Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4676 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 4676  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1059/2023 R.G. proposto da : NOME COGNOME E RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliati in ROMA al INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato  COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE) , che  li rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante  in carica,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA  alla  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti
– controricorrente –
nonché contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA  n. 7813/2022 depositata il 01/12/2022;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 8/01/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La  RAGIONE_SOCIALE  (in  seguito  RAGIONE_SOCIALE contrasse due mutui fondiari con la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a. con garanzia fideiussoria di NOME COGNOME e, a seguito del mancato pagamento di diverse rate di rimborso, subì la risoluzione dei  contratti  e  l’azione  esecutiva  da  parte  della banca  mutuante RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a. (alla quale è subentrata in corso di causa la cessionaria RAGIONE_SOCIALE).
RAGIONE_SOCIALE e il fideiussore NOME  COGNOME proposer o opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Velletri deducendo la nullità dei contratti di mutuo per mancata erogazione delle somme e la violazione del tasso soglia.
Il Tribunale di Velletri, espletata consulenza tecnico contabile di ufficio, con sentenza n. 291 del 8/02/RAGIONE_SOCIALE, rigettò l’opposizione.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME proposero impugnazione alla Corte d’appello di Roma e questa, nel ricostituito contraddittorio  con  la  RAGIONE_SOCIALE  dei  RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE  S.p.a.,  con  la sentenza n. 7813 del 1/12/2022, ha rigettato l’impugnazione.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, con atto affidato a due motivi.
Risponde  con  controricorso  RAGIONE_SOCIALE,  cessionaria del credito di RAGIONE_SOCIALE, alla quale il ricorso risulta notificato.
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
I  ricorrenti  hanno  depositato  memoria  per  l’adunanza  del 8/01/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il  RAGIONE_SOCIALE  ha  riservato  il  deposito  dell’ordinanza  nel  termine  di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente propone i seguenti motivi di impugnazione.
Primo motivo: violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 1813 c.c. Violazione dell’art. 1813 c.c. in relazione all’art 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La sentenza della Cor te d’appello avrebbe, trattandosi di causa di opposizione all’esecuzione, mancato di rilevare che il Tribunale, d’ufficio, avrebbe dovuto verificare l’esistenza di un valido titolo esecutivo. In particolare, i mutui fondiari erano insuscettibili di costituire validi titoli esecutivi in quanto le somme mutuate non erano state erogate alla RAGIONE_SOCIALE o quantomeno essa non ne aveva avuto la disponibilità. Poiché non v’era stata erogazione, il contratto di mutuo è nullo. La nullità è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. I mutui, inoltre, erano condizionati dacché, anche sotto tale profilo, il contratti erano nulli.
Secondo motivo: violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c.  La  procedura  esecutiva  è,  nulla  e  (o)  improcedibile  per  la inesistenza e (o) nullità e (o) inefficacia del titolo esecutivo. Stante l’inesistenza  e (o)  nullità  e  (o)  inefficacia  del  titolo  esecutivo, rilevabile ex officio, avrebbe dovuto essere dichiarata l’improcedibilità  del  procedimento  esecutivo in  base  al  principio « Nulla executio sine titulo ».
Entrambi  i  motivi  sono  del  tutto  carenti  di  specificità, in relazione all’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c., in ordine alle questioni sollevate e agli stessi motivi di opposizione e di censura prospettati  nelle  fasi  di  merito,  che  si  desumono  soltanto  dalla lettura  della  sentenza  impugnata  e  dal  controricorso  della  RAGIONE_SOCIALE cosicché il ricorso è inammissibile nel suo complesso.
Tanto anche in considerazione della circostanza che nelle fasi di merito  è  stato  accertato  che  vi  era  stata  erogazione,  almeno parziale  delle  somme  mutuate,  in  quanto  correlate  agli  stati  di avanzamento  dei  lavori,  del  resto  così  come  almeno  in  parte
R.g. n. 1059 del 2023
Ad. 8/01/2025; estensore: NOME COGNOME
ammesso  nei  propri  scritti  difensivi,  secondo  quanto  risulta  dalla sentenza impugnata (si veda, in particolare la pag. 5 e ivi quanto scritto  dai  giudici  d’appello  al  terzo  periodo  della  parte  della motivazione  dedicata  al  primo  motivo  ove  sono  richiamate  le affermazioni di cui all’atto di citazione in primo grado ), dalla stessa RAGIONE_SOCIALE
La critica alla detta parte della motivazione si riduce all’ affermazione del non essere vero quanto affermato dai giudici di merito,  senza,  tuttavia,  che  sia  indicato  un  solo  atto  processuale della RAGIONE_SOCIALE e dello stesso NOME COGNOME dal quale risulti smentita la detta affermazione decisoria.
La  sentenza  d’appello  ha,  peraltro,  richiamato  la  consulenza tecnico contabile disposta ed espletata in primo grado e nel fare ciò ha  affermato,  senza  che  sul  punto  sia  stata  proposta  un’utile censura, che il consulente aveva accertato l’effettiva erogazione , e non  la  semplice  messa  disposizione  sul  conto  corrente  di  alcune rate dei mutui, come affermato a pag. 5, nello stesso passo della motivazione poc’anzi richiamato .
In tal modo il ricorso non intercetta adeguatamente la tematica del  mutuo  cd  solutorio,  della  quale  pure  risultano  investite  le Sezioni Unite di questa Corte (con ordinanza interlocutoria di Cass. n. 18903 del 10/07/2024), cosicché non è necessario attendere, ai fini  della  decisione  della presente causa, la  pronuncia del RAGIONE_SOCIALE nomofilattico.
Oltre  che  in  punto  di  fatto  le  prospettazioni  censorie  risultano del  tutto  aspecifiche  in  punto  di  diritto,  atteso  che  non  viene  in alcun  modo  spiegato  in  che  modo  la  nullità  fosse  stata  dedotta nelle  precedenti  fasi  del  giudizio  e  in  particolare  quali  fossero  le specifiche  condizioni  apposte  ai  detti  contratti  di  mutuo  fondiario, dei  quali  non  risulta  riportato  alcuno  stralcio  rilevante  ai  fini  di radicare un’utile critica.
Soltanto dalla lettura, vista l’ esiguità delle prospettazioni in fatto (intese quali fatti rilevanti ai fini del giudizio di legittimità), della sentenza impugnata, ciò che è notoriamente indice di inammissibilità della critica alla stessa, posto che il ricorso deve consentire di per sé solo, ossia autonomamente, di comprendere quali censure si intende apportare al provvedimento giudiziario impugnato, si apprende che la validità dei contratti ai fini esecutivi era condizionata all’effettiva erogazione delle somme mutuate.
Il secondo motivo, basato sull’asserita violazione dell’art. 474 c.p.c., ossia del principio nessuna esecuzione senza un (valido) titolo esecutivo, con conseguente necessità di verificazione d’ufficio da parte del giudice dell’esistenza e permanenza del titolo esecutivo, si riduce a poche righe, compresa la citazione del brocardo latino, ma anch’esso è del tutto apodittico e non concreta alcuna critica argomentata e ragionata alla gravata sentenza, e comunque autonoma rispetto a quella che la parte ricorrente vanamente tenta di prospettare con il primo motivo del ricorso.
In ultimo, e al fine di evitare ulteriore contenzioso, è opportuno evidenziare come non risulti in alcun modo impugnata la parte della sentenza  d’appello  in  cui  viene  confermata  la  decisione  di  primo grado in ordine all’avvenuta risoluzione dei contratti di mutuo per inadempimento, avendo i giudici di merito escluso che si trattasse di  un  mero  ritardo  nel  pagamento  ossia  de  rimborso  delle  rate (pag. 8 della motivazione).
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia, in relazione all’attività processuale espletata, sono liquidate, in favore della controricorrente, come da dispositivo.
La  decisione  di  inammissibilità  del  ricorso  comporta,  in  ogni caso, che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti
processuali  per  il  versamento,  da  parte  del  ricorrente  e  in  favore del  competente  Ufficio  di  merito ,  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, secondo un  accertamento  spettante  all’amministrazione  giudiziaria  (Sez. Un., n. 4315 del 20/02/2020, Rv. 657198-01), a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13.
P. Q. M.
La  Corte  dichiara inammissibile  il  ricorso.  Condanna  la  parte ricorrente  al  pagamento,  in  favore  della  controricorrente,  delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della  ricorrente  e  in  favore  del  competente  Ufficio  di  merito, dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma  nella  camera  di  consiglio  della  Corte  di