Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25240 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25240 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7993/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente, controricorrente al ricorso incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente, ricorrente incidentale parziale- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO n. 1307/2022 depositato il 15/02/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Milano, applicando l’orientamento della sezione fallimentare meneghina conforme ai principi affermati da Cass. 2657/2019 -nel senso che anche in caso di diritti fatti valere contro il terzo datore di ipoteca fallito debba essere seguito il rito dell’accertamento del passivo ha accolto parzialmente l’opposizione ex art. 98 l.fall. di RAGIONE_SOCIALE ed ha riformato la decisione del giudice delegato, che aveva rigettato la domanda d ell’opponente, di ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE del credito di € 3.388.206,80 rinveniente da mutuo fondiario, per non essere l’istante creditore del fallito, terzo datore di ipoteca, dando atto che era stata altresì sollevata eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e 95 l.fall. dell’atto di costituzione di ipoteca.
1.1. -In particolare, il tribunale ha rigettato ‘l’eccezione riconvenzionale in via incidentale’, dopo aver: i) qualificato come oneroso l’atto di costituzione dell’ipoteca ; ii) ritenuto provata dal RAGIONE_SOCIALE la pregressa esposizione debitoria; iii) ritenuto il mancato assolvimento dell’onere del beneficiario dell’atto di provare la capienza del patrimonio residuo, ma al contempo accertato che all’esito dell’istruttoria era risultato provato l’ eventus damni ; iv) ritenuto insussistente l’elemento soggettivo della partecipatio fraudis (trattandosi di atto oneroso).
1.2. -Ha altresì rigettato le ulteriori eccezioni di annullabilità dell’atto costitutivo di ipoteca per assenza di poteri (art. 2475 -bis c.c.) e per conflitto di interessi (art. 2475-ter c.c.), mentre ha accolto alcune eccezioni sul quantum ed ha infine ammesso al passivo un credito dell’opponente di euro 2.888.915,40 in via privilegiata ipotecaria.
-Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a nove mezzi e illustrato da memoria, cui RAGIONE_SOCIALE NPL RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso col quale ha anche proposto un motivo di ricorso incidentale parziale, cui il RAGIONE_SOCIALE ha a sua volta replicato con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
2.1. -Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 52 e 93 l.fall. per avere il tribunale erroneamente ritenuto ammissibile la domanda di insinuazione del titolare di ipoteca al passivo del fallimento del terzo datore.
2.2. -I successivi secondo, terzo e quarto motivo, vertenti sul rigetto dell’eccezione revocatoria ex art. 95 l.fall. e 2901 c.c., denunciano, rispettivamente: violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 co. 1 n. 2 e co. 2 c.c. in punto di accertamento della natura gratuita od onerosa dell’atto revocabile; violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 co. 1 n. 2 prima ipotesi e dell’art. 2729 c.c. in punto di accertamento dello stato soggettivo del terzo a mezzo presunzioni semplici; omesso esame di fatto decisivo in relazione alle presunzioni ex art. 2729 c.c. dedotte dal fallimento a dimostrazione dell’ elemento soggettivo.
2.3. -Il quinto e il sesto motivo dello stesso ricorso principale , vertenti sul rigetto dell’eccezione ex art. 2475 -bis co. 2 c.c., denunciano, rispettivamente: violazione e falsa applicazione di detta norma; nullità del decreto per motivazione apparente o comunque perplessa e incomprensibile.
2.4. -I successivi motivi settimo e ottavo, vertenti sul rigetto dell’eccezione ex art. 2475 -ter co. 1 c.c., denunciano, rispettivamente: violazione e falsa applicazione di detta norma; nullità del decreto per motivazione apparente o comunque perplessa e incomprensibile.
2.5. -Il nono e ultimo motivo del ricorso principale, vertente sul rigetto di entrambe le eccezioni ex artt. 2475-bis e 2475-ter c.c., denuncia l’omesso esame di fatti decisivi in relazione alle presunzioni ex art. 2729 c.c. dedotte dal RAGIONE_SOCIALE a dimostrazione degli elementi soggettivi rilevanti.
-Con l’unico motivo di ricorso incidentale parziale la controricorrente denuncia la nullità del decreto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 2697 e s s. c.c., laddove il tribunale ha
affermato che grava sul beneficiario dell’atto l’ onere della prova circa la capienza del patrimonio residuo (pur avendo comunque accertato l’ incapienza).
-Il primo motivo del ricorso principale è fondato e va accolto, con assorbimento di tutti i restanti motivi ed anche del ricorso incidentale condizionato parziale.
-Invero, l’orientamento cui ha aderito il giudice a quo è stato di recente sconfessato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 8557/2023), le quali hanno, tra l’altro: i) ribadito che «i creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento; detti creditori possono invece intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo, per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati in loro favore»; ii) precisato che, «in caso di fallimento del terzo datore di ipoteca o pegno, l’accertamento delle somme effettivamente spettanti al creditore garantito in sede distributiva non richiede la partecipazione al giudizio del debitore, la cui obbligazione è garantita da ipoteca o da pegno ricompresi nell’attivo del fallimento, in quanto tale accertamento ha un valore endoconcorsuale e, come tale, non è opponibile al detto debitore, rimasto estraneo al procedimento fallimentare».
-Di conseguenza, il decreto impugnato va cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., poiché il processo non poteva iniziare né essere proseguito in sede di accertamento del passivo fallimentare.
-Ricorrono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti in relazione
all’intero giudizio , essendo il riferito indirizzo nomofilattico sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
-L’esito della lite esclude la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 11144/RAGIONE_SOCIALE).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti otto motivi del ricorso principale nonché il ricorso incidentale condizionato, cassa senza rinvio il decreto impugnato poiché il giudizio non poteva essere proseguito e compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/05/2024.