SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 3702 2025 – N. R.G. 00005052 2022 DEPOSITO MINUTA 06 08 2025 PUBBLICAZIONE 07 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5052/2022 R.G. promossa da:
STRAORDINARIA
(c.f. ), con l’avv. P.
COGNOME
attrice
contro
(c.f. P.
), con gli avv.ti COGNOME e COGNOME
NOME
convenuta
CONCLUSIONI
Conclusioni dell’att rice:
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento delle domande tutte proposte da nel presente giudizio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 67 l. fall., revocare e/o dichiarare inefficaci per l’effetto rispetto alla massa dei creditori di i pagamenti effettuati in favore della convenuta di cui ai titoli ed alle causali indicate al paragrafo ‘4.’ delle premesse del presente atto, per l’importo complessivo pari ad € 80.048,28, con condanna della convenuta alla restituzione del predetto importo,
oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di ogni singolo pagamento e fino all’effettiva restituzione.
Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CpA e rimborso contributo unificato.
Conclusioni della convenuta:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
Previa ammissione di quei mezzi di prova che si riserva, occorrendo e senza inversione dell’onere probatorio, di dedurre;
Previe le pronunce e le declaratorie del caso;
Dichiarare inammissibili, improponibili o come meglio e, comunque, respingere tutte le domande proposte dalla nei confronti di
Porre a carico di le spese tutte del presente giudizio, ivi compresi diritti e onorari, oltre CPA e IVA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7.7.22, ritualmente notificato, conveniva in giudizio chiedendo pronunciarsi la revoca ex art. 67, secondo comma, L.F. dei pagamenti di complessivi € 80.048,28 eseguiti il 16.10.18 ed il 6.12.18 in favore della convenuta a titolo di canoni di locazione per l’immobile sito in Genova, INDIRIZZO in quanto effettuati nel c.d. periodo sospetto ed in un momento in cui la locatrice era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava
Secondo l’assunto att oreo in particolare:
-con sentenza dell’8.7.19 il Tribunale di Venezia dichiarava lo stato di insolvenza di ex art. 5 d.lgs. 270/99;
il 14.12.18 NOME aveva depositato avanti al Tribunale di Treviso ricorso prenotativo ex art. 161, co.
6, L.F. e, a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato per rinuncia da
parte della società al termine concesso per il deposito del piano, veniva dichiarato lo stato di insolvenza con ammissione all’amministrazione straordinaria;
con n. 2 ver samenti dell’importo di € 40.024,14 ciascuno, eseguiti in date 16.10.18 e 6.12.18, pagava alla convenuta la complessiva somma di € 80.048,28 per canoni di locazione relativi al locale commerciale sito in Genova, INDIRIZZO
tali pagamenti rientrano nel c.d. periodo sospetto, corrispondente al semestre anteriore alla data di presentazione del ricorso prenotativo del 14.12.18;
-la conoscenza dello stato di insolvenza dell’attrice in capo alla beneficiaria delle rimesse risulta comprovata dalla durata del rapporto in essere tra le parti incominciato nel 2009, dall’eco mediatica delle vicende di riportate anche nelle notizie di stampa, dalle specifiche informative mensili ex art. 114 TUF, rese pubbliche il 31.5.18, 28.6.18, 13.7.18, 23.7.18, 31.7.18, 31.8.18, 26.9.18, 29.10.18, 28.11.18 e 6.12.18 come imposto dal provvedimento della Consob dell’8.7.16, dalle quali potevano evincersi scostamenti negativi dell’andamento economico rispetto ai dati previsionali del 2018, il rischio del mancato rispetto del covenant finanziario di gruppo previsto dall’accordo di ristrutturazione, le dimissioni dell’amministratore delegato, il rinvio dell’approvazione della relazione finanziaria semestrale, le risalenti pendenze tributarie, l’aument o dei debiti commerciali scaduti, la mancanza di continuità aziendale, l’avvio di un nuovo progetto di riorganizzazione aziendale .
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree siccome inammissibili e/o infondate.
La convenuta, in particolare, eccepiva l’improponibilità dell’azione non risultando l’autorizzazione all’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali come prescritto dall’art. 49 d.lgs. 270/99, il computo del periodo c.d. sospetto a decorrere della dichiarazione dello stato di insolvenza e non dalla presentazione della domanda di concordato, l’insussistenza della scientia decoctionis , l’irrevocabilità dei pagamenti siccome effettuati nei termini d’uso ex art. 67, co. 3 lett. a), LF. e,
comunque, in esecuzione di un accordo modificativo del canone concluso con l’attrice in pendenza della procedura concordataria, ex art. 67, co. 3, lett. e), L.F.
Scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione il 24.2.25 sulle conclusioni ivi precisate dalle parti.
La domanda attorea è infondata.
Assume valore assorbente, anche per il principio della ragione più liquida, l’esenzione prevista all’art. 67, co. 3, lett. a) L.F., ritualmente eccepita dalla convenuta.
