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Terzo datore di ipoteca: diritti nel fallimento

Una società creditrice si è vista negare il diritto di partecipare alla ripartizione dei proventi dalla vendita di un immobile ipotecato, di proprietà di un terzo datore di ipoteca fallito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il creditore non è tenuto a presentare domanda di insinuazione al passivo nel fallimento del terzo garante. Può invece intervenire direttamente nella fase di ripartizione dell’attivo per soddisfare il proprio credito, in virtù del principio di “responsabilità senza debito” che caratterizza la figura del terzo datore di ipoteca.

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Terzo Datore di Ipoteca: Diritti e Procedure nel Fallimento

La figura del terzo datore di ipoteca rappresenta un elemento cruciale nel diritto delle garanzie reali, specialmente quando interseca le complesse dinamiche del diritto fallimentare. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti fondamentali sulle modalità con cui un creditore può far valere la propria ipoteca su un bene di proprietà di un terzo garante, qualora quest’ultimo venga dichiarato fallito. Analizziamo la decisione per comprendere le sue importanti implicazioni pratiche.

I Fatti di Causa

Il caso ha origine dalla richiesta di una società creditrice, che vantava un credito derivante da un mutuo fondiario, garantito da ipoteca su beni immobili. La particolarità risiedeva nel fatto che la società debitrice originaria aveva trasferito la proprietà di tali immobili a un’altra società. Successivamente, sia la società debitrice principale sia la società proprietaria degli immobili (configurandosi quindi come terzo datore di ipoteca) venivano dichiarate fallite.

La società creditrice, già ammessa in via chirografaria al passivo del fallimento del debitore principale, chiedeva di poter partecipare alla ripartizione delle somme ricavate dalla vendita dei beni ipotecati, nell’ambito del fallimento del terzo datore. Sia il Giudice Delegato che il Tribunale in sede di reclamo rigettavano la richiesta, sostenendo che la creditrice avrebbe dovuto presentare una formale domanda di ammissione al passivo anche nel fallimento del terzo datore.

La Questione Giuridica e il Ricorso per Cassazione

Il cuore della controversia verteva sulla corretta procedura che il creditore, titolare di un’ipoteca su beni di un terzo datore di ipoteca fallito, deve seguire per soddisfare il proprio credito. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l’ammissione al passivo del debitore principale precludesse la possibilità di far valere la garanzia reale nel distinto fallimento del garante. Inoltre, aveva imposto l’onere della domanda di insinuazione al passivo anche in quest’ultima procedura.

La società creditrice ha quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando la violazione delle norme sulla procedura fallimentare e sul diritto di ipoteca, sostenendo che la sua posizione non era quella di un creditore diretto del fallito, ma di titolare di un diritto reale di garanzia su un bene compreso nell’attivo fallimentare.

Le Motivazioni della Cassazione sul terzo datore di ipoteca

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha ribaltato la decisione del Tribunale, basando il suo ragionamento su principi consolidati e recentemente riaffermati dalle Sezioni Unite.

In primo luogo, la Corte ha chiarito che la fattispecie rientra nella figura della “responsabilità senza debito”. Il terzo datore di ipoteca è responsabile con il proprio bene, ma non è il debitore principale. Esiste una dissociazione tra il soggetto tenuto all’adempimento (il debitore originario) e il soggetto il cui bene è soggetto all’azione esecutiva (il terzo datore). Di conseguenza, il creditore ipotecario non è un creditore diretto del fallimento del terzo datore.

Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 8557/2023, la Suprema Corte ha enunciato un principio fondamentale: i creditori titolari di un’ipoteca su beni compresi nel fallimento, costituiti a garanzia di crediti verso debitori diversi dal fallito, non possono e non devono avvalersi della procedura di verificazione dello stato passivo. Essi non sono creditori del fallito.

La procedura corretta, come delineato dalla Corte, prevede che tali creditori possano “intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo”. In pratica, possono chiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene ipotecato. Qualora il piano di riparto predisposto dal curatore escluda il loro diritto, essi possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 110 della legge fallimentare.

Le Conclusioni

La decisione in esame ha un’enorme portata pratica. Essa semplifica e chiarisce l’iter per i creditori garantiti da ipoteca su beni di un terzo datore di ipoteca fallito. Non è più necessario intraprendere il complesso percorso dell’insinuazione al passivo, essendo sufficiente intervenire nella fase finale di ripartizione. Questo non solo snellisce la procedura, ma rafforza anche l’efficacia della garanzia ipotecaria, confermando che il diritto di prelazione segue il bene e può essere fatto valere direttamente su di esso, indipendentemente dalle vicende personali del debitore principale. La sentenza riafferma la netta distinzione tra il rapporto di debito e il rapporto di garanzia, fornendo uno strumento più agile e diretto per la tutela del credito.

Il creditore ipotecario deve presentare domanda di ammissione al passivo nel fallimento del terzo datore di ipoteca?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il creditore titolare di un’ipoteca su un bene di un terzo datore fallito non è un creditore del fallito stesso e, pertanto, non deve presentare domanda di insinuazione al passivo in quella procedura.

Cosa significa “responsabilità senza debito” nel contesto di un terzo datore di ipoteca?
Significa che esiste una scissione tra chi è obbligato a pagare il debito (il debitore principale) e chi risponde con un proprio bene in caso di inadempimento (il terzo datore di ipoteca). Quest’ultimo non è personalmente debitore, ma il suo bene è vincolato a garanzia del debito altrui.

Come può il creditore far valere la propria garanzia nel fallimento del terzo datore di ipoteca se non si insinua al passivo?
Il creditore può intervenire direttamente nel procedimento fallimentare nella fase della ripartizione dell’attivo. Può richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del bene ipotecato e, se il suo diritto viene escluso dal curatore, può proporre reclamo contro il piano di riparto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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