Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19529 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14627/2019) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA), in persona del suo procuratore speciale COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), in forza di procura per atto notarile del 31 ottobre 2018, rep. n. 83.463, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al
R.G.N. 14627/19
U.P. 4/7/2024
Vendita -Fornitura beni -Vizi -Titolarità attiva del rapporto
contro
ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 806/2019, pubblicata il 14 febbraio 2019, notificata a mezzo PEC il 7 marzo 2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della controricorrente, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.;
sentiti , in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’AVV_NOTAIO per delega dell’AVV_NOTAIO per la ricorrente e l’AVV_NOTAIO -per delega dell’AVV_NOTAIO -per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. -A seguito di forniture di contenitori in banda stagnata litografata, effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e asseritamente rimaste impagate, la RAGIONE_SOCIALE spiccava: 1) precetto per il pagamento della somma di vecchie lire 53.598.950, pari ad euro 27.681,54, notificato il 4/6 febbraio 1985; 2) precetto per il pagamento della somma di
vecchie lire 50.404.042, pari ad euro 26.031,51, notificato il 13/15 marzo 1985; 3) precetto per il pagamento della somma di vecchie lire 32.417.858, pari ad euro 16.742,42, notificato il 12 febbraio / 5 marzo 1985; 4) precetto per il pagamento della somma di vecchie lire 13.848.346, pari ad euro 7.152,07, notificato il 2 marzo / 14 marzo 1985. Ancora, per la medesima causale (corrispettivo per il pagamento delle forniture eseguite), la RAGIONE_SOCIALE otteneva, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME, decreto ingiuntivo n. 358/1985, emesso dal Tribunale di Salerno il 5 aprile 1985, per l’importo di vecchie lire 65.318.456, pari ad euro 33.734,16.
Con atti di citazione notificati rispettivamente il 12 febbraio 1985, il 20 marzo 1985, il 18 marzo 1985 e il 12/15 aprile 1985, la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso le inviate intimazioni di pagamento mentre, con atto di citazione notificato il 9 maggio 1985, proponeva opposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio e, per l’effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Salerno, la RAGIONE_SOCIALE, contestando: la carenza di titolo esecutivo, il parziale pagamento delle somme richieste, i vizi della merce fornita con riferimento all’ossidazione della banda stagnata, sulla scorta delle risultanze del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam del 18 gennaio 1985, svolto davanti al Pretore di Palermo.
Con successivo atto di citazione notificato il 16 ottobre 1986, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conveniva, davanti al Tribunale di Salerno, la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni per la fornitura di contenitori di banda stagnata difettosi.
Si costituiva nei giudizi emarginati la RAGIONE_SOCIALE, la quale chiedeva il rigetto delle opposizioni e della domanda risarcitoria.
Riuniti i giudizi, all’udienza del 15 febbraio 1999, era dichiarata l’interruzione del processo per l’intervenuta cancellazione dall’albo professionale del difensore della parte opposta e convenuta.
Con ricorso depositato il 28 luglio 1999, la RAGIONE_SOCIALE, quale asserito successore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedeva la prosecuzione del processo.
All’udienza del 15 gennaio 2001, RAGIONE_SOCIALE quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, che, a sua volta, si era resa precedentemente cessionaria del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME -dichiarava che, per effetto di fusione, era stata incorporata nella RAGIONE_SOCIALE, senza che, per effetto di tale dichiarazione, si procedesse alla interruzione del processo.
Mentre solo in data successiva, decorso il termine per la riassunzione, era eccepita l’estinzione del processo, in ragione della mancata riassunzione nei confronti dell’incorporante, sul presupposto che la fusione per incorporazione costituisse causa interruttiva del giudizio.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 628/2003, depositata il 24 febbraio 2003, accoglieva le spiegate opposizioni a precetto e l’opposizione al decreto ingiuntivo, sicché le intimazioni erano dichiarate prive di effetti e il provvedimento monitorio era revocato, in ragione dei difetti rilevati nelle forniture rese, sulla scorta della verifica peritale di cui al procedimento di
accertamento tecnico preventivo ante causam , mentre la domanda risarcitoria era disattesa.
2. -Con atto di citazione notificato il 24 febbraio 2004, proponeva appello avverso tale pronuncia la RAGIONE_SOCIALE, la quale lamentava: 1) l’omessa dichiarazione dell’estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine di sei mesi, conseguente alla dichiarazione di cancellazione dall’albo del difensore della RAGIONE_SOCIALE; 2) l’omessa dichiarazione di estinzione del processo per mancata riassunzione in seguito alla comunicazione della causa di interruzione del processo per avvenuta fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; 3) la carenza di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE, la quale si era costituita in giudizio a seguito di riassunzione sostituendo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME, senza documentare di essere succeduta all’impresa RAGIONE_SOCIALE; 4) l’irrituale utilizzazione, ai fini dell’accoglimento delle opposizioni, dell’accertamento tecnico preventivo irritualmente acquisito in copia e, comunque, inidoneo a rivestire efficacia probatoria nel giudizio di merito; 5) l’inosservanza dell’onere della prova dei lamentati difetti della merce, con omessa verifica a campione, secondo quanto previsto dall’art. 9 delle condizioni generali di vendita; 6) il superamento dell’eccezione secondo cui le tratte poste a base dei precetti non avrebbero avuto natura di titoli esecutivi; 7) l’omessa valutazione dell’efficacia probatoria delle fatture prodotte; 8) l’omesso rilievo dell’incidenza degli eventuali vizi della merce esclusivamente sulla relativa sostituzione. Per l’effetto, chiedeva che, in rito, fosse dichiarata l’estinzione dei giudizi e, nel merito, le opposizioni fossero rigettate.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione la RAGIONE_SOCIALE, la quale instava per il rigetto dell’appello e, in via incidentale, chiedeva che fosse accolta la spiegata domanda risarcitoria, in ragione del pregiudizio subito alla propria immagine commerciale all’esito dei difetti della merce rilevati.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 493/2006, depositata il 22 giugno 2006, notificata il 29 settembre 2006, accoglieva l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, dichiarava l’estinzione del procedimento, poiché, all’esito della esternazione dell’intervenuta fusione per incorporazione della RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, resa all’udienza del 15 gennaio 2001, si era determinato un evento interruttivo del giudizio, tale da rendere necessaria l’interruzione (benché in concreto non avvenuta), con la conseguenza che, per effetto dell’eccezione di estinzione sollevata da RAGIONE_SOCIALE, decorso il termine perentorio semestrale per la riassunzione, si era definitivamente prodotto l’effetto evocato.
-Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, cui resisteva la RAGIONE_SOCIALE
Questa Corte, con sentenza n. 14613/2012, depositata il 23 agosto 2012, accoglieva il primo motivo di ricorso e dichiarava assorbiti i rimanenti motivi, cassando con rinvio, alla stregua del principio secondo cui la fusione per incorporazione, benché verificatasi anteriormente al 1° gennaio 2004 -data di entrata in vigore del novellato art. 2504bis c.c. -, non era strutturalmente idonea a dar luogo ad una successione a titolo universale e,
dunque, non avrebbe potuto essere dichiarata l’interruzione e la successiva estinzione del processo.
4. -Con atti di citazione in riassunzione sia la RAGIONE_SOCIALE sia la RAGIONE_SOCIALE riassumevano il giudizio, richiamando le richieste già formulate.
La Corte d’appello di Salerno, riunite le cause, con sentenza n. 578/2014, depositata il 23 ottobre 2014, in accoglimento dell’appello interposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Salerno e in riforma di tale sentenza, limitatamente alla parte non ancora coperta da giudicato, dichiarava l’estinzione del processo per carenza di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE, conformemente all’eccezione avanzata da RAGIONE_SOCIALE e non ancora esaminata, poiché l’atto di riassunzione del 28 luglio 1999 era stato depositato dalla RAGIONE_SOCIALE senza alcuna allegazione né documentazione circa la sua successione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
5. -Avverso tale pronuncia proponeva ricorso in cassazione la RAGIONE_SOCIALE, cui resisteva la RAGIONE_SOCIALE
Quindi, questa Corte, con ordinanza n. 18775/2017, depositata il 28 luglio 2017, accoglieva per quanto di ragione i primi due motivi, dichiarando assorbiti i restanti motivi e cassando con rinvio ad altra Corte d’appello, in ragione del principio di diritto secondo cui l’effettività dello status di successore nel diritto controverso era questione di merito inerente alla titolarità del diritto, da esaminare in sede di delibazione della fondatezza della domanda e non già anticipatamente, in funzione preclusiva della riassunzione del giudizio interrotto.
6. -Riassumeva il giudizio la RAGIONE_SOCIALE, con la resistenza della RAGIONE_SOCIALE
Per l’effetto, la Corte d’appello di Napoli, quale giudice di rinvio, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava le opposizioni a precetto nonché l’opposizione a decreto ingiuntivo, confermando gli atti di intimazione e il provvedimento monitorio opposti, e rigettava l’appello incidentale spiegato dalla RAGIONE_SOCIALE
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che la RAGIONE_SOCIALE -che, con ricorso del 28 luglio 1999, aveva riassunto il giudizio di primo grado dichiarato interrotto all’udienza del 15 febbraio 1999 -non aveva assolto all’onere di dimostrare di essere successore dell’originario opponente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME; b ) che, infatti, la RAGIONE_SOCIALE aveva depositato il ricorso in riassunzione senza alcuna allegazione o documentazione comprovante il fenomeno successorio nel processo; c ) che solo in sede di comparsa di costituzione in appello, a seguito delle eccezioni di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto copia del verbale di assemblea dei soci del 9 gennaio 1989, contenente delibera di aumento del capitale sociale da lire 21 milioni a lire 520 milioni, aumento realizzato mediante il conferimento dell’azienda della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE, senza che vi fosse alcuna prova che tale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE coincidesse con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, quale unica
destinataria delle fatture e della documentazione contrattuale di causa; d ) che, peraltro, in ordine al conferimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui si dava atto con il verbale dell’assemblea del 9 gennaio 1989, non era in alcun modo documentato se si trattasse di cessione di azienda in senso proprio ovvero di un mero conferimento di beni strumentali; e ) che, d’altronde, il Tribunale di Salerno aveva affermato che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si era trasformata nella RAGIONE_SOCIALE senza addurre alcuna argomentazione a sostegno; f ) che in sede di legittimità era stata accertata la tempestività dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta da RAGIONE_SOCIALE; g ) che, in ogni caso, le contestate conclusioni dell’accertamento tecnico preventivo si riferivano ad una piccola parte delle forniture di scatolette, poiché la verifica era stata effettuata su campioni prelevati dalle scatole in banda stagnata con litografia ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, già riempite dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sicché non pot eva riconoscersi valenza probatoria all’esame comparativo con le scatole con litografia ‘Imer’, poiché non era stato dimostrato che tali ultime scatole contenessero lo stesso prodotto, né che le modalità di riempimento fossero corrispondenti; h ) che non risultava provato che la presunta ossidazione del prodotto alimentare fosse dipesa dalla conformazione della banda stagnata; i ) che RAGIONE_SOCIALE aveva fornito scatole di banda stagnata perfettamente corrispondenti a quelle ordinate; l ) che non era dimostrato che la presenza di nitrati nel prodotto alimentare fosse dipesa da difetti della banda stagnata e non piuttosto da condotte poste in essere dagli addetti della RAGIONE_SOCIALE conserviera, non potendo escludersi profili critici attinenti al sistema di inscatolamento
adottato dalla RAGIONE_SOCIALE; m ) che, per contratto, l’obbligo della RAGIONE_SOCIALE fornitrice si limitava alla sola sostituzione della merce riconosciuta come difettosa, senza che l’acquirente potesse sospendere i pagamenti in corso; n ) che l’A.T.P. espletato ante causam -nella versione antecedente alla novella di cui alla legge n. 51/2006 -aveva una limitata utilizzabilità nel giudizio di merito; o ) che conseguentemente doveva escludersi che la RAGIONE_SOCIALE avesse assolto all’onere di provare la sussistenza di circostanze estintive, modificative oppure impeditive della pretesa creditoria azionata da RAGIONE_SOCIALE.
-Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, la RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito, con controricorso, l’intimata RAGIONE_SOCIALE
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
All’esito, la controricorrente ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente.
1.1. -Quanto alla prospettata inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, nel corpo dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità sono individuati i punti salienti contestati della motivazione della sentenza di rinvio impugnata, con il riferimento ai documenti su cui si fondano i singoli motivi, di cui è
stato riassunto il contenuto o sono stati trascritti i passaggi essenziali (individuando la fase processuale in cui ciascuno di essi è stato prodotto), tanto da consentire a questa Corte l’immediata percezione delle censure prospettate.
Ebbene, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022, Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022).
1.2. -Quanto alla dedotta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, le rationes decidendi su cui si impernia la decisione impugnata sono state tutte censurate, sia con riferimento alla ritenuta carenza di legittimazione ( recte titolarità) attiva del rapporto sostanziale in testa alla RAGIONE_SOCIALE, sia con riferimento alla mancanza di prova dei difetti denunciati dei contenitori forniti, con l’effetto che non può prospettarsi l’insufficienza delle doglianze rese a fronte di ragioni rimaste incontestate.
2. -Tanto premesso, con il primo e il secondo motivo la ricorrente denuncia rispettivamente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 c.c. e dell’art. 182 c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 111 e 112 c.p.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in ordine al difetto di titolarità del diritto controverso, per avere la Corte di merito ritenuto erroneamente che la RAGIONE_SOCIALE non avesse fornito prova del diritto fatto valere e dei suoi fatti costitutivi, avendo, invece, reso piena dimostrazione della legittimazione attiva e producendo, all’uopo, la documentazione di supporto.
Segnatamente era stato prodotto l’atto notarile contenente verbale di assemblea, il quale avrebbe dato la prova della successione nel processo.
E peraltro, sul punto, si sarebbe formato il giudicato, sicché la questione non avrebbe potuto più essere riproposta ed esaminata dalla Corte d’appello.
2.1. -I motivi sono infondati.
Ora, le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3765 del
12/02/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20721 del 13/08/2018; Sez. 63, Ordinanza n. 30545 del 20/12/2017; Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
Nella fattispecie, all’esito dell’accoglimento delle opposizioni nel giudizio di primo grado, l’appellante ha prontamente eccepito in appello tale difetto di titolarità attiva, sicché nessun giudicato si è formato.
È, infatti, onere dell’attore, in base alla ripartizione fissata dall’art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l’esserne titolare (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25471 del 26/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
Quanto all’efficacia probatoria degli elementi offerti a supporto di tale titolarità attiva, essa è stata negata dal giudice di merito: A) in ragione della ritenuta insufficienza del verbale assembleare contenente delibera di aumento del capitale sociale da lire 21 milioni a lire 520 milioni, aumento realizzato mediante il conferimento dell’azienda della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE; B) alla stregua della mancanza di alcuna prova che tale ultima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE coincidesse con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale unica destinataria delle fatture e della documentazione contrattuale di causa; C) sulla scorta dell’assenza di alcun elemento in ordine alla integrazione di una cessione di azienda in senso proprio ovvero di un mero conferimento di beni strumentali.
Nei termini anzidetti, sotto l’apparente veste di vizio di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo, la censura proposta mira in realtà ad ottenere una nuova valutazione sulle
circostanze di fatto attinenti alla prospettata insufficienza di tali elementi, rivalutazione preclusa in questa sede (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8773 del 03/04/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
3. -Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza con riferimento all’assenza di valida documentazione probatoria della legittimazione attiva, per avere la Corte territoriale sostenuto che la RAGIONE_SOCIALE non avesse prodotto alcuna allegazione né documentazione circa la successione nel processo, nonostante la produzione del citato atto notarile.
Ad avviso dell’istante, a fronte della successiva ammissione della produzione dell’atto notarile indicato, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto il documento insufficiente, benché esso non fosse stato colpito da alcun disconoscimento o querela di falso.
3.1. -Il motivo è infondato.
E ciò perché la Corte d’appello ha debitamente valutato la documentazione prodotta, ritenendola insufficiente a dimostrare la titolarità attiva del rapporto in capo alla RAGIONE_SOCIALE.
Sicché la documentazione offerta è stata debitamente utilizzata, ma è stata considerata priva di valore probatorio sufficiente.
Non si ricade, dunque, nell’ipotesi di non utilizzazione del documento alla stregua del suo disconoscimento a cura della controparte, bensì della sua piena utilizzazione, cui è seguito un giudizio sul valore probatorio del documento, ossia la
ponderazione della sua inidoneità alla dimostrazione della successione nel diritto sostanziale controverso.
4. -Con il quarto, quinto, sesto e settimo motivo la ricorrente contesta rispettivamente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2555, 2558, 2565 e 2559 c.c., in materia di cessione d’azienda, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699, 2700, 2701 e 2702 c.c., in materia di querela di falso, con il mancato riconoscimento della documentazione prodotta, ed ancora l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione agli artt. 2697 e 2909 c.c. e 182, 110, 111 e 112 c.p.c. ed, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 c.c. e 110, 111 e 112 c.p.c. e l’omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo per il giudizio, anche in relazione agli artt. 2555, 2558, 2565, 2569, 2700, 2701 e 2702 c.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente affermato l’impossibilità di comprendere se con la delibera di aumento del capitale sociale fosse stata disposta la cessione di azienda ovvero un mero conferimento di beni strumentali, mentre si sarebbe trattato esplicitamente di cessione aziendale, in quanto la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto essere trasferita separatamente dall’azienda, sicché, in difetto di diversa pattuizione, l’acquirente dell’azienda sarebbe subentrata nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda medesima che non avessero avuto carattere personale.
Ad avviso dell’istante, la Corte d’appello avrebbe altresì frainteso sull’identità dell’azienda ceduta, facente capo alla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, cui sarebbe subentrato, all’esito del suo decesso, il figlio COGNOME NOME, sicché il notaio avrebbe semplicemente specificato la natura dell’attività svolta, quale industria conserviera, e il nome del suo titolare, con la conseguente regolarità dell’operazione commerciale compiuta.
Sicché, attraverso il predetto verbale assembleare del 9 gennaio 1989, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe conferito tutti i beni costituenti il patrimonio aziendale alla RAGIONE_SOCIALE, che a tale titolo avrebbe accettato i beni costituenti il patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, senza che fosse stata proposta alcuna querela di falso.
4.1. -I motivi sono infondati.
Ora, ricorre la vendita aziendale regolata dagli artt. 2555 e ss. c.c. ogni volta che venga ceduto un insieme di elementi costituenti un complesso organico e funzionalmente adeguato a conseguire lo scopo in vista del quale il loro coordinamento era stato posto in essere, essendo necessario e sufficiente che la cessione abbia ad oggetto un’entità economica ancora esistente, che conservi l’attitudine all’esercizio dell’impresa, la cui gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7308 del 13/03/2023; Sez. 1, Sentenza n. 21481 del 09/10/2009; Sez. 2, Sentenza n. 27286 del 09/12/2005; Sez. 1, Sentenza n. 10993 del 21/10/1995).
Senonché, con valutazione insindacabile in questa sede, la sentenza impugnata ha escluso che dal tenore del prodotto verbale assembleare emergesse il trasferimento di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa.
Né può essere sindacata in questa sede la mancata corrispondenza tra la denominazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME e quella cui si riferisce il citato verbale assembleare, intestata a COGNOME NOME, senza che sia stata a suo tempo comprovata la successione nella titolarità di tale RAGIONE_SOCIALE (per effetto del prospettato decesso di COGNOME NOME).
5. -Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 696 e ss. c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con nullità della sentenza, con riferimento all’assenza di valida documentazione a sostegno della richiesta di pagamento, per avere la Corte d’appello superato le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo ritualmente acquisito agli atti, depositato nel giudizio di primo grado l’11 novembre 1986, senza alcuna opposizione, da cui sarebbe emerso che i contenitori erano stati realizzati con materiali non adatti a contenere il prodotto cui erano destinati per difetti della banda stagnata, che avrebbero determinato l’ossidazione della merce.
Secondo l’istante, l’ARAGIONE_SOCIALE sarebbe uno strumento tendente a costituire una prova prima dell’instaurazione del giudizio e in vista del giudizio, svolgendo così anche una facoltà cognitiva di immediato rilievo nel giudizio di merito, prova che invece la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare, senza alcuna valida motivazione.
5.1. -Il motivo è infondato.
Il giudice d’appello ha infatti dato contezza delle analitiche ragioni che hanno indotto a superare le risultanze dello svolto accertamento tecnico preventivo ante causam .
Segnatamente ha evidenziato i seguenti aspetti: A) il riferimento dell’accertamento tecnico preventivo ad una piccola parte delle forniture di scatolette, alla stregua dell’effettuazione della verifica su campioni prelevati dalle scatole in banda stagnata con litografia ‘RAGIONE_SOCIALE‘, già riempite dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, il che impediva di estendere il compiuto accertamento alle scatole con litografia ‘Imer’, in carenza di alcuna dimostrazione del fatto che tali ultime scatole contenessero lo stesso prodotto, né che le modalità di riempimento fossero analoghe; B) la mancanza di prova sul fatto che la presunta ossidazione del prodotto alimentare fosse dipesa dalla conformazione della banda stagnata; C) la fornitura, a cura di RAGIONE_SOCIALE, di scatole di banda stagnata perfettamente corrispondenti a quelle ordinate; D) la carenza di alcuna dimostrazione della circostanza che la presenza di nitrati nel prodotto alimentare fosse dipesa da difetti della banda stagnata e non piuttosto da condotte poste in essere dagli addetti della RAGIONE_SOCIALE conserviera, non potendo escludersi profili critici attinenti al sistema di inscatolamento adottato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; E) la limitazione dell’obbligo della RAGIONE_SOCIALE fornitrice alla sola sostituzione della merce riconosciuta come difettosa, senza che l’acquirente potesse sospendere i pagamenti in corso; F) la limitata utilizzabilità nel giudizio di merito dell’A.T.P. espletato ante causam -nella versione antecedente alla novella di cui alla legge n. 51/2006 -.
Al riguardo, gli esiti dell’assunto accertamento tecnico preventivo non sono vincolanti per il giudicante, purché siano esplicitate le ragioni del discostamento dalle sue risultanze, come accaduto nella specie.
Ebbene, i procedimenti di istruzione preventiva, previsti dall’art. 696 c.p.c., hanno carattere cautelare e conservativo, in quanto danno la possibilità di procedere immediatamente a quell’accertamento dello stato dei luoghi o della qualità o condizione di cose che non potrebbe essere rimesso ad altro tempo, senza pericolo che la prova vada dispersa e che, quindi, sia reso inattuabile lo stesso diritto, se questo ha bisogno di prove per essere riconosciuto ed attuato.
Senonché le prove acquisite e gli accertamenti tecnici compiuti nei suddetti procedimenti, una volta dichiarati ammissibili o inseriti senza contestazione nel successivo giudizio di merito, sono equiparati ai mezzi istruttori assunti nel corso del giudizio ed hanno, perciò, la loro stessa efficacia probatoria.
Tuttavia, l’assunzione dei mezzi di prova, come non impedisce al giudice, ai sensi dell’art. 698, secondo comma, c.p.c., di disporre la loro rinnovazione nel giudizio di merito, così non preclude alla parte, che degli stessi non voglia o non possa avvalersi, di proporre, nel giudizio stesso, le altre prove delle quali -ai sensi dell’art. 115 di detto codice può disporre, per dare la dimostrazione dei fatti invocati a fondamento del suo diritto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4120 del 09/12/1974; Sez. U, Sentenza n. 3176 del 04/10/1969; Sez. 2, Sentenza n. 976 del 26/03/1969).
Così come accade, più in AVV_NOTAIO, per le indagini rimesse al consulente tecnico d’ufficio, in ordine alle quali al giudice non è precluso disattendere le risultanze tecniche.
Al riguardo, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice in base al principio judex peritus peritorum e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del consulente tecnico d’ufficio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3356 del 06/02/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 200 del 11/01/2021; Sez. 2, Sentenza n. 30733 del 21/12/2017; Sez. L, Sentenza n. 17757 del 07/08/2014; Sez. 1, Sentenza n. 5148 del 03/03/2011).
Ciò risulta avvenuto nel caso di specie, considerato altresì che, in base alla prospettazione della sentenza impugnata, la parte che ha denunciato i vizi della merce non ha fornito alcuna dimostrazione della loro esistenza, demandando ogni argomentazione in proposito agli esiti dello svolto accertamento tecnico preventivo.
Ebbene, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8775 del 03/04/2024; Sez. 2,
Sentenza n. 3581 del 08/02/2024; Sez. 2, Sentenza n. 14895 del 29/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 14109 del 23/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8451 del 24/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 33612 del 15/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 22979 del 22/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 9960 del 28/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34636 del 16/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 21258 del 05/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 16073 del 28/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 8199 del 27/04/2020; Sez. U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019).
6. -In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda