Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32981 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32981 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
Oggetto
Fallimento Opposizione stato passivo
R.G.N. 2171NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/10/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 2171-2024 proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME
MAZZOTTA;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimato – avverso il decreto n. cronologico 10677/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositato il 29/12/2023 R.G.N. 2651/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, con il decreto in epigrafe indicato, in parziale
accoglimento dell’opposizione proposta dall’attuale ricorrente per cassazione avverso il decreto emesso dal giudice delegato ai fallimenti dello stesso Ufficio con il quale era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento di RAGIONE_SOCIALE, ha ammesso l’opponente a detto stato passivo, in via privilegiata, oltre che per gli importi già riconosciuti dal curatore, per l’importo di € 1.236,59, mentre ha rigettato le altre domande dello stesso, tra le quali la domanda relativa al credito vantato a titolo di quota di TFR.
Per quanto qui interessa, il Tribunale evidenziava che il rapporto di lavoro dell’opponente era proseguito con la cessione del ramo di azienda alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE, ed osservava che la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che in caso di continuazione del rapporto non si verifica il presupposto per l’ammissione al passivo, ossia, il sorgere del diritto al pagamento del TFR, in quanto il rapporto di lavoro continua con il cessionario.
Considerava, ancora, che il ricorrente chiedeva l’applicazione dell’art. 47 l. n. 428/1990, a tenore del quale, secondo la disciplina attualmente vigente, il trattamento di fine rapporto sarebbe immediatamente esigibile; ma osservava: ‘Posto il comma 5 bis dell’art. 47 cit. non può trovare applicazione ratione temporis, la norma presuppone l’apertura del concordato ai fini della immediata esigibilità del tfr, il quale nel caso descritto dalla fattispecie astratta deve considerarsi immediatamente esigibile. Nel caso di specie, tuttavia, l’omologazione del concordato non è avvenuta e quindi non può trovare applicazione una norma che presuppone per l’appunto l’omologa’.
4. Il Tribunale, inoltre, rilevava che: ‘nel caso di specie la ricorrente ha cessato il suo rapporto di lavoro con le dimissioni volontarie il 29/06/2022, provato con la busta paga, priva di firma e di data certa e, quindi, non opponibile alla procedura. Tuttavia, anche ritenendo provata la cessazione del rapporto di lavoro con il cessionario, si pone un problema in termini di prova del quantum. Infatti, nella certificazione unica prodotta emerge che il Tfr maturato dal 2001 corrisponde a 12.454,84 € proponendo la questione relativa alla prova. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I Sent., 16/05/2018, n. 12009 (rv. 64826001), quella che sembra consentire l’ammissione al passivo del lavoratore, è però relativa al caso in cui il datore di lavoro non abbia versato il contributo e vale solo per le somme maturate dopo l’1/1/2007, per le somme maturate precedentemente, trova invece applicazione il vecchio art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297 il quale prevede il pagamento dell’RAGIONE_SOCIALE con il diritto alla surroga dell’Ente previdenziale per il Tfr maturato sino al 31/12/2006. Tuttavia, la somma di Tfr reclamata è quella di 15558,14 € maturata dall’1/1/2001. Qui sorgono due problemi, il primo è che per le somme ante 31/12/2006 non v’è legittimazione all’ insinuazione al passivo, mentre per le somme maturate successivamente vi sarebbe legittimazione solo per le somme non versate. Di questa somma, però, non risulta provato anno per anno il momento in cui doveva essere versata sicché non è possibile l’ammissi one al passivo sic et simpliciter in quanto potrebbe riguardare un periodo ante 2007. In tali casi il mancato assolvimento dell’onere della prova di fatti costitutivi la propria pretesa ricade sul ricorrente, il quale deve dimostrare il diritto fatto valere’.
Avverso tale decreto il lavoratore soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 105 L. Fall., 47 L. 428/1990 e 2112 c.c. in relazione all’art. 360, C. 1, n. 3) c.p.c. Il decreto è viziato nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto sussistente il fatto costitutivo del diritto all’ammissione allo stato passivo della somma vantata a titolo di TFR’.
Con il secondo motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 2120 c.c., 2 L. 297/1982 e art. 1, commi 755 e 756, L. 296/2006 in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3) c.p.c. Il decreto è viziato nella parte in cui il Tribunale non ha ammesso il TFR a seguito della cessazione del rapporto di lavoro’. Deduce che il ‘Tribunale, pur prendendo atto delle dimissioni rassegnate dal lavoratore in data 1° luglio 2022, e, quindi, della cessazione del rapporto, non ha, comunque, ammesso il credito rivendicato, ritenendo non provato il quantum vantato a titolo di TFR’, sostenendo che ‘tale conclusione è riconducibile ad una erronea interpretazione della normativa sottesa al caso di specie’.
Osserva preliminarmente il Collegio che il decreto impugnato si fonda su due distinte ed autonome rationes decidendi : la prima (qui riassunta ai precedenti §§ 2-3 della narrativa che precede), è nel senso della non esigibilità del credito a titolo di TFR perché il rapporto di lavoro con la fallita RAGIONE_SOCIALE in liquidazione era proseguito, a seguito di cessione di ramo di azienda, alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, per quindi cessare per successive dimissioni volontarie. Il Tribunale, poi, rispetto alla tesi sostenuta dall’opponente in relazione all’art. 47 l. n. 428/1990, ha riportato in motivazione il testo dei commi 5 e 5 bis di tale articolo, ma ha considerato che quest’u ltimo comma non poteva trovare applicazione ratione temporis. Rilevava, poi, che: ‘Nel caso di specie, tuttavia, l’omologazione del concordato non è avvenuta e quindi non può trovare applicazione una norma che presuppone per l’appunto l’omologa’; la seconda ratio , invece, è nel senso del mancato assolvimento da parte dell’opponente dell’onere della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
3.1. E che il Tribunale, in prima battuta, abbia appunto ritenuto interamente inesigibile il credito a titolo di TFR trova conferma anche in parte precedente della motivazione del suo provvedimento, in cui il giudice a quo ha osservato: ‘I. Preliminarmente, non si può che confermare il provvedimento istruttorio relativo all’inammissibilità della chiamata in causa del terzo. Infatti, il ricorrente chiede di accertare l’obbligo di un terzo in suo favore relativamente ad un oggetto, il credito da TFR, allo stato non è esigibile, per il quale questo giudizio ha necessariamente efficacia endoesecutiva’.
3.2. Del resto, dell’esistenza di una duplice ratio decidendi non sembra dubitare neanche il ricorrente che nella esposizione dei fatti di causa ha osservato: ‘Dopo aver rigettato l’ammissione allo stato passivo in ragione della presunta operatività dell’art. 2112, il Tribunale ha preso atto della cessazione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni rassegnate dal lavoratore in data 29 giugno 2022, purtuttavia, non ha inteso ammettere il credito, ritenendo, erroneamente,
non provato il quantum vantato a titolo di TFR’ (così al § iii a pag. 15 del ricorso).
Ed infatti il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha aggredito appunto la prima ratio decidendi di rigetto; mentre con il secondo motivo ha attinto la seconda ratio , parimenti di rigetto ma in punto di prova.
Ciò considerato, questa Corte, di recente, si è pronunciata sulla stessa questione sollevata con la prima censura in relazione a ricorso per cassazione fondato su unico motivo, praticamente identico al primo motivo dell’attuale ricorso, rispetto a fattispecie analoga a quella che ci occupa, ma in cui altro decreto del medesimo Tribunale di Reggio Calabria si basava su unico ragionamento decisorio corrispondente a quella che nel caso in esame è la prima ratio decidendi del decreto ora impugnato (cfr. Cass., sez. lav., ord. 28.7.2025, n. 21676).
4.1. Ebbene, il Collegio ritiene di dover qui richiamare in proposito quanto considerato in Cass. n. 21676/2025, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
Il primo motivo di ricorso (come l’unico motivo scrutinato nell’ora cit. ordinanza), che presenta rilevanti profili d’inammissibilità, è infondato.
Osserva preliminarmente il Collegio che l’art. 368, comma 4, lett. c), d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 166 (recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), ha sostituito anzitutto il comma 5 dell’ art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come segue: ‘Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle
quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell’occupazione, contratti collettivi ai sensi dell’artico lo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all’articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo volontario incentivato dal rapporto di lavoro, da sottosc riversi nelle sedi di cui all’articolo 2113, ultimo comma del codice civile’.
La lett. d) del comma 4 dello stesso art. 368 d.lgs. n. 14/2019, per quello che qui rileva, aveva anche aggiunto un comma 5 bis dopo l’ora riportato comma 5 novellato dell’art. 47, del seguente tenore: ‘Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l’articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedent e dell’azienda. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 292, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell’acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e
di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal RAGIONE_SOCIALE nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell’articolo 84, comma 5, del codice d ella crisi e dell’insolvenza, in sede di concordato preventivo’.
6.1. Ebbene, tale innovativa disciplina è entrata in vigore il 15 luglio 2022, giusta l’art. 389, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 14/2019.
6.2. E questa Corte in proposito ha ribadito ‘che il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in linea generale, non è applicabile alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore e che le sue norme possono se del caso rappresentare un utile criterio interpretativo degl’istituti della legge fallimentare solo allorché, nello specifico caso considerato, si riscontri una linea di continuità tra il regime vigente e quello a venire (così Cass. S.U. n. 8504 del 2021)’, e, con più precipuo riferiment o al su trascritto comma 5 bis , ha considerato che esso ‘ha introdotto una previsione in chiara e consapevole discontinuità con il diritto vivente siccome sopra ricostruito, all’evidente scopo di sancire, a determinate condizioni, l’immediata esigibilità del credito del TFR nei confron ti del cedente dell’azienda e di equiparare ad una cessazione del rapporto di lavoro il trasferimento dei lavoratori all’impresa cessionaria’ (così, di recente, nella motivazione Cass., sez. lav., sent. 6.12.2024, n. 31338).
Condivisibilmente, perciò, il Tribunale, nel decreto ora gravato, pur avendo tenuto conto di detta nuova disciplina l’ha considerata non applicabile ratione temporis alla fattispecie di
cui è causa, ed ha fatto capo alla previgente disciplina (cfr. pag. 5 del provvedimento).
7.1. Nota, del resto, il Collegio che il ricorrente, da un lato, non censura tali conclusioni del Tribunale in composizione collegiale, e, dall’altro lato, nel motivo in esame si riferisce alla disciplina di cui all’art. 47, commi 4 bis e 5, l. n. 428/1990 , nella versione ratione temporis applicabile (cfr. pagg. 17 e segg. del ricorso), vale a dire, a quella anteriore appunto alla novella entrata in vigore il 15 luglio 2022.
La giurisprudenza di questa Corte, in relazione alla disciplina applicabile in causa, ha sempre confermato che nelle fattispecie in cui il rapporto di lavoro prosegua alle dipendenze di un cessionario, il credito relativo al TFR non è ancora sorto, essendo appunto il lavoratore transitato alle dipendenze del cessionario (oltre ai precedenti di legittimità richiamati dal Tribunale a pag. 4 del proprio provvedimento, v. nella motivazione, tra le altre, e più di recente la cit. Cass. n. 31338/2024).
E già Cass. n. 19291/2011 (richiamata nella motivazione di Cass. n. 4897/2021), con riferimento all’ipotesi della cessione d’azienda, nell’affermare che il diritto al trattamento di fine rapporto ex art. 2020 c.c. matura progressivamente in ragione dell’ac cantonamento annuale, aveva precisato anche che l’esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazione del rapporto.
Tanto considerato, il ricorrente deduce in sintesi: I) che la RAGIONE_SOCIALE, nel 2017, prima di essere dichiarata fallita, era stata ammessa ad un concordato preventivo, con un piano di tipo prevalentemente liquidatorio contenente la richiesta di
vendita immediata, prima dell’omologazione, dell’intero complesso aziendale, e il trasferimento in capo all’acquirente dei rapporti di lavoro in essere relativi a tutto il personale impiegato presso l’azienda alla data della vendita, ferma restando l’esclu sione della responsabilità solidale in ordine ai crediti retributivi maturati nel periodo antecedente all’acquisto in forza di quanto previsto dall’art. 105 L. fall.; II) che, autorizzata dal Tribunale la vendita dell’azienda, la RAGIONE_SOCIALE si a ggiudicava il bene, e l’acquisto veniva formalizzato con atto notarile del 5 novembre 2018, nel quale si dava espressamente atto che: a) era stata regolarmente avviata la procedura di consultazione sindacale ed esame congiunto ex art. 47 l. 428/1990, nell’ambito della quale l’acquirente aveva manifestato la propria disponibilità ad assumere tutto il personale in dotazione alla società cedente; b) il passaggio dei lavoratori sarebbe avvenuto ai sensi degli artt. 105 L. fall. e 47 l. 428/1990; c) veniva espressamente esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’azienda sorti prima della data di efficacia dell’acquisto dei beni.
9.1. Sulla base di tanto, il ricorrente assume che la cessionaria RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto ad assumerlo ex novo in data 1.2.2019, e ad accantonare unicamente il TFR maturato dal lavoratore a decorrere da tale data, di talché era emersa incontrovertibilmente la cessazione del suo rapporto di lavoro a seguito dell’acquisto del ramo di azienda (oltre che l’insolvenza della cessionaria).
Osserva, allora, il Collegio che la censura in esame per la parte che contiene tali deduzioni è inammissibile,
incentrandosi anzitutto su un accertamento fattuale del tutto diverso da quello operato dal Tribunale.
10.1. Quest’ultimo, infatti, non ha constatato che la cessionaria aveva assunto ex novo l’attuale ricorrente, né che, per effetto di tale nuova assunzione, fosse cessato il rapporto di lavoro tra la cedente richiedente il concordato preventivo, poi fallita, e detto lavoratore.
Il Tribunale, come già premesso in narrativa, ha invece accertato che il rapporto di lavoro in questione era ‘proseguito con la cessione del ramo di azienda alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE‘, senza peraltro fare esplicito riferimento all’art. 2112 c.c. (come invece sostenuto dal ricorrente).
10.2. Inoltre, il giudice a quo ha ritenuto non provato non soltanto ‘il fatto costitutivo del diritto all’insinuazione, ovvero: la cessazione del rapporto di lavoro’, secondo quanto assume il ricorrente. Come pure accennato in narrativa, il Tribunale ha annesso valenza di fatto costitutivo anche all’omologazione del concordato preventivo in questione, della quale omologazione però ha constatato nella specie l’assenza.
E il previgente testo dell’art. 47, comma 5, l. n. 428/1990, applicabile in causa, per quello che qui rileva, faceva riferimento alla ‘omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni’, laddove il testo novellato, come si è visto, si riferisce all’ ‘apertura … di concordato preventivo liquidatorio’.
Come si è anticipato, il secondo motivo di ricorso si dirige verso l’ulteriore ratio decidendi esposta dal Tribunale (qui riportata al § 4. della narrativa che precede).
Ebbene, tale censura dev’essere giudicata inammissibile per difetto di interesse.
9.1. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente confermato (cfr. Cass. n. 27675/2025 e n. 27674/2025), quando una decisione di merito si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi , ognuna delle quali da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimità ha l’onere, a pena d’inammissibilità del ricorso, di impugnarle tutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza. Una volta rigettato o dichiarato inammissibile il motivo che investe una delle argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata, diventano inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che, quand’anche essi dovessero risultare fondati, non potrebbe comunque giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (così, ex plurimis , Cass. n. 17648/2020).
Esclusivamente per completezza di disamina ed allo scopo di rendere chiari i propri precedenti, il Collegio ritiene opportuno far presente che la recente Cass., sez. lav., ord., 16.4.2025, n. 10082, la quale aveva accolto il ricorso per cassazione di altro lavoratore avverso diverso decreto del medesimo Tribunale di Reggio Calabria sempre contro il fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, atteneva a provvedimento nel quale la domanda di ammissione al passivo della quota riguardante il TFR relativo al periodo di lavoro maturato con la cedente RAGIONE_SOCIALE era stata respinta per mancanza di prova del quantum , in base ad unica ratio decidendi corrispondente a quella che nel decreto attualmente oggetto di ricorso è solo la seconda ratio (anche Cass., sez. lav.,
19.6.2024, n. 16928, atteneva a fattispecie processuale diversa da quella che ci occupa).
Non ricorre, quindi, alcun contrasto interno nei precedenti di questa Sezione.
Pertanto, il ricorso dev’essere respinto quanto al primo motivo e dichiarato inammissibile per il secondo e, perciò, complessivamente rigettato . Nulla dev’essere disposto quanto alle spese del giudizio di cassazione, in difetto di attività difensive dell’intimato.
Nondimeno, il ricorrente è tenuto al c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 21 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME