione commerciale espressa dRAGIONE_SOCIALE norma: come emerge dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia sopra ripercorsa, le prestazioni di servizi sanitari e ad essi assimilati, in favore dei fruitori dei sistemi sanitari dei vari Stati, non soltanto rientrano nella nozione di transazione commerciale, ma ne rappresentano una quota significativa e costantemente monitorata dagli organismi comunitari.
8.5. – Quanto ai profili soggettivi, non può dubita rsi, all’esito dell’analisi svolta, poi che la RAGIONE_SOCIALE, o l’RAGIONE_SOCIALE da una parte, una struttura privata accreditata, dotata in genere dello statuto di società commerciale, e che mantiene la sua piena autonomia rispetto al RAGIONE_SOCIALE con il quale lavora, possano rientrare nei dettati definitori dell’articolo 2 del decreto n. 231 del 2002, sopra riportati, che fanno riferimento ai contratti conclusi tra imprese o tra una impresa e una pubblica amministrazione.
Stante le diversità di fondo esistenti tra le dispensazioni di farmaci operate dalle farmacie e le prestazioni assistenziali svolte dai centri accreditati, per queste ultime non si evidenzia quella prevalenza RAGIONE_SOCIALE funzione pubblicistica sulla struttura di società commerciale che eroga una prestazione dietro corrispettivo, costruita dalle Sezioni Unite n. 26496 del 2020 fino a far scolorare il carattere imprenditoriale dell’attività svolte dalle farmacie, in cui prevale il profilo funzionale, assorbente, che le fa rappresentare come un segmento del RAGIONE_SOCIALE (del resto circoscritta RAGIONE_SOCIALE erogazione di farmaci di fascia A).
8.6. – La soluzione opposta, oltre che non essere giustificata RAGIONE_SOCIALE luce RAGIONE_SOCIALE ricostruzione sia normativa che giurisprudenziale operata, realizzerebbe l’effetto sostanziale di neutralizzare in un settore cruciale la ‘lotta’ RAGIONE_SOCIALE morosità nei pagamenti imposta da lla normativa di ispirazione europea, esonerandone la pubblica amministrazione in maniera contrastante sia, direttamente, con il paradigma definitorio ampio riversato nell’art. 2 del decreto legislativo n. 231 (v. in questo senso anche Cass. n. 28151 del 2019, a proposito di un rapporto tra professionista e pubblica amministrazione) sia con l’interpretazione che delle norme recepite nell’ordinamento interno è stata già data a livello comunitario.
-Applicando ora il percorso argomentativo finora svolto all’esame del ricorso e RAGIONE_SOCIALE soluzione delle questioni poste da quest’ultimo, i l primo motivo è fondato e va accolto ed anche il secondo motivo va accolto nella sua prima parte.
Ha errato la corte d’appello nell’applicare le norme richiamate e nell’individuare la corretta interpretazione di esse secondo il diritto vivente RAGIONE_SOCIALE Corte, predicando alle strutture private accreditate presso il RAGIONE_SOCIALE la soluzione data per le farmacie, predicare alle prime acriticamente lo statuto delle seconde, ritenendole anch’esse segmenti
del RAGIONE_SOCIALE, e come tali escluse dRAGIONE_SOCIALE possibilità di svolgere un’attività qualificabile in termini di ‘transazione commerciale’, il tutto senza verificare l’omogeneità o meno delle due situazione, la correttezza RAGIONE_SOCIALE operazione interpretativa, la stessa portata RAGIONE_SOCIALE affermazione contenute nei precedenti giurisprudenziali in relazione alle farmacie.
– Anche il secondo motivo di ricorso va accolto nella sua prima parte, e la sentenza impugnata va cassata in relazione, là dove fonda la motivazione esclusivamente sulla ritenuta applicabilità a tutte le transazioni commerciali concluse dalle strutture sanitarie accreditate con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza creatasi in relazione alle sole farmacie in ragione RAGIONE_SOCIALE specificità di una parte RAGIONE_SOCIALE loro attività, operando una applicazione analogica non corretta in quanto mancante del presupposto RAGIONE_SOCIALE similarità del caso, in quanto non tiene in alcun conto la ‘ specificità,ontologica e pertanto teleologica, dell’RAGIONE_SOCIALE farmaceutica sussistente in misura tale da incidere anche sulla natura di chi, in correlazionecoordinazione con altri compartecipi, la pratica ‘, posta in rilievo dalle Sezioni Unite.
-In conformità alle osservazioni che precedono e coerentemente con l’orientamento di legittimità già delineatosi, in cui la stessa area del dubbio, come sottolineato in precedenza, concerneva il solo settore specifico delle farmacie, e non tutte le altre strutture sanitarie private che erogano un servizio connesso col RAGIONE_SOCIALE, il ricorso è accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa è rinviata RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto che seguono e deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
‘Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un
contratto scritto, accessivo RAGIONE_SOCIALE concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l’8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 del d.lgs n. 231 de l 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale RAGIONE_SOCIALE erogazione RAGIONE_SOCIALE prestazione in favore del privato da parte RAGIONE_SOCIALE struttura accreditata corrisponde la previsione dell’erogazione di un corrisp ettivo da parte dell’amministrazione pubblica.
Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte RAGIONE_SOCIALE amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 ‘.
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza è cassata e la causa è rinviata RAGIONE_SOCIALE C orte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto indicati e deciderà anche sulle spese dei gradi di merito.
Le spese del giudizio di legittimità sono compensate, in considerazione RAGIONE_SOCIALE complessità RAGIONE_SOCIALE questione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dei gradi di merito. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di