Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31890 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31890 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2023
Oggetto: Precetto nullità
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE e per essa RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese da ll’ AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO -ricorrente –
Contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo , in Roma, INDIRIZZO
-controricorrenti-
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 414/2021 del 20.1.2021.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione, notificato in data 6.5.2017, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto opposizione avverso l’atto di precetto con cui la Banca Monte di Paschi di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. ha intimato agli stessi il pagamento della somma di € 1.225.040,49, di cui € 82.727,58 per rate insolute ed € 1.142.312,91 a titolo di capitale residuo del mutuo fondiario del 23.9.2009 a rogito AVV_NOTAIO di Roma. A sostegno delle domande proposte gli attori hanno eccepito la violazione da parte della Banca delle norme in materia di trasparenza bancaria e di mandato per non aver adempiuto all’obbligo di rendicontazione; l’insussistenza del credito nella misura quantificata in precetto, stante la mancata detrazione dei versamenti eseguiti a deconto nonché dell’importo incamerato in compensazione; l’insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e !a violazione dell’art. 40 T.U.B. Si é costituita in giudizio la Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. chiedendo l’integrale rigetto dell’opposizione proposta. NOME memoria di replica controparte ha, per la prima volta, eccepito il difetto di legittimazione attiva della Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE S.p.A., sostenendo che quest’ultima nel 2012 avrebbe ceduto alla RAGIONE_SOCIALE il credito nascente dal mutuo azionato con l’atto di precetto opposto e che, pertanto, non ne era titolare né all’epoca della notifica del precetto, né al momento dell’istaurazione della procedura esecutiva immobiliare.
Con la sentenza n. 823/2020 pubblicata in data 22.6.2020 il Tribunale di Tivoli accoglieva parzialmente la domanda e riduceva il credito vantato ad € 1.175.340,49 oltre interessi e spese come indicati nel precetto stesso.
Gli attuali controricorrenti proponevano appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma che, con la sentenza qui impugnata, dichiarava la nullità del precetto per sopravvenuta perdita in capo alla Banca precettante del diritto di agire in via esecutiva.
Per quanto qui di interesse la Corte statuiva:
dagli esiti istruttori era accertato che RAGIONE_SOCIALE era cessionaria dal 20.12.2017 del credito ceduto dal Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE per il quale era stato notificato in data 27.4.2017 l’atto di precetto;
diversamente la convenuta Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE non ha mai provato od allegato che fosse titolare ancora del credito nel momento dell’inizio dell’azione esecutiva col pignoramento;
pertanto, il precetto doveva essere dichiarato nullo per sopravvenuta perdita della titolarità del diritto ad agire in via esecutiva della Banca precettante.
Avverso detta sentenza la RAGIONE_SOCIALE e per essa la RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso con due motivi ed anche memoria ex art. 378 c.p.c.
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno presentato controricorso ed anche memoria.
Con ordinanza interlocutoria n. 12015/2023 questa Corte, ritenendo fondata l’eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE, sollevata dai controricorrenti, essendo stato l’istituto di credito parte del giudizio di appello, pur se rimasto contumace, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Monte Paschi di RAGIONE_SOCIALE ex art. 331 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto:
Con il primo motivo: Omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Violazione art. 116 c.p.c. e conseguente violazione dell’art. 111 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte avrebbe omesso di considerare che il pignoramento era stato iscritto il 28.6.2017 come risulta dagli atti prodotti dai controricorrenti ex artt. 283 e 351 c.p.c. e che la cessione del credito sarebbe intervenuta soltanto dopo il 20 dicembre 2017.Ne deriverebbe che l’azione esecutiva sarebbe stata espletata quando la Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE era ancora titolare del credito e,
quindi, ex art. 111 c.p.c. il giudizio continuerebbe tra le parti originarie salvo che il cessionario si opponga.
1.1. La censura è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi . La motivazione della Corte fa riferimento genericamente alla mancata prova da parte della Banca della sua titolarità del credito, nel momento della proposizione dell’azione esecutiva. Il contenuto dell’affermazione va strettamente correlato alle istanze degli appellanti che sono esplicitate a p. 14 della sentenza che riporta il testo dell’appello ove si eccepisce che sin dall’anno 2013 MPS aveva ceduto i crediti a RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE e che il Tribunale non aveva considerato la prova della Banca su un presunto riacquisto da parte del Monte Paschi, perchè prodotta fuori termine e, comunque, non fondata sull’esibizione di un valido contratto , ma su una semplice dichiarazione della stessa. Va, inoltre, oggi sottolineato che la Banca non ha mai nemmeno dimostrato di essere mandataria di RAGIONE_SOCIALE per l’incasso dei crediti, come normalmente avviene in ogni operazione di cartolarizzazione per evitare disagi alla clientela e per l’efficace gestione del credito. La censura è, pertanto, infondata anche se la motivazione va corretta perchè la Banca non ha dimostrato la sua legittimazione ad agire anche in diversa qualità dopo la cessione dei crediti a RAGIONE_SOCIALE e non ha fornito prova adeguata sul presunto riacquisto dei cred iti in epoca antecedente all’azione esecutiva.
Con il secondo motivo: Violazione del combinato disposto degli artt. 163 c.p.c. e 183 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nonché violazione del principio dell’onere della prova e della sua ripartizione di cui all’art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
2.1 L’eccezione è infondata. La Corte ha correttamente ritenuto che l’eccezione sulla circostanza che la Banca non avesse fornito prova sulla titolarità sia mera difesa e non eccezione in senso stretto perché non riguarda fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili di ufficio. Le contestazioni, da parte del convenuto, della
titolarità del rapporto controverso dedotta dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass., n. 3765/2021;Cass., n. 30545/2017; Cass., n. 2951/2016; Cass., Sez. Un., n. 2951/2016). Ed, in ogni caso la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass., Sez. Un., n. 2951/2016).
Per quanto esposto il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 20.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali , nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima