Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2256 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n r.g. 6552-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari Straordinar i, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, per procura in atti.
–
RAGIONE_SOCIALE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale avente causa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, a seguito di fusione per incorporazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio del difensore, come da procura in atti.
– controRAGIONE_SOCIALE –
avverso il decreto del Tribunale di Isernia, depositato in data 7.2.2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal AVV_NOTAIO;
CONSIDERATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha presentato istanza di ammissione al passivo RAGIONE_SOCIALEa procedura di Amministrazione Straordinaria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, per diverse ragioni di credito connesse al finanziamento, concesso in pool con altre banche (San-paolo IMI spa; Efibanca RAGIONE_SOCIALEp.a.; RAGIONE_SOCIALE Popolare di Milano scarl), alla RAGIONE_SOCIALE per un totale di € 85.000.000,00, il 18 ottobre 2004.
1.2 I Commissari straordinari avevano, però, concluso per il riconoscimento solo di una parte del credito insinuato dalla RAGIONE_SOCIALE, escludendo invece dallo stato passivo il credito di € 12.797.635,73 vantato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e richiesto alla stessa, motivando tale esclusione sulla base RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALEa ‘invalidità RAGIONE_SOCIALEa garanzia’, come si legge nella comunicazione dei Commissari straordinari RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in a.s., in data 6 giugno 2011 inviata alla RAGIONE_SOCIALE.
1.3 La RAGIONE_SOCIALE, pertanto, con ricorso datato 20 giugno 2011, ha spiegato opposizione allo stato passivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarato esecutivo in data 14 luglio 2010, chiedendo, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEo stato passivo di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, di essere ammessa al passivo, in via privilegiata, in virtù RAGIONE_SOCIALEa garanzia pignoratizia acquisita, e in via meramente subordinata e salvo gravame, in via chirografaria, per la somma di € 12.797.635,73, quale credito RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE, in qualità di garante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ‘ oltre agli interessi semplici al tasso contrattualmente stabilito del 5,557% su € 12.066.666,66 (pro quota capitale) dal 13 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 e al tasso legale dal 1 gennaio 2009 al realizzo RAGIONE_SOCIALEe azioni costituite in pegno ‘, in ragione del combinato disposto degli art. 54 l. fallim. e 2749 cod. civ..
1.3 Instaurato il contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, il Collegio rimetteva sul ruolo, con provvedimento del 14 dicembre 2012, la causa già introitata in decisione, al fine di sottoporre, ex art. 101, 2 comma, c.p.c., al contraddittorio tra le parti la questione relativa alla ‘ sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa legittimazione attiva in capo a ciascuna banca costituente il pool al fine di agire singolarmente in giudizio e pretendere dalla garante una quota parte del capitale finanziato (oltre accessori) ‘.
1.4 Il Tribunale, discussa la causa all’udienza del 16 dicembre 2016, accoglieva, con il decreto qui impugnato per cassazione, la proposta opposizione e ammetteva pertanto il credito vantato dall’opponente per l’importo di euro 12.797.635,73 in via privilegiata, oltre interessi come da domanda.
1.5 Il Tribunale ha rilevato che: (a) occorresse richiamare il precedente, pienamente in termini, espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ‘su fattispecie analoga a quella oggetto di odierno esa me’ operava la regola del giudicato endofallimentare ex art. 96 l.f. nel giudizio di opposizione allo stato passivo, anche relativo ad un’ amministrazione straordinaria; (b) era stato affermato nel precedente di cui al n. 19960/2015 che ‘ il Giudice, adito in sede di opposizione, non può ex officio, in mancanza di specifica impugnazione RAGIONE_SOCIALEa procedura, rivalutare la legittimazione del creditore ed escludere la qualità del credito richiesta, in base a una rivalutazione dei fatti già oggetto di decisione da parte del giudice delegato e non contestata nei termini e nelle forme di legge, in quanto coperta dal predetto giudicato ‘ (cfr. pag. 2 del decreto motivato); (c) quanto alla decisione di escludere il credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE S.p.A., rispetto alla lapidaria motivazione assunta dai Commissari, la detta decisione risultava ‘non ulterior mente motivata dal Giudice dele gato’ ; (d) relativamente alla garanzia reale, inoltre, non vi erano dubbi in merito alla validità RAGIONE_SOCIALEa stessa in quanto il pegno risultava da atto scritto, ovvero da atto notarile ed era sufficientemente individuato nei suoi termini essenziali, dunque in ordine ai soggetti del rapporto ed al credito garantito, nonché per gli specifici aspetti relativi alle modalità di annotazione sul libro dei soci, alla girata in garanzia del certificato azionario, consegnato a RAGIONE_SOCIALE in veste di mandataria e depositaria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2786 c.c., considerato anche il richiamo all’art. 2026 c.c. e all’art. 3, co. 2, R.D. n. 239/1942 ; (e) più in particolare risultava dalle emergenze documentali che NOME aveva sottoscritto, in data 26/10/2004, un contratto nelle forme RAGIONE_SOCIALE‘atto notarile di pegno, ai sensi del quale aveva autorizzato la costituzione in pegno in favore dei finanziatori, tra i quali si annoverava anche la RAGIONE_SOCIALE opponente, RAGIONE_SOCIALEe azioni, costituenti l’intero capitale RAGIONE_SOCIALEa controllata RAGIONE_SOCIALE, pari a 2.580.000,00, a garanzia RAGIONE_SOCIALEe
obbligazioni derivanti dal finanziamento sottoscritto da RAGIONE_SOCIALE con gli istituti di credito in data 18/10/2004, RAGIONE_SOCIALEa cui effettiva erogazione era stata data prova a mezzo RAGIONE_SOCIALEa quietanza allegata al contratto di finanziamento; (f) il RAGIONE_SOCIALE di Amministrazione di RAGIONE_SOCIALE, in ordine al rilascio RAGIONE_SOCIALEe garanzie nell’i nteresse RAGIONE_SOCIALEa controllante e RAGIONE_SOCIALEa consociata, aveva approvato il rilascio RAGIONE_SOCIALEe stesse, in forza di specifiche motivazioni, rese ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2497 ter c.c., secondo cui l’oper azione di finanziamento costituiva un presupposto essenziale per la fisiologica prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività del Gruppo di cui anche NOME faceva parte, con la conseguenza che essa stessa aveva un interesse indiscutibile a che la controllante ed il Gruppo di appartenenza avessero una solida e serena struttura finanziaria e con l’ulteriore corollario che il pegno sulle azioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE si presentava utile e coerente con gli interessi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; (g) non trascurabili risultavano, poi, anche le ulteriori affermazioni del consiglio di amministrazione secondo cui il beneficio ricevuto appariva anche adeguatamente proporzionato all’impegno assunto e la concessione di garanzie, coerenti con il perseguimento RAGIONE_SOCIALEo scopo sociale, era espressamente consentita dallo statuto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; (h) per ciò che atteneva al quantum, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE S.p.A. aveva validamente documentato che il proprio impegno nell’erogazione RAGIONE_SOCIALEa linea di credito era ‘ contrattualmente stabilito in misura pari al 44,70588% RAGIONE_SOCIALE ‘impegno complessivo RAGIONE_SOCIALEa linea di credito (cfr. contratto di finanziamento) e che, al momento RAGIONE_SOCIALE‘ammissione di RAGIONE_SOCIALE alla procedura di amministrazione straordinaria, l’esposizione di COGNOME, in base al piano di rientro, era pari ad un debito residuo di euro 12.666.666,66 oltre interessi calcolati sino alla data del 12.2.2009 pari ad euro 101.672,52 (doc. i fascicolo fase insinuazione) ‘ . 2. Il decreto, pubblicato il 7.2.2017, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE amministrazione straordinaria lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione e
falsa applicazione da parte del Tribunale di Isernia degli artt. 2909 c.c., 324 e 100 c.p.c., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. in ordine al rilievo d’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘eccezione relativa al difetto di legittimazione o comunque di titolarità del rapporto.
1.2 Assume il RAGIONE_SOCIALE che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto essersi formato un giudicato endofallimentare sulla legittimazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE «in mancanza di specifica impugnazione RAGIONE_SOCIALEa procedura» e perciò considerando impossibile rivalutare d’ufficio detta legittimazione e comunque la titolarità del rapporto in capo alla RAGIONE_SOCIALE.
1.3 Il Tribunale di Isernia si sarebbe appiattito senza specifica motivazione sulla decisione (Cass. n. 19960/2015) prodotta in giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE relativa a caso analogo, ma non ‘esportabile’ automaticamente nel presente giudizio, ritenendo erroneamente che si fosse formato un giudicato endofallimentare sulla legittimazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a richiedere l’ammissione del credito, con conseguente impossibilità per il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione di rivalutare ex officio la questione «in mancanza di specifica impugnazione RAGIONE_SOCIALEa procedura». Si evidenzia da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che non aveva interesse ad ‘impugnare’ il provvedimento di rigetto del G.D., sollevando questione sulla carenza di legittimazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE o meglio RAGIONE_SOCIALEa titolarità del diritto a richiedere l’escussione RAGIONE_SOCIALEa fideiussione prestata. Si sarebbe trattato semmai di una semplice difesa, non sottoposta a termini di preclusione, e dunque la relativa questione sarebbe stata senz’altro sollevabile nell’ambito del giudizio di opposizione anche in via officio sa, come era effettivamente accaduto originariamente nel detto giudizio ove essa stessa si era conformata al relativo rilievo officioso del Tribunale, facendo propria la questione RAGIONE_SOCIALEa carenza di legittimazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
1.4 Le doglianze così proposte colgono nel segno.
Sul punto occorre infatti ricordare il fondamentale arresto RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 ), secondo cui ‘ La titolarità RAGIONE_SOCIALEa posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa domanda ed attiene al merito RAGIONE_SOCIALEa decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto ‘.
È stato altresì precisato espressamente sempre dalle Sezioni Unite che ‘ Le contestazioni, da parte del convenuto, RAGIONE_SOCIALEa titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi RAGIONE_SOCIALEa titolarità del diritto non rilevabili dagli atti ‘ . Con l’ulteriore conseguenza, sempre affermata nell’arresto da ultimo ricordato, che ‘ La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa ‘ (cfr. sent. n. 2951 del 16/02/2016, cit. supra ; v. anche: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018).
Deve pertanto ritenersi ormai superato dal successivo incedere dei principi affermati dalle Sezioni Unite il precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19960 del 06/10/2015), richiamato nel provvedimento impugnato.
1.5 L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento RAGIONE_SOCIALEe restanti doglianze.
Con il secondo mezzo si deduceva, infatti, violazione e falsa applicazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 2784, 2787, 2788 c.c. e 53 e 54 l.f. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di contraddittorio tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto il Tribunale di Isernia non avrebbe minimamente considerato che non sussisteva un credito garantito da pegno insinuabile allo stato passivo di RAGIONE_SOCIALE in a.s. e che, in ogni caso, tale credito in via privilegiata era stato erroneamente quantificato.
Con il terzo motivo si censurava invece il provvedimento impugnato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2384, comma 2, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di contraddittorio tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., deducendo l’omessa motivazio ne da parte del Tribunale sulla denunciata invalidità, inefficacia e inopponibilità alla Amministrazione Straordinaria RAGIONE_SOCIALEa garanzia fideiussoria rilasciata e anche di
quella reale costituita dal pegno e sull’intero complesso dei fatti, tutti puntualmente allegati. Con specifico riguardo all’omesso esame dalla garanzia fideiussoria, il vizio risulterebbe in modo plateale non essendo nemmeno citata nella motivazione del decreto impugnato.
P.Q.M .
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Isernia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023