Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31974 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31974 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20195/2021 R.G. proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta edifende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME (DATA_NASCITA), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, (24.DATA_NASCITA), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1109/2020 depositata il 19/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 12.08.2003, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nipoti del defunto COGNOME NOME, convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Lucera, COGNOME NOME, moglie del de cuius , esponendo che COGNOME NOME, con testamento olografo del 20.03.2001, l’aveva designata come erede universale; gli attori sostennero che il testamento olografo era nullo e/o inesistente perché proveniente dalla mano della COGNOME in quanto il de cuius non sapeva né leggere né scrivere; chiesero, quindi, al Tribunale di accertare la falsità del testamento olografo, il loro riconoscimento della qualità di eredi pro quota in concorso con la vedova e, qualora fosse stato accertato che NOME COGNOME era l’autrice della falsificazione, di essere riconosciuti quali unici eredi legittimi.
Si costituì COGNOME NOME per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale, chiese la restituzione delle somme sborsate per le migliorie e le addizioni apportate sui beni relitti.
Il Tribunale di Foggia, con sentenza non definitiva, dichiarò inammissibile la domanda di accertamento negativo dell’autenticità del testamento, previa qualificazione della domanda come querela di falso, perché non proposta personalmente dalla parte o dal suo procuratore speciale.
Con sentenza definitiva, il Tribunale di Foggia dichiarò NOME COGNOME indegna a succedere, per aver formato il testamento falso,
dichiarò aperta la successione ab intestato e rigettò la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
L’appello proposto da NOME COGNOME venne rigettato dalla Corte d’appello di Bari.
Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello ritenne che la proposizione della domanda di accertamento negativo dell’autenticità della scheda testamentaria si desumesse implicitamente dalla proposizione della domanda di petizione di eredità da parte degli eredi legittimi e dalla domanda di indegnità a succedere, azioni oggettivamente incompatibili con la validità ed efficacia della scheda testamentaria. Le risultanze della CTU potevano essere utilizzate nel giudizio di nullità del testamento in quanto la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova in senso proprio ed è sottratta alla disponibilità delle parti, sicchè, una volta acquisita al processo può essere utilizzata indipendentemente dall’interesse perseguito dalla parte.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di due motivi di ricorso.
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME sono rimasti intimati.
Con ordinanza interlocutoria del 10.2.2023, il collegio ha autorizzato la ricorrente a rinnovare la notifica, che non era andata a buon fine, nei confronti di NOME COGNOME.
Effettuata regolarmente la notifica, la parte intimata non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si denuncia l’erronea interpretazione della domanda attorea ed il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.5) c.p.c.; la ricorrente contesta l’attività interpretativa della domanda di petizione dell’eredità e della domanda di indegnità a succedere ritenendo che in esse fosse contenuta implicitamente la domanda di accertamento negativo dell’autenticità della scheda testamentaria. Secondo parte ricorrente, la Corte era incorsa in errore in quanto la domanda tendente a far accertare e dichiarare la falsità del testamento risultava già espressamente contenuta nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio ed era stata dichiarata inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposta querela di falso. Conseguentemente, le ulteriori domande di petizione di eredità e dichiarazione di indegnità a succedere, avrebbero dovuto essere rigettate perché era mancata la pronuncia sulla falsità del testamento, stante l’inammissibilità della domanda dichiarata dal Tribunale di Lucera.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte d’appello invertito l’onere della prova in quanto gli attori avrebbero dovuto provare la falsità del testamento. La Corte di merito avrebbe, pertanto, errato nell’acquisire la prova della falsità attraverso una CTU, sostituendosi alla totale inerzia di parte attrice..
I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 12307/2015 ( cui si è uniformata, tra le altre Cassazione civile sez. II, 17/08/2022, n.24835) hanno stabilito il seguente principio: “La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento
negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”.
La sentenza è in linea con tale principio.
La questione del difetto di autografia è stata sollevata dagli attori in via principale con la domanda volta a far dichiarare la nullità del testamento e la causa di nullità è stata identificata nel difetto di autografia del testamento; l’interpretazione della Corte d’Appello, nella parte in cui ha ravvisato nella deduzione della nullità del testamento, a causa della sua formazione da parte di terzi, una domanda di accertamento negativo dell’autenticità del testamento, è, pertanto, giuridicamente corretta. L’accertamento , come affermato dalla corte di appello, non era precluso dalla pronuncia di inammissibilità della querela di falso, che era stata adottata per mancanza di presupposti formali, sicché essa non impediva l’esame in ordine alla dedotta nullità del testamento.
Né vi è stata un’inversione dell’onere della prova in quanto l’accertamento della falsità è stata provata tramite CTU che, sia nell’ipotesi di consulenza tecnica deducente sia in quella percipiente, non è qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze.
Essa è rimessa al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall’onere probatorio e dell’obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta ( Sez. 3 – Sez. 3, Sentenza n. 4792 del 26/02/2013; Sez. 3, sentenzan.6155 3, del 13/03/2009; Sez. 3, Sentenza n. 88 del 08/0 1/2004 ). Ne consegue che il giudice può affidare al consulente non
solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti ma anche quello di accertare i fatti stessi ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche ( Cass. n.3717 dell’ 08/02/2019)
Il ricorso va pertanto rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione