Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34868 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21874/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo
Pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e per esse, quale mandataria RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo
Pec:
-controricorrenti-
nonchè contro
nonchè contro
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34868 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 932/2022 depositata il 10/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Roma, premesso di aver stipulato con la società RAGIONE_SOCIALE un contratto di locazione finanziaria su un immobile, con area pertinenziale per parcheggio autovetture, sito nel Comune di Napoli in INDIRIZZO e di essersi avvalsa, in conseguenza del reiterato inadempimento della utilizzatrice all’obbligazione del pagamento dei canoni, della clausola risolutiva espressa prevista in contratto, chiese accertarsi l ‘avvenuta risoluzione del medesimo e condannarsi Editalia all’immediato rilascio dell’immobile .
Si costituì in giudizio la convenuta deducendo l’usurarietà del contratto di leasing, l’illegittimità dell’ammortamento alla francese applicato e la inoperatività della risoluzione di diritto, non sussistendo un inadempimento della utilizzatrice.
Il Tribunale di Roma, ritenuto che il tasso di interesse previsto in contratto era al di sotto del tasso soglia, che interessi corrispettivi e moratori non potevano sommarsi tra loro, che le parti avevano, in ogni caso, previsto una clausola di salvaguardia da applicarsi per l’ipotesi di superamento del tasso soglia, e che l’ammortamento alla francese era da ritenersi legittimo, con ordinanza del 22/9/2015, dichiarò risolto il contratto per inadempimento della società RAGIONE_SOCIALE e la condannò all’immediato ri lascio dell’immobile .
A seguito di appello di RAGIONE_SOCIALE, che ribadì l’eccezione di usurarietà delle condizioni contrattuali e la violazione dell’art. 1815 c.c. , si costituì in giudizio la società Unicredit Leasing SpA ed intervennero in giudizio, qualificandosi quali cessionarie dei crediti in blocco della banca, la
RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e, per esse quale mandataria, la società RAGIONE_SOCIALE
L’ appellante, con la comparsa conclusionale, eccepì il difetto di legittimazione delle società intervenute, per non avere provato la titolarità del diritto e non aver prodotto il contratto di cessione dei crediti, assumendo che la titolarità non potesse dirsi provata mediante la sola pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, essendo necessario che il cessionario fornisca ulteriormente la prova documentale della titolarità del diritto vantato, dimostrando l’avvenuta inclusione del rapporto obbligatorio de quo nell’operazione di cessione in blocco.
La C orte d’ Appello di Roma, con sentenza n.932 del 10/2/2022, ha rigettato l’eccezione di difetto di titolarità del credito, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente, ai fini della dimostrazione della titolarità del credito, la produzione dell’avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei crediti ceduti purché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 1, n. 31188 del 29/12/2017). La corte d’appello ha altresì ritenuto non essere contestato tra le parti che la banca avesse fornito indicazione ‘ dei criteri di blocco ‘ per la cessione dei crediti e del sito internet attraverso il quale ogni debitore ceduto avrebbe potuto prendere contezza della cessione del proprio credito; e che il legislatore ha previsto una normativa speciale per la cessione dei crediti in blocco per agevolare la circolazione del credito, sicché la finalità prevista dalla norma verrebbe vanificata nell’ipotesi in cui si onerasse il cessionario di adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa speciale.
Avverso la sentenza, che ha rigettato l’appello anche nel merito, sulla base di statuizioni che non più rilevano in questa sede, la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Resistono RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e per esse, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione sociale assunta da RAGIONE_SOCIALE già Unicredit Credit Management Bank SpA) con controricorso.
Considerato che:
con il primo motivo -violazione e falsa applicazione dell’art. 58 T.U.B. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. Difetto di legittimazione ad agire del cessionario in base al recente orientamento della Suprema Corte (ord. n. 5857 del 22/2/2022) -la ricorrente assume che la sentenza, nel ritenere sufficiente, ai fini della dimostrazione della titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ha violato il principio secondo cui l’onere di provare la titolarità del proprio diritto spetta al soggetto che agisce per la sua tutela; ne consegue che la corte ha errato nel ritenere sufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione e nel non richiedere la produzione in giudizio del contratto di cessione, essendo, secondo la giurisprudenza, non adeguato il deposito della sola pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale . Questo è, secondo la ricorrente, utile ai soli fini dell’opponibilità ai terzi del negozio di cessione ma non anche sufficiente per provare la titolarità del credito.
Con il secondo motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 co mma 1 n. 3 c.p.c. -lamenta che la corte del merito ha invertito l’onere della prova esonerando il cessionario della prova della sua legittimazione ad agire e ritenendo che, anche in assenza della prova del contratto di cessione, sia possibile, attraverso la consultazione internet da parte del debitore ceduto, conoscere chi sia l’effettivo cessionario.
I motivi sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
Giusta orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità la pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente a provare l’avvenuta cessione nel caso in cui vi siano ulteriori elementi depon enti per l’ esistenza della suddetta cessione.
L’adempimento consistente nel deposito dell’avviso ha valore indiziario, e come tale va apprezzato dal giudice, nell’ambito del la propria discrezionale valutazione sul complesso degli elementi idonei a costituire la prova della titolarità, ma non vale ad esonerare la parte, che agisce a tutela di un proprio credito, da ll’onere di dare la prova della titolarità del medesimo, prova che non necessariamente transita per la produzione del negozio di cessione ma che comunque richiede elementi per far ritenere quanto meno presunta la cessione.
In tal senso Cass., 3, n. 17944 del 22/6/2023 secondo cui ‘ In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente ‘ . Cass., 3, Ordinanza n. 34373 del 07/12/2023 secondo cui ‘ In tema di legittimazione all’impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che
costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’impugnazione ‘ ( si veda anche Cass., n. 34889 del 2023, e Cass., n. 15010 del 2024).
Orbene, nella sentenza impugnata i suindicati principi sono rimasti invero disattesi dalla corte di merito, avendo ritenuto sufficiente, ai fini della prova della titolarità del credito, la produzione del mero avviso di cessione senza svolgere alcun accertamento complessivo sugli elementi integranti la titolarità del credito.
Dell’impugnata sentenza, s’impone pertanto la cassazione in relazione, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo