Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 788 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 788 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
SENTENZA
OGGETTO:
appalto –
titolarità del rapporto dedotto in giudizio
RG. 3056/2018
P.U. 5-12-2023
sul ricorso n. 3056/2018 R.G. proposto da:
FALLIMENTO di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE e del socio illimitatamente responsabile COGNOME RAGIONE_SOCIALE c.f. NUMERO_DOCUMENTO, n. 26/2022 del Tribunale di Spoleto, in persona del curatore autorizzato dal giudice delegato, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con indirizzo pec EMAIL ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma presso di lui nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 1333/2017 della Corte d’Appello di L’Aquila , depositata il 12-7-2017
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5-122023 dal consigliere NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore NOME COGNOME il quale ha concluso per l’ accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, udito l’avv. NOME COGNOME per il ricorrente
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n.116 depositata il 5-3-2010 il Tribunale dell’Aquila rigettò la domanda di pagamento di Euro 61.665,61 proposta da NOME COGNOME, già titolare dell’omonima ditta individuale, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, a titolo di corrispettivo per le opere eseguite in forza di tre contratti di appalto. La sentenza ri levò d’ufficio , in base ai documenti prodotti dallo stesso attore, che i contratti non erano stati stipulati da NOME COGNOME ma da RAGIONE_SOCIALE, per cui l’attore non era titolare del diritto di credito azionato.
2.Propose appello COGNOME RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante quale cessionaria dell’azienda di NOME COGNOME, che la Corte d’appello di L’Aquila ha integralmente respinto con sentenza n. 1333 depositata il 12-72017.
La sentenza ha dichiarato che NOME COGNOME aveva allegato a fondamento della sua domanda diritto altrui, perché i tre contratti di subappalto, che costituivano l’unico titolo azionato, erano stati conclusi da RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile la deduzione dell’appellante in ordine al fatto che la sottoscrizione dei contratti fosse derivata da errore materiale, perché non si trattava di una mera difesa ma di argomento che introduceva indagine su fatto modificativo del diritto, che non poteva essere proposto in appello; ha dichiarato che la documentazione prodotta in appello era inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. nella formulazione ratione temporis applicabile, in quanto si
trattava di visura camerale con la quale l’appellante intendeva dimostrare che all’epoca della conclusione de i contratti la società RAGIONE_SOCIALE non esisteva, ma la visura era relativa alla diversa società RAGIONE_SOCIALE
3.NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE. di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, nuova denominazione di RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del socio accomandatario legale rappresentante NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e comunque rigettato.
In data 9-10-2023 si è costituita la Curatela del fallimento di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE e del socio illimitatamente responsabile NOME COGNOME a seguito del fallimento dichiarato con sentenza n. 26/2022 del 5-9-2022 del Tribunale di Spoleto, in forza di autorizzazione del giudice delegato.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza, in prossimità dell’udienza fissata del 5 -12-2023 il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte e la Curatela Fallimentare ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo rubricato ‘ Art. 360 co. 1 n. 4: nullità della sentenza e del procedimento. Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Art. 1655 ss c.c. -art. 101 c.p.c. -art. 112 c.p.c. -art. 116 c.p.c. -art. 183 c.p.c. -art. 111 Cost.- art. 345 c.p.c. -art. 115 c.p.c. -art. 24 Cost. Q uestione rilevata d’ufficio. Difetto di contraddittorio -violazione del diritto di difesa -conseguente nullità del procedimento e della sentenza -mancata assegnazione di termine per memorie e per allegazioni’ , la società ricorrente evidenzia
che aveva proposto appello anche lamentando la violazione del principio del contraddittorio determinato dal fatto che sulla questione posta a fondamento della decisione di primo grado, relativa all ‘individuazione delle parti dei contratti di appalto, non c’era stata discussione, in quanto la convenuta RAGIONE_SOCIALE non aveva mai posto in dubbio che il rapporto fosse intercorso con la ditta COGNOME Enzo; quindi aveva anche lamentato che la questione fosse stata rilevata d’ufficio dal giudice di primo grado. Per questo la ricorrente lamenta l’omesso esame da parte della sentenza impugnata della questione relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio sulla titolarità del diritto e sulla legittimazione della parte attrice, con la conseguenza che la nullità della sentenza di primo grado si è estesa anche alla sentenza di appello.
2.Con il secondo motivo rubricato ‘ Art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento. Art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Art. 115 c.p.c. -art. 112 c.p.c. -art. 116 c.p.c. -art. 1655 ss c.c. -art. 24 e 111 Cost. Rilievo di questione non officiosa -violazione del contraddittorio -difesa articolata in modo incompatibile con la negazione del diritto -mancata contestazione specifica dei fatti -nullità della sentenza -nullità del procedimento’ la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, dichiarando che la questione della carenza di titolarità del diritto costituiva mera difesa ed era rilevabile d’ufficio, abbia omesso di considerare che nella fattispecie la società convenuta aveva articolato argomenti che erano incompatibili con la negazione della titolarità del diritto in capo alla ditta COGNOME Evidenzia che la società convenuta aveva lamentato l’inadempimento dell’attore, chiedendo l’applicazione di penale.
3.Con il terzo motivo rubricato ‘ Art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento. Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Art. 345 c.p.c. -art. 115 c.p.c.
-art. 183 c.p.c. -art. 184 c.p.c. -art. 116 c.p.c. -art. 2247 ss c.c. -art. 153 c.p.c. -art. 1665 c.c. -art. 2222 c.c. -art. 2082 e ss. c.c. -art. 346 c.p.c. Mezzi di prova in appello -ammissibilità -decadenza di controparte dalle eccezioni -nozione di imprenditore -ditta individuale -società’ la ricorrente evidenzia che, dopo che la sentenza impugnata aveva pronunciato ‘a sorpresa’ , nel proporre appello aveva depositato documenti (n. 3,4,5,6,7) al fine di dimostrare che RAGIONE_SOCIALE sia alla data di sottoscrizione dei contratti di subappalto sia alla data di introduzione della lite, era un soggetto inesistente, perché non era mai stata costituita e la partita iva riportata nei documenti indicati in giudizio era quella della ditta individuale di COGNOME Enzo. Lamenta che la Corte d’appello in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. abbia ritenuto inammissibile la produzione documentale, per cui la parte attrice si è trovata nella condizione di non avere mai avuto nel corso del giudizio la possibilità di provare che la titolarità del diritto era in capo a NOME COGNOME.
4.Il quarto motivo è rubricato ‘ art. 360 co. 1 n.3 c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento. Art. 1988 c.c. -art. 2214 ss c.c. -art. 2709 ss c.c. -art. 345 c.p.c. -art. 115 c.p.c. -art. 183 c.p.c. -art. 184 c.p.c. -art. 116 c.p.c. -art. 2247 ss c.c. -art. 153 c.p.c. -art. 1665 c.c. -art. 2222 ss c.c. -art. 2082 ss. c.c. -art. 346 c.p.c. -art. 633 ss. c.p.c. Omessa applicazione di regole circa l’efficacia probatoria delle fatture e delle scritture contabili -omessa valutazione delle prove documentali -violazione e falsa applicazione delle norme in materia di ricognizione di debito e di promessa di pagamento ‘. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia totalmente omesso l’esame delle fatture, che contenevano l’intestazione della ditta COGNOME RAGIONE_SOCIALE e la relativa partita iva, abbia omesso l’esame della comunicazione di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE in data 19-3-2003, con la quale
si comunicava che la tesoreria era programmata per il pagamento, abbia omesso l’esame delle ricevute bancarie che contenevano la firma di COGNOME NOME ed abbia erroneamente escluso la valenza probatoria dei documenti.
5. Il quinto motivo è rubricato ‘ art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento. Art. 1988 c.c. -art. 2214 ss c.c. -art. 2709 ss c.c. -art. 345 c.p.c. -art. 115 c.p.c. -art. 183 c.p.c. -art. 116 c.p.c. -art. 2247 ss c.c. -art. 153 c.p.c. -art. 1665 c.c. -art. 2222 ss c.c. -art. 2082 ss c.c. -art. 346 c.p.c. -art. 633 c.p.c. Ammissibilità della produzione documentale in appello -omesso esame delle prove -omessa applicazione di regole circa l’efficacia probatoria delle fatture e delle scritture contabili -omessa valutazione delle prove documentali -violazione e falsa applicazione delle norme in materia di società, di ditta individuale e di im prenditore commerciale’. Il ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata ha preso in esame solo la certificazione camerale di RAGIONE_SOCIALE e ha totalmente omesso di esaminare gli altri documenti allegati al fascicolo di appello, di cui alla restituzione della polizza fideiussoria alla ditta COGNOME Enzo, al fatto che la ditta individuale era stata conferita nella società in accomandita semplice, al fatto che alla data di stipulazione dei contratti di subappalto non esisteva RAGIONE_SOCIALE e al fatto che per stessa ammissione e confessione di controparte il rapporto si era svolto con la ditta individuale.
6.Il sesto motivo è rubricato ‘ art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento. Art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Motivazione apparente -omesso esame della corrispondenza tra le indicazioni documentali e la Ditta COGNOME Enzo -omesso esame dei documenti e delle prove. Omessa va lutazione’. Il
ricorrente, evidenziando che il motivo ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. è ammissibile in relazione alla data di instaurazione del giudizio di appello, lamenta che la sentenza abbia totalmente omesso l’esame delle circostanze, documentalmente emergenti e rappresentate dai motivi precedenti, senza dare giustificazione né del rigetto dell’istanza di acquisizione di nuova documentazione in appello né de ll’esclusione di decisività della documentazione stessa.
7.Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla società controricorrente.
7.1.Sotto un primo profilo la società sostiene che il ricorso sia inammissibile in quanto non espone la domanda di merito, nonostante la Cassazione abbia il potere di decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ.
L’eccezione è infondata, perché nel ricorso si espone il contenuto della domanda di merito (pagg.5-6) e al ricorrente non può essere imposto un maggiore onere di specificazione, a fronte del dato che sia la sentenza di primo grado che la sentenza di appello non hanno pronunciato su quella domanda se non per escludere che la parte attrice fosse titolare del diritto di credito azionato.
7.2.Deve essere rigettata l’eccezione del difetto di legittimazione ad agire della società ricorrente. La legittimazione a proporre appello di RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria della ditta COGNOME RAGIONE_SOCIALE è già stata ritenuta dalla Corte d’appello di L’Aquila, che ha esaminato l’appello nel merito , e comunque è documentata dalla ricorrente producendo la visura camerale storica (doc. 24), che attesta anche che la società alla data della proposizione del ricorso per cassazione era denominata NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, per cui è dimostrata anche la legittimazione del soggetto che ha proposto il ricorso per cassazione.
7.3.Deve essere rigettata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, per non avere la ricorrente trascritto nel ricorso i documenti richiamati. La società nel ricorso ha fatto puntuale riferimento ai documenti, con riguardo alla fase in cui erano stati prodotti, indicando il numero attribuito ai singoli documenti nei fascicoli dei gradi di merito e il numero attribuito nel fascicolo di parte del giudizio di legittimità, nonché esponendo il contenuto dei documenti per qu anto necessario al fine dell’illustrazione dei motivi di ricorso.
S econdo l’indirizzo di questa Corte a Sezioni Unite che deve essere condiviso, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ., quale corollario del principio di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021- non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza del diritto stesso in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnal ata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U 18-3-2022 n. 8950 Rv. 664409-01, Cass. Sez. 1 19-4-2022 n. 12481 Rv. 66473801, Cass. Sez. 1 2-5-2023 n. 11325 Rv. 667745-01).
7.4.L’inammissibilità del ricorso non è ravvisabile neppure per il fatto che, nell’ambito dello stesso motivo, il ricorrente deduce vizi distinti e riferiti a una serie di disposizioni che non risultano tutte pertinenti alle censure svolte, perché la formulazione dei motivi consente di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, in tal modo ne consente l’esame separato e ciò è sufficiente ai fini dell’ammissibilità (Cass. Sez. U 6-5-2015 n. 9100 Rv. 635452-01). Distinta questione è
quella della sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 co. 1 cod. proc. civ. sotto profili incompatibili (cfr. Cass. Sez. 1 23-102018 n. 26874 Rv. 651324-01), ma nella fattispecie tale questione non si pone.
8.Il primo motivo, nella parte in cui lamenta la violazione del principio del contraddittorio, è fondato nei termini di seguito esposti.
La sentenza impugnata ha esattamente dichiarato, richiamando anche Cass. Sez. U 2951/2016, che la mancanza di titolarità del credito azionato era rilevabile da parte del giudice di primo grado anche d’ufficio , in quanto risultava dagli atti di causa; però, in sostanza, sulla base di questa esclusiva considerazione la sentenza ha rigettato l’appello, perché ha ritenuto tardiva e inammissibile la deduzione de ll’appellante relativa al fatto che la società RAGIONE_SOCIALE era indicata nel contratto per errore materiale e non ha esaminato i documenti prodotti in appello a sostegno di tale deduzione in quanto tardivi. In questo modo la sentenza impugnata ha violato il principio -elaborato dalla giurisprudenza già nella vigenza dell’art. 101 co.2 cod. proc. civ. nella formulazione previgente alla legge 18-6-2009 n.69 che si applica alla fattispecie- secondo il quale l’omessa indicazione alle parti di una questione di fatto, oppure mista di fatto e di diritto rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione e pertanto comporta la nullità della sentenza (cd. della terza via o a sorpresa), per violazione del diritto di difesa, tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato; inoltre, qualora si tratti di sentenza di primo grado appellabile, può proporsi appello al fine di rimuovere alcune preclusioni, specie in tema di prove, senza necessità di disporre la rimessione in primo grado, salvo la prova
che sia stato irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio (Cass. Sez. 2 30-4-2021 n. 11440 Rv. 661095-01, Cass. Sez. 3 12-6-2020 n. 11308 Rv. 658167-01, Cass. Sez. 1 16-22016 n. 2984 Rv. 638556-01, Cass. Sez. U 30-9-2009 n. 20935 Rv. 610517-01).
Nella fattispecie il giudice di primo grado aveva rilevato d’ufficio , senza che quel fatto fosse stato dedotto dalla convenuta al fine di negare la stipulazione dei contratti e senza avere prima sottoposto la questione alle parti, che i contratti di subappalto posti dalla parte attrice a fondamento della sua domanda non erano stati conclusi da NOME COGNOME ma dalla società RAGIONE_SOCIALE e ne aveva fatto conseguire la carenza in capo a NOME COGNOME del diritto di credito azionato; l’appellante aveva cens urato la pronuncia evidenziando le ragioni e le prove che avrebbe potuto fare valere per dimostrare che parte di quei contratti era NOME COGNOME se il contraddittorio sulla questione fosse stato attivato e quindi, poiché non vi era stato contraddittorio sulla questione in primo grado, la Corte d’appello non avrebbe potuto ritenere tardive quelle allegazioni e le relative produzioni documentali. L a Corte d’appello avrebbe dovuto garantire lo svolgimento del contraddittorio avanti a sé e perciò avrebbe dovuto esaminare le deduzioni svolte dall’appellante al fine di sostenere che i contratti di subappalto costituivano il titolo del diritto di credito vantato da NOME COGNOME
Inoltre, nel garantire lo svolgimento del contraddittorio, la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare il principio secondo il quale la titolarità della posizione soggettiva attiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, per cui spetta all’attore allegarla e p rovarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione di tale titolarità da parte del convenuto; le contestazioni da parte del convenuto della
titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impedivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. Sez. U 16-2-2016 n. 2951, Rv. 638371-01, Rv.638372-01).
9.L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri motivi e impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, che deciderà le domande proposte in causa attenendosi ai principi esposti e statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte d’appello di L’Aquila, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione