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Titolarità del credito: non basta la Gazzetta Ufficiale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34868/2024, ha stabilito che nella cessione di crediti in blocco, la sola pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito da parte del cessionario. Tale pubblicazione ha solo un valore indiziario, e spetta sempre al cessionario l’onere di provare, con ulteriori elementi, che lo specifico credito contestato era effettivamente incluso nell’operazione di cessione. La Corte ha quindi annullato la decisione di merito che aveva esonerato la società cessionaria da tale prova.

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Titolarità del Credito: la Gazzetta Ufficiale da sola non basta

Nelle operazioni di cessione di crediti in blocco, la prova della titolarità del credito è un passaggio cruciale che spesso genera contenzioso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, pur essendo un adempimento previsto dalla legge, non è di per sé sufficiente a dimostrare che un determinato credito sia stato effettivamente trasferito. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.

I Fatti del Caso

La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare. La società concedente, a seguito del mancato pagamento dei canoni da parte dell’utilizzatrice, agiva in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione dell’immobile. Il Tribunale accoglieva la domanda.

Durante il giudizio di appello, intervenivano due società veicolo, sostenendo di essere diventate le nuove titolari del credito in seguito a un’operazione di cessione in blocco. L’appellante contestava la loro legittimazione ad agire, eccependo che non avevano fornito la prova di essere le effettive proprietarie di quel specifico rapporto contrattuale. La Corte d’Appello, tuttavia, respingeva l’eccezione, ritenendo sufficiente la produzione dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come previsto dall’art. 58 del Testo Unico Bancario.

La Prova della Titolarità del Credito: la decisione della Cassazione

La società utilizzatrice proponeva quindi ricorso in Cassazione, lamentando che la Corte d’Appello avesse erroneamente invertito l’onere della prova, esonerando le società cessionarie dal dimostrare la loro effettiva titolarità del credito. Il ricorrente sosteneva che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale serve a rendere la cessione opponibile ai terzi, ma non costituisce prova piena della titolarità del singolo credito in capo al cessionario.

Le Motivazioni della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza d’appello e chiarendo in modo inequivocabile la portata probatoria della pubblicazione dell’avviso di cessione. Secondo gli Ermellini, la giurisprudenza consolidata afferma che tale pubblicazione ha un mero valore indiziario. Questo significa che può contribuire a formare il convincimento del giudice, ma non è sufficiente da sola a provare l’avvenuta cessione di uno specifico credito, soprattutto quando il debitore ceduto contesta tale circostanza.

L’onere di provare la titolarità del credito rimane integralmente a carico di chi agisce in giudizio (il cessionario). Quest’ultimo non può limitarsi a depositare l’estratto della Gazzetta Ufficiale, ma deve fornire ulteriori elementi idonei a dimostrare, senza incertezze, che il rapporto obbligatorio oggetto di causa era specificamente incluso nell’operazione di cessione. Tale prova non richiede necessariamente la produzione del contratto di cessione, ma può essere data anche con altri documenti che attestino l’inclusione del credito nel portafoglio ceduto.

Conclusioni

La decisione riafferma un principio di garanzia per il debitore e di rigore per i cessionari di crediti. Non basta affermare di essere il nuovo creditore producendo un avviso generico; è necessario fornire una prova specifica che colleghi quel singolo debito all’operazione di trasferimento. Questa ordinanza impone alle società che acquistano crediti in blocco di dotarsi di una documentazione adeguata a dimostrare la propria legittimazione in caso di contenzioso, non potendo fare esclusivo affidamento sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per superare le contestazioni del debitore sulla effettiva titolarità del credito.

Per provare la titolarità di un credito ceduto in blocco, è sufficiente produrre l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale?
No, secondo la Corte di Cassazione la sola pubblicazione dell’avviso non è una prova sufficiente, ma ha solo un valore indiziario. Il cessionario deve fornire ulteriori elementi per dimostrare che lo specifico credito è stato incluso nella cessione.

Che valore ha la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale?
Ha un valore di indizio che, da solo, non basta a provare la titolarità del credito. Non esonera la parte che agisce in giudizio dall’onere di fornire la prova completa della propria legittimazione.

Chi deve provare che un credito specifico è stato incluso in una cessione in blocco?
L’onere della prova spetta integralmente al cessionario, ovvero al soggetto che, affermandosi nuovo titolare del credito, agisce in giudizio per ottenerne il pagamento o per esercitare i diritti connessi.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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