SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 2510 2026 – N. R.G. 00025161 2025 DEPOSITO MINUTA 17 02 2026 PUBBLICAZIONE 17 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice NOME COGNOME ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2025, vertente tra
, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società rappresentate e difese dall ‘AVV_NOTAIO
PARTE ATTRICE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dal l’AVV_NOTAIO
PARTE CONVENUTA
nonchè
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi (artt. 615, comma 2, e 617 c.p.c.) immobiliare -fase di merito
FATTO – Con atto di citazione in opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi di cui alla procedura R.G.E. n. 1247/2024, parte attrice, all’esito della fase cautelare svoltasi innanzi al competente Giudice dell’Esecuzione, ha promosso giudizio di merito deducendo:
✓ che la in data 22/04/2024 le aveva notificato atto di precetto in forza del ‘ contratto di mutuo fondiario a rogito notaio del 08/03/2019 (rep. n. 51348 racc. n. 19573)’ intimando e facendo precetto alla società ‘ di pagare, entro dieci giorni dalla ricezione del presente atto, alla le somme di seguito indicate: – capitale residuo, rate scadute, oneri, spese
e interessi € 111.974,78′ oltre spese del precetto;
che a tale precetto proponeva tempestiva opposizione e a tale precetto controparte faceva poi seguire ulteriore atto di precetto in rinnovazione;
che seguiva atto di pignoramento;
che essa odierna parte attrice non ha mai ricevuto la notifica dell’atto di pignoramento, mentre il primo atto con cui è stata informata dell’esecuzione de qua è stata la notifica a mezzo EMAIL in data 13/02/2025 del provvedimento di fissazione dell’udienza;
che a conferma del fatto non abbia mai ricevuto la notifica dell’atto di pignoramento, la fase cautelare dell’opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. formulata nella procedura esecutiva si è conclusa non con una pronuncia di tardività, bensì con provvedimento in data 23/04/2025 di un non luogo a provvedere e fissazione del termine di 30 giorni per introdurre il presente giudizio di merito dell’opposizione.
che contestava in diritto: l’illegittimità, inesistenza e/o nullità della notifica del pignoramento; l’ inesistenza di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. nel mutuo fondiario azionato da parte creditrice procedente; la violazione dell’art. 557 c.p.c. e conseguente nullità del pignoramento per omessa produzione di un valido e completo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c..
Tanto premesso, parte attrice ha così concluso in atto di citazione: ‘ Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, per i motivi di cui in narrativa, contrariis reiectis, nel merito, previo accertamento delle violazioni di legge contestate con il presente atto, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare ex artt. 615 e 617 c.p.c. la nullità, illegittimità, invalidità, inefficacia, inammissibilità, improcedibilità e inopponibilità all’odierna parte attrice opponente del titolo esecutivo, costituito dal contratto di finanziamento fondiario concesso ex art. 38 e ss. D.Lgs. 385/1993 dalla stessa in favore della a rogito del notaio in data 08/03/2019 (rep. n. 51348 – racc. n. 19573), nonché del conseguente atto per pignoramento immobiliare tuttora pendente innanzi al medesimo Ill.mo Tribunale in epigrafe sub R.G.E.n. 1247/2024, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio ‘. Cont
Si è costituita in giudizio la
la quale ha così concluso: ‘ Voglia l’Ecc.mo Tribunale,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, respingere l’avversa opposizione, siccome manifestamente infondata in fatto e diritto, condannando gli opponenti alle rifusione delle spese e competenze di questo giudizio ‘.
e hanno optato per la contumacia.
All’udienza del 04/02/2026 la causa è stata r imessa in decisione ai sensi dell’art. 281 quinquies cod.proc.civ.
DIRITTO -Le domande di parte attrice non possono essere accolte.
DEDOTTA ILLEGITTIMITÀ, INESISTENZA E/O NULLITÀ DELLA NOTIFICA DEL PIGNORAMENTO
Sotto tale profilo, la rappresenta di non avere ricevuto la notifica dell’atto di pignoramento, in quanto all’epoca la sede era già stata trasferita in INDIRIZZO; pertanto il notificante avrebbe dovuto assumere ulteriori informazioni sulla sede della società, prima di procedere alla notifica presso la residenza del legale rappresentante della stessa. Si osserva che nel caso in esame la notifica è stata effettuata in favore del legale rappresentante e la notifica del pignoramento effettuata al legale rappresentante della società esecutata è da ritenersi equivalente e alternativa a quella eseguita presso la sede dell’ente ed è, dunque, valida ai sensi dell’art. 145 c.p.c. Invero, va considerato:
sia che: ‘ In tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell’art. 145, comma 1, c.p.c., nel testo dettato dall’art. 2 della l. n. 263 del 2005, applicabile “ratione temporis”, la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell’atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all’amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c – Cass, ordinanza n. 30882/2017);
sia che ‘ l’obbligo di notificazione degli atti tributari (nella specie dell’avviso di accertamento) presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall’art. 145, comma 1, c.p.c.,
così come modificato dalla l. n. 263 del 2005, di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta, purché ne siano indicati nell’atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale ‘ (vds. Cass. civ. n. 5246/2025).
Inoltre, la notifica al legale rappresentante al più potrebbe considerarsi irregolare ma non inesistente (invero, ‘ L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; l’inesistenza della notificazione non è sanabile per raggiungimento dello scopo ‘ (vds. Cass. N. 31085 del 20/10/2022). Ne discende, pertanto, che ‘ la notificazione di un atto effettuata in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, ma comunque riconoscibile quale attività notificatoria, non è inesistente, ma nulla e, quindi, sanabile per raggiungimento dello scopo, con la rituale e tempestiva costituzione dell’intimato ‘ (vds. Cass. N. 22806 del 13/08/2024).
I nfatti, secondo un orientamento che può definirsi consolidato, la costituzione del debitore nella procedura esecutiva -quand’anche effettuata al solo scopo di eccepire, mediante la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi, vizi della notificazione dell’atto di pignoramento consente di ritenere integrata la legale conoscenza, da parte sua, degli atti del processo esecutivo e, in primo luogo, dello stesso atto di pignoramento, essendo dunque conseguito lo scopo di renderlo edotto del suo contenuto; in altre parole, la condotta dell’esecutato che denunci, con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., la nullità della notificazione dell’atto di pignoramento è indice della conoscenza dell’esecuzione e dimostra l’avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione, il cui vizio è quindi sanato, in applicazione della regola dettata dall’art. 156 c.p.c.
2. DEDOTTA INESISTENZA DI UN VALIDO TITOLO ESECUTIVO
In relazione a tale motivo di opposizione l a doglianza appare infondata, in quanto, considerata la natura fondiaria del titolo azionato, che peraltro chiaramente risulta dall’esame del contratto di mutuo, non può dubitarsi che nella specie trovi applicazione
TABLE
l’art. 41 T.U.B. a mente del quale ” Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo “. Inoltre, va osservato che nel contratto di mutuo fondiario, ex artt.38 e ss. D.Lgs. n.385/1993, oggetto di causa vi è il seguente esplicito atto di quietanza:
Orbene, si osserva che ‘ Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l’obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l’obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla ‘ (Cass. Sez. UU., 06/03/2025, n. 5968). Conclusivamente, il contratto oggetto di causa documentando l’erogazione della somma finanziata e, soprattutto, un’obbligazione restitutoria attuale e non condizionata -comprova il perfezionamento del contratto di mutuo e un diritto di credito della Banca certo, liquido ed esigibile ed è, conseguentemente, un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. Inoltre, si ricorda che: ‘La Corte di merito – muovendo dalla premessa della natura reale del contratto di mutuo che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata, sicchè la traditio di una somma di denaro alla parte mutuataria deve ritenersi provata ove quest’ultima abbia espressamente dichiarato di averla ricevuta ed accettata rilasciandone quietanza (cfr. Cass. n. 14 del 2011) – sottolinea che la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti, confessione stragiudiziale, proveniente dal creditore e rivolta al debitore; per cui l’esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall’art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione (in tal
senso, Cass. n. 18882 del 2007). In piena coerenza con siffatti principi, del tutto correttamente il giudice di appello – “a fronte dell’inequivocabile e chiaro significato delle espressioni usate, la dichiarazione del mutuante, contenuta nell’articolo 1 del contratto di mutuo del 20 maggio 1991, di aver ricevuto e accettato la somma di £ 30.000.000 dalla parte mutuataria, e di rilasciarne quietanza in virtù della sottoscrizione del contratto, non può che essere qualificata come riconoscimento dell’avvenuta ricezione della somma di £ 30.000.000, di cui al contratto di mutuo” – ritiene che, “in mancanza di specifica impugnazione della predetta dichiarazione per errore di fatto o violenza”, la suddetta dichiarazione “costituisce piena prova dell’avvenuta consegna della somma dal mutuante al mutuatario e, quindi, dell’avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo” (sentenza impugnata pagg. 4 e 5)…. Tanto più che la consegna del denaro idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro medesimo (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall’integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo (Cass. n. 17194 del 2015)’ (vds. Cass. Civ. n. 24683/2018).
3. SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice a rimborsare, in favore della
le spese di giudizio che liquida in € 5.000, 00 per compenso professionale, oltre la C.P.A. 4%, l’I.V.A. 22% e le spese generali 15% come per Legge.
Tribunale di Roma, 17/02/2026
Il Giudice NOME COGNOME