Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4676 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4676 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1059/2023 R.G. proposto da : NOME COGNOME E NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliati in ROMA al INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE , che li rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO DI SIENA
– intimata –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA n. 7813/2022 depositata il 01/12/2022;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 8/01/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE (in seguito RAGIONE_SOCIALE contrasse due mutui fondiari con la Monte dei Paschi di Siena S.p.a. con garanzia fideiussoria di NOME COGNOME e, a seguito del mancato pagamento di diverse rate di rimborso, subì la risoluzione dei contratti e l’azione esecutiva da parte della banca mutuante Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (alla quale è subentrata in corso di causa la cessionaria RAGIONE_SOCIALE).
La RAGIONE_SOCIALE e il fideiussore NOME COGNOME proposer o opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Velletri deducendo la nullità dei contratti di mutuo per mancata erogazione delle somme e la violazione del tasso soglia.
Il Tribunale di Velletri, espletata consulenza tecnico contabile di ufficio, con sentenza n. 291 del 8/02/2018, rigettò l’opposizione.
La società RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME proposero impugnazione alla Corte d’appello di Roma e questa, nel ricostituito contraddittorio con la Monte dei Paschi di Siena S.p.a., con la sentenza n. 7813 del 1/12/2022, ha rigettato l’impugnazione.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME con atto affidato a due motivi.
Risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE cessionaria del credito di Monte dei Paschi di Siena s.p.a., alla quale il ricorso risulta notificato.
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
I ricorrenti hanno depositato memoria per l’adunanza del 8/01/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente propone i seguenti motivi di impugnazione.
Primo motivo: violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 1813 c.c. Violazione dell’art. 1813 c.c. in relazione all’art 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La sentenza della Cor te d’appello avrebbe, trattandosi di causa di opposizione all’esecuzione, mancato di rilevare che il Tribunale, d’ufficio, avrebbe dovuto verificare l’esistenza di un valido titolo esecutivo. In particolare, i mutui fondiari erano insuscettibili di costituire validi titoli esecutivi in quanto le somme mutuate non erano state erogate alla RAGIONE_SOCIALE o quantomeno essa non ne aveva avuto la disponibilità. Poiché non v’era stata erogazione, il contratto di mutuo è nullo. La nullità è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. I mutui, inoltre, erano condizionati dacché, anche sotto tale profilo, il contratti erano nulli.
Secondo motivo: violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. La procedura esecutiva è, nulla e (o) improcedibile per la inesistenza e (o) nullità e (o) inefficacia del titolo esecutivo. Stante l’inesistenza e (o) nullità e (o) inefficacia del titolo esecutivo, rilevabile ex officio, avrebbe dovuto essere dichiarata l’improcedibilità del procedimento esecutivo in base al principio « Nulla executio sine titulo ».
Entrambi i motivi sono del tutto carenti di specificità, in relazione all’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c., in ordine alle questioni sollevate e agli stessi motivi di opposizione e di censura prospettati nelle fasi di merito, che si desumono soltanto dalla lettura della sentenza impugnata e dal controricorso della RAGIONE_SOCIALE cosicché il ricorso è inammissibile nel suo complesso.
Tanto anche in considerazione della circostanza che nelle fasi di merito è stato accertato che vi era stata erogazione, almeno parziale delle somme mutuate, in quanto correlate agli stati di avanzamento dei lavori, del resto così come almeno in parte
R.g. n. 1059 del 2023
Ad. 8/01/2025; estensore: NOME. Valle
ammesso nei propri scritti difensivi, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata (si veda, in particolare la pag. 5 e ivi quanto scritto dai giudici d’appello al terzo periodo della parte della motivazione dedicata al primo motivo ove sono richiamate le affermazioni di cui all’atto di citazione in primo grado ), dalla stessa RAGIONE_SOCIALE
La critica alla detta parte della motivazione si riduce all’ affermazione del non essere vero quanto affermato dai giudici di merito, senza, tuttavia, che sia indicato un solo atto processuale della RAGIONE_SOCIALE e dello stesso NOME COGNOME dal quale risulti smentita la detta affermazione decisoria.
La sentenza d’appello ha, peraltro, richiamato la consulenza tecnico contabile disposta ed espletata in primo grado e nel fare ciò ha affermato, senza che sul punto sia stata proposta un’utile censura, che il consulente aveva accertato l’effettiva erogazione , e non la semplice messa disposizione sul conto corrente di alcune rate dei mutui, come affermato a pag. 5, nello stesso passo della motivazione poc’anzi richiamato .
In tal modo il ricorso non intercetta adeguatamente la tematica del mutuo cd solutorio, della quale pure risultano investite le Sezioni Unite di questa Corte (con ordinanza interlocutoria di Cass. n. 18903 del 10/07/2024), cosicché non è necessario attendere, ai fini della decisione della presente causa, la pronuncia del Collegio nomofilattico.
Oltre che in punto di fatto le prospettazioni censorie risultano del tutto aspecifiche in punto di diritto, atteso che non viene in alcun modo spiegato in che modo la nullità fosse stata dedotta nelle precedenti fasi del giudizio e in particolare quali fossero le specifiche condizioni apposte ai detti contratti di mutuo fondiario, dei quali non risulta riportato alcuno stralcio rilevante ai fini di radicare un’utile critica.
Soltanto dalla lettura, vista l’ esiguità delle prospettazioni in fatto (intese quali fatti rilevanti ai fini del giudizio di legittimità), della sentenza impugnata, ciò che è notoriamente indice di inammissibilità della critica alla stessa, posto che il ricorso deve consentire di per sé solo, ossia autonomamente, di comprendere quali censure si intende apportare al provvedimento giudiziario impugnato, si apprende che la validità dei contratti ai fini esecutivi era condizionata all’effettiva erogazione delle somme mutuate.
Il secondo motivo, basato sull’asserita violazione dell’art. 474 c.p.c., ossia del principio nessuna esecuzione senza un (valido) titolo esecutivo, con conseguente necessità di verificazione d’ufficio da parte del giudice dell’esistenza e permanenza del titolo esecutivo, si riduce a poche righe, compresa la citazione del brocardo latino, ma anch’esso è del tutto apodittico e non concreta alcuna critica argomentata e ragionata alla gravata sentenza, e comunque autonoma rispetto a quella che la parte ricorrente vanamente tenta di prospettare con il primo motivo del ricorso.
In ultimo, e al fine di evitare ulteriore contenzioso, è opportuno evidenziare come non risulti in alcun modo impugnata la parte della sentenza d’appello in cui viene confermata la decisione di primo grado in ordine all’avvenuta risoluzione dei contratti di mutuo per inadempimento, avendo i giudici di merito escluso che si trattasse di un mero ritardo nel pagamento ossia de rimborso delle rate (pag. 8 della motivazione).
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia, in relazione all’attività processuale espletata, sono liquidate, in favore della controricorrente, come da dispositivo.
La decisione di inammissibilità del ricorso comporta, in ogni caso, che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Sez. Un., n. 4315 del 20/02/2020, Rv. 657198-01), a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di