Ratio dell’esenzione invocata, come noto, è quella di assicurare i normali rapporti dell’impresa in stato di difficoltà al fine di favorire l’auspicata ripresa e di rassicurare i fornitori di beni/servizi abituali che, altrimenti, preoccupati di vedere assoggettati a futura revoca i pagamenti ottenuti, sarebbero indotti ad interrompere i normali rapporti di fornitura privando così l’impresa in difficoltà di ogni residua possibilità operativa.
Come precisato in giurisprudenza, i pagamenti di beni e servizi afferenti l’oggetto tipico dell’attività imprenditoriale s’intendono effettuati nei termini d’uso allorché, oltre ad essere eseguiti con un mezzo fisiologico ed ordinario, siano conformi alle condizioni e tempistiche abitualmente utilizzate nei pregressi rapporti tra fallito ed accipiens , seppure difformi da quanto contrattualmente pattuito.
‘ Assume rilevanza l’atteggiamento effettivo tenuto dalle parti nell’esecuzione del rapporto piuttosto che il contenuto delle clausole negoziali, di talché, se il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuta una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte, tale prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale ed il giudice di merito dovrà verificare nel caso concreto, anche l’eventuale sistematica tolleranza del creditore nei ritardi dei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute ‘ (così Cass. n. 11357/23 e, nello stesso senso, Cass. 19373/21 e Cass. 27939/20).
Nel caso, va in primo luogo osservato, i pagamenti contestati, eseguiti con mezzi normali (rimesse bancarie tramite bonifico sul conto intestato all’attrice in bonis ), riguardano il canone di locazione
relativo ad un locale destinato all ‘esercizio dell’attività commerciale di onde può ritenersi che gli stessi afferiscano all’oggetto tipico dell’attività di impresa svolta dall’attrice.
Circostanza, peraltro, non contestata da
Quanto al rispetto dei termini d’uso, valga quanto segue.
L’attrice ha prodotto il contratto del 2009, che prevede il pagamento del canone locatizio con cadenza bimestrale anticipata entro il giorno 10 del mese, nonché l’accordo modificativo del 16.5.17 che prevede la riduzione del canone alla somma annuale di € 190.000,00 oltre iva a decorrere dall’1.6.17 (all. 6 attoreo).
La convenuta ha documentato, mediante la produzione del proprio estratto conto bancario (all. 5), che, a decorrere dal giugno 2017 e fino al l’agosto 2018 , tutti i pagamenti del canone sono avvenuti con la medesima cadenza bimestrale e quasi sempre con un minimo ritardo rispetto alla scadenza convenuta (giorno 10 del mese), precisamente:
-in data 13.6.17 per il bimestre giugno -luglio 2017
-in data 10.8.17 per il bimestre agosto -settembre 2017
-in data 11.10.17 per il bimestre ottobre -novembre 2017
-in data 15.12.17 per il bimestre dicembre 2017 -gennaio 2018
-in data 14.2.18 per il bimestre febbraio -marzo 2018
-in data 11.4.18 per il bimestre aprile -maggio 2018
-in data 14.6.18 per il bimestre giugno -luglio 2018
-in data 14.8.18 per il bimestre agosto -settembre 2018
I pagamenti in contestazione, quindi, eseguiti rispettivamente in data 16.10.18 (per il bimestre ottobre -novembre 2018) ed in data 6.12.18 (per il bimestre dicembre 2018 -gennaio 2019), appaiono conformi alla pratica precedentemente seguita, consolidata e stabile, assumendo rilievo, come detto, non tanto quanto pattuito tra le parti nel contratto ma l’uso che sia tra le stesse invalso.
Né sembra ragionevole ritenere che il pagamento del 6.12.18, siccome anteriore di soli 4 giorni rispetto alla scadenza contrattualmente convenuta, possa dirsi difforme rispetto alla pratica invalsa secondo cui, come detto, il pagamento avveniva con qualche giorno di ritardo rispetto al giorno 10 del primo mese del bimestre.
L’attrice ha prodotto un proprio prospetto (all. 18) nel quale sarebbero indicate le tempistiche di pagamento nei rapporti con gli altri fornitori e dal quale dovrebbe evincersi, in tesi, che i pagamenti revocandi non risultano eseguiti nei termini d’uso.
Tale prospetto di formazione unilaterale, si osserva, non appare perspicuo e, in ogni caso, le modalità di esecuzione dei rapporti in essere con gli altri fornitori non sembra possano assumere rilievo nella valutazione, se in termini d’uso o meno rispetto alle concrete modalità adottate dalle parti in causa, dei pagamenti in contestazione.
Quanto esposto in ordine all’applicabilità dell’esenzione assorbe ogni ulteriore questione, non essendo rilevante (laddove possa ritenersi dimostrato dall’attrice) che la convenuta fosse a conoscenza, in ipotesi, dello stato di insolvenza di
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione o istanza:
rigetta le domande attoree;
-condanna l’attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in € 9.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 6 agosto 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME