SENTENZA TRIBUNALE DI PALERMO N. 1819 2026 – N. R.G. 00001915 2024 DEPOSITO MINUTA 16 03 2026 PUBBLICAZIONE 16 03 2026
n.r.g. 1915/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO SEZIONE V CIVILE
Sezione specializzata in materia di imprese
VERBALE DI UDIENZA
All’udienza del giorno 3.03.2026 dinanzi al G.o.p., AVV_NOTAIO, chiamata la causa
tra
contro
Sono presenti per il ricorrente L’AVV_NOTAIO anche in sostituzione degli AVV_NOTAIOti COGNOME, Maggiora ed Ossola e per il resistente il AVV_NOTAIO NOME COGNOME funzionario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
AVV_NOTAIO eccepisce l’inammissibilità e la tardività delle note conclusive depositate dalla oltre il termine ultimo del 20 febbraio 2026 e si riporta alla difese spiegate in atti ed in particolare alle note di udienza depositate ed esposte oralmente per la discussione orale. Insiste inoltre per l’accoglimento delle domande formulate in ricorso.
Il AVV_NOTAIO COGNOME si riporta a tutte le memorie depositate in atti ed in particolare insiste nel sottolineare la mancata tracciabilità del proAVV_NOTAIOo ritenuto non idoneo al consumo anche dal veterinario dell’ASP successivamente intervenuto e di cui vi è esito versato in atti. Inoltre rappresenta che i fatti contestati dal ricorrente avrebbero dovuto essere censurati con querela di falso come da prassi di questo Tribunale (richiamala le sentenze n. 852/2022 del Tribunale Ordinario di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 783/2025).
AVV_NOTAIO contesta il superiore rilievo osservando che nel caso di specie non è stata deAVV_NOTAIOa la commissione di reati da parte degli agenti accertatori bensì la non corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa in materia.
Il G.o.p.
Visto l’art. 281-sexies , comma 3 c.p.c. pone la causa in decisione.
RAGIONE_SOCIALE, 3.03.2026
Il G.o.p.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del AVV_NOTAIO.o.p. AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE Sezione V Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO pendente
TRA
CRAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F. ), con sede legale in Arcole (INDIRIZZO), INDIRIZZO rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avvocati NOME COGNOME (CF: ), (CF: ) e (CF: ) del Foro di Torino, nonché dall’avvocato NOME COGNOME (CF: ) del Foro di RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO P. RAGIONE_SOCIALE
-opponente-
CONTRO
TABLE
-opposto-
CONCLUSIONI : Le parti hanno concluso come da discussione orale riportata a verbale di udienza del 3.03.2026.
FATTO
La società ha proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 2/2024 notificata a mezzo pec dalla RAGIONE_SOCIALE in data 16.01.2024 con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria,
per complessivi € 1.962,70 , per la ‘violazione dell’art. 10 co. 1 lett. “Z” del D lgs. 04/2012 (modificato L. 154/2016) art.35 comma 1, art. 37 e 38 del Regolamento UE 1379/2013, art. 58 para.5 lett. G. del Regolamento UE 1221/2009 e s.m.i., artt. 66,67 68 del Regolamento CE, 404/2011. DM del MIPAAFT del 22/09/20l7, sanzionata dall’art. 11 comma 4 del D. Lgs. N. 04/2012 (modificato L. 15412016) e dall ‘ art. 12 comma 1, Lett. ” A ‘ del D. Lgs. N. 04/2012 (modificato L. 154/2016)’.
La predetta ordinanza veniva emessa a seguito del verbale n. 150NUMERO_DOCUMENTO, redatto in data 26.09.2023, in occasione di sopralluogo eseguito dal personale militare del RAGIONE_SOCIALE presso il punto vendita sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO; ordinanza ingiunzione ove era disposta altresì la confisca del proAVV_NOTAIOo ittico oggetto del verbale amministrativo sopra richiamato.
A mezzo RAGIONE_SOCIALE opposizione la società censurava l’ordinanza e ne deduceva l’illegittimità sotto diversi profili: 1) per erronea applicazione di legge in materia di etichettatura; 2) per erronea applicazione di legge in materia di rintracciabilità; 3) per mancata concessione di un lasso di tempo per produrre la documentazione di rintracciabilità; 4) per mancata concessione del beneficio del pagamento in misura riAVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1, co. 4, D.L. 91/2014.
L’opponente contestava infine il provvedimento di confisca e, previa sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza opposta, ne chiedeva nel merito il rigetto in ragione RAGIONE_SOCIALE rilevata illegittimità.
In via gradata concludeva per la rideterminazione RAGIONE_SOCIALE sanzione al minimo edittale ovvero la rimessione in termini per provvedere al pagamento RAGIONE_SOCIALE stessa nella misura riAVV_NOTAIOa del 30% ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 4) del D.L. 91/2014 ; il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 17.05.2024 si costituiva la opposta di RAGIONE_SOCIALE che, contestando in ogni punto il ricorso, ed opponendosi alla sospensione cautelare del provvedimento impugnato , ne chiedeva l’integrale rigetto con conseguente conferma RAGIONE_SOCIALE ordinanza ingiunzione e condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio veniva istruito con la sola produzione documentale pertanto già all’udienza di prima comparizione, rigettata la richiesta di sospensione dell’efficacia del provvedimento, la causa era rinviata per la discussione orale e la decisione ex art. 281sexies c.p.c. alla data del 25.02.2026.
Nelle more il processo era assegnato allo scrivente GRAGIONE_SOCIALE che provvedeva a differirne la trattazione alla data del 3.03.2026.
Alla prefata udienza le parti concludevano come da verbale chiedendo che la causa fosse decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata e va accolta per le ragioni meglio di seguito spiegate.
Anzitutto si chiarisce che la normativa di riferimento per la controversia di cui trattasi è rinvenibile prioritariamente nel Regolamento UE 1379/2013, nel Regolamento UE 1221/2009 nonché nel Regolamento CE 404/2011 ove sono contenute tutte le norme inerenti l ‘ etichettatura, la tracciabilità e la commercializzazione dei proAVV_NOTAIOi agroalimentari, ivi compresi quelli ittici.
L’ordinanza ingiunzione impugnata è stata emessa proprio in ragione RAGIONE_SOCIALE presunta violazione di tale normativa, pur tuttavia la stessa appare icto oculi illegittima giacché nel contestare alla società il mancato rispetto delle norme tutte sopra richiamate, non considera quanto espressamente previsto proprio dall’art. 35, comma 2 del Regolamento UE 1379/2013 ove si legge che ‘ Per i proAVV_NOTAIOi non preimballati RAGIONE_SOCIALE pesca e dell’acquacoltura le informazioni obbligatorie elencate al paragrafo 1 possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster. ‘
Ciò significa che è comportamento conforme alla legislazione vigente in materia (e dunque anche alla legislazione sovranazionale) quello del soggetto che offre per la vendita al dettaglio al consumatore un proAVV_NOTAIOo ittico non preimballato fornendo all’anzidetto consumatore- tutte le informazioni del comma 1, art. 35 Reg. UE 1379/2013, tramite una elencazione contenuta in strumenti espositivi quali, ad esempio, cartelloni ovvero poster presenti all’interno d el punto vendita.
Orbene la controversia per cui è causa integra esattamente l’ipotesi contemplata dalla dall’art. 35, comma 2 del Regolamento UE 1379/2013 .
L’opponente ha commercializzato i proAVV_NOTAIOi ittici successivamente sottoposti a confisca e distrutti perché ritenuti non idonei al consumo, fornendo al consumatore le informazioni di cui al citato comma 1, art. 35, Reg. UE 1379/2013 con l’ausilio di un Totem posto esattamente al di sopra del banco frigo ove era allocata la merce in vendita (vedasi documentazione fotografica allegata al ricorso).
Non v’è dubbio pertanto che il consumatore potesse avere facile accesso alle informazioni inerenti la denominazione commerciale RAGIONE_SOCIALE specie, il metodo di produzione, la zona del pescato, il termine minimo di conservazione, nonché le ulteriori informazioni di legge che, peraltro, sono state correttamente riportate dalla società RAGIONE_SOCIALE all’interno del Totem così come è risultato provato per tabulas (vedasi in
particolare allegato n. 7 del ricorso nonché i documenti allegati da 8 a 14 del ricorso).
La rintracciabilità dei proAVV_NOTAIOi ittici di cui al verbale amministrativo è stata dalla opponente integralmente ricostruita in giudizio, partendo dalla bolla di accompagnamento, messa in relazione con la panoramica movimentazione merce, le quali hanno permesso al decidente di risalire alle informazioni di rintracciabilità degli alimenti distribuiti dai depositi RAGIONE_SOCIALE ai punti vendita.
Sotto l’ulteriore profilo del la censurata illegittimità dell ‘ ordinanza ingiunzione per mancata concessione del beneficio del pagamento in misura riAVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all’art. 1, co. 4, D.L. 91/2014 , si rileva la fondatezza RAGIONE_SOCIALE censura.
La convenuta nell’emettere l’ordinanza opposta ha omesso di considerare che proAVV_NOTAIOi confiscati all’interno del punto vendita sono certamente proAVV_NOTAIOi appartenenti a l settore agroalimentare (trattandosi genericamente di ‘alimenti’ rientranti nella previsione dell’ art. 2, comma 1, D. Lgs. 27/2021) pertanto deve ritenersi applicabile agli stessi la normativa di cui all’art. 1, comma 3 del D.L. n. 91/2014.
Al riguardo è chiara la Circolare del RAGIONE_SOCIALE Salute prot. n. 27904 del 5.07.2023 contenente ‘indicazioni per l’applicazione dell’istituto RAGIONE_SOCIALE diffida di cui all’art. 1, comma 3 del D.L. n. 91/2014 (cd. ‘ ), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.116 e successive modificazioni, in caso di violazioni RAGIONE_SOCIALE normativa applicabile ai settori di cui al d. lgs. n. 27/2021′ ove è stato confermato che le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali nei settori di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 27/2021, sono tenute ad applicare l’istituto RAGIONE_SOCIALE diffida in caso di accertamento per la prima volta di una non conformità, di cui all’art. 5 del d.lgs n. 27/2021, che comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e sia valutata come violazione sanabile.
In ragione dell’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda principale va altresì riconosciuto il risarcimento del danno subito dalla opponente in seguito alla -ingiusta- confisca del proAVV_NOTAIOo ittico poi sottoposto a smaltimento e distruzione.
E’ di tutta evidenza che il comportamento RAGIONE_SOCIALE che ha disposto in ordinanza la confisca di un proAVV_NOTAIOo ittico (segnatamente 51Kg di pescato) di fatto idoneo alla vendita ha cagionato un danno ingiusto alla società opponente.
Al riguardo si ricorda quanto stabilito dalla Corte di Cassazione: ‘In tema di risarcimento del danno, affinché una conAVV_NOTAIOa commissiva o omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensi dell’art. 2043 c.c., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, senza che sia astrattamente configurabile per il
solo fatto che il preteso responsabile abbia posto in essere un’attività lecita, dalla quale siano derivati al terzo pregiudizi che questi, con l’uso dell’ordinaria diligenza nella cura del proprio bene danneggiato, avrebbe potuto evitare.’ (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3876 del 12 marzo 2012).
L’onere RAGIONE_SOCIALE prova sotteso alla richiesta risarcitoria – che incombe in capo alla parte danneggiata – può considerarsi assolto in ragione dei documenti versati in atti mentre in relazione al quantum richiesto (€ 323,52) si ritiene che il deposito RAGIONE_SOCIALE documentazione allegata al ricorso (in particolare i doc. 29 e 29bis) contenendo l’indicazione esatta del prezzo di vendita al pubblico dei proAVV_NOTAIOi ittici sequestrati consenta al decidente di riconoscere l’importo richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza , vanno poste a carico RAGIONE_SOCIALE convenuta di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Comandante pro-tempore e vanno liquidate, in favore RAGIONE_SOCIALE società in € 1.278,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA. Sono determinate, secondo i valori minimi di cui al DM 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 (in considerazione del petitum ) e sono così meglio specificate: € 213 ,00 per la fase studio, € 213,00, per la fase introduttiva , € 426,00 per la fase istruttoria, ed € 426,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie 15%, I.V.A., C.P.A.
P.Q.M
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
-Accoglie l’opposizione e dichiara illegittima l’ordinanza ingiunzione n. 2/2024 del 16 gennaio 2024 emessa dalla di RAGIONE_SOCIALE e per l’effetto dichiara non dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria;
-Condanna la RAGIONE_SOCIALE in persona del Comandante pro-tempore al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE somma di € 323,52, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda e sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
-Condanna la di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Comandante pro-tempore al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE società delle spese del giudizio liquidate come in parte motiva in € 1.278,00 oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 15.03.2026